F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN del 26.01.2021 – (Ricorso del dott. Felicio De Luca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti – LND, Procura Generale dello Sport c/o CONI e dott. Luca Galea – Reg. Prot. 93/TFN-SD) Decisione n. 91/TFN-SD 2020/2021 Ricorso del dott. Felicio De Luca Reg. Prot. 93/TFN-SD

Decisione n. 91/TFN-SD 2020/2021

Ricorso del dott. Felicio De Luca

Reg. Prot. 93/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

cons. Nicola Bardino – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

 cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 gennaio 2021,

a seguito del Ricorso del dott. Felicio De Luca ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le  candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive (www.coni.it) e, in linea subordinata, ex art. 79 CGS – FIGC,

la seguente

DECISIONE

Sul ricorso ex art. 2 del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive e, in via subordinata, ex art. 79 C.G.S. - F.I.G.C.

proposto da

dott.   Felicio   De   Luca   (c.f.   DLCFLC61E06L245D),   nato   a   Torre   Annunziata   il   6   maggio   1961,   pec felicio.deluca@odcectorreannunziata.it;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14 (C.F.: 05114040586 P.IVA: 01357871001), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gabriele Gravina;

nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., non costituita in giudizio;

della L.N.D. – Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Cosimo Sibilia, lnd@pec.it;

del dott. Luca Galea, non costituito in giudizio;

avverso

l’esclusione della candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., pubblicata sul sito della F.I.G.C. in data 13.1.2021 e comunicata al ricorrente tramite posta

elettronica certifica il 14.1.2021.

* * *

FATTO

1. Con Comunicato Ufficiale n. 122/A pubblicato il 3.12.2020 il Presidente Federale convocava l’Assemblea federale

elettiva per il giorno 22.2.2021 prevedendo al punto n. 5 dell’ordine del giorno “Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti” e allegando il Regolamento Elettorale e dei Voti dell’Assemblea Elettiva approvato dal Consiglio Federale nella medesima data.

Il giorno successivo era pubblicato ulteriore Comunicato Ufficiale, n. 130/A, avente a oggetto le Norme procedurali per le assemblee della  Lega Nazionale Dilettanti approvate dal Consiglio Federale  sempre  nel corso della riunione del 3.12.2020.

2. Alla stregua dei predetti Comunicati Ufficiali, dello Statuto della F.I.G.C. (artt. 21 e 31 dello Statuto F.I.G.C.) e dell’art. 10 del Regolamento della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. (approvato dal Consiglio Federale nella medesima riunione e pubblicato con il C.U. n. 124 del 4.12.2020) la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. doveva essere presentata almeno quaranta giorni prima dalla data di convocazione dell’assemblea federale, nella specie il 12.1.2021, a seguito della designazione del candidato da parte dell’Assemblea della L.N.D..

3. Il dott. Felicio De Luca sul presupposto che la L.N.D. era impossibilitata a celebrare l’Assemblea elettiva entro la data di presentazione della candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., a causa dei vincoli imposti dalle Norme Procedurali per le Assemblee della LND di cui al predetto Comunicato Ufficiale n. 130/A e della comunicazione del Presidente federale del 2.11.2020 (prot. n. 5667) con la quale era stato rappresentato alla L.N.D., sulla base di un parere reso dalla Corte di Appello Federale, che “necessariamente le Assemblee delle componenti federali [si sarebbero dovute tenere] a decorrere dal 1.1.2021 e la loro convocazione [avrebbe dovuto] essere conseguente alla convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva”, depositava l’ultimo giorno utile, il 12 gennaio 2021, la propria candidatura, specificando di aver “a tale proposito ricevuto il gradimento (rectius: la indicazione) dei Delegati Assembleari della L.N.D. in relazione a tale candidatura da ratificare nel corso dell’Assemblea Nazionale della L.N.D. in programma per il 6.02.2021”.

Con provvedimento del Segretario Generale del 13.1.2021 la candidatura del dott. Felicio De Luca non era ammessa per violazione dell’art. 31, comma 3, dello Statuto F.I.G.C., in quanto “non presentata da alcuna lega/componente tecnica” (in prosieguo, per brevità, anche il “Provvedimento”). In particolare, nel Provvedimento si evidenziava altresì “che la Lega avrebbe dovuto presentare la candidatura del dott. De Luca a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di relativa delibera dell’assemblea della LND da adottarsi “almeno 40 giorni prima dell’assemblea” federale”.

Avverso il Provvedimento il dott. Felicio De Luca, con atto notificato alle parti e, contestualmente depositato presso Codesto Ecc.mo Tribunale in data 18.1.2021, ore 19:35, proponeva ricorso ex art. 2 Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive e, in via subordinata, ex art. 79 C.G.S. - F.I.G.C.

In via principale il ricorrente chiedeva l’accertamento e la declaratoria della ammissibilità della candidatura del ricorrente attesa  la  riferibilità  di  quest’ultima  alla  L.N.D.  ex  art.  31  dello  Statuto  F.I.G.C.  stante  il  gradimento  dei  Delegati

Assembleari della L.N.D. “da ratificare nel corso dell’Assemblea Nazionale della L.N.D. in programma per il 6.02.2021” e l’impossibilità di tenere l’Assemblea di designazione entro la data di presentazione delle candidature.

Subordinatamente “tenuto conto che in caso di mancata possibilità per la L.N.D. di designare il candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. vi sarebbe una gravissima violazione del diritto di elettorato passivo del ricorrente, del diritto alla designazione in capo alla L.N.D. ex art. 31 dello Statuto F.I.G.C., nonché del diritto di elettorato attivo dei Delegati Assembleari della L.N.D.” chiedeva di ordinare alla F.I.G.C. di differire l’Assemblea Federale, già convocata per il 6.2.2021, al fine di consentire la designazione del candidato per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

In ogni caso chiedeva l’annullamento del Provvedimento, nonché l’adozione di “ogni provvedimento, anche di tipo cautelare, ritenuto più idoneo, ex art. 96 C.G.S. F.I.G.C., ad assicurare la partecipazione del Dott. Felicio De Luca all’Assemblea Federale elettiva, convocata per il 22.2.2021, quale candidato alla carica di Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti della F.I.G.C. su designazione della L.N.D” e, in caso di accertamento di violazioni statutarie e regolamenti la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’individuazione degli eventuali responsabili.

Sul presupposto della natura documentale del procedimento il ricorrente rinunciava alla discussione orale in camera di consiglio.

Il  giorno  successivo  il  ricorrente  integrava  il  deposito  della  documentazione  indicata  in  calce  al  ricorso,  la  cui trasmissione era stata omessa per un errore informatico di caricamento della p.e.c.

Si costituiva in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti con memoria a firma del Presidente pro tempore, dott. Cosimo Sibilia, trasmessa il 19.1.2021, aderendo alle richieste formulate dal dott. Felicio De Luca. In particolare, la L.N.D. affermava la violazione del diritto di designare un candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., stante l’impossibilità per la Lega di celebrare l’Assemblea nazionale tempestivamente.

Da ultimo la L.N.D. deduceva di aver inserito all’Ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale convocata per il 6.2.2021 una delibera di ratifica (con efficacia ex tunc) della candidatura presentata dal dott. Felicio De Luca quale soggetto designato dalla L.N.D.

Si costituiva in giudizio anche la F.I.G.C. in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, che depositava, al fine di evidenziare l’infondatezza del ricorso, una relazione del Segretario Generale con la quale si chiariva: i) i predetti comunicati ufficiali, che secondo la prospettazione del ricorrente e della L.N.D. avrebbero reso impossibile la celebrazione tempestiva dell’Assemblea Nazionale, erano stati approvati in seno al Consiglio Federale “all’unanimità dei presenti e, dunque, anche con il voto favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e degli altri quattro Consiglieri presenti, espressione della medesima Lega” e non sono stati dalla stessa L.N.D. impugnati; ii) la candidatura non rispettava i requisiti previsti dall’art. 31, comma 3, dello Statuto; iii) il ricorrente, nonostante alla data del 12.1.2021 fossero già stati eletti tutti i delegati assembleari, non allegava alla candidatura neppure la designazione della maggioranza dei delegati assembleari della L.N.D., come invece effettuato per la candidatura del Presidente della stessa L.N.D., dott. Cosimo Sibilia, a Presidente Federale proposta il medesimo giorno.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava la camera di consiglio di discussione del ricorso il “26 gennaio 2021, ore 11:00, in modalità telematica ai sensi del Decreto n. 10/TFN del 18 maggio 2020”.

Con comunicazione del 26.1.2021 la L.N.D. “con riferimento all’udienza in Camera di Consiglio fissata da Codesto Tribunale Nazionale federale, ai sensi del numero 2 del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dal C.O.N.I. e, comunque, tenuto conto che il

Ricorso proposto dal Dott. Felicio De Luca può essere deciso sulla base degli atti e dei documenti depositati dichiara[va] di voler rinunciare alla discussione orale”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio evidenzia che il dies a quo per la decorrenza del termine di sette giorni per la decisione previsto dall’art. 2, lett. d) del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature deve essere

individuato nel 19.1.2021, stante l’integrazione documentale effettuata dal ricorrente e, soprattutto, la circostanza che il deposito è stato effettuato soltanto alle ore 19:35 del 18.1.2021, quando la cancelleria del Tribunale era chiusa. Conseguentemente, in base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali essendo il ricorso pervenuto oltre la chiusura degli uffici il perfezionamento del deposito per la cancelleria destinataria è differito al giorno successivo.

2. Nel merito il Collegio ritiene il ricorso infondato.

2.1 Innanzitutto, non si può far a meno di evidenziare che alla luce del chiaro tenore letterale degli art. 31, comma 3, dello Statuto federale alcun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. debba essere presentata alla Segreteria da ciascuna Lega o Componente tecnica. Come affermato nella relazione depositata dal Presidente federale la              ratio della necessaria previa individuazione/designazione  del  candidato  da  parte  di  ciascuna  componente  federale  risiede  nella  necessità  di “sottoporre al vaglio dell’Assemblea Federale elettiva candidature che siano già espressione di una Lega o di una Componente Tecnica e che, dunque, abbiano già raccolto consenso con riferimento alla carica de qua”.

Appare evidente, dunque, che in assenza di qualsivoglia designazione/individuazione ad opera della L.N.D. la decisione della Segreteria Federale di non ammettere la candidatura sia esente da qualsiasi vizio.

Né sul punto può essere accolta l’argomentazione dedotta dall’odierno ricorrente, e fatta propria dalla L.N.D., secondo la quale la successiva ratifica della candidatura ad opera dell’Assemblea Nazionale avrebbe potuto sanare, ovvero,

comunque, integrare il predetto requisito stante l’efficacia ex tunc della deliberazione.

Innanzitutto, costituisce principio generale dell’ordinamento sportivo che ai fini della verifica dell’eleggibilità alle cariche federali occorre verificare il possesso dei requisiti alla data di presentazione della candidatura (si v. seppur in relazione a una fattispecie parzialmente diversa Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 13.12017, n. 5). Del resto anche secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa “in materia elettorale la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di

istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme” (così Tar Calabria, CZ, II, 08.05.2015, n. 834, da ultimo ribaditi da Cons. St., III, 4.9.2020, n. 5363 e n. 5367).

In applicazione dei consolidati principi amministrativi, non si può ammettere che la legittimità di un provvedimento possa essere vagliata sulla situazione di fatto venutasi a creare successivamente alla sua adozione. Lo svolgimento del procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, secondo il quale l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto (oltre che a quella di diritto) esistente al momento della sua adozione.

Tra l’altro, nel caso di specie appare errato il riferimento alla ratifica poiché non vi è alcun atto di individuazione o designazione del candidato emesso da un organo incompetente della L.N.D. che debba essere ratificato dalla Assemblea Nazionale, bensì una mera dichiarazione di fatto altrui da parte di un privato.

2.2 Ma vi è di più. Nel caso di specie, infatti, non sembra sussistere neppure l’asserita violazione delle prerogative istituzionali della L.N.D., ovvero del diritto di elettorato passivo dell’odierno ricorrente (inammissibili appaiono le censure con le quali è lamentata l’asserita violazione del diritto di elettorato attivo per i Delegati Assembleari della L.N.D. dal momento che, né il dott. Felicio De Luca, né la Lega appaiono legittimati a far valere una situazione giuridica soggettiva altrui).

In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare che le previsioni regolamentari che secondo la L.N.D. avrebbero determinato una violazione del proprio diritto di designazione, da un lato, sono state approvate – come evidenziato dalla Federazione – dallo stesso presidente della Lega e dagli altri quattro Consiglieri presenti espressione della medesima componente federale (tra l’altro dopo che il Presidente della F.I.G.C. aveva rappresentato che le assemblee elettive delle componenti federali avrebbero dovuto essere celebrate a partire dal 1.1.2021) e, da un altro lato, non sono state oggetto d’impugnazione da parte della Lega.

Conseguentemente non appare configurabile alcuna lesione delle prerogative della L.N.D. o del suo diritto di designazione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal momento che è stata la stessa Lega ad aver contribuito all’adozione delle regole che ne avrebbe determinato la compromissione.

In tale prospettiva, non può essere individuata neppure alcuna lesione del diritto di elettorato passivo dell’odierno ricorrente essendo la designazione/presentazione della candidatura una prerogativa della Lega che ben può decidere di non esercitarla (come nel caso di specie è stato effettuato, ad esempio, dalla Lega di Serie A).

2.3 Non solo. Ad avviso del Collegio nel caso di specie non sussisteva neppure l’asserita impossibilità di celebrare l’Assemblea Nazionale entro il 12 gennaio 2021.

L’art. 1 delle Norme procedurali per le assemblee della L.N.D. non stabilisce che la convocazione dell’Assemblea della L.N.D. debba essere effettuata solo dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, bensì che la data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale sia successiva a tali elezioni.

Il tenore letterale della disposizione è chiarissimo e non lascia adito a dubbi per due autonome ragioni: “L’assemblea della L.N.D. è convocata dal presidente della L.N.D.:

a) In via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione calcio a Cinque,  del  Dipartimento  Interregionale  e  del  Dipartimento  Calcio  Femminile  e  comunque  dopo la  scadenza  del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.”.

In primo luogo, il riferimento non può che essere alla data fissata per l’elezione, in quanto altrimenti la previsione che non possa essere prevista oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. sarebbe assurdo. Non avrebbe senso il riferimento all’Assemblea elettiva della F.I.G.C. in relazione alla data di effettuazione della convocazione dell’Assemblea Nazionale L.N.D. Evidentemente il contenuto della disposizione non può che essere alla necessità di prevedere la celebrazione dell’assemblea della Lega almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. affinché vi sia il tempo per organizzare quest’ultima.

In secondo luogo, la  disposizione concerne la data d’indizione  e non il giorno in cui debba essere effettuata la comunicazione, in quanto quando il Consiglio federale si è voluto riferire a quest’ultimo adempimento ha utilizzato una formulazione differente. Al comma successivo, si prevede infatti “la convocazione delle assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse”. Quando il Consiglio Federale ha voluto fare riferimento alla data in cui deve essere effettuata la convocazione ha correttamente utilizzato la diversa locuzione “la convocazione delle assemblee ordinarie è effettuata”.

Del resto, una diversa interpretazione sarebbe illogica, in quanto non consentirebbe di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento approvato dagli stessi rappresentati dalla L.N.D., né per l’elezione del Presidente federale né per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

2.4 Da ultimo non si può fare a meno di rilevare che, comunque, anche a voler ritenere che la L.N.D. non sia stata posta in condizione di celebrare l’Assemblea Nazionale in tempo utile per designare l’odierno ricorrente quale candidato della L.N.D. a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. la candidatura presentata dal dott. Felicio De Luca non poteva essere, comunque, ammessa trattandosi di una mera iniziativa personale, priva di qualsivoglia formalizzazione o indicazione ad opera di rappresentanti della Lega.

In tale prospettiva, la designazione/presentazione ben avrebbe potuto essere effettuata dal presidente della L.N.D., ovvero dai delegati assembleari della L.N.D. dal momento che questi ultimi al 12.1.2021 erano stati già tutti eletti (come del resto è stato effettuato dal presidente dott. Cosimo Sibilia che ha allegato le dichiarazioni dei delegati assembleari alla propria candidatura a Presidente federale depositata il medesimo giorno di quella dell’odierno ricorrente).

Una siffatta designazione/presentazione, infatti, avrebbe consentito di considerare la candidatura come espressione della L.N.D., o, comunque, in possesso di un consenso, ammettendone successivamente la ratifica.

In assenza di tali indicazioni, la candidatura non poteva che essere considerata dalla Segreteria Federale come una

mera iniziativa personale, non ammessa dalle norme federali.

3. Essendo le censure proposte con il ricorso destituite di ogni fondamento, deve essere rigettata la richiesta formulata dal ricorrente di differimento dell’Assemblea Federale, già convocata per il 6.2.2021, al fine di consentire la designazione del candidato per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

P.Q.M.

Tribunale Federale Nazionale, all'esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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