F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 130/TFN del 30.3.2021 – (Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 nei confronti della società SSD Football Milan Ladies- Reg. Prot. 68ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 130/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9 ottobre 2019 Reg. Prot. 68ss19-20/TFN-SD

Decisione n. 130/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9 ottobre 2019

Reg. Prot. 68ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,

 a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9 ottobre 2019 nei confronti della società SSD Football Milan Ladies,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 9 ottobre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Pennati Marco Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Fabrizio Cavallini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la società SSD Football Milan Ladies, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del CGS, la società SSD Football Milan Ladies concordava con la Procura Federale l’applicazione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 600,00 (seicento/00). La decisione veniva applicata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare con decisione del 8 novembre 2019.

Contrariamente a quanto pattuito, la società SSD Football Milan Ladies non ottemperava al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00), concordata con la Procura Federale e applicata dal TFN Sezione Disciplinare, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della Decisione n. 44/TFN-SD del 8.11.2019; per tali ragioni, all’udienza del 24 febbraio 2021 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rilevato che permaneva il mancato pagamento, revocava la decisione assunta nei confronti della società SSD Football Milan Ladies con conseguente fissazione dell’udienza di discussione del deferimento nei riguardi della società SSD Football Milan Ladies

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita ha presentato memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione tenutasi in video conferenza si è collegato da remoto per la Procura Federale l’avv. Michele Sibillano, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 900,00 (novecento/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, nei riguardi della società SSD Football Milan Ladies.

È comparsa per la deferita l’avv. Sara Messina, la quale si è riportata alla memoria depositata e ha dichiarato che la somma patteggiata non è stata pagata, aggiungendo comunque che ciò che era dovuto all’allenatore è stato pagato seppur in diverse rate. Conclude per il proscioglimento della società o in subordine per una sanzione di lieve entità.

La decisione

Osserva questo Tribunale che l’originario deferimento, di cui qui si discute, risulta fondato ogni oltre ragionevole dubbio. Infatti, la Società deferita, attraverso il proprio difensore, ha ammesso di non aver adempiuto nei termini al pagamento delle somme a credito del proprio allenatore sig. Fabrizio Cavallini, che era state disposto dal Collegio Arbitrale presso la LND con il lodo del 19.07.2018 richiamato in premessa, di guisa che il deferimento va accolto ed inflitta la sanzione richiesta limitatamente all’ammenda, con esclusione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, che risulta già scontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società SSD Football Milan Ladies la sanzione dell’ammenda di euro 900,00 (novecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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