F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020 nei confronti del sig. Paris Gianni e della società SSD Avezzano Calcio a rl – Reg. Prot. n. 3/TFN-SD) Decisione n. 18/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020 Reg. Prot. 3/TFN-SD

Decisione n. 18/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020

Reg. Prot. 3/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2899/1075pf19-20/GC/GT/mg del 07.09.2020 nei confronti del sig. Paris Gianni e della società SSD Avezzano Calcio a rl,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 7 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale 1) il sig. Paris Gianni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Avezzano Calcio a rl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Gianluca Colavitto, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.02.2020 (Vertenza n. 102/90), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 23.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; 2) la Società SSD Avezzano Calcio a rl, per responsabilità diretta la Società SSD Brindisi FC, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare dopo ricevuto la nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 04.06.2020, pervenuta alla Procura Federale in pari data, sul mancato adempimento. All’udienza del 29 settembre 2020, svoltasi con modalità telematiche, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale,  avv.  Luca  Zennaro,  e  per  i  deferiti,  il  segretario  della  società  deferita,  sig.  Pietro  Puglielli,  i  quali concordemente  hanno chiesto  il rinvio  dell’udienza per consentire  la  produzione da parte  dei  deferiti della prova dell’avvenuto tempestivo pagamento.

Disposto il rinvio, all’udienza del 6 ottobre sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Salvatore Casula, e per le parti deferite il segretario della società, sig. Pietro Puglielli; constatato l’avvenuto tempestivo pagamento, hanno concordemente chiesto il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione depositata in atti in vista dell’udienza del 6 ottobre 2020 risulta che il sig. Paris, nella suddetta qualità, ha provveduto ad adempiere tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 23.02.20, al pagamento di € 3.280,00 in favore dell’allenatore Gianluca Colavitto, stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo del 20.02.20.

Correttamente, pertanto, la Procura ed i deferiti hanno richiesto, nel corso dell’udienza del 6 ottobre, il proscioglimento di questi ultimi dalle contestazioni non sussistendo alcuna responsabilità degli stessi.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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