F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 146/TFN dell’11.5.2021 – (Deferimento n. 10827/218 pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021 nei confronti della società Pol. Olimpya Agnonese ASD – Reg. Prot. 122/TFN-SD) Decisione n. 146/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10827/218 pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021 Reg. Prot. 122/TFN-SD

Decisione n. 146/TFN-SD 2020/2021

 Deferimento n. 10827/218 pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021

Reg. Prot. 122/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

 ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10827/218 pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021 nei confronti della società Pol. Olimpya Agnonese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con provvedimento del 12 aprile 2021, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, sig. Colaizzo Marco, Presidente della predetta società al momento del compimento dei fatti.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani del dott. Luca Scarpa e l’avv. Michele Cozzone, per la società deferita, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società, sanzione base ammenda euro 3.000,00 (tremila/00), diminuita di 1/3 – euro 1.000,00 (mille/00), sanzione finale ammenda euro 2.000,00 (duemila/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

comunicato infine alla società deferita che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti della società Pol. Olimpya Agnonese ASD. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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