F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN del 09.12.2020 – (Deferimenti nn. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 e 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società ASD Città di Gragnano – Reg. Prot. nn. 36-70s.s.19-20/TFN-SD) Decisione n. 56/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 Reg. Prot. 36 – 70 s.s. 2019-2020/TFN-SD

Decisione n. 56/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019

Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019

Reg. Prot. 36 - 70 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 dicembre 2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 e 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società ASD Città di Gragnano,

la seguente

DECISIONE

Il precedente

La Procura Federale, con due distinti atti, rispettivamente datati 19 agosto ed 8 ottobre 2019, aveva deferito a questo Tribunale con il primo atto il sig. Vincenzo Martone, all’epoca del fatto (01.02.2019) presidente della ASD Città di Gragnano e la stessa Società ASD Città di Gragnano e con il secondo atto il sig. Pasquale Varone, all’epoca del fatto (24.04.2019) nuovo presidente della ASD Città di Gragnano e la stessa Società ASD Città di Gragnano.

Al Martone ed al Varone venivano sostanzialmente imputati il mancato pagamento di compensi spettanti ai calciatori Kameni Valerie Magloire Mbounga e Nicola Formisano.

Più in particolare, il Martone, per contestare l’avversa domanda del tesserato, aveva utilizzato nel procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della FIGC, instauratosi a seguito del reclamo del Kameni Valerie Magloire Mbounga, cinque quietanze liberatorie risultate apocrife al fine di attestare l’insussistenza di debiti da parte della Società nei confronti del reclamante; il Varone non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND, che aveva condannato la Società ASD Città di Gragnano al pagamento in favore del calciatore Formisano delle somme che quest’ultimo aveva denunciato di non aver percepito.

Venivano riscontrate le violazioni a carico del Martone dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC vecchio testo ed a carico del Varone del medesimo articolo, posto in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 e 10 CGS - FIGC vecchio testo; alla Società ASD Città di Gragnano era contestata la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC vecchio testo, per il comportamento posto in essere dai propri rappresentanti legali, che si erano nel tempo succeduti. Nei procedimenti che si erano instaurati a seguito dei due deferimenti, la Procura Federale e la Società ASD Città di Gragnano avevano depositato per l’esame di questo Tribunale due distinte proposte di patteggiamento contenenti le sanzioni, ridotte di 1/3, di € 800,00 e di € 1.000,00, che questo stesso Tribunale aveva dichiarato efficaci con decisioni nn. 06/TFN-SD del 18.09.2019 e 49/TFN-SD del 14.11.2019.

La Società ASD Città di Gragnano non dava esecuzione alle sanzioni, sicché questo Tribunale, avutane comunicazione da  parte  dell’Amministrazione  Finanza  e  Controllo  della  FIGC,  con  decisioni  assunte  l’11.11.2020,  revocava  i patteggiamenti e fissava per il dibattimento l’odierna riunione 03.12.2020.

Il deferimento

A tale riunione, tenutasi in video conferenza come da Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato da remoto per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale, richiamata la parte motiva degli originari deferimenti ed evidenziata la mancanza di nuovi elementi suscettibili di modificare quanto acquisito nel corso delle precedenti indagini, ha chiesto l’accoglimento dei deferimenti con applicazione a carico della deferita della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica e dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Per la Società ASD Città di Gragnano si sono collegati da remoto gli avv.ti Giovanni Calabrese (già collegatosi nella riunione dell’11.11.2020) ed Eduardo Chiacchio; l’avv. Calabrese ha confermato la circostanza del mancato pagamento degli emolumenti spettanti al calciatore Formisano, dovuto all’avvicendamento che si era verificato nelle cariche sociali con la nuova proprietà che non era venuta a conoscenza del debito; l’avv. Chiacchio ha contestato la richiesta di sanzione di penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, ritenendola già scontata e, quanto all’ammenda, si è rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va preliminarmente disposta la riunione dei due deferimenti, essendo evidente la connessione tra di loro esistente; siffatta riunione appare peraltro opportuna, vista la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, verosimilmente unica per entrambi i deferimenti.

Nel merito, occorre richiamare l’art. 127 comma 5 CGS - FIGC, secondo il quale l’Organo giudicante, nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione afferente il patteggiamento, revoca detta decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo in conformità con quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, fissa l’udienza per il dibattimento.

La fattispecie trova completa applicazione nel caso in esame, non essendo in discussione che Società ASD Città di Gragnano ha omesso di versare gli importi delle due sanzioni nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione di efficacia dei patteggiamenti, né che lo abbia fatto successivamente, di guisa che il deferimento dev’essere accolto.

In punto di sanzioni, si ritiene equo applicare la sola ammenda di € 3.000,00 (tremila//00) e rigettare, nel contempo, la richiesta di penalizzazione del punto in classifica, essendo meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa della deferita.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dispone la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione; accoglie, per quanto di ragione, il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD Città di Gragnano la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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