F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 128/TFN del 30.3.2021 – (Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GC/GP/ma del 22.11.2019 nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl – Reg. Prot. 99ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 128/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GP/AA/mg del 22 novembre 2019 Reg. Prot. 99ss19-20/TFN-SD

 

Decisione n. 128/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GP/AA/mg del 22 novembre 2019

Reg. Prot. 99ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6745/206 pf19-20 GP/AA/mg del 22 novembre 2019 nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento Con provvedimento del 22 novembre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il sig. Fabio Coscarella, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. a) punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Vibo Valentia, ottenuto in data 20 giugno 19 e depositato solo il giorno successivo, con riferimento all’istanza di deroga a svolgere l’attività sportiva s.s. 2019/2020 presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto non ubicato nel proprio Comune; la società Rende Calcio 1968 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante, sig. Fabio Coscarella, come sopra descritto.

Con Decisione n. 75/TFN-SD 2019/2020, nell’accogliere l’istanza di patteggiamento proposta dalle parti, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Coscarella Fabio, inibizione di giorni 20 (venti/00); per la società Rende Calcio 1968 Srl, ammenda di € 6.700,00 (seimilasettecento/00);

Con Decisione n. 112/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale, constatato il mancato pagamento della predetta sanzione da parte della società Rende, ha revocato il patteggiamento. All’udienza del 25 marzo 2021 sono comparsi il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società Rende Calcio 1968 Srl. Il rappresentante della Procura ha chiesto accogliersi il deferimento ed irrogarsi nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Il Tribunale osserva che dagli atti del deferimento emerge che effettivamente il predetto nulla osta del Prefetto di Vibo Valentia a svolgere l’attività sportiva s.s. 2019/2020 presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto non ubicato nel Comune sede della società deferita, ottenuto in data 20 giugno 2019 e depositato solo il giorno successivo, è stato depositato dal sig. Costarella, rappresentante legale della società, oltre il termine del 17 giugno 2019, previsto dal C.U. n. 101/A.

Dalla responsabilità del sig. Costarella consegue quella diretta della società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società stessa.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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