F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN del 25.01.2021 – (Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. Esposito Angelo Mario nei confronti del CR Basilicata – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Reg. Prot. 86/TFN-SD) Decisione n. 90/TFN-SD 2020/2021 Ricorso dell’avv. Angelo Mario Esposito Reg. Prot. 86/TFN-SD

Decisione n. 90/TFN-SD 2020/2021

Ricorso dell’avv. Angelo Mario Esposito

Reg. Prot. 86/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 gennaio 2021,

a seguito del Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. Angelo Mario Esposito nei confronti del Comitato Regionale Basilicata – LND (in persona del Presidente p.t.), della Lega Nazionale Dilettanti – LND

(in persona del Presidente p.t.) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del Presidente Federale p.t.), in relazione ai Comunicati Ufficiali nn. 39 del 16.12.2020 (“Assemblea ordinaria elettiva”), 41 del 21.12.2020 (“Comunicazioni della FIGC – Comunicazioni della LND”) e 42 del 23.12.2020 (“Comunicazioni della FIGC – Comunicazioni della LND”) emessi dal CR Basilicata – LND,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso e contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS, l’avv. Angelo Mario Esposito ha impugnato in via d’urgenza, nei confronti del Comitato Regionale Basilicata - LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della - F.I.G.C., il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n.39 del 16/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Basilicata n. 41 del 21/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND” ed il Comunicato Ufficiale C.R., Basilicata. n. 42 del 23/12/2020 “Comunicazioni della FIGC, Comunicazioni della LND”.

Il ricorrente, qualificatosi candidato alle elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021- 2024 del Comitato Regionale Basilicata, ha esposto in fatto che:

- in data 04.12.2020, con comunicato ufficiale n. 130/A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicava le  norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti indicando tutte le procedure previste per il rinnovo delle predette cariche elettive;

- in data 5.12.2020, su disposizione del Responsabile del personale della LND dal 7.12.2020 e fino al 16.01.2021, venivano chiuse al pubblico tutte le sedi ed Uffici Regionali dei CR;

- In data 16 dicembre 2020, con comunicato ufficiale n.39 il Comitato Regionale Basilicata indiceva le elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio 2021-2024, convocando l’assemblea elettiva per il 7 gennaio, indicando come termine ultimo per le presentazioni delle candidature, la data del 2 gennaio 2021, senza indicazione delle modalità operative per gli accreditamenti, le candidature e senza l’allegazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto. Riferiva, poi, che l’avv. Luca Lorenzo, in qualità di candidato al Consiglio Direttivo del CD Basilicata nella lista del ricorrente, chiedeva al CR Basilicata, a mezzo mail, l’elenco delle società aventi diritto al voto, senza ricevere alcuna risposta e che alcune società, interpellate, affermavano di aver sottoscritto per la lista del Presidente uscente le designazioni ben prima della data di pubblicazione dei modelli ufficiali.

Sottolineava che tutti i comitati regionali d’Italia hanno messo a disposizione i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto nel periodo 9/12- 14/12 2020, mentre in Basilicata solo in data 21 dicembre 2020, peraltro parzialmente in quanto tale elenco veniva integrato in data 23 dicembre 2020.

Ha evidenziato, poi, l’impossibilità di poter svolgere una adeguata campagna elettorale non avendo la possibilità di:

- avere in tempo utile l’elenco di tutte le società aventi diritto al voto;

- di poter contattare le stesse e far conoscere il programma elettorale;

- di poter liberamente uscire sul territorio lucano in ragione delle limitazioni legate all’emergenza Covid nel periodo di campagna elettorale, con conseguente impossibilità di raggiungimento delle società contattate per poter sottoscrivere le candidature, non essendo, tali società, munite di PEC e firma digitale.

Pertanto ha impugnato i predetti provvedimenti in punto di diritto, lamentando, con il primo motivo, la violazione delle norme procedurali in quanto, seppur formalmente, i giorni utili previsti per svolgere un’adeguata campagna elettorale previsti dal C.U. 130/A del 4 dicembre 2020 devono essere liberi ed effettivi, la qual cosa non si sarebbe verificata in ragione del fatto che il ricorrente e la lista sarebbero stati privati di n. 12 giorni in ragione delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.

Con il secondo motivo ha censurato la violazione delle norme costituzionali in materia di democrazia elettiva - rappresentativa e partecipativa.

Ha esposto, sul punto, che in ogni società democratica deve essere consentita la partecipazione agli organismi elettivi ed un’adeguata rappresentanza, secondo i principi e valori costituzionali di democrazia rappresentativa e partecipativa sia attiva che passiva.

Nel caso di specie con la contrazione dei termini e dei giorni necessari per svolgere una minima campagna elettorale, con divieto assoluto di spostamento, di fatto, sarebbe stato compromesso il diritto di elettorato passivo e quello di potere esporre alle società il proprio programma elettorale.

Con il terzo, ha lamentato la sussistenza di gravi violazioni in punto di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede per non essere stato posto in condizione di parità rispetto alla lista del Presidente uscente, in violazionedegli affermati principi, nel mentre tutti i comitati regionali d’Italia, a differenza del solo comitato lucano, avrebbero messo a disposizione sul sito istituzionale i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto nel periodo 9/12 -14.12.2020, mentre in Basilicata ciò sarebbe avvenuto solo in data 21 dicembre 2020.

Tanto avrebbe asseritamente comportato l’assoluta impossibilità per l’istante di acquisire la documentazione necessaria alle candidature con gravissime violazioni di legge.

Ha quindi rappresentato, il ricorrente l’estrema gravità delle violazioni, perché poste in essere da un organismo di diritto pubblico, sul punto richiamando “quanto espresso di recente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nota Avvocato Generale M. Campos Sanchez- Bordona del 1.10.2020 n. C-155/19 e C-156/2019) secondo cui, “La FIGC essendo stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale è un organismo di diritto pubblico”, dal momento che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, “una federazione sportiva nazionale può essere qualificata come organismo di diritto pubblico se, oltre ad essere dotata di personalità giuridica, è stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la sua gestione è soggetta alla vigilanza di un altro organismo di diritto pubblico, quale un comitato olimpico nazionale cui la legislazione di uno Stato membro attribuisca tale qualità”.

Con il quarto motivo, infine, ha lamentato la violazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 27/2020 (disposizione erroneamente richiamata, norma di riferimento essendo l’art. 1-bis, D.l. n. 26/2020, conv., l. n.

59/2020: nds), che prevede la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni delle deleghe “causa covid”, asseritamente “applicabile per analogia”, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, nella parte in cui prevede che: “In considerazione dell’emergenza sanitaria, è ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”.

Secondo la giurisprudenza di merito, ha sostenuto il ricorrente, è ammesso il ricorso all’analogia per le norme speciali, ovverosia per quelle norme che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano solo in alcune materie, potendosi applicare anche all’ordinamento speciale, nella fattispecie ricorrendo sia i presupposti oggettivi (“sussiste fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza epidemiologica causa Covid, con il conseguente pericolo per la salute pubblica e la sua necessaria tutela”); sia quelli soggettivi (“la natura pubblicistica della FIGC, di recente ribadita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e da numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali”).

A dire del ricorrente, invero, il ricorso all’applicazione per analogia sarebbe resa viepiù necessaria dalla mancata dotazione di pec e firma digitale da parte delle società dilettantistiche, non essendo ancora vigente per le stesse l’obbligo di dotarsene, motivo per il quale la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni avrebbe consentito, da un lato, “lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni elettorali, così come stabilito dal legislatore nazionale per le elezioni comunali e regionali”; dall’altro, avrebbe dato “agli aspiranti candidati la possibilità di partecipare alle elezioni”.

Fase cautelare

All’udienza dell’4.1.2021, nell’assenza delle parti intimate, non costituitesi, il ricorrente insisteva nella richiesta di sospensione degli atti impugnati.

Il Collegio, con ordinanza in pari data, “ritenuto ad una sommaria delibazione della vicenda non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, [………], tenuto conto anche dei contrapposti interessi coinvolti”, rigettava l’istanza di sospensione e rinviava per la decisione nel merito all’udienza del 15.1.2021.

Fase dibattimentale

All’udienza di trattazione del 15.1.2021, nell’assenza degli intimati, non costituitisi, l’avv. Esposito, dopo aver depositato il ricorso formulato innanzi alla Corte Federale d’Appello avverso l’esclusione della propria candidatura, rimarcava l’attenzione sul fatto che l’organo di giustizia sportivo sopra esposto aveva ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale con riferimento ai medesimi motivi qui sollevati, per l’accertamento dei fatti.

Motivi della decisione

1.Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi il 7.1.2021, il Comitato Regionale Basilicata ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024.

L’esito di tale assemblea non è stato impugnato.

In disparte la circostanza che l’esclusione della candidatura del ricorrente è stata ritenuta legittima dalla Corte Federale d’Appello, il Collegio osserva che la mancata impugnazione della delibera che ha portato all’elezione di tutte le cariche elettive nell’assemblea del 10.1.2021, determina il venire meno dell’interesse ad agire del ricorrente ovvero, a tutto voler

concedere, la sua sopravvenuta carenza con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso.

Va ricordato che in tema di ricorsi elettorali, l’art. 130 del Codice del processo amministrativo prevede espressamente che “…contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.

Tale precetto è esplicativo di principi generali che trovano la loro concreta applicazione anche nell’ordinamento sportivo. Appare evidente che tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riverberarsi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati.

D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7788).

Più di recente, tale principio è stato ribadito, evidenziando che “In ogni caso l'originario ricorso doveva essere dichiarato improcedibile, non risultando ritualmente impugnato l'atto di proclamazione del presidente della Regione e dei consiglieri

regionali eletti (in termini si è espressa questa Sezione nella sentenza 1 marzo 2011, n. 1272).” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2014, n. 1350).

2. In disparte la natura assorbente del rilievo che precede, il ricorso è infondato anche nel merito.

Con riferimento al primo motivo di ricorso appare palese l’equivoco in cui è incorso il ricorrente nel momento in cui ha ritenuto che non siano stati rispettati i giorni liberi ed effettivi dalla data di pubblicazione dal comunicato di indizione delle elezioni a quella di svolgimento dell’assemblea.

Sulla scorta della disciplina codicistica i termini risultano pienamente rispettati non trovando alcun fondamento giuridico la doglianza del ricorrente.

Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati.

Con una commistione tra i motivi in fatto ed in diritto, il ricorrente ha lamentato la violazione di norme costituzionali, nemmeno indicate. Tale asserita violazione non gli avrebbe consentito di partecipare “agli organismi elettivi”: da un lato, per le restrizioni agli spostamenti a causa della pandemia Covid-19; dall’altro, perché violati i principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violazione che, in questo caso, a differenza di quanto consentito al Presidente uscente, gli avrebbe consentito di acquisire solo con ritardo i modelli di candidatura con l’elenco delle società aventi diritto al voto, che tutti i Comitati Regionali d’Italia avrebbero invece messo a disposizione nel periodo 9 – 14 dicembre 2020.

Per vero, il ricorrente non indica e non fornisce la prova dei Comitati che avrebbero provveduto ai suddetti adempimenti entro il periodo indicato (invero, a mero titolo esemplificativo, il Comitato regionale Marche risulta aver pubblicato tale elenco in data 23 dicembre 2020), così come non ha allegato alcuna prova in ordine all’asserito ritardo con cui la modulistica sarebbe stata messa a disposizione, laddove nel C.U. n. 39 del 16.12.2020, di contro, è detto chiaramente che tali moduli sono allegati al comunicato;

Ciò non di meno, quand’anche eventualmente messi a disposizione con l’asserito ritardo, ma così non è, manca la prova che altri aspiranti candidati abbiano potuto trarne vantaggio, non potendosi dare giuridicamente corpo alle considerazioni del ricorrente in ordine alla presunta acquisizione preventiva delle firme, in ordine alle quali, unitamente alle altre asserzioni indicate in ricorso, gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale e, pertanto, allo stato non trovano alcuna conferma fattuale.

Né l’elenco delle società aventi diritto al voto risulta essere, sulla base delle norme federali, documento indispensabile da allegare al decreto di indizione delle elezioni; va, inoltre, considerato che l’impossibilità – non dimostrata – di essere a conoscenza del panorama societario del territorio ove ci si intende candidare non si ritiene possa incidere sulle oggettive possibilità di proporre una solida candidatura che, si presume debba avere, prima ancora della indizione formale delle elezioni, una consistente base di consenso soprattutto laddove tale conoscenza sarebbe avvenuta a distanza di pochi giorni e soprattutto laddove non viene in alcun modo provato che, qualora l’elenco fosse stato pubblicato - sebbene non ci fosse tale specifico obbligo – unitamente al decreto di indizione delle elezioni, il ricorrente avrebbe raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per formalizzare la propria candidatura.

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, anche con riferimento alle restrizioni agli spostamenti tra comuni, valide per tutti gli aspiranti candidati.

Al riguardo occorre evidenziare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di presentazione di candidature e di scelte elettorali da effettuare non possono assurgere, nel particolare momento storico, a elemento idoneo a sconvolgere l’intero percorso elettorale; ciò anche in considerazione del fatto che la campagna elettorale e la conoscenza dei candidati ben possono avere luogo mediante il ricorso agli strumenti telematici che, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, hanno ormai contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane.

Vi è, peraltro, stante la natura di associazione privata della L.N.D. (v. art. 1, Statuto), che il reclamante non deduce alcuna violazione procedurale in ordine alla indizione ed alle previste modalità in cui tenersi l’Assemblea elettiva del comitato regionale, del resto conformi alle previsioni di cui al C.U. n.130/A della FIGC, come richiamato nel successivo C.U. n. 153 della L.N.D. del 4.12.2020.

3. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’applicazione in via analogica del D.L. n. 18/2020 (trattasi, invece, dell’art. 1-bis, commi 4 e 5, del D.l. n. 26/2020, conv. in L. n. 59/2020: nds) che, in ragione della situazione epidemiologica, ha previsto la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali, circoscrizionali e delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020.

In disparte ogni altra considerazione riferita all’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, vi è che nella specie non si è in presenza di un vuoto legislativo da colmare con l’applicazione per analogia di norme di natura speciale adottate dall’Ordinamento statale.

Le norme procedurali adottate, infatti, sono quelle approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020, pubblicate con il C.U. n. 130/A, ovvero quando era già nota e, tenuta in debito conto, la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 disposta con decreto del 7 ottobre 2020.

In tale ottica, infatti, va letta la prevista possibilità, in ragione delle “difficoltà oggettive, soprattutto nelle regioni con maggiori limitazioni alla circolazione delle persone”, di “utilizzare la PEC” per la raccolta delle firme, a nulla rilevando l’intervenuta proroga dell’obbligo, per le società dilettantistiche, di dotarsi di tale strumento, in quanto questione attinente all’esercizio del diritto di elettorato attivo.

Ad ogni buon conto va evidenziato che relativamente al medesimo motivo la Corte Federale d’Appello, con la pronuncia

n. 67 del 14 gennaio 2021 si è già ampiamente pronunciata.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48 CGS. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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