F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 142/TFN del 5.5.2021 – (Deferimento n. 9953 /162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 nei confronti dei sig.ri De Simone Maurizio, Caruso Rino, Pace Giuseppe e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. 116/TFN-SD) Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9953/162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 Reg. Prot. 116/TFN-SD

Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9953/162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021

Reg. Prot. 116/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 aprile 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9953/162 pf20-21/GC/gb del 16 marzo 2021 nei confronti dei sig.ri De Simone Maurizio, Caruso Rino, Pace Giuseppe e della società Trapani Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con provvedimento del 16 marzo 2021 il Procuratore Federale f.f. deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare gli odierni deferiti per rispondere:

1.- il sig. De Simone Maurizio, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Trapani Calcio Srl ed amministratore della FM Service Srl, società titolare nello stesso periodo delle quote corrispondenti all’intero capitale sociale dell’appena citata società sportiva:

a.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, attraverso la FM Service Srl, reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Trapani Calcio Srl, nel periodo di tempo dal 5.3.2019 al 21.6.2019, quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di euro 149.000,00 (centoquarantanovemila/00) derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale integranti anche reato, di talché tali somme confluivano momentaneamente (per poi riprendersele) nel patrimonio della Trapani Calcio Srl e, pertanto, nel circuito economico di un’attività lecita;

in particolare:

- in data 15.3.2019 euro 124.000,00 con causale “finanziamento soci”, somma bonificata dal c/c della FM Service Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl;

- in data 8.5.2019 euro 25.000,00 con causale “finanziamento soci”, somma bonificata dal c/c della FM Service Srl sul c/c della Trapani Calcio Srl;

b.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per essersi lo stesso appropriato attraverso la FM Service Srl, al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell’importo di euro 53.800,00 (cinquantatremilaottocento/00) di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della società; i prelievi, poi, venivano imputati a restituzioni di pregressi finanziamenti soci, effettuati pertanto anche in violazione del disposto di cui all’art. 2467 c.c., e le somme prelevate venivano bonificate su conti correnti riconducibili allo stesso sig. Maurizio De Simone;

In particolare:

- in data 17.4.2019, euro 38.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl;

- in data 18.4.2019, euro 12.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato alla FM Service Srl;

- in data 29.5.2019, euro 2.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c tedesco intestato a FM Service Srl;

- in data 17.6.2019, euro 1.800,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio srl al c/c tedesco intestato a De Simone Maurizio;

c.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso appropriato in concorso con il sig. Caruso Rino (direttore generale della Trapani Calcio Srl), al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell’importo di euro 71.140,50 (settantunomilacentoquaranta/50) di proprietà della Trapani Calcio Srl e del quale lo stesso aveva la disponibilità in ragione della propria carica di amministratore delegato della stessa società; tali somme, in particolare, venivano prelevate direttamente dal botteghino della Trapani Calcio Srl in occasione della disputa delle gare della prima squadra, avvalendosi dell’attività del sig. Caruso Rino, oppure attraverso la disposizione di pagamenti in favore di sé stesso e di terzi soggetti, ed in particolare:

- in data 31.3.2019, euro 5.920,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino;

- in data 11.4.2019, euro 5.110,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino;

- in data 14.4.2019, euro 2.735,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino;

- in data 26.4.2019, euro 2.000,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato al sig. R. G. (soggetto non tesserato);

- in data 28.4.2019, euro 5.213,50 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino;

- in data 3.5.2019, euro 350,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato allo stesso sig. De Simone Maurizio;

- in data 20.5.2019, euro 500,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato al sig. S. M. (soggetto non tesserato);

 - in data 29.5.2019, euro 600,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato al sig. S. M. (soggetto non tesserato);

- in data 31.5.2019, euro 1.140,00 in contanti;

- in data 3.6.2019, euro 21.084,00 in contanti;

- in data 4.6.2019, euro 5.500,00 mediante bonifico eseguito dal c/c 1574 intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c intestato allo stesso sig. De Simone Maurizio;

- in data 10.6.2019, euro 4.000,00 mediante ricarica di carta prepagata postepay intestata alla Car Sales Consulting di De Simone, che preleva in contanti dalla biglietteria della Trapani Calcio Srl;

- in data 12.6.2019, euro 11.020,00 mediante ricarica di parta prepagata postepay intestata alla Car Sales Consulting di De Simone, che preleva in contanti dalla biglietteria della Trapani Calcio Srl;

- in data 15.6.2019, euro 4.518,00 in contanti avvalendosi del sig. Caruso Rino;

- in data 25.6.2019, euro 1.450,00 mediante bonifico eseguito dal c/c intestato alla Trapani Calcio Srl al c/c tedesco intestato a De Simone Maurizio;

d.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al fine di realizzare un ingiusto profitto, nonostante la propria situazione di conflitto di interessi poiché contestualmente svolgeva attività di amministratore di fatto della Des Group Srl, della MDD s.a.s. di D’Andrea Alessandra, della Ada System Srl e della Electro Store Srl, compiuto atti di disposizione sulle somme di denaro di proprietà della Trapani Calcio Srl, disponendo pagamenti riconducibili a prestazioni non rese e ad insussistenti rapporti commerciali per un totale di euro 97.360,00 (novantasettemilatrecentosessanta/00) in favore delle appena citate società, ed in particolare: € 69.400,00 in favore della Des Group Srl, € 6.700,00 in favore della MDD s.a.s., € 18.100,00 in favore della Ada System Srl, € 3.160,00 in favore della Electro Store Srls;

2.- il sig. Caruso Rino, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Trapani Calcio Srl:

a.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per avere lo stesso operato al fine di consentire al sig. Maurizio De Simone (Amministratore Delegato della Trapani Calcio Srl) di appropriarsi, al fine di realizzare un ingiusto profitto, dell’importo di euro 23.496,50 (ventitremilaquattrocentonovantasei/50) di proprietà della Trapani Calcio Srl; tali somme, in particolare, venivano prelevate direttamente dal botteghino della Trapani Calcio Srl in occasione della disputa delle gare della prima squadra, avvalendosi dell’attività del sig. Caruso Rino, ed in particolare:

- in data 31.3.2019, euro 5.920,00 in contanti;

- in data 11.4.2019, euro 5.110,00 in contanti;

- in data 14.4.2019, euro 2.735,00 in contanti;

- in data 28.4.2019, euro 5.213,50 in contanti;

- in data 15.6.2019, euro 4.518,00 in contanti;

3.- il sig. Pace Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza, della Trapani Calcio Srl:

a.- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 nonché dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e dell’art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per avere lo stesso presentato in data 28.2.2020 la dichiarazione IVA per l’anno 2019 della Trapani Calcio Srl indicandovi nella stessa crediti scaturiti da fatture emesse per operazioni inesistenti per un ammontare pari ad euro 14.545,21 (su un imponibile di euro 66.114,76), segnatamente derivanti dall’annotazione contabile delle seguenti fatture:

- fattura nr. 2/FR del 30.04.2019 emessa dalla Electro Store Srls. dell’importo di euro 1.000,00 (euro 819,67 quale imponibile ed euro 180,32 quale IVA);

- fattura nr. 8/FE del 31.05.2019 emessa dalla Electro Store Srls. di euro 2.160,00 (euro 1.770,49 quale imponibile ed euro 389,50 quale IVA);

- fattura nr. 6/FE del 7.03.2019 emessa da Ada System Srl, già LPS Srl, di euro 18.100,00 (euro 14.869,06 quale imponibile ed euro 3.263,93 quale IVA);

- fattura nr. 7/FE del 30.04.2019 emessa dalla DES GROUP Srl di euro 52.400,00 (euro 42.950,81 quale imponibile ed euro 9.449,18 quale IVA);

- fattura nr. 8/FE del 16.05.2019 emessa dalla Des Group Srl di euro 2.000,00 (euro 1.639,34 quale imponibile ed euro 360,65 quale IVA);

- fattura nr. 97/FE del 29.05.2019 emessa dalla M.D.D. sas di D’Andrea Alessandra di euro 5.000,00 (euro 4.098,36 quale imponibile ed euro 901,63 quale IVA);

4.- la società Trapani Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri De Simone Maurizio, Caruso Rino e Pace Giuseppe così come specificati nei precedenti capi di incolpazione.

Le memorie di costituzione

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive del sig. Pace Giuseppe e del fallimento del Trapani Calcio Srl. Il sig. Pace, ha preliminarmente ripercorso il quadro storico in cui si sarebbe resa necessaria, in seno al Consiglio di amministrazione della società trapanese, la sua nomina in quanto figura estranea al mondo del calcio e di alto profilo istituzionale, idonea, dopo una serie di vicissitudini e di difficoltà finanziarie e sportive a garantire lo svolgimento delle attività sportive del sodalizio societario in un clima di serenità.

Ha sottolineato, in tale contesto, il ruolo istituzionale di Presidente della Camera di commercio da lui rivestita e, conseguentemente, la figura meramente rappresentativa dallo stesso ricoperta all’interno del Trapani Calcio Srl, essendo demandato ad altri soggetti lo svolgimento di funzioni di amministrazione effettiva dell’azienda e, naturalmente, del settore sportivo.

Ha evidenziato che la segretaria della società, nel redigere la dichiarazione IVA, si era consultata con la proprietà della società trapanese e che solo nell’aprile 2020 ebbe conoscenza della possibilità che le operazioni fatturate e portate in detrazione nella dichiarazione IVA potessero essere inesistenti.

Si è soffermato, poi, sulla insussistenza del reato contestatogli dalla Procura della Repubblica ordinaria (oggetto anche del presente deferimento) in quanto, non risulta accertata la riconducibilità delle fatture contestate ad operazioni inesistenti.

Ha sostenuto, inoltre, che nella delineata fattispecie, manca la finalità evasiva dell’imposta sul valore aggiunto, atteso che le dette fatture erano state regolarmente pagate dalla società e dunque, l’IVA portata in detrazione è stata comunque pagata dalla società rappresentata.

Ha, poi evidenziato l’assenza di dolo in quanto non vi era alcuna volontà di evadere l’imposta, in quanto, al momento della predisposizione della dichiarazione IVA, era del tutto all’oscuro della presunta falsità delle dette fatture.

Ha sostenuto anche che sotto il profilo della responsabilità oggettiva, non può essergli mosso alcun addebito, avendo agito diligentemente e nel solo interesse legittimo della Trapani Calcio Srl, evidenziando che non avrebbe potuto non presentare ovvero ritardare la presentazione della dichiarazione IVA.

Il fallimento della società Trapani Calcio Srl si è costituito eccependo, in primo luogo, la nullità e/ invalidità del deferimento per esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società evocata è stata dichiarata fallita in data 18 dicembre 2021.

Conseguentemente, la responsabilità diretta ed oggettiva contestata avrebbe dovuto essere imputata al “Fallimento Trapani Calcio”, al quale tuttavia non risulta siano stati notificati né la Comunicazione di chiusura indagini, né il successivo atto di deferimento. Nel merito ha ampiamente argomentato in ordine all’assenza di responsabilità imputabile al sodalizio societario che, invero, sarebbe individuabile come parte danneggiata dall’operato degli odierni deferiti.

Il dibattimento

Per la trattazione del deferimento era fissata l’udienza del 12 aprile 2021.

In tale sede, nelle more giunta l’istanza di rinvio da parte dell’avv. Gerardo Perillo, difensore del sig. Maurizio De Simone, la trattazione era rinviata all’udienza del 28 aprile 2021.

Alla predetta udienza la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. De Simone Maurizio: 5 (cinque) anni di inibizione con richiesta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- per il sig. Caruso Rino: 1 (uno) anno inibizione;

- per il sig. Pace Giuseppe: 6 (sei) mesi inibizione;

- per la società Trapani Calcio Srl: esclusione da qualsiasi campionato di competenza.

L’avv Perillo in difesa del sig. Maurizio De Simone ha, in primo luogo, evidenziato che il deferimento è incentrato esclusivamente sugli atti del procedimento penale e, quindi, non aventi alcuna valenza probatoria certa in quanto mere asserzioni di parte che non trovano conforto in un accertamento giudiziale di condanna. Ha, poi, evidenziato che il procedimento non avrebbe tenuto conto della pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto il mancato pagamento del prezzo di cessione da parte della nuova proprietà, odierna denunciante, che darebbe più esatta contezza dell’intera vicenda.

La difesa del sig. Caruso si è associata alle considerazioni sopra indicate ed ha insistito sul ruolo marginale del proprio assistito e dell’assenza di alcuna prova in ordine al presunto concorso nell’illecito contestato.

La difesa del sig. Pace ha riproposto i motivi già esposti nella memoria difensiva così come la difesa del Fallimento Trapani Calcio Srl.

La decisione

Il Collegio ritiene che, preliminarmente debba essere dichiarata l’inammissibilità del deferimento nei confronti del Trapani Calcio Srl

Come, infatti, evidenziato dalla difesa del Fallimento della società Trapani Calcio Srl, sia il deferimento che, prima ancora, la comunicazione di conclusione indagini avrebbero dovuto essere notificati a tale ultima entità giuridica, a seguito del dichiarato fallimento del 18 dicembre 2020.

Di tanto, fra l’altro, la FIGC risulta essere stata adeguatamente informata sin dal 23 dicembre 2020 e, pertanto, il Collegio deve rilevare la nullità della comunicazione di conclusione indagini e del deferimento a soggetto ormai privo di capacità sostanziale e processuale, richiamando, al riguardo, anche quanto deciso dalla Corte Federale d’appello in fattispecie analoga (Sez. un., dispositivo n.093 CFA del 19 aprile 2021).

Da tale pronuncia discende la rimessione degli atti, relativamente alla sola posizione del Fallimento Trapani Calcio, alla Procura Federale per le eventuali consequenziali valutazioni di competenza.

Il deferimento, invece, trova accoglimento nei confronti degli altri deferiti.

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione formulata in udienza dalle difese del De Simone e del Pace, volta ad individuare una sorta di pregiudizialità fra giudizio sportivo e giudizio penale, soprattutto in termini di valutazione dei fatti e delle prove raccolte in tale ultima sede e la loro rilevabilità in sede sportiva.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale, l’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI “…stabilisce un precetto che palesemente conduce alla infondatezza della pretesa del ricorrente; si afferma, infatti, la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti. E addirittura, il successivo art. 39, ultimo comma, CGS del CONI stabilisce che “in nessun caso” il procedimento può essere sospeso, salvo che, per legge, si debba decidere una pregiudiziale di merito già sottoposta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria. Questo Collegio di Garanzia, con orientamento che si ribadisce, ha già affermato che il giudice sportivo, in assoluta autonomia rispetto a quello penale, può valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 14 del 2016, IV^ Sez.). Ed è, dunque, logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo che il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, citato). Se, infatti, in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 presso il CONI perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, dec. n. 11 del 2016, IV^ Sez.).” (Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4 agosto 2017, n. 37).

Sotto altro profilo va evidenziato che gli atti del procedimento penale sono stati legittimamente acquisiti dalla Procura Federale conformemente a quanto previsto dall’art.2, comma 3 della l.401/1989 e, come tali, sono autonomamente e liberamente valutabili da questo giudice ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine, ovviamente, non alla sussistenza della responsabilità penale, bensì della specifica responsabilità rilevante ai fini sportivi, il cui accertamento, come è noto, non è soggetto alle rigorose cadenze procedimentali del giudizio penale.

Tali principi sono stati pacificamente recepiti dagli organi di giustizia endofederali e posti in debito rilievo anche dal supremo consesso della magistratura amministrativa che ha evidenziato, in particolare, che “… i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva resta escluso che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale” (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2020, n.54).

Sotto altro profilo, poi, va osservato che, qualora dall’evoluzione del giudizio penale dovessero, in futuro, emergere elementi nuovi (non presenti in questo giudizio, né prodotti dalle parti) che possano condurre ad un eventuale pronuncia assolutoria nel cennato ambito, l’ordinamento sportivo prevede, all’art. 63 del Codice di Giustizia FIGC il rimedio della revocazione. Nel merito il Collegio evidenzia che, allo stato degli atti, sussiste un granitico quadro che dà contezza dei gravissimi illeciti posti in essere dal De Simone.

Come evidenziato nell’atto di deferimento, le plurime illecite operazioni poste in essere sono idonee a delineare un quadro indiziario complessivo chiaro, preciso e concordante, in quanto, allo stato degli atti riscontrato mediante intercettazioni, sequestri ed acquisizioni documentali effettuate dalla Guardia di Finanza idonee a dare consistenza alle ipotesi accusatorie sopra evidenziate che, a prescindere dagli esiti penali, evidenziano una attività comunque volta a distrarre somme rientranti nel patrimonio societario, ovvero ad utilizzare le stesse casse societarie per porre in essere operazioni che non trovano alcun adeguato riscontro, allo stato, nella realtà.

Al riguardo, la difesa del De Simone, al di là di generiche ed apodittiche affermazioni e di generici richiami a documenti relativi ad ulteriori contenziosi in atto, dei quali, tuttavia non ha fornito alcuna prova né riscontro documentale, ha evidentemente sottovalutato la natura autonoma del processo sportivo che, evidentemente, soggiace anch’esso a seri e rigorosi principi in termini di oneri probatori che devono essere necessariamente forniti al fine di formare il convincimento del giudice.

Il corposo materiale acquisito in sede investigativa, prodotto in giudizio dalla Procura Federale, invece, suffraga ampiamente il deferimento in questione, che risulta fondato e dà contezza di una sistematica distrazione di somme di pertinenza societaria, comportamento che, allo stato degli atti, sembra aver contribuito in misura rilevante allo stato di irreversibile decozione della società, realizzato, fra l’altro, mediante condotte di diverso tenore (specificatamente e pedissequamente elencate nell’atto di deferimento), tutte, univocamente indirizzate, tuttavia, ad utilizzare il sodalizio societario quale strumento per la realizzazione di finalità non consentite dall’ordinamento sportivo.

Di contro il De Simone non ha fornito alcun elemento che potesse fornire un diverso quadro fattuale ovvero una diversa interpretazione a lui favorevole, in ordine all’imponente e metodico complesso delle anomale operazioni finanziarie effettuate.

Sotto altro profilo appare censurabile anche la condotta del Caruso che, sebbene mediante sparuti e specifici episodi, ha senza dubbio agevolato il ben più ampio disegno del De Simone, procedendo, nella qualità di direttore generale a farsi consegnare gli incassi societari mediante un meccanismo di sicuro anomalo e al di fuori dei normali schemi procedimentali.

Invero l’apprensione diretta ed in contanti degli incassi delle partite disputate, avente ad oggetto rilevanti somme di danaro, per consegnarle brevi manu al Presidente, integra, a parere del Collegio, una condotta, anche dal punto di vista contabile, non proprio trasparente.

Non sfugge a questo giudice che la natura della carica rivestita dal Caruso (direttore generale) avrebbe dovuto necessariamente, in linea quantomeno astratta, far comprendergli che l’incasso dovrebbe essere immediatamente versato nelle casse societarie e non certo essere oggetto di passaggi manuali, anche alla luce della normativa generale che limita l’uso del contante per importi di gran lunga inferiori a quelli “maneggiati” dagli odierni deferiti.

Appare pertanto verosimile, in tale quadro fattuale, che il Caruso, persona di fiducia del De Simone, ben fosse a conoscenza della natura illecita della richiesta formulata dal De Simone e, ad ogni buon conto, appare censurabile sotto il profilo disciplinare la circostanza di aver più volte proceduto a farsi consegnare, non avendone titolo, l’incasso domenicale per poi consentire la materiale apprensione da parte del De Simone, presupposto necessario per la successiva appropriazione indebita che risulta evincibile allo stato degli atti.

Con riferimento, infine, alla posizione del sig. Pace il Collegio ritiene di effettuare alcune doverose premesse.

Nella memoria di costituzione il difensore del Pace ha posto l’accento sull’assenza del presupposto del reato contestato (in sede penale) al proprio assistito e sull’assenza di ruoli di responsabilità all’interno della compagine societaria in relazione al ruolo “di garanzia” che è stato chiamato a svolgere. Invero va ribadito che in tale sede non viene in rilievo la responsabilità penale del deferito, bensì una sua condotta contraria ai canoni disciplinari la cui violazione non necessariamente deve essere caratterizzata dall’elemento psicologico del dolo.

In tale quadro, pertanto, deve porsi in evidenza la circostanza, enfatizzata dalla stessa difesa, che il Pace fosse stato individuato quale “…figura ideale per provvedere al ruolo di presidente della Trapani Calcio Srl, in un momento, come si diceva, difficile per la società. Il suo ruolo era di pura rappresentanza della stessa società e della squadra di calcio, essendo demandato ad altre persone lo svolgimento di funzioni di amministrazione effettiva dell’azienda e, naturalmente, del settore sportivo. (Cfr Verbale di Cda del 10.01.2020 All.1) Il clima “difficile” che si viveva dentro la società scaturiva, come l’esponente aveva appreso sommariamente sin dal suo insediamento, da atti posti in essere dal sig. De Simone Maurizio amministratore della FM Service Srl, precedente proprietaria della Trapani Calcio Srl fino alla sua cessione in favore della Alivision Transport Scarl, avvenuta con rogito notarile del 21.06.2019. Ebbene fu proprio a causa di questa cessione, che la Alivision, ebbe a constatare come da un’attenta lettura dei libri contabili della società fossero emerse, a dire della stessa società, “gravi condotte poste in essere dalla FM Service, mai rappresentate nella situazione debitoria del Trapani Calcio” (pag.2 della memoria difensiva).

La delicatezza della situazione ed il ruolo, comunque di rappresentanza esterna rivestita dal Pace, avrebbe dovuto richiedere, anche in ragione della sua competenza, una necessaria cautela ed attenzione nella sottoscrizione degli atti aventi una evidente rilevanza esterna.

Infatti il Pace sembra essere perfettamente a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto esserlo usando la diligenza media esigibile in capo ad un presidente del consiglio di amministrazione, della peculiarità della situazione e, pertanto, lungi dal recepire apoditticamente le indicazioni pervenute dalla segretaria della società, avrebbe dovuto sincerarsi della regolarità della documentazione presentata e, in presenza di fondati rilievi in ordine all’effettività delle prestazioni oggetto di fatturazione avrebbe dovuto, proprio in ragione della funzione di garanzia richiesta dalla nuova proprietà, non procedere a firmare una dichiarazione redatta, secondo quanto da lui sostenuto, da altri soggetti, ma sincerarsi con effettiva scienza e coscienza della bontà di tale dichiarazione.

Orbene se è vero quello che sostiene la difesa che, fino a prova contraria le operazioni contestate non potrebbero considerarsi fittizie, è anche vero che tale fittizietà, come evidenziato anche dalla Procura Federale, è stata espressamente denunciata dai nuovi proprietari che, nella piena consapevolezza delle accuse formulate, nella denuncia presentata hanno fatto riferimento a fatture per prestazioni non eseguite.

In presenza di tali elementi, pertanto, a prescindere dall’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato, l’odierno deferito avrebbe dovuto quanto meno sollevare il legittimo dubbio in ordine alla piena regolarità di tutti gli elementi dedotti nella dichiarazione IVA, anche perché, trattandosi di IVA portata in detrazione per operazioni di acquisto di beni e servizi, la Suprema Corte ha da tempo affermato che “se la fattura si riferisce ad un’operazione inesistente, non è consentita, quindi, la variazione in diminuzione; conseguentemente il cedente o falso prestatore deve sempre versare l’imposta esposta in fattura, mentre l’acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto, ossia l’acquisto di beni o servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione” (Cass. civ, Sez. VI, ord.22 ottobre 2019, n.26983).

Alla luce degli atti depositati in giudizio, pertanto, emerge la piena consapevolezza da parte della compagine societaria della fittizietà di alcune operazioni poste nel 2019 e della conseguente irregolarità, dovuta a negligenza quanto meno colposa dell’odierno deferito, della conseguente dichiarazione IVA, elementi idonei a ritenere perfezionata la fattispecie disciplinare contestata.

Con riferimento al quadro sanzionatorio, il collegio ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del De Simone mentre, in ragione della marginalità delle condotte perpetrate dai sigg.ri Caruso e Pace ritiene equo irrogare ai predetti le sanzioni pari, rispettivamente, a sei mesi e tre mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio:

- dichiara inammissibile il procedimento nei confronti della società Trapani Calcio Srl e dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. De Simone Maurizio, inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; - per il sig. Caruso Rino, inibizione di mesi 6 (sei);

- per il sig. Pace Giuseppe, inibizione di mesi 3 (tre).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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