F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 136/TFN del 21.4.2021 – (Deferimento n. 9909/429 pf 20-21GC/GT/mg del 15 marzo 2021 nei confronti del sig. Simone Nuzzo – Reg. Prot. 115/TFN-SD) Decisione n. 136/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9909/429 pf 20-21GC/GT/mg del 15 marzo 2021 Reg. Prot. 115/TFN-SD

 

Decisione n. 136/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9909/429 pf 20-21GC/GT/mg del 15 marzo 2021

 Reg. Prot. 115/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 12 aprile 2021,

 a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9909/429 pf 20-21GC/GT/mg del 15 marzo 2021 nei confronti del sig. Simone Nuzzo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con atto del 15 marzo 2021 la Procura Federale ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare il sig. Simone Nuzzo, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Seregno, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 40 co.1 e 3 lett. c) del Regolamento AIA per aver, durante e al termine dell’incontro SSDARL Chievo Verona Women FM vs AC Perugia Calcio Srl disputato in data 5 dicembre 2020, valevole per il Campionato Nazionale Femminile Serie B stagione sportiva 2020/2021 e dallo stesso arbitrato, tenuto una condotta caratterizzata da un atteggiamento costantemente irriguardoso, scostante e autoritario nei confronti delle calciatrici clivensi e in particolare del capitano del SSDARL Chievo Verona Women FM sig.ra Valentina Boni. Più in particolare, per aver: i) nel corso della gara utilizzato espressioni quali “dai alzati non è che devo fischiare ogni volta che cadete”; “stai zitta se noti butto fuori fino a fine stagione...Esci pulisciti il ginocchio e rientra solo quando te lo dico io”; “stai zitta e vai dentro”; ii) al termine della gara e dopo essere stato raggiunto dalla calciatrice Valentina Boni che a lui si era avvicinata quale capitano del SSDARL Chievo Verona Women FM al fine di chiedere con garbo ragguagli riguardo al sopra detto atteggiamento irriguardoso da esso tenuto durante tutto lo svolgimento del match e per rappresentargli che avrebbe avuto, invece, il dovere di rapportarsi alle calciatrici con maggior rispetto e utilizzando toni meno duri e perentori, proferito in risposta - con tono brusco e ad alta voce così da rendere udibili nitidamente le sue parole a quanti al momento presenti nelle vicinanze - “io vi sto facendo un favore ad essere qui, non vi devo niente, perché non vorrei essere qui, qui decido io e qui comando io”. In tal modo dando ad intendere di non essere tenuto, a proprio dire, ad assolvere e attendere alle proprie funzioni con garbo, educazione e soprattutto con il doveroso rispetto della persona altrui.

Il dibattimento

All’udienza del 12 aprile 2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione, nei confronti del sig. Simone Nuzzo, della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

1. In via preliminare deve condividersi la tesi della Procura secondo la quale, nel caso di specie, pur essendo il soggetto deferito un associato AIA, lo stesso può essere, comunque, sottoposto alla potestà disciplinare degli Organi di giustizia della FIGC in deroga a quella domestica dell’AIA giusto il disposto dell’art. 3 comma 2 del Regolamento AIA, ovvero, attesa la circostanza che le questioni attinenti al presente procedimento sono tali da involgere e riguardare altro tesserato della FIGC.

2. Esaurito l’esame della questione preliminare, va esaminato il merito delle vicende dedotte in deferimento.

Orbene, ritiene il Collegio che dall’esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati nell’atto di deferimento e relativi mezzi di prova ivi indicati, emerge un quadro probatorio giuridicamente inidoneo a dimostrare il verificarsi degli specifici comportamenti contestati al deferito.

In particolare, costituiscono oggetto di contestazione sia alcune espressioni che l’arbitro sig. Nuzzo avrebbe usato durante la gara, che il contenuto del dialogo intercorso all’uscita delle squadre tra l’arbitro sig. Simone Nuzzo e l’atleta Valentina Boni all’esito del quale è stata comminata l’esplusione di quest’ultima.

Ai fini della valutazione delle condotte, è opportuno in via preliminare porre in rilievo che la dichiarazione della “persona offesa”, per essere posta a fondamento della responsabilità del deferito, deve essere valutata in modo rigoroso e con la dovuta cautela, dovendo essere corroborata da un'approfondita indagine circa l'attendibilità delle propalazioni rese e finalizzata a vagliare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.Con particolare riguardo alla verifica oggettiva, occorre accertare se la narrazione si presenti logica, verosimile e coerente in riferimento ai fatti oggetto di giudizio, alle persone eventualmente coinvolte e alle altre circostanze utili per individuare l'interazione tra soggetto agente e “persona offesa” nonché se le dichiarazioni della “persona offesa” risultino contraddittorie e/o non corroborate da ulteriori elementi e riscontro istruttorio utile. L’esito negativo dell’indagine rende le dichiarazioni di parte offesa insufficienti per l'affermazione della responsabilità del deferito e quindi “liberamente valutabili dal giudice nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie”.

Precisate le suddette coordinate ermeneutiche, per quanto concerne la contestazione relativa al contegno irriguardoso, scostante e autoritario tenuto dal sig. Nuzzo nei confronti delle calciatrici clivensi sfociato in alcune espressioni usate nel corso della gara (quali “dai alzati non è che devo fischiare ogni volta che cadete”; “stai zitta se no ti butto fuori fino a fine stagione...Esci pulisciti il ginocchio e rientra solo quando te lo dico io”; “stai zitta e vai dentro”), questo Collegio ritiene che non sussista un adeguato riscontro probatorio di siffatti comportamenti.

Infatti, le dichiarazioni delle parti offese (le atlete Valentina Boni e Alessia Pecchini) sono state confermate unicamente dalla sig.ra Alice Bianchini Presidente della società SSDARL Chievo Verona Women FM che tuttavia ha reso dichiarazioni su fatti alla stessa riportati, ossia sulla base di una conoscenza indiretta presumibilmente fornitale delle stesse calciatrice coinvolte. Trattasi quindi di una c.d. “testimonianza de relato” riguardante fatti e circostanze di cui la dichiarante non ha acquisito conoscenza diretta ma dal racconto di terzi, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.

Viceversa, le dichiarazioni della parte offesa risultano sostanzialmente contraddette dalle dichiarazioni degli Assistenti arbitrali Lo Calio e Marra che hanno riferito di non aver sentito il direttore di gara sig. Nuzzo rivolgersi in modo ingiurioso o maleducato nei confronti delle atlete e di non ricordare di aver sentito le specifiche frasi addebitate al sig. Nuzzo.

Pertanto, le dichiarazioni delle parti offese non sono corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori indispensabili per fondare un giudizio di colpevolezza del deferito, non essendo emerse condotte tenute dal sig. Nuzzo nel corso della gara trascendenti la normale conduzione della partita.

Ad identiche conclusioni si deve pervenire con riferimento al comportamento contestato al sig. Nuzzo al termine della gara che sarebbe culminato, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’espressione: “io vi sto facendo un favore ad essere qui, non vi devo niente, perché non vorrei essere qui, qui decido io e qui comando io”.

Su tali vicende, dalle dichiarazioni e dai rapporti di gara emergono tre diverse ricostruzioni come tali inidonee a consentire un accertamento univoco di quanto accaduto:

- il rapporto dell’arbitro sig. Nuzzo che ha comminato l’espulsione dell’atleta Valentina Boni per avere la stessa proferito un’espressione offensiva nei confronti dell’arbitro consistente nella seguente frase: “Cazzo credi di essere qui a far un piacere a noi, vergognati”, come da dichiarazione resa dall’arbitro;

- le dichiarazioni di parte offesa come riportate nell’atto di deferimento relative all’espressione oggetto di contestazione;

- il rapporto dell’8 dicembre 2020 dell’Assistente sig. Marra che riporta quanto segue: “ho visto la giocatrice n. 10 Boni Valentina della società Chievo Verona, protestare nei confronti dell’arbritro nonostante lo stesso la invitava ad adottare un atteggiamento meno polemico, nel momento in cui mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo, ho sentito dire da parte della giocatrice “Lei è qui per farci un favore”.L’assistente arbitrale Marra ha, inoltre, aggiunto in sede di dichiarazioni, che all’uscita dal campo la Boni si rivolgeva “con tono di protesta” all’arbitro.

A fronte di tali diverse ricostruzioni, si precisa che non rientra nei poteri del Collegio accertare la verità materiale ricostruendo i fatti, ma unicamente valutare la fondatezza probatoria delle contestazioni. A tal riguardo, le dichiarazioni della parte offesa sulla pronuncia della espressione indicata nell’atto di deferimento non hanno trovato ulteriori conferme e riscontri probatori.

Infatti, la dichiarazione della sig.ra Marta Magalini quale dirigente accompagnatore della società SSDARL Chievo Verona Women FM, riguarda i fatti immediatamente successivi all’espressione contestata poiché la stessa ha riferito unicamente della reazione dell’atleta Boni ma non ha dichiarato di aver sentito direttamente l’espressione attribuita all’arbitro.

Anche le dichiarazioni rese dalla sig.ra Deila Boni, team manager della società SSDARL Chievo Verona Women FM, sono irrilevanti in quanto la stessa ha dichiarato di essere arrivata negli spogliatoi quando l’espulsione era stata già comminata e quindi dopo che vi era stato il dialogo oggetto di esame.

Pertanto, il quadro probatario è caratterizzato dalle dichiarazioni delle parti offese che tuttavia non sono corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori come detto indispensabili, ma sono contraddette dalle dichiarazioni dell’arbitro e dell’assistente arbitrale Marra e dai relativi rapporti arbitrali che ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva: “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

In definitiva, anche la contestazione dell’addebito concernente il comportamento dell’arbitro al termine della gara non risulta adeguamente provata secondo le coordinate ermeneutiche sopra precisate.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, proscioglie il sig. Simone Nuzzo. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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