F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020 nei confronti del sig. De Lucia Alfonso e della società ASD FC SS Nola 1925 – Reg. Prot. n. 11/TFN-SD) Decisione n. 19/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020 Reg. Prot. 11/TFN-SD

Decisione n. 19/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020

Reg. Prot. 11/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3164/1070 pf 19-20 GC/GT/ag del 11.09.2020 nei confronti del sig. De Lucia Alfonso e della società ASD FC SS Nola 1925,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto dell’11 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale il sig. De Lucia Alfonso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC SS Nola 1925 per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, sig. Troianello Gennaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 68/Cae/2019-2020, pubblicato il 24.02.2020, comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Procura ha deferito, altresì, per responsabilità diretta la Società ASD FC SS Nola 1925, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare dopo aver ricevuto il 4.6.2020 la segnalazione da parte della LND del predetto mancato adempimento.

All’udienza del 6 ottobre 2020, svoltasi con modalità telematiche, sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Giuseppe Guerriero, nella qualità di collaboratore della gestione sportiva, in rappresentanza delle parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. De Lucia Alfonso, inibizione di mesi 6 (sei);

- per  la  società  ASD  FC  SS  Nola  1925,  1  (uno)  punto  di  penalizzazione  e  l’ammenda  di  €  1.500,00 (millecinquecento).

Il sig. Guerriero ha esposto alcune considerazioni a difesa degli odierni deferiti e, nello specifico, ha dedotto l’impossibilità di procedere al pagamento a causa dell’epidemia Covid-19, in quanto gli sponsor hanno risolto i rispettivi contratti e, altresì, segnala l’esistenza di un accordo di dilazione in tal senso, verbalmente intervenuto con il calciatore, il quale è stato pagato quando ciò si è reso possibile.

Cita il dispositivo del TFN 151 del 21.7.2020 riguardante il deferimento della società Roccella.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta, come del resto ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione, che effettivamente il sig. De Lucia non ha effettuato tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore del calciatore Troianello Gennaro la somma di euro 6.528.00, stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo pubblicato il 24.2.20.

Emerge, altresì, l’ascrivibilità del fatto al deferito, tenuto conto che non risulta che l’emergenza epidemiologica per il Covid-19, invocata come esimente, abbia costituito un impedimento oggettivo ed insuperabile all’effettuazione del pagamento di somme di danaro, né rilevano mere asserite difficoltà economiche della società ad adempiere ai propri debiti.

Dalla responsabilità del sig. De Lucia emerge quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. De Lucia Alfonso, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società ASD FC SS Nola 1925, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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