F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN del 22.10.2020 – (Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28.09.2020 nei confronti del sig. Maggi Mario Alex e della società SS Lazio Spa – Reg. Prot. n. 22/TFN-SD) Decisione n. 26/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28.09.2020 Reg. Prot. 22/TFN-SD

Decisione n. 26/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28.09.2020

Reg. Prot. 22/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28.09.2020 nei confronti del sig. Maggi Mario Alex e della società SS Lazio Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 28 settembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Maggi Mario Alex, fisioterapista, all’epoca dei fatti della SS Lazio Spa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato parole di contenuto denigratorio dell’origine territoriale dell’allenatore calabrese del SSC Napoli Calcio, sig. Gennaro Gattuso, al termine dell’incontro Napoli – Lazio del 1 agosto 2020, profferendo le seguenti parole “terrone di merda”;

- la società SS Lazio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio tesserato.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, ed i deferiti personalmente, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Maggi Mario Alex e la seconda la società SS Lazio Spa, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Maggi Mario Alex, sanzione base mesi 4 (quattro) di squalifica, corrispondenti a giorni 120 (centoventi), diminuita di 1/3 ai sensi dell’art. 127 CGS – giorni 40 (quaranta), ulteriormente diminuita fino alla misura di giorni 40 (quaranta) ai sensi dell’art. 128 CGS, sanzione finale giorni 40 (quaranta) di squalifica; per la società SS Lazio Spa, sanzione base € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Maggi Mario Alex e la società SS Lazio Spa, ai sensi dell’art.  127,  comma  1  CGS  -  FIGC  vigente,  hanno  depositato  istanza  di  patteggiamento  con  le  sanzioni  sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società SS Lazio Spa che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Maggi Mario Alex, giorni 40 (quaranta) di squalifica;

- per la società SS Lazio Spa, € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it