F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 98/TFN del 03.02.2021 – (Deferimento n. 7804 /257pf20-21/GC/GT/ag dell’11.01.2021 nei confronti del sig. Ragosta Lorenzo e della società SSD Portici 1906 a rl – Reg. Prot. 91/TFN-SD) Decisione n. 98/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7804 /257pf20-21/GC/GT/ag dell’11.01.2021 Reg. Prot. 91/TFN-SD
Decisione n. 98/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 7804 /257pf20-21/GC/GT/ag dell’11.01.2021
Reg. Prot. 91/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Angelo Fanizza – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
avv. Angelo Venturini – Componente;
avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 febbraio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7804 /257pf20-21/GC/GT/ag dell’11.01.2021 nei confronti del sig. Ragosta Lorenzo e della società SSD Portici 1906 a rl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento dell’11 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Ragosta Lorenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Portici 1906 a rl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 17.12.2019 con il calciatore Antonio Maisto per la s.s. 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, stabilito dalla normativa federale;
- la Società SSD Portici 1906 a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Silvia Loche, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Roberto Iacono, in rappresentanza delle parti deferite, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Lorenzo Ragosta e la seconda la società SSD Portici 1906 a rl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Lorenzo Ragosta, sanzione base mesi 3 (tre) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno), sanzione finale mesi 2 (due) di inibizione; per la società SSD Portici
1906 a rl, sanzione base € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda, ridotta di 1/3 - € 150,00 (centocinquanta/00), sanzione finale € 300,00 (trecento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Lorenzo Ragosta e la società SSD Portici 1906 a rl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società SSD Portici 1906 a rl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Lorenzo Ragosta, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società SSD Portici 1906 a rl, € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 03 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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