F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 121/TFN del 23.3.2021 – Deferimenti nn. 8400/450 pf20-21/GC/blp, 8403/451 pf20- 1/GC/blp e 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26.1.2021 nei confronti del sig. Giorgio Heller – Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD) Decisione n. 121/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8400/450 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021 Deferimento n. 8403/451 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021 Deferimento n. 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021 Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD
Decisione n. 121/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 8400/450 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021
Deferimento n. 8403/451 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021
Deferimento n. 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021
Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
avv. Maurizio Lascioli – Componente;
dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,
a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 8400/450 pf20-21/GC/blp, 8403/451 pf20-21/GC/blp e 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021 nei confronti del sig. Giorgio Heller,
la seguente
DECISIONE
I deferimenti Con provvedimento n. 8400/450 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2020, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Con provvedimento n. 8403/451 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par.VI), punto1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2020, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2020, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Con provvedimento n. 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26 gennaio 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ordine al mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2020, dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione trimestrale intermedia al 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento dei procedimenti, già riuniti nella precedente udienza del 18 febbraio 2021, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Giorgio Heller, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Giorgio Heller, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Giorgio Heller, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione per la prima violazione + giorni 15 (quindici) per la seconda + giorni 15 (quindici) per la terza = giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 20 (venti), sanzione finale giorni 40 (quaranta) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Giorgio Heller, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Giorgio Heller l’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione, come da motivazione. Dichiara la chiusura dei procedimenti nei confronti del predetto. Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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