F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 145/TFN del 7.5.2021 – (Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08 luglio 2020 nei confronti della società ASD Futsal Polistena – Reg. Prot. 195ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 145/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am dell’8 luglio 2020 Reg. Prot. 195ss19-20/TFN-SD
Decisione n. 145/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am dell’8 luglio 2020
Reg. Prot. 195ss19-20/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
avv. Valentino Fedeli – Presidente f.f. estensore;
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 4 maggio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am dell’8 luglio 2020 nei confronti della società ASD Futsal Polistena,
la seguente
DECISIONE
La premessa Questo Tribunale, giudicando sul deferimento della Procura Federale dell’8 luglio 2020 a carico della Società ASD Futsal Polistena (nonché dei sig.ri Diego Macri, Maurizio Arena, Francesco Fazzari, Marcello Cordiano e Maurizio Gallo), con decisione n. 168 del 28 luglio 2020, assunta sull’accordo tra l’incolpata Società e la requirente, reputava corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, sicché dichiarava efficace il patteggiamento, con applicazione per la suddetta Società dell’ammenda di € 334,00, in quanto espressione della riduzione di 1/3 di quella originaria di € 500,00 e della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza U19 C5 20/21.
Nel provvedimento si dava atto che la sanzione dell’ammenda doveva essere completamente eseguita nel termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, di revoca della decisione stessa, con conseguente impossibilità di concludere un altro accordo; nel contempo si indicavano le modalità di pagamento dell’ammenda.
L’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC in data 31 marzo 2021 comunicava a questo Tribunale che il patteggiamento non era stato adempiuto, di guisa che il Tribunale, visto l’art. 127 comma 5 CGS – FIGC, fissava l’udienza del 4 maggio 2021 per provvedere alla revoca della propria precedente decisione (sul patteggiamento) ed alla fissazione della successiva udienza dibattimentale.
La nota difensiva
La Società ASD Futsal Polistena faceva pervenire a questo Tribunale una nota a firma dell’avv. Giuseppe Bellocco, datata 29 aprile 2021, con la quale si deduceva l’avvenuto pagamento dell’ammenda di € 334,00, che documentava; concludeva per la conferma della decisione relativa al patteggiamento.
Il dibattimento
A tale udienza, tenutasi in modalità video conferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020, si collegava per la Società deferita l’avv. Giuseppe Bellocco, il quale confermava la circostanza dell’avvenuto pagamento ed insisteva nella richiesta di cui alla nota.
Si collegava per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale dichiarava di rimettersi alla decisione di questo Tribunale.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
La Società ASD Futsal Polistena ha dedotto e dimostrato di aver eseguito il pagamento dell’ammenda patteggiata. Ciò esclude, pertanto, che possa trovare applicazione nel caso in esame l’art. 127, comma 5, CGS - FIGC, di revoca della decisione sul patteggiamento e di fissazione dell’udienza dibattimentale, di guisa che deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Futsal Polistena.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società ASD Futsal Polistena. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020
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