F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN del 09.12.2020 – (Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 nei confronti del sig. Antonio Parente – Reg. Prot. n. 148s.s.19-20/TFN-SD) Decisione n. 57/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 Reg. Prot. 148 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Decisione n. 57/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020

Reg. Prot. 148 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 nei confronti del sig. Antonio Parente,

la seguente

DECISIONE

Il precedente

L’11 febbraio 2020 la Procura Federale aveva deferito a questo Tribunale il sig. Antonio Parente, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Società FM Service Srl, al quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 2 e 31 comma 1 CGS - FIGC (già artt. 1 bis comma 5 ed 8 comma 1 previgenti), in relazione all’art. 15 comma 7 NOIF ed a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati ufficiali nn. 189/A del 26.06.2015, 72/A del 28.07.2015 e 90/A del 05.04.2019, perché non aveva fornito, all’atto della acquisizione di quote della Società SS Juve Stabia Srl in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 31.10.2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal Regolamento di cui sopra.

Prima dell’apertura del dibattimento (riunione del 5 marzo 2020) la Procura Federale ed il deferito avevano depositato per l’esame di questo Tribunale la proposta di patteggiamento contenente la sanzione, ridotta di 1/3, di € 14.000,00, che questo stesso Tribunale dichiarava efficace con decisione n. 122/TFN-SD del 10.03.2020.

Il Parente non dava esecuzione alla sanzione, sicché questo Tribunale, avutane comunicazione da parte dell’Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC, con decisione assunta l’11.11.2020, revocava il patteggiamento e fissava per il dibattimento l’odierna riunione 03.12.2020.

Il deferimento

A tale riunione, tenutasi in video conferenza come da Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato da remoto per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale, richiamata la parte motiva dell’originario deferimento ed evidenziata la mancanza di nuovi elementi suscettibili di modificare quanto acquisito nel corso delle precedenti indagini, ha chiesto l’accoglimento del deferimento con applicazione a carico del deferito della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunali scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 127 comma 5 CGS - FIGC, l’Organo giudicante, nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione afferente il patteggiamento, revoca detta decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo in conformità con quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, fissa l’udienza per il dibattimento.

La fattispecie trova completa applicazione nel caso in esame, non essendo in discussione che il Parente ha omesso di versare l’importo della sanzione di € 14.000,00 nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione di efficacia del patteggiamento, né che lo abbia fatto successivamente, di guisa che il deferimento dev’essere accolto con applicazione della sanzione di € 20.000,00, non più ridotta di 1/3.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Antonio Parente, nella qualità, l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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