F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 132/TFN del 6.4.2021 – (Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16.2.2021 nei confronti dei dott.ri Claudio Lotito, Ivo Pulcini, Fabio Rodia e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa – Reg. Prot. 109/TFN-SD) Decisione n. 132/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16 febbraio 2021 Reg. Prot. 109/TFN-SD
Decisione n. 132/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16 febbraio 2021
Reg. Prot. 109/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
avv. Gaia Golia – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Valentina Ramella – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 marzo 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9086/304pf20-21/GC/blp del 16 febbraio 2021 nei confronti dei dott.ri Claudio Lotito, Ivo Pulcini, Fabio Rodia e della società SS Lazio Spa, con istanza di intervento ex art. 81 CGS – FIGC della società Torino FC Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 16.2.2021 il Procuratore Federale f.f. ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il dott. Lotito Claudio, il dott. Pulcini Ivo, il dott. Rodia Fabio e la società SS Lazio Spa per rispondere:
il sig. Lotito Claudio, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della SS Lazio Spa per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, dei Protocolli Sanitari FIGC sopra meglio specificati (“Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” del 22 maggio 2020, “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Versione 22 giugno 2020, con l’aggiornamento degli “Aspetti Medici” del 28 settembre 2020, “Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 ottobre 2020), e delle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPREDGPRE-P), nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:
a) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge - Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
b) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit - Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
c) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al Covid-19 di n. 3 tesserati (Vavro, Escalante, Djavan Anderson), riscontrata, in data 30 ottobre 2020, dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, utilizzato dalla SS Lazio Spa per i tamponi, in vista dell’incontro di campionato Torino – Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
d) per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020 sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati, in data 2 novembre 2020 dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato telefonicamente dal Point of Contact (POC) della Synlab nell’orario indicato;
e) per non avere sottoposto all’obbligatorio periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020;
il sig. Pulcini Ivo, Responsabile Sanitario della SS Lazio Spa, ed il sig. Rodia Fabio, Medico Sociale della SS Lazio Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF e dei Protocolli Sanitari FIGC sopra meglio specificati (“Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” del 22 maggio 2020, “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Versione 22 giugno 2020, con l’aggiornamento degli “Aspetti Medici” del 28 settembre 2020, “Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 ottobre 2020), e delle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P), nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti, ed in particolare:
a) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge - Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL locali competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
b) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti della positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit - Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
c) per non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al Covid-19 di n. 3 tesserati (Vavro, Escalante, Djavan Anderson), riscontrata, in data 30 ottobre 2020, dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, utilizzato dalla SS Lazio Spa per i tamponi, in vista dell’incontro di campionato Torino – Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
d) per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020, sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato dal Point of Contact (POC) della Synlab in quella fascia oraria;
e) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) per non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020;
la società SS Lazio Spa per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Lotito Claudio, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante della SS Lazio Spa, come sopra descritto,
b) a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri Pulcini Ivo, Responsabile Sanitario della SS Lazio Spa, e Rodia Fabio, Medico Sociale della SS Lazio Spa, come sopra descritto,
c) a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.
La richiesta di intervento del Torino FC Spa
Con atto pervenuto in data 11.3.2021 il Torino FC Spa formulava istanza di intervento nel procedimento, illustrando in via preliminare le ragioni della ritenuta sussistenza di un interesse rilevante ex art. 81 CGS e concludendo, previa ammissione al giudizio, per l’affermazione della responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni massime previste dalla normativa applicabile e con l’ulteriore inflizione della sanzione della perdita della gara ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 6, lett. a), CGS.
Le memorie difensive
I deferiti si costituivano con memoria depositata in data 11.3.2021.
Ribadita l’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione sportiva della FIGC e dei suoi organi, già sollevata nella fase delle indagini con precedente memoria, rilevavano come le condotte loro contestate fossero scaturite dall’esito dei tamponi eseguiti presso il laboratorio Synlab, TSP designato dalla UEFA in osservanza del protocollo contenente i principi per la ripresa in sicurezza delle gare di Champions League; che in quanto eseguiti, i tamponi, in vista degli incontri del 28/10/2020 Brugge – Lazio e del 4/11/2020 Zenit – Lazio, le condotte contestate dovevano ritenersi avvenute all’estero, nello svolgimento di un torneo internazionale e, dunque, in violazione di normativa UEFA pur se richiamante norme nazionali; che il giudice disciplinare competente ad accertare e sanzionare tale tipologia di violazioni andava individuato nel Uefa Disciplinary Regulations, art. 28 e ss. in quanto privi, gli organi inquirenti e giudicanti della FIGC, di giurisdizione tecnico-sportiva perché riferito, il criterio della competenza territoriale a valutare le condotte illecite commesse, alla giustizia penale ma non a quella sportiva, nella quale sarebbe sostituito dal riferimento all’ente organizzatore del torneo.
Per quanto concerne le posizioni individuali dei deferiti, la difesa rilevava come al dott. Lotito, Presidente della società, persona fisica, si potessero muovere addebiti esclusivamente connessi a violazioni (commissive od omissive) sorrette dall’elemento psicologico del dolo o della colpa. La struttura della SS Lazio Spa, società quotata in borsa, è infatti dotata di organi statutari e sportivi plurimi, ognuno dei quali assolve autonomamente ai compiti affidati, con disponibilità di mezzi economici e strutturali, secondo lo schema organizzativo dettato dalla Consob, dalla FIGC e dal modello redatto ai sensi del D.lvo. 231/2001. Contestare al dott. Lotito la mancata osservanza di norme sanitarie e amministrative a queste connesse, in presenza di organi e figure professionali a ciò deputate (Medical Liaison Officer, MLO; responsabile sanitario; direttore sportivo), secondo gli schemi organizzativi di legge, rappresenterebbe quindi una illegittima ipotesi di responsabilità oggettiva incompatibile con gli assetti societari la cui regolarità non è oggetto di contestazione.
Lo stesso MLO del club, dott. Rodia, secondo le norme del protocollo UEFA, secondo la tesi difensiva, non sarebbe stato tenuto a trasmettere l’esito positivo del tampone alla ASL locale, essendo obbligato esclusivamente ad avvisare della positività il soggetto interessato, restando in attesa di ricevere le istruzioni operative dal servizio sanitario informato a sua volta dal TSP (Synlab).
Seguendo l’interpretazione normativa offerta dalla difesa dei deferiti, non spettava alla SS Lazio Spa, né al suo Presidente né agli organi sanitari della società effettuare le comunicazioni alla ASL sulla presenza di soggetti positivi al tampone ma asintomatici, in quanto in tali circostanze sarebbe il Dipartimento di Prevenzione Regionale a ricevere la segnalazione dal laboratorio che ha effettuato l’esame, dandone successiva notizia all’interessato attraverso le ASL territoriali ed impartendo le consequenziali indicazioni comportamentali.
Con riferimento alla partecipazione dei calciatori Immobile, Strakosha e Leiva (positivi ai tamponi effettuati in data 2 novembre) all’allenamento del 3 novembre 2020 in vista della partenza per la Russia per l’incontro con lo Zenit, la difesa eccepiva la totale estraneità del dott. Lotito all’intera vicenda, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione dell’esito dei tamponi eseguiti il giorno precedente.
Sarebbe stato, infatti, il dott. Rodia, la mattina del 3 novembre, ricevuta la notizia dal POC del Synlab dott. Franchini (con Whatsapp delle ore 10,49 come da audizione dello stesso dott. Franchini), a chiamare immediatamente il centro di Formello, dando disposizione per l’immediato allontanamento dei tre calciatori. Alle ore 10:49, tuttavia, seguendo la tabella oraria del Programma Trasferta, Zenit - Lazio, allegata in atti, l’allenamento della squadra doveva essere già terminato, in quanto i calciatori dovevano trovarsi a pranzo (dopo aver fatto la doccia ed essersi cambiati) alle ore 11,30, per poi partire alle ore 12 per l’Aeroporto di Fiumicino. I tre menzionati calciatori, quindi, non si sarebbero allenati con i compagni dopo l’avvenuta comunicazione della positività, né avrebbero pranzato col gruppo squadra, essendosi allontanati da Formello intorno alle 11:00, ad allenamento finito, circostanza che determinerebbe l’infondatezza della contestazione in punto di fatto.
Quanto alla contestata convocazione e partecipazione alla gara Torino – Lazio del 1.11.2020 del calciatore Immobile, risultato positivo al tampone del 26 ottobre, la difesa replicava che lo stesso giocatore era stato sottoposto successivamente ad altri due tamponi, in data 30 e 31 ottobre, entrambi con esito negativo. Lo stesso dott. Pulcini in data 29 ottobre avrebbe informato il direttore del SISP – Servizio di Igiene Sanità Pubblica, dott. Di Rosa, che in caso di esito negativo dei due tamponi eseguiti sul giocatore asintomatico nei due giorni successivi, lo si sarebbe convocato per la partita del 1° novembre a Torino. La discrepanza tra i tamponi effettuati da Immobile, quindi, potrebbe essere ricondotta ad una diversa sensibilità dei Kit utilizzati o alla mutevolezza del virus, tanto da potersi ipotizzare un errore, un falso positivo, per il test del 26 ottobre, margine di errore riconosciuto dalla stessa comunità scientifica. Discorso analogo veniva riproposto con riferimento alla convocazione di Anderson a seguito del tampone positivo del 2 novembre, seguito da due tamponi negativi eseguiti in data 6 e 8 novembre.
I deferiti formulavano anche richieste istruttorie.
La replica della Procura federale Il Procuratore Federale f.f., con nota pervenuta in data 13.3.2021, in replica alla memoria difensiva dei deferiti, contestate le eccezioni preliminari, ne eccepiva la infondatezza anche nel merito.
In particolare, con riferimento all’eccepita carenza di giurisdizione sportiva della FIGC e dei suoi organi, deduceva trattarsi di eccezione infondata e priva di pregio alla luce di univoca normativa federale: l’art. 4, comma 1, CGS laddove prevede che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”; l’art. 44 delle NOIF laddove prevede che debbano essere assolti gli “adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale” e quindi anche dalle Circolari del Ministero della Salute; l’art. 1 del CU n. 78/A del 1/9/2020, laddove prevede che “le società professionistiche […] sono tenute all’osservanza dei Protocolli sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica…”; il protocollo “UEFA Return to play Protocol” paragrafo 7.6, secondo capoverso, nella parte in cui individua gli obblighi posti a carico del MLO del club, “…l’MLO del team, che deve essere a conoscenza di eventuali obblighi richiesti dalle autorità sanitarie locali competenti che devono essere seguiti dal team o dalla persona…”.
In tesi, quindi, sosteneva trattarsi di norme e principi che confermavano la sussumibilità delle condotte oggetto di contestazione nell’ambito di applicazione della giustizia sportiva della FIGC, giacché la mancata comunicazione alle autorità sanitarie nazionali di positività, seppur riscontrate in ambito UEFA, si ripercuote inevitabilmente su tesserati di altre società partecipanti al campionato di Serie A.
La Procura respingeva altresì la ricostruzione difensiva della totale estraneità del dott. Lotito ai fatti contestati in ragione delle deleghe conferite a soggetti terzi, con conseguente presa in carico esclusiva da parte di questi di ogni forma di responsabilità, attesa l’assenza di prova certa delle asserite deleghe funzionali e l’esistenza di prove contrarie riferite al suo coinvolgimento e interessamento diretto.
Ribadiva, nel resto, la fondatezza del deferimento, in quanto suffragati, i fatti contestati, in assenza di prove di segno opposto, anche dai verbali di audizione dei tesserati.
Il rinvio della trattazione
Per la trattazione del deferimento era fissata l’udienza del 16.3.2021.
In tale sede, nelle more giunta l’istanza di rinvio da parte del difensore dei deferiti, presenti il rappresentante della Procura Federale, l’avv. Gian Michele Gentile, per i deferiti, e l’avv. Eduardo Chiacchio per la società Torino FC Spa, la trattazione era rinviata all’udienza del 26.3.2021.
La memoria difensiva del 23.3.2021
Con ulteriore memoria in data 23.3.2021, la difesa dei deferiti ribadiva le eccezioni e le richieste già formulate, illustrando ulteriormente, anche alla luce della documentazione e delle consulenze allegate, le ragioni della ritenuta infondatezza del deferimento.
Approfonditi ulteriori temi della vicenda, precisava che la scelta di rivolgersi ad un laboratorio privato di Avellino, piuttosto che ad un laboratorio del Lazio, per processare i tamponi dei tesserati, era scaturita dalla necessità di semplificare l’effettuazione dei controlli, in quanto all’epoca la Regione Lazio consentiva l’effettuazione dei test solo presso le poche e sovraffollate strutture pubbliche. Di qui, in tesi, dovendo effettuare controlli con cadenza bisettimanale su circa un centinaio di persone, la determinazione di rivolgersi ad un laboratorio privato in Campania, ove la normativa regionale ne aveva già riconosciuto l’equiparazione alle strutture pubbliche ai fini dell’analisi dei tamponi Covid-19, senza gravare inutilmente sulle strutture regionali.
Quanto, infine, alla contestazione connessa alla omessa comunicazione alle ASL competenti dei nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, eccepiva l’inesistenza e, prima ancora, la illogicità di una disposizione normativa o regolamentare prevedente espressamente tale obbligo a carico della società, dal momento che solo il soggetto positivo, unico detentore di tali informazioni, sarebbe in grado di fornire tali nomi al SSN.
Ribadita, dunque, l’assenza a carico della società di obblighi di comunicazione al SSN, asseritamente posti a carico esclusivo dei laboratori che processano i test e, sottolineata la mancanza di indicazioni operative da parte della ASL competente su modalità e tempi di gestione di isolamento e quarantena dei positivi e del gruppo squadra, concludeva per il rigetto del deferimento nei confronti di tutti gli incolpati.
Il dibattimento
All’udienza del 26.3.2021 comparivano: il Procuratore federale f.f., cons. Giuseppe Chinè e i sostituti dott. Luca Scapa e avv. Giorgio Ricciardi; l’avv. Gian Michele Gentile e la dott.ssa Maria Vittoria Mereu per i deferiti; l’avv. Eduardo Chiacchio per la soc. Torino FC Spa.
Le parti erano preliminarmente invitate a contraddire in ordine all’istanza di intervento formulata dalla soc. Torino FC Spa.
L’avv. Chiacchio, riportatosi all’istanza di intervento, insisteva per l’ammissione al procedimento della società rappresentata, a tal fine evidenziando il contributo apportato allo stesso con gli esposti del 2 e del 6 novembre 2020.
Il cons. Chinè, non si opponeva all’intervento.
L’avv. G. M. Gentile, dedotta l’assenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale riferita al Torino, richiamati sul punto i precedenti del Collegio di garanzia presso il CONI, tra cui la decisione n. 62/19, concludeva per la inammissibilità dell’intervento.
Riunitosi in camera di Consiglio, il tribunale, con ordinanza a verbale contestualmente comunicata alle parti presenti, dichiarava inammissibile l’intervento della società terza, riservando le motivazioni alla decisione sul merito.
Riaperta la discussione, il Procuratore federale:
- eccepiva la tardività della memoria depositata il 23.3.2021 dalla difesa dei deferiti, nonché la inutilizzabilità dei documenti prodotti, in quanto rinviata senza rimessione in termini la precedente udienza del 16.3.2021;
- contestava l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dei deferiti con la prima memoria depositata dopo la comunicazione della conclusione delle indagini, perché avente ad oggetto, il deferimento, la violazione dei protocolli FIGC e della normativa statale il deferimento;
- ribadiva l’efficacia del CU n. 78/A del 31.8.2020, la cui natura non richiedeva la ratifica da parte della Giunta del CONI ex art. 27, comma 1 dello Statuto federale, in quanto atto non riguardante il CGS - FIGC ed avente ad oggetto unicamente la previsione di specifiche sanzioni conseguenti alle violazioni della normativa statale, per tale motivo escluso dalla previsione di cui all’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI, cui i deferiti erano tenuti ad uniformarsi ex artt. 4 del CGS - FIGC e 44 delle NOIF;
- richiamava i precedenti patteggiamenti di sanzioni da parte dei deferiti per la violazione del CU n. 78/A in assenza di contestazioni in ordine alla sua efficacia (CU n. 241/AA del 22.01.2021), patteggiamenti cui prestava il consenso anche la Procura Generale del CONI senza osservazioni in ordine all’asserita inefficacia, nonché i patteggiamenti richiesti da parte di ben 70 società professionistiche per violazioni del medesimo CU.
Quanto alla posizione del dott. Lotito - come detto già destinatario di sanzione in ragione di un precedente patteggiamento per violazione del medesimo CU n. 78/A (CU n. 241/AA cit.) - il Procuratore federale ne ribadiva il coinvolgimento nella vicenda in quanto presidente del Comitato di gestione della società, organo cui spetta la gestione della stessa ex art. 2409-novies, cod. civ. e tenuto, quale datore di lavoro e in caso di delega di funzioni, alla vigilanza “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (art. 16, comma 3, T.U.L.), comunque eccependo, nella specie, l’assenza di delega scritta nelle forme previste dall’art.16, comma 1, T.U.L.; rappresentava, altresì, il concreto interessamento del dott. Lotito, già sentito in sede di ispezione, che contattava anche la responsabile dello SynLab cui chiedeva di riprocessare i tamponi.
L’avv. G. Ricciardi, ribadito l’onere a carico delle società e dei medici di comunicare la positività dei tesserati, come confermato dal parere del Comitato Scientifico del 11.6.2020 n. 88 espresso su esplicita richiesta del Presidente Federale, si riportava al deferimento.
Il Procuratore federale, in accoglimento del deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Claudio Lotito, mesi 13 (tredici) e giorni 10 (dieci) di inibizione (di cui 6 mesi per la prima violazione e 45 giorni per ciascuna delle altre 5 violazioni contestate);
- per il sig. Ivo Pulcini: mesi 16 (sedici) di inibizione (di cui 6 mesi per la prima violazione e 2 mesi per ciascuna delle altre 5 violazioni contestate);
- per il sig. Fabio Rodia: mesi 16 (sedici) di inibizione (di cui 6 mesi per la prima violazione e 2 mesi per ciascuna delle altre 5 violazioni contestate);
- per la società SS Lazio Spa: Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) di ammenda (di cui Euro 75.000,00 per la prima violazione ed Euro 25.000,00 per ciascuna delle altre 5 violazioni contestate).
L’avv. G.M. Gentile, per i deferiti, in replica alle deduzioni del Procuratore federale, contestata l’eccepita tardività della memoria del 23.3.2021, perché rinviata su richiesta di parte la prima udienza, con conseguente differimento anche dei termini previsti per le attività delle parti:
- ribadiva la necessità della ratifica del CU n. 78/A da parte della Giunta del CONI ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto federale, dal Procuratore federale richiamato solo con riferimento al comma 1 e, pertanto, l’assenza di una valida ed efficace norma sanzionatoria;
- escludeva la rilevanza di precedenti patteggiamenti, in quanto l’applicazione della sanzione su richiesta non comporta riconoscimento di responsabilità;
- affermava la natura pubblicistica della gestione della pandemia da Covid-19 e la mancata adozione, nella fattispecie, di misure da parte della competente ASL, unico soggetto a tanto legittimato dalla circolare ministeriale del 18.6.2020, fatta propria dai protocolli FIGC.
Per il resto, il difensore si riportava alle memorie in atti e concludeva per il proscioglimento dei deferiti.
Chiusa la discussione, il Collegio riservava la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di intervento nel procedimento proposta dal Torino F.C. S.p.A. per carenza in capo al richiedente di un interesse rilevante ex art. 81 CGS.
Detta norma infatti prevede la possibilità per il terzo di partecipare al giudizio dinanzi al Tribunale qualora “sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”, posizione che deve essere specificamente dimostrata al momento della richiesta.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il richiamato interesse, così come precisamente delineato dal codice di rito, non sia rinvenibile, tantomeno dimostrato.
Ed invero, le ragioni a fondamento dell’interesse alla partecipazione al giudizio enunciate nell’istanza di intervento in atti paiono unicamente riconducibili, da un lato, all’avere il Torino F.C. inviato gli esposti che hanno contribuito ad avviare il procedimento (in realtà già iscritto a seguito di notizie di stampa); dall’altro, ad un generale e generico interesse in classifica.
Sul punto è tuttavia evidente come l’aver sottoposto alla valutazione della Procura Federale una data situazione, ancora non dimostri la sussistenza di una concreta posizione soggettiva lesa o pregiudicata dalla situazione medesima e come l’interesse generale ad una diversa classifica non possa che ritenersi totalmente aspecifico e generico, oltre che astrattamente comune alla totalità delle squadre del Campionato di competenza.
Senza contare, come opportunamente osservato dalla difesa dei deferiti, che per costante orientamento del Collegio di Garanzia (ex multis S.U. 10/2019), i procedimenti disciplinari hanno una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico che vede coinvolti esclusivamente il promotore dell'azione punitiva (vale a dire la Procura Federale) e l'incolpato destinatario del deferimento. Con la conseguenza che non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare.
Neppure, infine, paiono richiamabili nel caso di specie le norme indicate nelle conclusioni della richiesta di intervento, per le quali l’istante chiede l’irrogazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, non rientrando il caso di specie nelle situazioni e nelle tipologie di procedimento richiamate dall’art. 10 CGS e non prevedendo, il comunicato ufficiale 78/A del 1 settembre 2020, tale tipologia di sanzione.
Va in conclusione dichiarata l’inammissibilità della richiesta di intervento.
2. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di tardività della memoria difensiva depositata in data 23.3.2021, sollevata in udienza dal Procuratore Federale f.f..
L’eccezione è infondata.
Ed invero, con atto del 24.2.2021, immediatamente dopo la conoscenza della fissazione dell’udienza dinanzi a questo Tribunale, la difesa della SS Lazio Spa e dei dottori Lotito, Pulcini e Rodia formulava istanza di differimento fondata sull’impedimento a comparire dei deferiti, impegnati insieme alla squadra nello svolgimento di una concomitante gara di Champions League.
In data 16.3.2021, pertanto, il procedimento veniva chiamato al solo fine di disporre il richiesto rinvio senza il compimento di altra attività, come peraltro tempestivamente comunicato alle parti fin dal 26.2.2021.
Ne deriva che in vista dell’odierna udienza era consentito alla difesa il deposito di nuova memoria. Del resto, come peraltro chiarito da numerose decisioni della Corte di Cassazione, il rinvio a data fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi va equiparato a quello a nuovo ruolo, con cui le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative (così, tra le altre, Cass. Pen. Sez. V, 3.6.2004, ced. 229138).
3. Venendo ora alle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dei deferiti nelle memorie in atti, il Collegio ritiene destituita di fondamento la lamentata carenza di giurisdizione in capo a questo Tribunale in relazione ai fatti di cui al deferimento.
La mera lettura delle incolpazioni elevate nell’atto di deferimento rende infatti evidente che le condotte oggetto di contestazione - consistenti in più episodi di omessa comunicazione alle competenti autorità sanitarie nazionali di casi di positività riscontrati tra i calciatori, di omessa comunicazione dei contatti stretti e di omessa adozione dei provvedimenti conseguenti sia per i calciatori risultati positivi sia per il Gruppo Squadra, nonché in alcuni episodi di omessa sottoposizione all’isolamento dei medesimi calciatori positivi, consentendone la partecipazione a gare ufficiali del Campionato di Serie A - ancorché originate da controlli effettuati in osservanza di Protocolli Uefa, si risolvono nella ritenuta violazione della normativa domestica, tanto federale quanto statale, quest’ultima espressamente richiamata dalla prima.
Si tratta in altre parole di valutare la rilevanza disciplinare, secondo la normativa statuale recepita ed integrata dai Protocolli FIGC e richiamata nel deferimento, delle condotte poste in essere dai deferiti a seguito del riscontro e, dunque, della conoscenza delle positività comunicate dal laboratorio di analisi, ancorché il relativo accertamento fosse previsto dal Protocollo Uefa poiché connesso alla disputa di una gara di Champions League.
Del resto, come rilevato nella memoria della Procura Federale, lo stesso “UEFA Return to Play Protocol” per il caso di positività riscontrata in sede di analisi richiama al part. 7.6 gli obblighi richiesti dalle autorità sanitarie locali competenti ai quali comunque il medico del team si deve conformare. E ciò non in forza del Protocollo medesimo, quanto appunto in forza della normativa locale di riferimento.
Ne deriva la carenza di fondamento dell’eccezione.
4. Ancora va esaminato il rilievo difensivo, sollevato nella memoria del 23.3.2021 e ulteriormente illustrato in udienza, per cui il CU 78/A del 31.8.2020 che prevede le sanzioni per la violazione dei Protocolli Sanitari adottati in ragione dell’attuale emergenza pandemica non sarebbe in realtà applicabile poiché mai approvato dal CONI, trattandosi di una modifica al Codice di Giustizia Sportiva.
Ritiene il Collegio, come anche osservato dal Procuratore Federale f.f. in udienza, che il CU 78/A non abbia affatto modificato il CGS, limitandosi a richiamare le sanzioni applicabili in caso di violazioni ai protocolli sanitari vigenti. Sanzioni e fattispecie che comunque, in disparte il citato C.U., conseguirebbero comunque alla violazione del combinato disposto degli artt. 4, CGS e 44 NOIF, anch’essi richiamati nelle incolpazioni, sugli adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche.
Peraltro, come opportunamente osservato dalla Procura Federale, il provvedimento citato non appartiene al novero degli atti che devono essere sottoposti all’approvazione della Giunta Nazionali del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) del relativo Statuto, che richiama soltanto i regolamenti; né tale approvazione è richiesta dall’art. 27 dello Statuto FIGC, che richiama solo la necessità di sottoposizione alla Giunta del CONI del codice di giustizia sportiva.
Consegue, a quanto precede, l’infondatezza della formulata eccezione.
5. Nel merito il deferimento si appalesa fondato, nei termini e nei limiti che di seguito si esporranno. La Procura Federale ha contestato ai soggetti sopra indicati, nelle rispettive qualità, una serie di illeciti, correlati alla mancata attivazione delle misure previste nelle circolari ministeriali e negli specifici protocolli previsti per lo svolgimento della attività sportive, idonei a garantire il regolare svolgimento delle competizioni nazionali ed internazionali.
La minuziosa ricostruzione dei fatti sopra esposta rende agevole l’individuazione delle specifiche responsabilità, alla luce delle condotte censurate e delle specifiche competenze attribuite dall’ordinamento giuridico e sportivo.
Occorre, pertanto, esaminare nello specifico le singole condotte contestate al fine di individuare, per ciascuna di esse, le connesse responsabilità.
5.1 Le prime tre condotte ritenute meritevoli di sanzione possono essere unitariamente valutate.
Le stesse consistono nel:
- “non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 27 ottobre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 26 ottobre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Brugge - Lazio del 28 ottobre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati positivi, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19”;
- non aver tempestivamente comunicato alle ASL competenti la positività al Covid-19 di 8 (otto) tesserati, riscontrata, in data 3 novembre 2020, dal laboratorio Synlab, con sede a Calenzano (FI), a seguito dell’effettuazione dei tamponi cd. “UEFA” del 2 novembre 2020, in vista dell’incontro di Champions League Zenit - Lazio del 4 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi”, ovvero dei cd. “contatti stretti” dei tesserati “positivi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
- non aver tempestivamente comunicato alle ASL locali competenti la positività al Covid-19 di n. 3 tesserati (Vavro, Escalante, Djavan Anderson), riscontrata, in data 30 ottobre 2020, dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, utilizzato dalla SS Lazio Spa per i tamponi, in vista dell’incontro di campionato Torino – Lazio del 1 novembre 2020, e per non aver comunicato alle ASL competenti i nominativi dei “contatti stretti” dei tesserati “positivi”, e per non aver “concordato” con le ASL locali competenti le modalità dell’isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra “positivi” e la quarantena dei tesserati del gruppo Squadra “negativi” e, pertanto, per non aver attivato alcuna misura di prevenzione sanitaria con riferimento ai cd. “contatti stretti” dei tesserati risultati positivi al Covid-19;
Al riguardo, il collegio ritiene che gli obblighi che si assumono violati attengano alle immediate iniziative da intraprendere a seguito degli avvenuti riscontri di positività sopra indicati.
Obblighi rispondenti, peraltro, a specifiche attività che richiedono un’adeguata conoscenza delle procedure medico-legali ed uno stretto e costante contatto con le autorità pubbliche sanitarie.
In proposito, appare destituita di fondamento la circostanza, sostenuta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale alla società non incombesse alcun obbligo di avvisare tempestivamente l’autorità sanitaria pubblica, né di porre in essere, in assenza di indicazioni specifiche della stessa, le conseguenti attività imposte dai protocolli sanitari emanati dalla FIGC e validati dalle autorità sanitarie.
Invero, appare evidente che, i protocolli in questione, rispondono ad un automatismo che non può trovare alcuna limitazione qualora la azienda sanitaria pubblica non venga informata della riscontrata positività del calciatore o di un componente dello staff della squadra.
Se ciò è vero, pertanto, appare riduttivo ritenere che in capo al soggetto, chiamato alla concreta e responsabile attuazione delle misure volte alla tutela della salute dei propri lavoratori, tali obblighi non sorgano – paradossalmente neanche in capo ai lavoratori stessi che risultino positivi al tampone - qualora il laboratorio ometta di comunicare l’esito alla ASL.
In primo luogo ciò viene imposto dalla concreta attuazione del principio di precauzione al quale è ispirata tutta la gestione emergenziale legata all’ormai nota pandemia; non a caso, sin dalle prime immediate misure per regolamentare il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, il protocollo predisposto fra Governo e parti sociali ha previsto “misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.
Per quel che ci occupa, fra queste misure spicca l’obbligo per le aziende, nel caso di persone che presentano sintomi, di provvedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; a maggior ragione tale obbligo deve ritenersi sussistente nel caso di riscontrata positività, in ragione, fra l’altro, del più pregnante dovere di collaborazione imposto alle società calcistiche nell’ambito dei protocolli FIGC al fine di non compromettere lo svolgimento delle intere attività sportive.
Nel caso che ci occupa, quindi, le paventate incertezze, in ordine alla sussistenza di uno specifico obbligo di tempestiva comunicazione non sussistono e ciò a prescindere da quanto previsto nel documento UEFA “Return To play” in vigore all’epoca dei fatti, che, al punto 7.6. intesta al Testing Service provider il compito di informare l’autorità locale piuttosto che al Medical Liason Officer della società che, tuttavia, deve avere piena consapevolezza, come indicato dallo stesso documento, di tutti gli obblighi richiesti dalle autorità sanitarie che devono essere pedissequamente osservate sia dalla società che dallo stesso soggetto.
Non a caso il Comitato Tecnico Scientifico, nel verbale n. 88 del 12 giugno 2020 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attenzionato al riguardo proprio dalla stessa FIGC, ha posto l’accento sulla necessità che venisse rispettato, nell’adempimento delle prescrizioni imposte dal protocollo, di procedere all’immediato isolamento in quarantena del soggetto risultato contagiato e provvedere all’immediata segnalazione all’Autorità sanitaria competente.
A seguito di tale decisione, poi, il Ministero della Salute ha emanato la circolare del 18 giugno 2020 che ha espressamente richiamato il predetto verbale ed ha fissato gli obblighi in carico all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente; tale attività, quindi, non può che presupporre uno specifico obbligo di tempestiva comunicazione che, nel caso di specie, in effetti, risulta non adempiuto, la qual cosa non ha fatto scattare neanche le conseguenti misure organizzative indicate nell’atto di deferimento. D’altronde anche il protocollo previsto per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico prevede che “Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata positività al Covid-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti”. Sarebbe paradossale, quindi, ritenere escluso quest’obbligo a carico delle società professionistiche. Dalla mancata comunicazione, inoltre, è inevitabilmente derivata la mancata individuazione dei soggetti da sottoporre ad isolamento fiduciario e quarantena del gruppo squadra in palese violazione del protocollo FIGC, la qual cosa sembra prescindere dalle eventuali ulteriori indicazioni dell’autorità sanitaria.
Di tanto, fra l’altro, sembra essere pienamente consapevole sia la società - che, dal 6 novembre 2020 in poi, nonostante non sia intervenuta alcuna modifica normativa né federale né endofederale, ha proceduto pedissequamente a comunicare tempestivamente alle competenti autorità sanitarie territoriali i casi di positività riscontrati – sia il dott. Pulcini in quanto, nella generica comunicazione all’ASL effettuata in data 29 ottobre 2020, si dà espressa contezza della circostanza che la stessa viene effettuata “in esecuzione del protocollo FIGC in materia di Covid”.
Al riguardo, la tesi, secondo cui la definizione della positività in ambito UEFA non sarebbe idonea a far scattare i provvedimenti disposti nell’ambito dei protocolli interni, non può trovare alcuno spazio di ammissibilità in ragione delle chiare prescrizioni normative – alcune anche sanzionate penalmente – in ordine all’obbligo di isolamento fiduciario e di quarantena che, ad ogni buon conto, prescindono dall’applicabilità dei protocolli FIGC e che, invero, incombono sia sui chi eserciti la scienza medica, sia sui singoli soggetti che, sottoposti ad un eventuale controllo, risultino positivi al tampone molecolare. Nel caso di specie, pertanto, a prescindere dall’ambito nazionale od internazionale di riferimento, a seguito della rilevata positività di alcuni soggetti, anche a seguito di espressa riprocessazione dei tamponi, andavano doverosamente attivate le procedure cautelative di legge volte a garantire, in primo luogo, la sicurezza e l’incolumità del sodalizio societario in questione e quello delle altre società.
Tuttavia, in ordine alle individuazioni delle responsabilità correlate ai mancati adempimenti, di natura formale, qui contestati, il Collegio ritiene che debbano effettuarsi delle doverose diversificazioni. Non vi è dubbio che tale incombenza spettasse alle componenti mediche qui convenute, in ragione dei ruoli rivestiti.
Con riferimento, infatti, alle positività riscontrate in ambito UEFA, la disciplina prevede espressamente una stretta correlazione ed interazione con il MLO, nello specifico il dott. Rodia, che avrebbe dovuto attivare nell’immediato tutte le misure oggetto di contestazione. Lo stesso, fra l’altro, riveste la qualifica di medico sociale della Lazio e, pertanto, nello specifico ruolo allo stesso riservato avrebbe dovuto porre in essere tutte le misure idonee a contenere e prevenire i rischi legati alla riscontrata positività.
Mette conto evidenziare, in proposito, che per la Suprema Corte il ruolo del medico sociale è particolarmente rilevante, avendo ritenuto che “prudenza e la diligenza non debbano mai difettare nel medico sportivo tenuto ad adeguare i propri interventi alla natura ed al tasso di pericolosità dell'attività prestata. In un siffatto contesto, diretto a fare dello sport un sicuro strumento di perseguimento della salute di coloro che lo praticano e non certo occasione di danni irreversibili, si è anche sottolineato come la condotta del medico sportivo, dal punto di vista dei diversi connotati che può assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare specializzazione, essere valutata con maggiore rigore di quanto richiesto in relazione all'operato di un medico generico” (Corte di cassaz., sez. lav. 8 gennaio 2003, n. 85). Prudenza e diligenza che, nel caso di specie, a parere del Collegio sono evidentemente mancate.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla condotta tenuta dal responsabile sanitario, dott. Ivo Pulcini che bene avrebbe dovuto conoscere (ed attuare) i rigidi protocolli da osservare, unitamente alla normativa emergenziale dettata per regolamentare pedissequamente siffatti casi. D’altronde il ruolo di responsabile sanitario imponeva al Pulcini stesso un ruolo di coordinamento dello staff medico e, nello stesso tempo, richiedeva che lo stesso approntasse una puntuale macchina organizzativa volta ad affrontare sia sotto il profilo burocratico che sotto il profilo sanitario le situazioni emerse.
La mancanza di ruolo operativo sostenuta dal Pulcini nell’audizione resa alla Procura federale nella fase istruttoria appare smentita nei fatti, giacché lo stesso è stato tempestivamente informato dei fatti qui contestati e, inoltre, egli stesso ha affermato di avere effettuato le comunicazioni alle ASL competenti. Infatti l’unica comunicazione effettuata all’ASL in data 29 ottobre 2020 è firmata dal Pulcini; tuttavia tale comunicazione è totalmente inadeguata a soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni normative, in quanto priva dei nominativi risultati positivi ed estremamente generica, ponendo una non legittima differenziazione fra tamponi “UEFA” e tamponi eseguiti secondo il protocollo “FIGC” che, si ribadisce, non può rilevare ai fini della tutela della salute ed incolumità pubblica. Tale circostanza corrobora ulteriormente la tesi secondo la quale la componente medica deferita non abbia posto in essere le conseguenti misure minime di comunicazione, idonee ad attivare le conseguenti attività da svolgere in stretta interlocuzione con l’autorità sanitaria. E, in effetti, tale corto circuito ha permesso allo staff medico di evitare anche di procedere alla segnalazione dei nominativi dei contatti stretti del gruppo squadra da porre in quarantena (il protocollo FIGC parla di isolamento fiduciario) e da monitorare costantemente, atteso che, fra l’altro, nella nota si legge esclusivamente che si è proceduto a disporre l’isolamento dei soli soggetti risultati positivi, senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alle ulteriori immediate doverose iniziative che pure avrebbero dovuto essere intraprese, a prescindere dalla sussistenza o meno di un obbligo di comunicazione all’ASL.
Orbene, a prescindere da eventuali carenze della struttura pubblica di riferimento, che non rilevano in tale sede, dall’esame degli atti traspare una evidente trascuratezza degli obblighi connessi alla funzione rivestita che, in primo luogo, derivano dalla corretta gestione del rischio connesso alla tutela della salute dei lavoratori.
Con riferimento, invece, alla posizione del sig. Lotito nella fattispecie in questione il Tribunale ritiene che, pur nella posizione rivestita di legale rappresentante del sodalizio societario, non fosse allo stesso imputabile lo specifico obbligo contestato di dover procedere personalmente a comunicare all’ASL tempestivamente i nominativi dei soggetti risultati positivi, e di dover concordare personalmente con le predette i provvedimenti consequenziali da adottare.
Non vi è dubbio, infatti, che gli adempimenti in questione attengono a specifiche questioni di natura medica, con inevitabili profili di discrezionalità tecnica tale che non possono che essere intestati in capo a coloro che, nell’ambito di una complessa compagine sociale, sono specificamente preposti all’assolvimento delle problematiche connesse alla tutela specifica della salute dei lavoratori ed alla predisposizione di tutte le misure – preventive e consequenziali - idonee a gestire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in questione. In altri termini il Collegio ritiene che, a prescindere dall’esistenza o meno di un provvedimento di delega di funzioni ex art. 16 del d.lgs. 81/2008, che esonererebbe il datore di lavoro, secondo la giurisprudenza, dalle eventuali responsabilità sottese al mancato rispetto della normativa sulla tutela e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), nel caso di specie ciò che viene specificatamente contestato è il mancato adempimento di obblighi di natura amministrativa (omesse tempestive comunicazioni all’ASL) e tempestive attività, di natura strettamente tecnica ad esse consequenziali che, appunto, ancor più in una complessa organizzazione societaria, non può che essere devoluta ai collaboratori della società a ciò preposti che assumono le correlate responsabilità
Val la pena di ricordare che l’art. 22 delle NOIF FIGC prevede espressamente che “Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC”. Va, inoltre, sottolineato che la gestione della procedura in caso di accertamento di un calciatore positivo al Covid-19 viene espressamente fatta rientrare dalla stessa FIGC (vedasi documento “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica” del 22 giugno 2020 ed aggiornamento del 28 settembre 2020), fra gli “aspetti medici”, rientrante, pertanto, in una specifica competenza specialistica di natura medica. Lo stesso art. 44, comma 2, delle NOIF prevede uno specifico obbligo in capo alle società di tesserare un medico sociale responsabile sanitario i cui compiti sono delineati dalla normativa stessa, pertanto, senza necessità di procedere ad una formale delega del “datore di lavoro”. Nello specifico, sempre secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 2, delle NOIF
“Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.” Sotto altro profilo è utile sottolineare, ad abundantiam, che il protocollo relativo alla ripresa delle attività nel calcio dilettantistico e giovanile, specifica espressamente, a pag. 4, che “In ogni caso è Obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione (con la collaborazione attiva dell’interessato e della Società) al SISP della ASL competente per territorio e al Medico di medicina generale dell’interessato, che rimangono “ope legis” i responsabili dei procedimenti a tutela della salute individuale e collettiva e dell’attivazione delle procedure di sanità pubblica necessarie”. Se tale obbligo è specificatamente intestato al medico sociale nel caso di società dilettanti, a maggior ragione si ritiene che in una società professionistica, nella quale sono ancor più delineati ed organizzati ruoli e funzioni, tale obbligo non può che essere devoluto allo staff medico ed al responsabile di cui all’art. 44, comma 2, NOIF. Fra l’altro, come già sopra esposto, nel caso di specie risulta che una qualche forma di comunicazione all’ASL sia stata posta in essere dal dott. Pulcini, sebbene in maniera del tutto irrituale ed inadeguata e, pertanto, a fronte di tali considerazioni, non sembra possa imputarsi al Lotito quanto espressamente contestato in deferimento e, tanto, pur in presenza del suo innegabile interessamento per la vicenda in oggetto, atteso che, ad ogni buon conto, non è in alcun modo dimostrato, né contestato, che nella sua funzione di Presidente il Lotito abbia impedito l’attivazione delle procedure sopra indicate. Anche il contestato mancato esercizio dell’obbligo di vigilanza, ad ogni buon conto, non risulta sufficientemente esplicitato e sviluppato nell’atto di deferimento. Sebbene genericamente richiamato, infatti, nella sostanza viene ascritto esclusivamente il mancato esercizio di condotte attive.
5.2 Il Collegio può ora passare ad esaminare le condotte contestate sub e) ed f) che, per la loro omogeneità possono essere valutate unitariamente e che si sostanziano nel:
e) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 26 ottobre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzato nell’incontro Torino - Lazio del 1° novembre 2020, entrando al minuto 56 del secondo tempo;
f) non avere sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno 10 giorni, a far data dal risultato del tampone del 2 novembre 2020, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il calciatore Djavan Anderson, e, conseguentemente, per averlo inserito nella distinta gara dell’incontro Lazio - Juventus dell'8 novembre 2020. Anche il tal caso il Collegio ritiene palese la responsabilità della componente medica qui deferita a fronte di una gravissima violazione, non solo dei protocolli FIGC, ma anche della normativa nazionale che, per la rilevanza e per la ormai notoria diffusione, anche a livello mediatico, è ben conosciuta, ovvero dovrebbe essere ben conosciuta anche da chi non ha una particolare cognizione medica.
L’obbligo, in caso di positività, di sottoporsi al periodo di isolamento per un periodo di almeno 10 giorni in caso di asintomaticità è chiaramente scolpito nelle norme citate ed incombe in primo luogo sullo stesso soggetto che risulta positivo (nel caso di specie non deferito), la cui violazione comporta anche possibili conseguenze penali.
A tal riguardo la circolare del Ministero della Salute è fin troppo chiara nell’evidenziare che “Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”.
Nel caso di specie, invece, noncuranti, del pregnante divieto espressamente previsto, gli odierni deferiti hanno evitato di sottoporre all’obbligatorio periodo di isolamento i due calciatori sopra indicati, addirittura consentendo l’inserimento degli stessi nella distinta gara delle partite sopra indicate.
A nulla vale, a parere del Collegio, la circostanza che i predetti fossero stati sottoposti a tampone nell’immediatezza delle gare e che gli stessi siano risultati negativi, in quanto la riscontrata positività, peraltro contestata solo con affermazioni apodittiche, assertive e prettamente teoriche, avrebbe dovuto imporre la massima cautela, in attesa, appunto, delle decisioni dell’autorità sanitaria competente.
Non appare peregrino, in tale sede, evidenziare che qualora un simile comportamento fosse adottato da tutti coloro che risultino positivi ad un tampone in assenza di sintomi, non vi sarebbe più alcun controllo della pandemia e non avrebbe alcun senso la disposizione volta a disporre l’isolamento per almeno 10 giorni.
Paradossale, poi, è il caso del calciatore Ciro Immobile che dopo essere risultato positivo al controllo del 26 ottobre, proprio in virtù delle gravissime violazioni perpetrate, ha potuto disputare la gara, entrando in stretto contatto con i componenti della propria squadra e della squadra avversaria in virtù di due tamponi negativi effettuati senza alcuna legittimazione, per poi risultare nuovamente positivo prima dell’incontro di Champions League con la compagine dello Zenit.
Erronee si appalesano, a parere del Collegio, le considerazioni formulate dalla difesa secondo la quale i tamponi effettuati dai due calciatori, a seguito della riscontrata positività, sarebbero quelli previsti per tutti i calciatori, da svolgere ogni 4 giorni e 48 ore prima della partita perché, appunto, i predetti erano risultati positivi al precedente tampone e, pertanto, erano tenuti a sottoporsi all’obbligatorio periodo di almeno 10 giorni di isolamento anche se asintomatici.
Alquanto grave, pertanto, si appalesa la condotta degli odierni deferiti che, in tal caso, a prescindere dai ruoli ricoperti, erano ben consapevoli degli obblighi correlati alla riscontrata positività dei cennati calciatori o, comunque, avrebbero dovuto esserlo usando l’elementare diligenza richiesta all’uomo comune chiamato all’applicazione della legge.
La particolare posizione di garanzia che i deferiti rivestono all’interno del sodalizio societario avrebbe dovuto imporre il doveroso rispetto delle regole.
Nel caso di specie, poi, non può invocarsi, a favore del Lotito, la sopra richiamata specialità tecnica della materia e la non intestazione in capo al predetto degli specifici compiti in materia di attivazione dei protocolli burocratico-sanitari.
Infatti, la semplice conoscenza – come emerge dai fatti esposti, attesa la innegata ingerenza del Lotito nei fatti in questione – del mero dato storico avrebbe dovuto imporre anche in capo al soggetto dotato di potere di rappresentanza - unitamente ad altri soggetti qui non deferiti, compresi gli stessi calciatori - un comportamento idoneo a vietare categoricamente ai due calciatori positivi di poter rientrare nei ranghi della squadra ed imporre loro l’isolamento previsto, in siffatti casi, per tutti gli individui che si trovino in situazione analoga.
5.3 Con riferimento, infine, all’ultimo episodio contestato, vale a dire “l’aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante “Gruppo Squadra”, l’intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020, sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. “UEFA”, effettuati dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Laison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato dal Point of Contact (POC) della Synlab in quella fascia oraria;” il Collegio ritiene che la difesa della Lazio ha fornito elementi idonei – non confutati sul punto dalla Procura Federale che inducono a ritenere non provata la circostanza contestata, anche in ragione del brevissimo lasso di tempo che può essere intercorso dall’intervenuta ricezione della comunicazione delle positività alla fine del programmato allenamento.
6. Così individuate ed inquadrate le responsabilità degli odierni deferiti, il Collegio ritiene che, dalle considerazioni sopra formulate sussista la conseguente responsabilità del sodalizio societario così come delineata dalla Procura Federale, ad eccezione, ovviamente e conseguentemente, dell’ipotesi di cui al punto 5.3.
7. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, in assenza di parametri tipizzati dalla norma di previsioni edittali minime e di esplicazione delle modalità di quantificazione operata dalla Procura Federale, ritiene, sempre rimanendo nel perimetro quantitativo formulato dalla Procura, di poter ridefinire le stesse in ragione della maggiore gravità delle condotte di cui al punto 5.2 in motivazione e dell’applicazione dell’istituto della continuazione.
Per il sig. Lotito, pertanto, ritiene che sanzione congrua sia la inibizione di mesi 7 (sette), mentre per i sigg.ri Rodia e Pulcini sanzione congrua è quella della inibizione di mesi 12 (dodici), ovviamente in ragione del maggior (ed esclusivo nei casi sub 5.1) grado di responsabilità delineatosi in capo agli stessi.
Nei confronti della società Lazio, invece, il Collegio ritiene congrua, rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, la sanzione dell’ammenda di € 150.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio,
dichiara inammissibile l’intervento proposto dalla società Torino FC Spa; accoglie il deferimento nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il dott. Claudio Lotito, mesi 7 (sette) di inibizione;
- per il dott. Ivo Pulcini, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per il dott. Fabio Rodia, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per la società SS Lazio Spa, euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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