F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN del 14.10.2020 – (Deferimento n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020 nei confronti del sig. Roberto Felleca e della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl – Reg. Prot. n. 14/TFN-SD) Decisione n. 22/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020 Reg. Prot. 14/TFN-SD

Decisione n. 22/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020

Reg. Prot. 14/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020 nei confronti del sig. Roberto Felleca e della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 3328 / 1017 pf 19-20/LDF/GC/am del 16.9.2020, ritualmente notificata, nonché previa comunicazione  di  conclusione  delle  indagini  in  data  13.8.2020,  la  Procura  Federale  ha deferito  al  Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il sig. Roberto Felleca per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1, del CGS, e ciò per aver deliberatamente omesso di rappresentare alla Commissione Accordi Economici della FIGC circostanze rilevanti ai fini della definizione di un procedimento pendente con il tesserato Giordano Maccarone al fine di non corrispondere  a  quest’ultimo  gli  emolumenti  spettantigli,  così  come  meglio  descritto  nella  parte  motiva  del presente provvedimento;

2) la Società Calcio Foggia 1920 SSD a rl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Felleca della quale era Presidente al momento della commissione dei fatti.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 6.10.2020.

Per i deferiti si sono costituiti in giudizio sia sig. Roberto Felleca sia la Società Calcio Foggia 1920 SSD a rl.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine dall’acquisizione di elementi istruttori, fra i quali, in particolare: 1) relazione del Collaboratore della Procura Federale del 23.7.2020 comprensiva dei seguenti allegati: 2) atti del Procedimento n. 1017pf 19-20; 3) convocazione del Foggia Calcio a mezzo raccomandata A/R inviata a Giordano Maccarone del 19.2.2020; 4) risposta dell’avv. Priscilla Palombi al Foggia Calcio per la convocazione a mezzo raccomandata A/R pervenuta a Giordano Maccarone; 5) controdeduzioni Foggia calcio del 05.03.2020; 6) mail dell’avv. Priscilla Palombi per certificati medici di Giordano Maccarone; 7) risposta dell’avv. Priscilla Palombi al Foggia Calcio per la lettera del 5.3.2020; 8) censimento Foggia Calcio S.S. 2019/2020, AS400, tesseramento di Giordano Maccarone e distinte delle gare ufficiali del periodo 01/01/2019 – 22/12/2019; 9) referti delle gare del 1° e 8 settembre 2019, trasmessi dal Giudice Sportivo LND; 10) audizione di Giordano Maccarone con allegati trasmessi successivamente via mail, eseguita l’8 giugno u.s.; 11) invito a presentarsi inviato al sig. Ninni Corda con allegata la mancata audizione per mancata presentazione non giustificata; 12) secondo invito a presentarsi inviato al sig. Ninni Corda con allegata PEC del Foggia Calcio; 13) ritagli di articoli di stampa pubblicati da varie testate giornalistiche nei giorni 23 e 24 novembre 2019; 14) invito a presentarsi inviato al sig. Riccardo Di Bari con allegata audizione personale dell’8 luglio 2020; 15) invito a presentarsi inviato al sig. Roberto Felleca con allegata audizione personale del 10 luglio 2020; 16) invito a presentarsi inviato al sig. Ninni Corda con allegata audizione personale del 20 luglio 2020.

All’udienza del 6.10.2020 è stato sentito il difensore costituito delle parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Casula, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Roberto Felleca l’inibizione per mesi 3 (tre);

- per la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl l’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione opposta, “in via preliminare e pregiudiziale”, dalla  difesa  dei deferiti, secondo cui vi sarebbe un “rapporto di pregiudizialità e/o dipendenza (…) tra il giudizio pendente dinanzi alla Commissione Accordi Economici rispetto alla definizione del presente procedimento disciplinare”; un rapporto sulla scorta del quale è stata chiesta la sospensione del presente procedimento, “con rinvio della prima udienza di comparizione, sino alla definizione di quello pendente dinanzi alla Commissione Accordi Economici della LND”. Ad avviso del Tribunale tale eccezione va respinta, tenuto conto:

1) che in linea generale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 CGS, “il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare e della Sezione vertenze economiche”, a quest’ultima competendo, ai sensi del successivo art. 90, la decisione delle “controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi e i premi per i calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF”;

2) che, dunque, l’ambito della cognizione della Sezione vertenze economiche dev’essere correlato alle violazioni in materia gestionale ed economica, disciplinate dall’art. 31 del CGS;

3) che con nota del 27.5.2020 la Procura ha preso atto della richiesta di accertamenti, pervenuta il 24.2.2020 dalla Commissione Accordi Economici della LND, “in relazione al reclamo del calciatore Giordano Maccarone contro la SSD arl Foggia Calcio 1920”, e che la predetta Commissione, “ritenuta la necessità di consentire la valutazione” proprio della Procura “in ordine all’eventuale esistenza di profili di illecito disciplinare, ha trasmesso gli atti della vertenza, sospendendo qualsiasi valutazione o decisione in merito alla vertenza stessa”; valutazioni trasfuse nella decisione della Procura di “valutare la sussistenza di possibili profili di rilievo disciplinare”, procedendo “alla necessaria apertura di uno specifico procedimento disciplinare, per lo svolgimento di opportune indagini, al cui completamento valutare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, ex art. 118, comma 2, del CGS e i cui esiti saranno poi trasmessi anche alla C.A.E. ai fini della valutazione e definizione della vertenza economica sottoposta all’esame della stessa”;

4) che proprio con la nota del 24.2.2020 la Commissione Accordi Economici ha disposto la sospensione di ogni “valutazione e decisione” in merito al reclamo proposto dal calciatore Maccarone nei confronti della società Foggia Calcio, peraltro accogliendo – come si è espressamente dato atto nella predetta nota – una “concorde richiesta delle parti, all’esito della discussione, di trasmissione degli atti alla FIGC – Procura Federale, per violazione dell’art.4 del CGS ed, altresì, per violazione del Protocollo di Intesa AIC/LND”.

Di conseguenza, l’oggetto del presente procedimento, vale a dire l’accertamento di condotte contrarie ai “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, si pone – in chiave esattamente opposta al tenore dell’eccezione sollevata dai deferiti: il che comporta che deve ritenersi sussistente la pregiudizialità del giudizio della Sezione disciplinare – come antecedente logico-giuridico rispetto alla cognizione relativa alla vertenza economica riguardante gli emolumenti rivendicati dal calciatore Maccarone. Nel merito il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto, sebbene nei termini di seguito precisati.

Punto cruciale della contestazione è l’accertamento se le condizioni di salute del calciatore Giordano Maccarone – infortunatosi verso la del mese di settembre 2019 e rimasto, a causa di tale infortunio, per lungo tempo lontano dal campo – siano state note agli organi societari (nella specie al sig. Felleca in qualità di Presidente) ovvero se tali condizioni non siano state conosciute.

Tale accertamento ha costituito l’oggetto di una segnalazione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, conseguente ad una controversia sorta, appunto, tra il calciatore Giordano Maccarone e Il Calcio Foggia 1920 SSD a rl relativamente al mancato pagamento di quanto stabilito tra le parti con accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020.

In particolare, in esito alla richiesta del calciatore, presentata con nota dell’8.1.2020, con nota di riscontro prot. n. 87 Cae/2019-20 del 20.1.2020, avente proprio ad oggetto il reclamo del calciatore Giordano Maccarone contro il Calcio Foggia 1920 SSD a rl, è stato avviato innanzi alla Commissione Accordi Economici il relativo giudizio.

In sintesi, il calciatore ha sostenuto di aver pattuito un compenso annuo lordo di € 30.658.00 oltre all'importo di € 18.610,00 a titolo di indennità e di essere creditore, alla data del 31.12.2019, dell'importo complessivo maturato a quella data pari ad € 13.634.00.

Occorre,  inoltre,  rilevare  che  sullo  sfondo  della  vicenda  vi  è  un  progressivo  scadimento  dei  rapporti  tra  il professionista e la società calcistica, la quale ha eccepito che il sig. Giordano Maccarone avrebbe omesso di comunicare  alla  Commissione  Accordi  Economici  che  il  23.11.2019  era  stato  ristretto  agli  arresti  domiciliari nell’ambito del procedimento penale n. 11345/2018 R.G. notizie di reato in atti presso Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Catania e che la misura restrittiva, revocatagli il 18.12.2019, era stata sostituita con quella meno coercitiva dell’obbligo di presentazione giornaliera negli uffici dell’Autorità di P.S. territorialmente competente. Mette conto ribadire – come si è innanzi precisato – che la Commissione Accordi Economici ha ritenuto necessario chiedere alla Procura Federale di verificare l’eventuale esistenza di profili di illecito disciplinare, trasmettendo gli atti della vertenza sopra descritta e sospendendo, pertanto, qualsiasi valutazione o decisione.

La Procura ha, di conseguenza, aperto uno specifico procedimento disciplinare, avente ad oggetto “comportamento della SSD arl Foggia Calcio 1920 e del proprio calciatore sig. Giordano Maccarone, in relazione all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020”; un procedimento cui correlare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, ex art. 118, comma 2, del CGS e con riserva di trasmissione degli esiti anche alla C.A.E. ai fini della valutazione e definizione della vertenza economica sottoposta all’esame di tale organo.

Tanto premesso, ad avviso del Tribunale risulta provato – come si evince dalla relazione finale della Procura, la quale, a sua volta, puntualmente richiama una serie di documenti, pure odiernamente allegati in atti – che malgrado nella richiesta di corresponsione degli emolumenti, presentata in data 8.1.2020 dal calciatore Giordano Maccarone, non siano state fornite alla Commissione Accordi Economici notizie sulle sue condizioni di salute, “è innegabile che il Calcio Foggia 1920 SSD a rl fosse perfettamente a conoscenza del suo infortunio atteso che il calciatore, a mezzo PEC  inviate  nei  giorni  11  e  13  novembre  2019,  1,  15  e  25  dicembre  2019  e  20  gennaio  2020,  aveva tempestivamente trasmesso i certificati medici e diagnostici rilasciatigli da studi medici specialistici e  strutture sanitarie aventi sedi in quel di Catania”.

In sintesi, per quel che interessa il presente procedimento risulta provato: che il calciatore Giordano Maccarone si è infortunato nel mese di settembre 2019; che subito dopo l’infortunio il calciatore si è sottoposto a controlli medici e diagnostica strumentale presso strutture convenzionate con il Calcio Foggia, come documentano i certificati medici rilasciatigli dallo Studio Associato di Radiologia Dottori Troia, dal dott. Natale Domenico e dal dott. Alessandro Maffei; che il calciatore ha fatto ritorno in Sicilia agli inizi di novembre 2019, senza però essere stato autorizzato dalla società ed in totale assenza di provvedimenti del caso emessi dalla medesima società; che in data 23.11.2019 il calciatore è stato attinto da un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento penale n. 11345/2018 R.G. notizie di reato; che una volta tornato in Sicilia, il calciatore ha inviato alla società della certificazione medica e diagnostica riguardante le cure mediche cui si stava sottoponendo dopo l’infortunio.

Nel dettaglio delle violazioni contestate va, pertanto, considerato che al Presidente della società calcistica, sig. Roberto Felleca, è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, quindi per essere venuto meno ai “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Egli non avrebbe, cioè, riferito “circostanze rilevanti” per la definizione di un procedimento pendente con il tesserato Giordano Maccarone (cioè di conoscere la sua condizione di infortunato), e ciò allo specifico fine di non corrispondere a quest’ultimo gli emolumenti spettantigli.

Reputa il Collegio che, alla luce di quanto accertato, sussista la violazione contestata, sotto forma di conoscenza di un presupposto fattuale necessario per la cognizione sulla doverosità, o meno, della corresponsione degli emolumenti oggetto del contendere.

Alla violazione in questione segue, in maniera conseguenziale, la responsabilità diretta del Foggia Calcio ai sensi dell’art. 6, comma 1 CGS, costituendo, l’addebito nei confronti del sodalizio calcistico, il risultato di un equilibrio, ponderato a monte dal legislatore, tra la necessità, da un lato, di imputare in modo puntuale ai soggetti deferiti una condotta rilevante sul piano disciplinare e, dall’altro, quella di assicurare una efficiente tenuta dell’ordinamento di settore: un compromesso ottenibile attraverso la valorizzazione di esigenze di semplificazione e speditezza decisionale, non potendosi in alcun modo ipotizzare una (sostanziale) non sanzionabilità di condotte contrarie ai valori dello sport.

Quanto alle sanzioni da irrogare va, tuttavia, osservato quanto segue.

Sempre nella relazione finale della Procura si è sostenuto che “sebbene Giordano Maccarone non appaia totalmente esente da colpe se non altro perché ha lasciato la città di Foggia senza autorizzazione della società a fronte della quale quest’ultima non ha fatto nulla fino al 19 febbraio 2020, le interlocutorie che la società ha inviato alla C.A.E. sono palesemente controverse e non corrispondenti alla realtà dei fatti”.

Tale profilo, secondo il Tribunale, conferma in modo palese che i rapporti tra le parti fossero esacerbati per effetto di reciproche scorrettezze, non potendosi diversamente qualificare in tali termini anche la condotta del calciatore Maccarone, il quale – in costanza di tesseramento, perché alcuna risoluzione contrattuale è ad oggi intervenuta – si è allontanato da Foggia senza alcuna autorizzazione; non può, insomma, astrattamente escludersi che tale condotta abbia concorso ad eludere la possibilità di una meticolosa verifica circa la rilevanza delle sue condizioni di salute – oltre, cioè, la mera trasmissione di certificazioni e/o di messaggi privati di tenore informativo da parte del sig. Maccarone – quale innegabile e insopprimibile prerogativa della società datrice di lavoro.

Per queste ragioni si ravvisano i presupposti perché la sanzione più grave proposta dalla Procura Federale, vale a dire l’inibizione per il sig. Roberto Felleca, sia ridotta da mesi 3 (tre) a mesi 2 (due), reputandosi invece congrua la sanzione – ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) – proposta per la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Roberto Felleca, inibizione di mesi 2 (due);

- per la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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