F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN del 12.10.2020 – (Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD + altri – Reg. Prot. n. 162/TFN-SD) Decisione n. 17/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione n. 17/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020

Reg. Prot. 162/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli– Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° ottobre 2020,

a seguito del Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico dei sig.ri Benedetto Vaiani, Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Alessandro Bezzini, Fabrizio Baldacci, Umberto Colzi, Andrea Borracelli, Francesco Amato, Roberto Degli Innocenti, Simone Nogara, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Alessia Mancini, Mario Angelo Morosi, Marco Bertelli, Michele Sbravati, Bava Massimo, Massimo Tarantino, Giancarlo Filippini, Massimo Indragoli, Paolo Pastacaldi, Mauro Ferretti, Luca Baldi e delle società FC Fornacette Casarosa ASD, ACD Giovani Fucecchio 200, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto, SSDARL Jolly Montemurlo, ASD Polisportiva Prato Nord, APD Sangimignano Sport Scoopsd, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, ASD Apige, ASD Capoliveri, Genoa Cricket And FC Spa, Torino Football Club Spa, AS Roma Spa, Hellas Verona FC Spa, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, US Città di Pontedera Srl, US Arezzo Srl, ASD Pisa Academy,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura federale, aperto il procedimento n.992pfi18-19 MDL/mf, con provvedimento del 20.5.2020 deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i signori:

1) Benedetto Vaiani Presidente della AC Giovani Fucecchio nella stagione sportiva 2016-2017; 2) Luca Baldini Presidente della SSD Antignano arl, nella stagione sportiva 2016-2017; 3) Roberto Angarelli Presidente della ASD Portuale Guasticce, nella stagione sportiva 2016-2017; 4) Pierluigi Serafini Presidente della ASD Tau Calcio Altopascio, nella stagione sportiva 2016-2017; 5) Alessandro Bezzini Presidente della ASD Salivoli Calcio, nella stagione sportiva 2016-2017;6) Fabrizio Baldacci Presidente della Asd Collevica, nella stagione sportiva 2016-2017; 7) Tommaso Guasti, Presidente della ASD Maliseti Tobbianese, nella stagione sportiva 2016-2017 8) Umberto Colzi Presidente della ASD San Giusto, nella stagione sportiva 2016-2017; 9) Andrea Borracelli Presidente della ASD Atletico Grosseto  (al momento dei fatti denominata ASD Nuova Casotto), nella stagione sportiva 2016-2017; 10) Francesco Amato Presidente della SSDARL Jolly Montemurlo, nella stagione sportiva 2016-2017; 11) Roberto Degli Innocenti Presidente della Asd Polisportiva Prato Nord, nella stagione sportiva 2016-2017; 12) Simone Nogara Presidente della Sangimignano Sport Scoopsd, nella stagione sportiva 2016-2017;

13) Benassi Elio Presidente della AS Progetto Intesa All Camp, nella stagione sportiva 2016-2017; 14) Mario Arfanotti, Presidente della AS GS Arci Pianazze, nella stagione sportiva 2016-2017; 15) Alessia Mancini Presidente della ASD Apige, nella stagione sportiva 2016-2017; 16) Mario Angelo Morosi Presidente della ASD Capoliveri, nella stagione sportiva 2016-2017; 17) Marco Bertelli responsabile del settore giovanile della società Empoli FBC Spa; 18) Michele Sbravati responsabile del settore giovanile della società Genoa Cricket and Football Club Spa nella stagione sportiva 2016-2017; 19) Bava Massimo responsabile del settore giovanile della società Torino Football Club Spa, nella stagione sportiva 2016-2017; 20) Massimo Tarantino responsabile del settore giovanile della società AS Roma Spa, nella stagione sportiva 2016-2017; 21) Giancarlo Filippini, responsabile del settore giovanile della società Hellas Verona FC Spa, nella stagione sportiva 2016-2017; 22) Massimo Indragoli, responsabile del settore giovanile della società AS Lucchese Libertas Srl, nella stagione sportiva 2016-2017;23) Paolo Pastacaldi, responsabile del settore giovanile della società US Città di Pontedera Srl, nella stagione sportiva 2016-2017; 24) Mario Ferretti, Presidente della società AS Arezzo Srl, nella stagione sportiva 2016-2017;

25) Luca Baldi, Presidente della società ASD Pisa Academy, nella stagione sportiva 2016-2017.

Con il medesimo atto erano deferite le società:

26) FC Fornacette Casarosa ASD; 27) ACD Giovani Fucecchio 2000; 28) SSD Antignano arl; 29) ASD Pisa Academy;30) Portuale Guasticce ASD; 31) ASD Tau Calcio Altopascio; 32) ASD Salivoli Calcio; 33) ASD Collevica; 34) Maliseti Tobbianese ASD; 35) ASD San Giusto; 36) ASD Atletico Grosseto; 37) Apige ASD; 38) Capoliveri ASD; 39) APD Sangimignano Scoopsd; 40) SSDARL Jolly Montemurlo; 41) ASD Polisportiva Prato Nord; 42) GS Arci Pianazze; 43)ASD Progetto Intesa All Camp; 44) US Arezzo Srl; 45) US Città Di Pontedera Srl; 46) AS Lucchese Libertas 1905; 47) Empoli FBC Spa; 48) Genoa Cricket And Football Club Spa; 49) Torino FC Spa; 50) AS Roma Spa; 51) Hellas Verona FC Spa.

Violazioni ascritte alle persone fisiche

Le persone fisiche erano deferite per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere, nella qualità specificata, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “ Esordienti 2° anno “, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC.

Violazioni ascritte alla soc. FC Fornacette Casarosa ASD

La Società FC Fornacette Casarosa ASD, era deferita ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai sig.ri Orsini Marco (Presidente) e Mazzei Ferdinando (collaboratore non tesserato), soggetti nei cui confronti si procedeva con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Per quanto possa occorrere, nei confronti del sig. Ferdinando Mazzei, allenatore dilettante, codice 121.832, responsabile dell'organizzazione del torneo internazionale 1' edizione King's Cup del 27-28 maggio 2017, nel corso della stagione sportiva 2016-2017 non regolarmente tesserato e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti , avendo svolto attività di collaboratore della FC Fornacette Casarosa ASD, si procedeva per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 2 , comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva ), in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, 1 comma e 35 , commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, nonché in riferimento al  Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore  Giovanile e  Scolastico,  della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A , per avere:

svolto, nella stagione 2016/2017, attività dirigenziale e/o di collaboratore (e, quindi diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della FC Fornacette Casarosa ASD, il tutto in assenza del necessario tesseramento con la società e della dovuta sospensione dall’albo del Settore Tecnico; organizzato, per conto della FC Fornacette Casarosa ASD il torneo nazionale King's Cup 1' edizione, disputatosi nei giorni 27 e 28 maggio 2017, omettendo scientemente di richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni federali, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Nei confronti del sig. Marco Orsini, allenatore di base, codice 101.114, nella stagione sportiva 2016-2017 formalmente tesserato con la società FC Fornacette Casarosa ASD, quale allenatore in seconda della prima squadra, ma di fatto Presidente della stessa società, come da iscrizione nel foglio censimento della medesima stagione, si procedeva per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1bis,comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all’ articolo 37, comma 1, del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017,pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, permesso e quindi autorizzato lo svolgimento del torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, consentendo alla squadra della FC Fornacette Casarosa ASD di parteciparvi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC.

Violazioni ascritte alle società partecipanti

Le società AC Giovani Fucecchio, ASD Antignano Calcio, Pisa Academy, Portuale Guasticce ASD, Tau Calcio Altopascio, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, Maliseti Tobbianese ASD, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto, Apige ASD, Capoliveri ASD, APD Sangimignano, Jolly Montemurlo, ASD Prato Nord, GS Arci Pianazze, ASD Progetto Intesa e US Arezzo Srl, erano deferite ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi presidenti all’epoca dei fatti.

Le società US Pontedera, AS Lucchese Libertas, Empoli FC, Genoa FC, Torino FC, AS Roma e Hellas Verona FC, erano deferite ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai rispettivi dirigenti responsabili del settore giovanile.

Il primo grado

Fissata la riunione davanti a questo Tribunale per il giorno 20.5.2020, in detta sede addivenivano al patteggiamento della sanzione il sig. Tommaso Guasti e le società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa, giusta decisione n. 142/TFN-SD 2019/2020.

Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri incolpati.

All’esito della discussione, il TFN-SD, con decisione n.153/TFN-SD 2019/2020, fatti salvi i patteggiamenti, accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia formulata da alcuni dei deferiti, rilevava il mancato  rispetto  del  termine  perentorio  previsto  dal’art.  125  CGS  per  la  notifica  del  deferimento,  nel  contempo rimettendo gli atti alla Procura federale in relazione alla fattispecie della falsa autorizzazione al Torneo.

Rilevava, il Tribunale, che l’avviso di conclusioni delle indagini era pervenuto tra il 25 novembre 2019 ed il 10 gennaio 2020, mentre il deferimento risultava notificato ai deferiti in data 20 maggio 2020 o comunque successiva, con ampio

superamento dei termini perentori previsti dall’art. 125 n. 150/2019 del CGS.

Il reclamo

Interponeva reclamo la Procura federale.

La Corte Federale d’Appello disponeva la separazione delle posizioni di Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Fabrizio Baldacci, Andrea Borracelli, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Mario Angelo Morosi, Massimo Indragoli, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Collevica, ASD Atletico Grosseto, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze e AS Lucchese Libertas 1905 Srl, nei cui confronti rilevava non essersi perfezionata nei termini di legge la comunicazione della fissazione dell’udienza dinanzi a sé del 30 luglio 2020 e ne disponeva la convocazione per l’udienza del 1° settembre 2020.

Quanto alle ulteriori posizioni, con decisione n. 101/2019-2020, accoglieva il reclamo e, per l’effetto, rimetteva gli atti a questo Tribunale per il giudizio di merito secondo quanto previsto dall’art. 106 CGS-FIGC.

Ed invero, la Corte riteneva che alla vicenda dovesse applicarsi il CGS previgente e che la Procura federale non fosse incorsa in alcuna decadenza, sia per l’assenza di termini perentori; sia per la ragionevolezza del termine utilizzato per il deferimento in ragione della presenza di più soggetti.

All’esito dell’udienza del 1°settembre 2020, analoga decisione era assunta con riferimento ai soggetti le cui posizioni erano state precedentemente stralciate (N. 011/2020-2021 Registro Decisioni).

Il giudizio di rinvio

La fase predibattimentale

Con comunicazione del 10.9.2020, all’esito della decisione della Corte Federale d’appello n. 101/2019-2020, erano convocati per l’udienza del 1°.10 2020 i sig.ri Benedetto Vaiani; Alessandro Bezzini; Umberto Colzi; Francesco Amato; Francesco Amato; Roberto Degli Innocenti; Simone Nogara; Alessia Mancini; Marco Bertelli; Michele Sbravati; Bava Massimo; Massimo Tarantino; Giancarlo Filippini; Paolo Pastacaldi; Mauro Ferretti e Luca Baldi, nonché le società FC Fornacette Casarosa; ASD ACD Giovani Fucecchio 200; ASD Salivoli Calcio; ASD San Giusto; SSDARL Jolly Montemurlo; ASD Polisportiva Prato Nord; Sangimignano Sport Scoopsd; ASD Apige; ASD Capoliveri; Genoa Cricket and Football Club Spa; Torino Football Club Spa; AS Roma Spa; Hellas Verona FC Spa; US Città di Pontedera Srl; US Arezzo Srl e ASD Pisa Academy.

Con separata comunicazione del 16.9.2020, all’esito della decisione della Corte Federale d’appello n. 11/2020-2021, erano convocati per l’udienza del 1°.10 2020 i sig.ri Luca Baldini; Roberto Angarelli; Pierluigi Serafini; Fabrizio Baldacci;

Andrea Borracelli; Benassi Elio; Arfanotti Mario; Mario Angelo Morosi e Massimo Indragoli, nonché le società SSD Antignano arl; ASD Portuale Guasticce; ASD Collevica; ASD Atletico Grosseto; AS Progetto Intesa All Camp; GS Arci Pianazze e AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

Depositavano memorie difensive la Soc. Fornacette Casarosa ASD; il sig. Massimo Tarantino e l’AS Roma Spa con il ministero dell’avv. Antonio Conte, nonché il sig. Giancarlo Filippini e la soc. Hellas Verona Spa con il ministero dell’avv. Stefano Fanini.

Il dibattimento

All’udienza del 1.10.2020, tenutasi in modalità da remoto, si è proceduto alla trattazione congiunta dei due rinvii disposti dalla Corte federale, in quanto riferiti all’unico procedimento n.992pfi18-19 MDL/mf aperto dalla Procura federale.

Hanno partecipato all’udienza l’avv. Anna Maria De Santis per la Procura federale; l’avv. Massimo Diana per il sig. il sig. Marco Bertelli; l’avv. Antonio Conte, per il sig. Massimo Tarantino e la società AS Roma Spa, quest’ultima altresì rappresentata dal sig. M. Zubiria Furest; l’avv. Stefano Fanini, per il sig. Giancarlo Filippini e la società Hellas Verona Spa; l’avv. Daniele Rocchi per le società AC Giovani Fucecchio 200 e ASD Pisa Academy, nonché per i sig.ri Benedetto Vaiani e Luca Baldi; l’avv. Mattia Grassani per il sig. Massimo Sbravati e la società Genoa Cricket And FC Spa; l’avv Eduardo Chiacchio per il sig. Bava Massimo e la società Torino Football Club Spa.

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente invita il rappresentante della Procura Federale a replicare alle ultime memorie depositate dai deferiti nonché a rassegnare le richieste conclusive. La Procura fa rilevare che il logo della Federazione presente sulla nota del 10.5.2017 non era esistente a quella data, in quanto per la prima volta presentato dalla Federazione il 2.10.2017; la nota del 10.5.2017 sarebbe, pertanto, un “falso grossolano” a fronte del quale gli incolpati non possono andare esenti da responsabilità. Chiede, pertanto, accogliersi il deferimento e, per l’effetto, irrogarsi nei confronti dei deferiti le sanzioni già richieste il 20.5.2020: inibizione di mesi 2 (due) per le persone fisiche; ammenda di € 300,00 (trecento/00) per le società FC Fornacette Casarosa ASD; ACD Giovani Fucecchio 200; SSD Antignano a rl; ASD Pisa Academy; Portuale Guasticce ASD; ASD Salivoli Calcio; ASD Collevica; ASD San Giusto; ASD Atletico Grosseto; Apige ASD; Capoliveri ASD; SSDARL Jolly Montemurlo; ASD Polisportiva Prato Nord; GS Arci Pianazze; ASD Progetto Intesa All Camp; US Arezzo Srl; ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per le società APD Sangimignano Scoopsd; US Città Di Pontedera Srl; AS Lucchese Libertas 1905; Genoa Cricket And Football Club Spa; Torino FC Spa; AS Roma Spa ed Hellas Verona FC Spa.

L’avv. Daniele Rocchi si riporta alle memorie difensive già depositate nelle precedenti fasi e gradi del procedimento. L’avv.  Massimo Diana si riporta  anch’egli alle memorie difensive già depositate  nelle  precedenti fasi  e gradi  del procedimento, contesta, altresì, l’affermazione del rappresentante della Procura federale in ordine al presunto “falso grossolano” rappresentato dalla nota del 10.5.2017.

L’avv. Mattia Grassani contesta le controdeduzioni della Procura Federale formulate in sede discussione; sostiene, inoltre, che la società Genoa si è recata a disputare il Torneo soltanto dopo la pubblicazione, da parte del Comitato Regionale Liguria della FIGC, del CU 74 del 4 maggio 2017 che, a pag. 15, indica nella quarta colonna la categoria degli esordienti e il Torneo King’s Cup 2017 organizzato dalla società Fornacette. Contesta, pertanto, l’esistenza del “falso grossolano” asseritamente rilevabile dalle destinatarie della nota 10.5.2017 e si riporta, infine, alle conclusioni rassegnate nelle memorie già depositate nelle precedenti fasi e gradi del giudizio.

L’avv. Eduardo Chiacchio si riporta, per relationem, alla propria la memoria depositata nel corso della prima fase del procedimento e alle successive depositate nel giudizio di appello; richiama quanto dedotto e osservato dal difensore del Genoa Cricket and  Football Club Spa; sostiene l’idoneità del citato CU n. 74  Com. Reg. Liguria a escludere  la responsabilità anche nei confronti dei propri assistiti; rimarca la non condivisibilità delle osservazioni della Procura federale in ordine al ritenuto “falso grossolano”, solo in questa sede, peraltro per la prima volta, rilevate dallo stesso organo inquirente.

L’avv. Antonio Conte si riporta alle memorie difensive versate in atti e chiede l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; insiste sull’affidamento incolpevole dei propri assistiti sulla nota datata 10 maggio 2017 recante l’autorizzazione alla disputa del torneo.

L’avv. Stefano Fanini si riporta alle memorie difensive depositate; eccepisce la tardività della contestazione del “falso grossolano” e conclude per il proscioglimento dei propri assistiti, comunque rilevando la incongruità delle sanzioni

richieste dalla Procura.

Il rappresentante della Procura federale, invitato dal Presidente a una breve replica, evidenzia che il chiarimento da parte della LND in ordine al logo federale riportato nella comunicazione del 10.5.2017 è intervenuto solo in un secondo momento, da cui l’infondatezza della eccepita tardività; ribadisce, inoltre, la natura incauta dell’affidamento riposto dai deferiti sulla prefata comunicazione. Quanto al CU n.74 del Com. Reg. Liguria, evidenzia che lo stesso riporta unicamente le società liguri partecipanti ai vari tornei, tra cui quello oggetto della vicenda in esame, senza esprimere né contenere alcuna autorizzazione federale.

Viene concessa controreplica agli avv.ti M. Grassani ed E. Chiacchio.

Terminata la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e riserva alla camera di consiglio la decisione.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va, accolto nei termini di seguito specificati, unicamente nei confronti della FC Fornacette Casarosa ASD.

L’indagine ha avuto origine dal procedimento n. 1281 pfi 2017-2018, a conclusione del quale la società FC Fornacette Casarosa ASD veniva sanzionata dal Tribunale Federale Territoriale (TFT) CR Toscana LND (cfr. decisione del 7.12.2018), per avere organizzato il torneo internazionale King’s Cup, tenutosi il 27-28 maggio 2017, facendo ricorso ad arbitri non AIA (e, in particolare, affiliati alla UISP), disattendendo, sia la norma regolamentare generale che prevede l’utilizzo di Dirigenti e Tecnici tesserati FIGC, sia il regolamento da essa stessa predisposto, che prevedeva l’impiego di arbitri FIGC/AIA. Nel corso dell’attività istruttoria, il TFT veniva peraltro a conoscenza che il Comitato Regionale Toscana non avrebbe mai pubblicato, con proprio comunicato ufficiale, l’autorizzazione del torneo e che allo stesso non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione riguardante l’approvazione del torneo da parte del Settore Giovanile e Scolastico (SGS). L’Organo Giudicante, con nota del 14.12.2018, rimetteva pertanto gli atti alla Procura Federale al fine di procedere alle necessarie indagini onde verificare se il menzionato torneo fosse stato autorizzato nei modi e nelle forme previste dalla normativa federale.

Le risultanze istruttorie del presente procedimento hanno confermato la tesi accusatoria.

In disparte la prodromica attività burocratica parzialmente posta in essere dalla società organizzatrice, consistita, tra l’altro, nel depositare presso la LND–FIGC - Delegazione Provinciale Pisa, il Regolamento del Torneo King’s Cup (v. nota Delegazione Provinciale 3.7.2017), è documentato e sufficientemente comprovato, al punto di ritenere ragionevolmente certa la circostanza fattuale, che non si è mai completato l’iter autorizzativo previsto dal CU n. 1 SGS 2016/2017, in punto “Regolamentazione Dei Tornei Organizzati Dalle Società”, che al paragrafo 9.3, lett. A 1, quanto ai Tornei a carattere internazionale così dispone:

I   regolamenti   devono   pervenire   all’Ufficio   Tornei   della   FIGC-SGS,   ai   fini   della   necessaria   autorizzazione, tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo.

I regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare e devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata.

In proposito, il punto 3, lett. A del CU SGS-FIGC della medesima stagione ribadisce e precisa: “3. Modalità organizzative dei Tornei a) Tornei a carattere Internazionale I regolamenti devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria autorizzazione, tassativamente 60 giorni prima della data di inizio del torneo. La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata. La trasmissione dei citati regolamenti all’ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere.

Ai regolamenti dovranno essere allegate anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo. Non è più necessario redigere il regolamento in lingua inglese. I Regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare. Ogni categoria partecipante deve avere il proprio regolamento pertanto; non sono accettati regolamenti cumulativi. Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso. I Regolamenti, devono essere redatti esclusivamente seguendo lo schema dei fac-simili predisposti da Questo Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti oppure, possono essere scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

Nonostante la chiara e inequivoca previsione normativa, non consta in atti che il SGS abbia formalmente autorizzato il suddetto torneo; piuttosto, esso ha attestato, con nota datata 21.5.2019, di non aver ricevuto alcuna richiesta per l'approvazione dello stesso.

Anche a volere ritenere che la società in questione e, per essa, i sig.ri Orsini Marco (Presidente) e Mazzei Ferdinando (collaboratore non tesserato), abbiano inoltrato alla delegazione Provinciale di Pisa il Regolamento del Torneo, da questa eventualmente trasmesso al Comitato Regionale, non possono sussistere dubbi che nessuna autorizzazione sia stata mai rilasciata dal competente SGS.

In proposito, la società organizzatrice, con una confusa memoria non agevolmente intellegibile, ha documentato un’iniziale scambio di corrispondenza tra il Comitato organizzatore del Torneo e la Delegazione Provinciale di Pisa (e-mail 12.4.2017 – 1.5.2017 – 2.5.2017 – 8.5.2017 – 9.5.20178); ha prodotto, altresì, una e-mail del 5.5.2017 intervenuta tra l’Ufficio Tornei e il Com. Reg. Toscana avente ad oggetto “richiesta approvazione torneo internazionale Fornacette". Ad onta di ciò, non può non evidenziarsi come, sebbene il Torneo fosse previsto per i giorni 27 e 28 maggio 2017, la prima  comunicazione  che  si  rinviene  in  atti,  a  tutto  voler  concedere,  è  del  12.4.2017,  laddove  la  necessaria documentazione sarebbe dovuta pervenire all’ufficio Tornei della LND-SGS “tassativamente 60 giorni prima della data di inizio del torneo”.

Sotto questo profilo, neppure sarebbe configurabile in capo al suddetto Ufficio un comportamento omissivo, dilatorio ovvero inerte, tenuto conto della tempistica richiesta dalle fonti evocate.

La FC Fornacette Casarosa ha anche prodotto un documento apparentemente contenente un’autorizzazione proveniente dalla Delegazione Provinciale (all. 5). Trattasi, però, di un documento privo di firma, nella migliore delle ipotesi proveniente da soggetto non abilitato al rilascio dell’autorizzazione, quest’ultima di esclusiva competenza del SGS, il cui mancato rilascio, ove ancora occorra, risulta confermato dalla nota inviata il 30.11.2018 dal Com. Reg. Toscana al Presidente del TFT Toscana e dalla nota del 21.5.2019 inviata dal SGS alla Procura federale ed al Com. Reg. Toscana (v. produzione FC Fornacette Casarosa ASD - all.ti 11-12).

Rileva, ancora, quanto affermato nel primo documento (all. 11): “In riferimento alla Vs. pervenuta in data odierna, si comunica che questo Comitato regionale non ha mai pubblicato con proprio Comunicato ufficiale l’autorizzazione del torneo ivi indicato, in quanto non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte del Settore Giovanile e Scolastico nazionale, organo deputato alla relativa autorizzazione poiché Torneo a carattere internazionale. Comitato Regionale Toscana FIGC-LND. Il Segretario Sauro Feliciani.

Conferma di quanto sopra si ha dal testo dell’allegato 12: “Oggetto: Torneo Internazionale “King’s Cup organizzazione ASD Fornacette Casarosa – A seguito della Vostra richiesta del 09/06/2019 inerente il torneo in oggetto svoltosi nella stagione sportiva 2016/2017 si informa che non risulta essere pervenuta allo scrivente Settore nessuna richiesta in merito all’organizzazione del torneo pertanto non è stato possibile rilasciare autorizzazione allo svolgimento. Il Segretario Vito Di Gioia”.

Quanto alla presunta autorizzazione del SGS datata 10.5.2017 prodotta dalle società partecipanti, che ne avrebbero ricevuto copia dal Comitato organizzatore, apparentemente a firma del segretario Vito di Gioia e del Presidente Vito Tisci, sia qui sufficiente affermare che il suo contenuto non è verosimile e risulta smentito dai documenti sopra riportati. La non verosimiglianza si evince a cagione del fatto che sul punto specifico, interpellato dalla Procura federale, il SGS, esaminata la presunta autorizzazione del 10.5.2017, nella nota di riscontro del 4.12.2019, richiamato il contenuto della nota del 21.5.2019, ha specificato che “nell’anno 2017 la carta intestata, i caratteri di stampa e le diciture utilizzate erano diversi da quelli utilizzati nel documento. Inoltre si fa presente che il protocollo indicato nella lettera, è inesistente”.

A fronte di tali e tanti elementi indiziari e probatori, che depongono nel senso del mai avvenuto rilascio della autorizzazione nonché per la non riconducibilità certa del documento 10.5.2017 all’organo federale competente, vi è che la società deferita non è stata in grado di comprovare, mercé l’utilizzo di tutti gli strumenti in uso per la circolazione della corrispondenza (e-mail, fax, raccomandata, pec, ecc...) la provenienza della citata nota di cui, come appena detto, il SGS ne ha invece disconosciuta l’imputabilità a se medesimo con congruenti elementi probatori.

Alla luce di quanto precede, la colpevolezza della FC Fornacette Casarosa ASD, per avere organizzato il Torneo senza essere in possesso di regolare autorizzazione federale, deve ritenersi provata con sufficiente certezza.

Sanzione congrua, pertanto, in adesione alla richiesta della Procura federale, è quella di cui al dispositivo.

A diversa conclusione il Collegio deve pervenire quanto alla posizione degli altri deferiti, in ragione dell’affidamento, in questo caso apprezzabile positivamente, riposto sulla situazione di apparente giuridica e fattuale creata dalla nota datata 10.5.2017.

Giova premettere, in punto di fatto, che i deferiti hanno dichiarato, attraverso i propri, rispettivi difensori, di avere acquisito dalla società organizzatrice, all’atto della partecipazione alla manifestazione, copia dell’autorizzazione rilasciata dalla FIGC – Settore giovanile scolastico con comunicazione del 10 maggio 2017 (cfr. memorie difensive prodotte nelle varie fasi e gradi del giudizio).

Sul punto, il Collegio osserva che:

la comunicazione del 10 maggio 2017 solo successivamente allo svolgimento della manifestazione è stata dichiarata non veridica dalla FIGC;

- la stessa Procura federale non aveva avuto immediata percezione della sua non veridicità, tanto che soltanto oggi, in sede di dibattimento nel presente giudizio, essa è in grado di evidenziarne i tratti identificativi e distintivi mercé la nota di chiarimenti successivamente acquisita dalla FIGC – SGS;

- la circostanza che le squadre partecipanti avrebbero acquisito all’atto della partecipazione al torneo la copia dell’autorizzazione non è stata contestata dalla Procura.

Va soggiunto che, il Presidente della società Fornacette ha dichiarato, nella nota datata 27 novembre 2017 (v. produzione documentale Empoli FBC - doc. 8), all’esito delle indagini conclusive della Procura federale, di avere trasmesso ad “ogni squadra partecipante, prima dell’inizio del torneo, medesimo, una cartellina al cui interno si trovava l’autorizzazione al torneo medesimo, oltre al calendario e al Regolamento...”.

Alla stregua degli evidenziati elementi fattuali, può ritenersi dunque corroborata la circostanza secondo cui le squadre partecipanti al torneo avessero acquisito, all’atto della partecipazione al torneo, quindi prima del suo inizio, copia dell’autorizzazione poi risultata solo successivamente non veridica. Si tratta di circostanza, si ripete, non contestata dalla Procura e, altresì, desunta da concordanti e univoche presunzioni non confutate mediante allegazione di idonee prove critiche indirette.

La Procura sostiene, invero, che la nota datata 10 maggio 2017 costituirebbe un “falso grossolano” facilmente percepibile dalle società partecipanti, sul quale i rappresenti delle compagini societarie avrebbero riposto un incauto affidamento.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

Secondo la consolidata Giurisprudenza di legittimità e di merito, invero, “il principio di apparenza del diritto – che viene ricondotto a quello più generale dell’affidamento del terzo incolpevole – è di ampia applicazione” e nulla osta alla sua applicazione anche alla fattispecie in scrutinio, dal momento che a mente dell’art. 5, comma 1, CGS-FIGC “le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”.

Il Collegio, nella fattispecie in esame, per come essa istruita e dedotta dinanzi all’organo giudicante, non ravvisa, invero, alcuna ipotesi di colpa a carico dei soggetti la cui posizione è ora all’esame.

Costoro hanno riposto un oggettivo e plausibile affidamento sulla situazione giuridica creata dalla nota datata 15.5.2017. E invero, mentre la società organizzatrice disponeva di tutti gli elementi per apprezzare la veridicità o meno del documento (come già motivato al precedente punto 1), le squadre invitate dalla stessa al Torneo - rectius, i loro rappresentanti - si sono invece trovate dinanzi ad una situazione di apparenza iuris provocata dalla verosimiglianza del documento che palesava tutti gli elementi minimi, astrattamente idonei a raffigurare una situazione fattuale apparentemente corrispondente alla realtà.

La Procura sostiene che detti soggetti si sarebbero potuti rendere conto della inidoneità del documento a cagione del suo “falso grossolano”.

Il Collegio ritiene che una tale tesi, per essere condivisibile, dovrebbe presupporre in capo ai deferiti l’imputabilità di una diligenza superiore a quella media richiesta agli operatori del settore, i quali si sarebbero dovuti onerare di conoscere i caratteri della stampa utilizzati dalla FIGC, la collocazione esatta del logo FIGC (presente sulla nota del 15.5.2017) e, soprattutto, dubitare della sottoscrizione del documento recante nominativi e firme.

Una diligenza non esigibile nella fattispecie e che esclude, nei confronti degli attuali deferiti, ogni possibilità di degradare quella nota a “falso grossolano”, ovvero a “palese contraffazione” facilmente evincibile alla mera cognizione formale.

La giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cass. Pen., sez. II, sent. 23.3.2015, n. 12088) che “l’ipotesi di falso grossolano ricorre quando  si  è  in  presenza  di  falsi  immediatamente  rilevabili  ictu  oculi,  senza  la  necessità  di  particolari  indagini, concretizzatisi in un’imitazione talmente goffa, ostentata e macroscopica da non poter ingannare nessuno sulla provenienza lecita del bene”.

In altri termini, per dare ingresso alla tesi della Procura, sarebbe occorsa una grossolana contraffazione dei segni distintivi della nota in esame, circostanza che non può esser desunta sulla base dei soli elementi circostanziali evocati dalla procura medesima, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione del bene giuridico protetto.

In definitiva, non poteva esigersi da parte dei deferiti, un comportamento diverso o comunque maggiormente diligente rispetto a quello in concreto tenuto, che avrebbe avuto come presupposto anche la consapevolezza, da parte di costoro, della mala fede del Comitato organizzatore e della società organizzatrice del torneo di che trattasi.

D’altro canto, in disparte la buona fede della società Genoa FC, che si premurava di comunicare al Com. Reg. Liguria la sua partecipazione al Torneo (v. CU n. 74 del 4 maggio 2017, da ritenersi conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, come da art. 4, comma 3, II parte, CGS-FIGC), la Procura, neppure ha allegato ulteriori elementi fattuali in grado di comprovare, con ragionevole grado di certezza, che i deferiti avrebbero potuto rilevare aliunde le palesate difformità dell’autorizzazione.

Va soggiunto, a supporto dell’affidamento incolpevole e qualificato degli attuali deferiti, la conoscibilità del sopra citato CU ligure anche da parte di costoro nonché la circostanza, dirimente in punto di fatto, che la stessa Procura federale ha potuto avere contezza delle contestate difformità, soltanto a seguito di specifico interpello al SGS il cui riscontro le è pervenuto in data 4.12.2019.

Anche per tal via si colgono, dunque, sufficienti elementi formali e sostanziali in grado di ingenerare nel comportamento dei deferiti, meri destinatari della documentazione a corredo dell’organizzazione del torneo, l’incolpevole convincimento circa la verosimiglianza del documento, quanto a provenienza e autenticità, ragion per cui non si ravvede quale diverso comportamento sarebbe stato esigibile nella circostanza.

Alla stregua di quanto sopra esposto e argomentato, va dichiarato il proscioglimento nei confronti dei deferiti.

Il Collegio ritiene che il proscioglimento possa essere esteso, per le ragioni che di seguito verranno esposte, anche ai soggetti non ritualmente, né tempestivamente attinti dalle convocazioni per l’odierna udienza di trattazione: Alessandro Bezzini – ASD Salivoli Calcio – Francesco Amato – Alessia Mancini – ASD Apige – ASD Capoliveri – Mauro Ferretti – US Arezzo Srl – Luca Baldini – SSD Antignano Srl – Roberto Angarelli – ASD Portuale Guasticce – Pierluigi Serafini – Fabrizio Baldacci – ASD Collevica – Andrea Borracelli –ASD Atletico Grosseto – Benassi Elio – AS Progetto Intesa All Camp – Arfanotti Mario – GS Arci Pianazze – Mario Angelo Morosi – Massimo Indragoli – AS Lucchese Libertas 1905 Srl., nei cui confronti non risultano perfezionate, a vario titolo, le notifiche degli avvisi di udienza.

A tanto ritiene di addivenire in ossequio ai principi del favor rei (art. 129 c.p.p., qui applicabile per relationem in ragione della natura sanzionatoria del procedimento), nonché di effettività della tutela giurisdizionale, di economicità dell’azione giudiziaria e di concentrazione del giudizio (art. 277 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dal codice di giustizia sportiva, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni del Codice CONI e, da quest’ultimo, ai principi e alle norme generali del processo civile – art. 3, comma 2, CGS-FIGC e art. 2, comma 6, CGS-CONI), la cui applicazione rende effettivo e concreto, nella specie, il principio del giusto processo garantito dall’art. 111 Cost., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 2, comma 2, CGS-CONI.

Va soggiunto che, in ossequio all’ulteriore principio per cui deve essere sempre assicurato ai soggetti una pronuncia di merito, si è in presenza, nella fattispecie, di una pronuncia di merito che non priva i deferiti di un grado di giurisdizione, ben potendo gli stessi, anche in ipotesi di reclamo da parte della Procura federale, legittimamente richiedere di essere rimessi in termini, non potendosi essere verificata nei loro confronti alcuna colpevole preclusione, mentre nessuna limitazione è prevista per la produzione di nuovi documenti, per tali intendendosi quelli formatisi successivamente (art. 101, comma 3, CGS-FIGC).

Anche nel processo penale, in ogni stato e grado del processo, ”Il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza”.

Trattasi, all’evidenza, di norma posta a tutela dell’imputato che, per analogia iuris, può ad avviso del Collegio trovare applicazione anche al giudizio sportivo nei riguardi dell’incolpato, quando gli esiti siano a questo favorevoli.

Sotto  questo  profilo,  l’applicazione  del  principio  di  carattere  generale  enucleabile  dalla  richiamata  norma,  risulta espressamente consentita e prevista dall’art. 3, comma 4, CGS-FIGC, in forza del quale “In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto:

- irroga la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD;

- proscioglie i restanti incolpati dalle violazioni loro ascritte.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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