F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 134/TFN del 21.4.2021 – (Deferimento n. 10312/282 pf20-21/GC/LDF/ac del 26 marzo 2021, rinotificato in data 29 marzo 2021 con nota prot. n. 10376/282 pf20-21 GC/LDF/ac nei confronti del sig. Maurizio Sani e della società US Pianese Srl – Reg. Prot. 118/TFN-SD) Decisione n. 134/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10312/282 pf20-21/GC/LDF/ac del 26 marzo 2021 rinotificato in data 29 marzo 2021 con nota prot. n. 10376/282 pf20-21 GC/LDF/ac Reg. Prot. 118/TFN-SD

 

Decisione n. 134/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10312/282 pf20-21/GC/LDF/ac del 26 marzo 2021 rinotificato in data 29 marzo 2021

con nota prot. n. 10376/282 pf20-21 GC/LDF/ac

Reg. Prot. 118/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 12 aprile 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10312/282 pf20-21/GC/LDF/ac del 26 marzo 2021, rinotificato in data 29 marzo 2021 con nota prot. n. 10376/282 pf20-21 GC/LDF/ac nei confronti del sig. Maurizio Sani e della società US Pianese Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento La società US Pianese Srl, nel corso delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, aveva utilizzato quale allenatore delle proprie categorie giovanili il sig. Emanuele Corti, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (allenatore UEFA, codice 29.875) e lo aveva fatto senza tesserarlo; il Corti, infatti, nelle dette stagioni sportive risultava tesserato per altra società e non poteva quindi esserlo per la Pianese.

Nel modo che sarà in seguito descritto, la notizia giungeva a conoscenza della Procura Federale, la quale, al termine dell’attività d’indagine, riteneva la sussistenza di plurime violazioni a carico del Corti (artt. 4 comma 1 CGS - FIGC, 33 comma 1 e 37 comma 1 Regolamento Settore Tecnico, 38 comma 1 NOIF), nonché a carico del sig. Maurizio Sani, presidente della società US Pianese Srl (art. 4 comma 1 CGS - FIGC, in relazione agli artt. 33 comma 1 Regolamento Settore Tecnico, 38 comma 1 NOIF), sicché, con atto datato 26 marzo 2021 deferiva a questo Tribunale il Sani e la Società US Pianese Srl, quest’ultima per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS - FIGC a ragione delle violazioni ascritte al Sani ed al Corti.

Non era deferito il Corti perché aveva concluso con la Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 126 CGS - FIGC (applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento).

La memoria difensiva

Il sig. Maurizio Sani e la società US Pianese Srl hanno trasmesso a questo Tribunale la memoria difensiva, redatta l’8 aprile 2021 dal proprio difensore avv. Fabio Giotti, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento; hanno eccepito la inammissibilità e la improcedibilità del deferimento e nel merito la sua infondatezza.

Quanto al primo punto, i deferiti hanno evidenziato che le indagini della Procura Federale erano state avviate su denuncia avanzata per mail da persona non identificata e che ciò costituiva violazione dell’art. 118 comma secondo CGS - FIGC e che, sulla scorta di questo vizio iniziale, l’intera indagine aveva presentato ulteriori anomalie; nel merito ed in relazione al secondo punto, hanno dedotto l’insussistenza degli addebiti, in quanto le risultanze dell’istruttoria dell’Ufficio indagini non confortavano le accuse mosse agli attuali deferiti; tali risultanze avrebbero dovuto comportare l’archiviazione del procedimento e non il deferimento.

Il dibattimento

Alla udienza 12 aprile 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Tullio Cristaudo, il quale ha contestato l’assunto dei deferiti, che sulla questione preliminare ha ritenuto irrilevante anche in relazione all’art. 44 CGS - CONI ed a precedenti giurisprudenziali, nella specie della Corte di Appello Federale; ha illustrato il deferimento, di cui ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sani e dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la società US Pianese Srl.

Per i deferiti si è collegato l’avv. Fabio Giotti, il quale si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei suoi rappresentati.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’art. 118 comma secondo CGS - FIGC postula che il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. Nel caso oggetto dell’odierno deferimento, la compiuta identificazione del denunciante non è avvenuta.

Si era trattato, infatti, di una mail datata 6 ottobre 2020, inviata a più destinatari, tra cui la Procura Federale, con la quale una persona, qualificatasi per Andrea Benvenuto, aveva denunciato che alcuni tecnici abilitati dal Settore Tecnico e che nella mail non erano personalmente menzionati, continuavano ad allenare contemporaneamente i portieri di due distinte società.

Il collaboratore della Procura Federale, incaricato delle indagini, tentava di identificare il denunciante, che nella sua relazione conclusiva definiva “sedicente”, senza peraltro raggiungere lo scopo; egli in detta relazione precisava che aveva tentato di incontrare il Benvenuto, utilizzando l’indirizzo mail impegnato da quest’ultimo, ma di aver ricevuto una risposta negativa sull’assunto, dal collaboratore ritenuto “poco verosimile” (testo letterale della relazione), che il Benvenuto non si trovasse in Italia.

Neppure con l’ausilio di una “fonte confidenziale” (testo letterale della relazione) il collaboratore della Procura Federale aveva potuto “acquisire elementi per identificare esattamente l’autore della segnalazione che (aveva) originato il presente procedimento” (testo letterale della relazione), sicché la notizia dell’illecito rimaneva priva della compiuta identificazione del denunciante.

Pertanto, risultando non superata la condizione necessaria per aprire il procedimento disciplinare sull’anonimato della denuncia, il deferimento dev’essere dichiarato inammissibile.

Non depone a sfavore di detta inammissibilità né l’art. 44 CGS - CONI, invocato in sede di discussione dalla Procura Federale, né la circostanza che il Corti aveva chiesto alla Procura Federale di patteggiare la pena ai sensi dell’art. 126 CGS - FIGC.

In merito al primo punto, l’art. 44 comma primo CGS - CONI, invero, dispone che l’azione del Procuratore Federale non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime ed il principio è richiamato dall’art. 64 comma primo del nuovo CGS - CONI approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1590 del 9 aprile 2018.

In merito al secondo punto, il patteggiamento del Corti, assunto prima dell’apertura del dibattimento ed a seguito della CCI (comunicazione conclusione indagini), non consente di ritenere superato il vizio di improcedibilità del deferimento, che è successivo al patteggiamento ed a cui peraltro il soggetto che ha patteggiato la sanzione è rimasto estraneo.

Infine, la Procura Federale ha fatto riferimento alla decisione n. 18 del 21 settembre 2020 della Corte di Appello Federale a Sezioni Unite, che, secondo la requirente, conforterebbe il buon esito dell’attuale deferimento. Siffatta decisione, tuttavia e per quel che qui interessa, ha riaffermato il principio che “il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il ”denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa ”fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale” (testo letterale della decisione).

Pertanto, la decisione della Corte, ove rapportata al caso in esame, ostacola irrimediabilmente il convincimento della Procura Federale, tanto più che, parafrasando l’ulteriore principio deducibile dalla stessa decisione, l’attività di investigazione dell’organo inquirente non ha in concreto prodotto gli estremi utili per la certa individuazione della notizia di illecito sportivo, che era stata descritta nella mail 6 ottobre 2020 del non identificato Andrea Benvenuto.

La declaratoria di improcedibilità del deferimento assorbe ogni altro aspetto sollevato dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il deferimento. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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