F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/TFN del 01.03.2021 – (Deferimento n. 1778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 nei confronti della società ASD Real Dem Calcio a 5 – Reg. Prot. 159ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 114/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11778/289 pf19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 Reg. Prot. 159ss19-20/TFN-SD

Decisione n. 114/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11778/289 pf19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020

Reg. Prot. 159ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;

avv. Fabio Micali – Componente; 

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente; dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11778/289 pf19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 nei confronti della società ASD Real Dem Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il fatto

Questo Tribunale, giudicando sul deferimento della Procura Federale del 9 marzo 2020 a carico della Società Real Dem Calcio a 5 (nonché dei sig.ri Alfredo Di Fiore ed Enea D’Alonzo, all’epoca del fatto presidente il primo e dirigente il secondo della Società), con decisione n. 147/TFN-SD del 24 giugno 2020, assunta sull’accordo tra l’incolpata e la requirente, reputava corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, sicché dichiarava efficace il patteggiamento, con applicazione per la suddetta Società dell’ammenda di € 1.500,00, in quanto espressione della riduzione di 1/3 di quella originaria di € 2.250,00.

Nel provvedimento si dava atto che la sanzione doveva essere completamente eseguita nel termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, di revoca della decisione stessa, con conseguente impossibilità di concludere un altro accordo; nel contempo si indicavano le modalità di pagamento dell’ammenda.

La premessa

L’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC in data 29 settembre 2020 comunicava a questo Tribunale che il patteggiamento non era stato adempiuto, di guisa che questo stesso Tribunale, visto l’art. 127 comma 5 CGS – FIGC, fissava l’udienza del 24 febbraio 2021 per provvedere  alla revoca  della propria precedente decisione (sul patteggiamento) ed alla fissazione della successiva udienza dibattimentale.

La Società ASD Real Dem Calcio a 5, con nota dell’8 febbraio 2021 a firma del presidente sig. Giampiero Zaffiri, successiva alla comunicazione di questo Tribunale di fissazione della udienza di revoca del patteggiamento, significava a questo Tribunale che il patteggiamento era stato adempiuto correttamente, in quanto in data 24 giugno 2020 la somma di € 1.500,00 era stata addebitata sul conto dedicato della Società con specifico riferimento alla decisione n. 147/2020 di questo Tribunale, sopra richiamata; la relativa scheda contabile veniva trasmessa in copia allegata alla nota.

L’udienza ed il provvedimento

All’udienza, tenutasi in modalità videoconferenza (giusto il Decreto n. 10 / 18 maggio 2020 del Presidente di questo Tribunale), si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano e per la Società ASD Real Dem Calcio a 5 il presidente sig. Giampiero Zaffiri, il quale si è riportato alla nota dell’8 febbraio 2021, ribadendo che il pagamento della somma patteggiata era stato effettuato il 24 giugno 2020 in quanto la Divisione Calcio a 5 aveva provveduto nella medesima data ad addebitare l’importo sul conto – campionato della Società, come risultava dalla scheda contabile della Società, proveniente dalla stessa Divisione.

Nulla è stato eccepito dalla Procura Federale.

In tale contesto, questo Tribunale, chiusa la discussione, osservato che la Società aveva dato completa e tempestiva esecuzione alla sanzione pecuniaria contenuta nel patteggiamento, conferma l’efficacia dell’accordo e la definizione del procedimento a carico della Società ASD Real Dem Calcio a 5, di cui alla propria pronuncia n. 147/TFN-SD del 24 giugno 2020 e dispone come da seguente

Dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società ASD Real Dem Calcio a 5.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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