F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN del 10.12.2020 – (Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 nei confronti del sig. Papalinetti Enzo + altri – Reg. Prot. n. 56/TFN-SD) Decisione n. 59/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 Reg. Prot. 56/TFN-SD

 

Decisione n. 59/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020

Reg. Prot. 56/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

a seguito del Deferimento del Procuratore federale n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13 novembre 2020 nei confronti dei sig.ri Papalinetti Enzo, Chilelli Luciano, Verde Andrea e delle società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5, ASD SS Lazio Calcio a 5 e ASD Olimpus Roma, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- sig. Papalinetti Enzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5 (ora ASD Colormax Pescara C5): violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 1006 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato il 31/10/2018 – per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dal citato C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€  8.400,00 (importo complessivo dovuto  €  8.400,00) in data  22 marzo 2019 per  le spese di  funzionamento  del Campionato di Serie A maschile;

€ 1.400,00 (€ 1.274,00 + 126,00) in data 22 marzo 2019 (importo complessivo dovuto € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 1.200,00 in data 22 marzo 2019 per diritti iscrizione Under 19;

- sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD SS Lazio Calcio a 5: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 1006 e n.1007 del 19/6/2018

- nella parte in cui prevedevano il 31/10/2018 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato per la stagione 2018/19 – per aver

1) ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€ 600,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 4.890,00 (a fronte del dovuto di € 8.400,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile;

€ 510,00 (a fronte di € 1.150,00) per spese di funzionamento del Campionato Femminile, per un totale versato in data 30 aprile 2019 di € 6.000,00;

2) omesso di versare il saldo delle seguenti quote/voci:

€ 800,00 per l’assicurazione dei tesserati,

€ 3.150,00 per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile,

€ 640,00 per spese di funzionamento del Campionato Femminile,

€ 700,00 per l’assicurazione dei campi,

€ 1.200,00 per i Diritti di iscrizione Under 19; per un totale non versato di € 6.850,00;

- sig. Verde Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD OLIMPUS ROMA  (Campionato serie A2, girone B): violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 e n.1007 (per il campionato femminile) del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedevano il 31/10/2018 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato per la stagione 2018/19 – per aver 1) ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€ 510,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 300,00 (a fronte del dovuto di € 2.100,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile;

€ 240,00 (a fronte di € 1.150,00) per spese di funzionamento del Campionato Femminile, per un totale versato in data 8 marzo 2019 di € 1.050,00;

3) omesso di versare il saldo delle seguenti quote/voci:

€ 890,00 per l’assicurazione dei tesserati,

€ 1.800,00 per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile,

€ 910,00 per spese di funzionamento del Campionato Femminile,

€ 700,00 per l’assicurazione Campionato femminile,

€ 1.200,00 per i Diritti di iscrizione Under 19; per un totale non versato di € 5.500,00;

- le società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5, ASD SS Lazio Calcio a 5 e ASD Olimpus Roma per rispondere, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dai propri Presidenti e legali rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Michele Cozzone, in rappresentanza del sig. Luciano Chilelli e della società ASD SS Lazio Calcio a 5, il sig. Verde Andrea, anche per la società ASD Olimpus Roma e il sig. Papalinetti Enzo, anche per la società ASD Colormax Pescara C5, hanno depositato sei distinte richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:

per il sig. Chilelli Luciano, sanzione base inibizione giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione giorni 20 (venti); per la società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda € 1.800,00, ridotta di 1/3 - € 600,00, sanzione finale ammenda € 1.200,00 (milleduecento/00); per il sig. Papalinetti Enzo, sanzione base inibizione giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione giorni 20 (venti); per la società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5, sanzione base ammenda € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), diminuita ex art. 127 CGS – FIGC, sanzione finale ammenda € 1.100,00 (millecento/00); per il sig. Verde Andrea, sanzione base inibizione giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione giorni 20 (venti); per la società ASD Olimpus Roma, ammenda € 975,00 (novecentosettantacinque/00), diminuita ex art. 127 CGS – FIGC, sanzione finale ammenda € 650,00 (seicentocinquanta/00);

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Chilelli Luciano, Papalinetti Enzo, Andrea Verde e le società ASD SS Lazio Calcio a 5, ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5 e ASD Olimpus Roma, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alle società ASD SS Lazio Calcio a 5, ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5 e ASD Olimpus Roma che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Chilelli Luciano, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per il sig. Papalinetti Enzo, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per il sig. Andrea Verde, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società ASD SS Lazio Calcio a 5, ammenda € 1.200,00 (milleduecento/00);

- per la società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Sicurezza Pro Colormax C5, ammenda € 1.100,00 (millecento/00);

- per la società ASD Olimpus Roma, ammenda € 650,00 (seicentocinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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