F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 nei confronti del sig. Cottone Domenico e della società SSD Marsala Calcio a rl – Reg. Prot. n. 12/TFN-SD) Decisione n. 20/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 Reg. Prot. 12/TFN-SD

Decisione n. 20/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020

Reg. Prot. 12/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 nei confronti del sig. Cottone Domenico e della società SSD Marsala Calcio a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14 settembre 2020 ha deferito a questo Tribunale il sig. Cottone Domenico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Marsala Calcio a rl, nonché la stessa Società SSD Marsala Calcio a rl, per rispondere:

- Cottone Domenico della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Francesco Bonfiglio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del 24.02.2020, comunicata alla società in data 24.02.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società SSD Marsala Calcio a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La  documentazione  versata in  atti  comprova  pienamente  l’accertato  obbligo  di  pagamento  in  adempimento  della suindicata decisione della Commissione Accordi Economici della LND, né risulta che la Società abbia ottemperato nel termine dovuto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni: per il sig. Cottone Domenico, inibizione di mesi 6 (sei); per società SSD Marsala Calcio a rl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per il deferiti, i quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.

Non è da revocarsi in dubbio che la Società (e per essa il suo legale rappresentante Cottone Domenico) non ha corrisposto al calciatore Francesco Bonfiglio nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione) la somma di € 3.900,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del 24.02.2020 e comunicata alla società in pari data.

Nessuna memoria difensiva è stata depositata per i deferiti che non sono comparsi deferiti e nulla è emerso nel corso del procedimento idoneo a comprovare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto o, comunque, a limitare la gravità e gli effetti dell’inadempimento, sicché il deferimento deve essere accolto con comminazione delle sanzioni che sono state richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cottone Domenico, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSD Marsala Calcio a rl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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