F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/TFN del 03.02.2021 – (Deferimento n. 7716/235 pf 20-21/LDF/GC/am del 07.01.2021 nei confronti dei sig.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo e della società ASD Real Dem Calcio a 5 – Reg. Prot. 90/TFN-SD) Decisione n. 97/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7716/235 pf 20-21/LDF/GC/am del 07.01.2021 Reg. Prot. 90/TFN-SD

Decisione n. 97/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7716/235 pf 20-21/LDF/GC/am del 07.01.2021

Reg. Prot. 90/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Gianluca Di Vita – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7716/235 pf 20-21/LDF/GC/am del 07.01.2021 nei confronti dei sig.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D'Alonzo e della società ASD Real Dem Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 07 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Gianpiero Zaffiri, Presidente della Società ASD Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver:

A) consentito, in concorso con il sig. Enea D’Alonzo, l’apposizione di una firma falsa del calciatore Francesco Bartilotti in

occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo per la stagione sportiva 2020/2021 con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa;

B) consentito al sig. Enea D’Alonzo di esercitare le funzioni sostanziali di Presidente della Società ASD Real Dem Calcio a 5 in proprio luogo del sig. Gianpiero Zaffiri, rivestendo tale qualifica solamente sotto l’aspetto formale;

- il sig. Enea D'Alonzo, dirigente della Società ASD Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver:

A) consentito, in concorso con il sig. Gianpiero Zaffiri, l’apposizione di una firma falsa del calciatore Francesco Bartilotti in occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo con la Società ASD Real Dem Calcio a 5 per la stagione sportiva 2020/2021, presumibilmente nella sede della stessa;

B) esercitato le funzioni sostanziali di Presidente della Società ASD Real Dem Calcio a 5 in luogo del sig. Gianpiero Zaffiri che riveste tale qualifica solamente sotto l’aspetto formale;

- la Società ASD Real Dem Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, nell’interesse della quale hanno svolto attività i soggetti sopraindicati al momento della commissione dei fatti.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Avagliano,  in  rappresentanza  della  Procura  Federale,  e  l’avv.  Jennyfer Bevilacqua,  in  rappresentanza  delle  parti deferite, hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Gianpiero Zaffiri, la seconda il sig. Enea D'Alonzo e la terza la società ASD Real Dem Calcio a 5, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Gianpiero Zaffiri , sanzione base inibizione di mesi 8 (otto), diminuita di 1/3 - mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); per il sig. Enea D'Alonzo, sanzione base inibizione di mesi 8 (otto), diminuita di 1/3 - mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); per la società ASD Real Dem Calcio a 5, sanzione base € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda, ridotta di 1/3 – € 1.000,00 (mille/00), sanzione finale € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Gianpiero Zaffiri, il sig. Enea D'Alonzo e la società ASD Real Dem Calcio a 5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Real Dem Calcio a 5 che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309

000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianpiero Zaffiri, mesi 5 (cinque) giorni 20 (venti) di inibizione;

- per il sig. Enea D'Alonzo, mesi 5 (cinque) giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società ASD Real Dem Calcio a 5, € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 03 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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