F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 148/TFN del 18.5.2021 – (Deferimento n. 10810/471 pf20-21/GC/gb del 12.4.2021 nei confronti del sig. Giorgio Heller – Reg. Prot. 121/TFN-SD) Decisione n. 148/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10810/471 pf20-21/GC/gb del 12 aprile 2021 Reg. Prot. 121/TFN-SD

 

Decisione n. 148/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10810/471 pf20-21/GC/gb del 12 aprile 2021

Reg. Prot. 121/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10810/471 pf20-21/GC/gb del 12 aprile 2021 nei confronti del sig. Giorgio Heller,

la seguente

DECISIONE

La normativa di riferimento La Figc, a mezzo di distinti C.U. n. 90/A del 5 aprile 2019 e n. 112/A del 7 novembre successivo, pubblicava le delibere, assunte dal Consiglio Federale, di approvazione del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, a modifiche di quelle di cui al C.U. n. 25/A del 12 luglio 2019.

Con il C.U. n. 112/A si deliberava di approvare le integrazioni al detto Regolamento, le quali prevedevano che le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o a causa di morte, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale, tali da determinare o una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società affiliata alla Figc ed associata ad una delle Leghe professionistiche, oppure l’assunzione di una posizione suscettibile di assicurarne il controllo, potevano essere effettuate soltanto da soggetti in grado di soddisfare gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti nell’ultima versione del Regolamento stesso.

Oltre a tali requisiti, indicati dettagliatamente, il Regolamento prevedeva che, nel caso in cui le acquisizioni investivano società di Serie B e C, dovevano essere depositati una fideiussione bancaria in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, nonché il piano triennale degli investimenti che si intendevano sviluppare, anche in questo caso nella identica misura proporzionale relativa alla fideiussione.

Tutta la documentazione di cui sopra (i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, la fideiussione bancaria ed il piano triennale) doveva essere presentata alla Figc entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla avvenuta acquisizione della partecipazione; nessuna attività a rilevanza federale e/o che determinasse comunque effetti in ambito federale, poteva essere svolta dagli acquirenti della partecipazione fino all’esito delle verifiche effettuate da una Commissione nominata dalla Presidenza Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe professionistiche, avente lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, il cui esito doveva essere trasmesso al Presidente Federale per l’approvazione.

Il fatto

Il caso che qui interessa investe la Società AS Livorno Calcio Srl.

Sino alla data del 2 settembre 2020 la proprietà di detta società apparteneva alla Srl Spininvest facente capo al comm. Aldo Spinelli, presidente della AS Livorno Calcio Srl.

Il 2 settembre 2020 la Spininvest Srl cedeva le proprie quote del capitale sociale per il 34% alla Sicrea Costruzioni Srl, per il 17% alla La Lucentissima Srl e per il 18% alla TKM Srls, rimanendo così titolare del residuo 31%.

L’11 settembre 2020 la Spininvest Srl cedeva alla N. H. Investimenti (Società controllata al 100% dalla Navarra Spa) il 21% delle quote, sicché il capitale sociale della AS Livorno Calcio risultava composto per il 34% dalla Sicrea Costruzioni Srl, per il 17% dalla La Lucentissima Srl, per il 18% dalla TKM Srls, per il 21% dalla N.H. Investimenti Srl e per il 10% dalla Spininvest Srl.

Il 20 ottobre 2020 la Sicrea Costruzioni Srl cedeva al Gruppo Carrano Srl la propria quota del 34%, sicché il capitale sociale della AS Livorno Calcio risultava composta per il 34% dal Gruppo Carrano Srl, per il 17% dalla La Lucentissima Srl, per il 18% dalla TKM Srls, per il 21% dalla N.H. Investimenti Srl e per il 10% dalla Spininvest Srl.

Il 15 dicembre 2020 la Sicrea Costruzioni Srl tornava in possesso delle quote del Gruppo Carrano Srl a motivo del mancato pagamento da parte di detto Gruppo del prezzo di cessione, sicché il capitale sociale della AS Livorno Calcio tornava ad essere quello esistente alla data dell’11 settembre 2020.

Nel periodo testé considerato le cariche sociali di natura apicale erano ricoperte dai sig.ri Aldo Spinelli (verbale assembleare 26 giugno 2020), Rosettano Navarra (verbale assembleare 11 settembre 2020), Giorgio Heller (verbali assembleari 23 e 28 ottobre 2020), Rosario Carrano (verbale assembleare 28 ottobre 2010, amministratore delegato; Giorgio Heller presidente).

In data 24 ottobre 2020 la Commissione di cui sopra inviava alla società AS Livorno Calcio una nota attraverso la quale significava che, in merito alle acquisizioni di Navarra Spa, Sicrea Costruzione Srl, TKM Srls e La Lucentissima Srl, la documentazione che le era stata trasmessa non risultava conforme alle previsioni del Regolamento, per cui, dopo aver elencato per ogni società gli elementi mancanti, avvertiva la destinataria della nota che l’eccepita mancanza, anche in ordine alla difforme compilazione dei documenti rispetto a quanto precisato nel Regolamento, non avrebbe consentito alla Commissione, redattrice della nota, di esprimersi in conformità del Regolamento in ordine al riconoscimento a fini sportivi del trasferimento delle quote.

In data 20 novembre 2020 la Commissione inviava alla Società AS Livorno Srl altra nota con la quale, dopo aver sostanzialmente reiterato il contenuto della precedente con riferimento alle acquisizioni delle società N.H. Investimenti Srl, TKM Srls e La Lucentissima Srl, si soffermava sull’acquisizione del Gruppo Carrano Srl per segnalare che non le risultava pervenuta, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della acquisizione delle quote dalla Società Sicrea Costruzioni Srl, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa ai familiari maggiorenni conviventi con il sig. Rosario Carrano, al piano triennale che l’acquirente Gruppo Carrano Srl intendeva sviluppare con indicazione della relativa copertura finanziaria, alla dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziari di essa acquirente, precisandosi, al riguardo, che quella che era stata già trasmessa non soddisfaceva le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento.

Precisava la nota che la documentazione doveva pervenire in tempi brevi, perché, altrimenti, la Commissione non avrebbe potuto esprimersi.

Infine, la Commissione medesima, con nota 3 dicembre 2020, facendo riferimento alle precedenti richieste, rimaste tutte senza riscontro, significava alla società AS Livorno Calcio Srl che, ove tutta la documentazione richiesta non le fosse pervenuta entro e non oltre una settimana dalla ricezione della nota, la Commissione non sarebbe stata in grado di esprimersi in conformità di quanto stabilito dal Regolamento ed avrebbe segnalato il fatto ai competenti Organi federali vista la reiterazione degli inadempimenti, cosa che avveniva il successivo 14 dicembre con dettagliata informativa indirizzata alla Presidenza Federale.

In data 23 dicembre 2020 la Segreteria Generale della FIGC notiziava la Procura Federale che la società AS Livorno Calcio Srl si era resa inadempiente rispetto alle prescrizioni del Regolamento, in quanto, pur avendo comunicato le avvenute acquisizioni delle partecipazioni nel termine regolamentare di gg. 15, non aveva poi provveduto al deposito di tutta la documentazione a corredo, nonostante i ripetuti solleciti della Commissione.

Il deferimento

La Procura Federale, acquisita la notizia, aperto il fascicolo ed avviate le indagini nei confronti dei sig.ri Navarra Rosettano, Carrano Rosario, Heller Giorgio e della società AS Livorno Calcio Srl, dapprima prestava il proprio consenso al patteggiamento proposto ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC dai sig.ri Navarra, Carrano e società AS Livorno Calcio Srl e successivamente, con atto 12 aprile 2021, deferiva a questo Tribunale il sig. Heller Giorgio, quale presidente del CdA e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, che aveva rifiutato di patteggiare e che non aveva presentato memorie difensive, al quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 31 comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 5 del Regolamento, per non aver prodotto la documentazione più volte richiesta dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in ambito professionistico.

La memoria difensiva

Il sig. Giorgio Heller ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva a firma del proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, datata 7 maggio 2021, con la quale ha chiesto il proscioglimento.

Ha motivato l’istanza deducendo la non ascrivibilità a suo carico di alcuna responsabilità, in quanto non doveva essere lui in nome e per conto della società ad evadere le richieste della Commissione, bensì dovevano esserlo le acquirenti delle partecipazioni societarie, giusto il disposto del Regolamento, che poneva a carico degli acquirenti l’obbligo di presentazione della necessaria documentazione. Siffatto obbligo, peraltro, non gli poteva appartenere, non essendo egli né un acquirente di quote e/o di partecipazioni societarie della AS Livorno Calcio Srl, né tantomeno socio della stessa società.

Ha depositato copia del testo delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini alla Procura Federale, a mezzo delle quali ha affermato che aveva assunto l’incarico su richiesta del Gruppo Carrano e che, al suo arrivo in società, riteneva che dovesse essere trasmessa solo la documentazione riguardante il Gruppo Carrano, nella convinzione che tutti gli altri soci avevano già trasmesso per proprio conto alla FIGC la documentazione richiesta.

Ha precisato che non aveva assunto iniziative relative al Gruppo Carrano perché tale Gruppo era sùbito uscito dalla società e che nel Consiglio di Amministrazione della Società mai era emersa l’inadempienza di una o più società comproprietarie della AS Livorno Calcio Srl avverso la disciplina del Regolamento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna (11 maggio 2021), disposta in modalità videoconferenza, giusto il decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale ha contestato la memoria del deferito siccome infondata anche in punto di interpretazione del Regolamento e, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione a carico del deferito della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

Si è collegato per il sig. Giorgio Heller l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale è tornato sul proprio scritto difensivo ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Al momento della prima comunicazione della Commissione per l’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico, nonché al momento delle successive comunicazioni, il sig. Giorgio Heller ricopriva la carica di Presidente del CdA della società AS Livorno Calcio Srl, alla quale le dette comunicazioni erano state indirizzate.

L’odierno deferito, in dipendenza della carica ricoperta ed in forza del principio di immedesimazione organica tra la società e colui che legalmente la rappresenta, avrebbe dovuto attivarsi per rispondere alle comunicazioni della Commissione, anche sollecitando gli enti che avevano acquisito le partecipazioni al capitale della società affinché trasmettessero alla Commissione, in proprio, ovvero attraverso la società AS Livorno Calcio Srl, la documentazione che era stata richiesta.

Non vi è prova in atti che l’Heller abbia assunto iniziative di tal genere; aveva dato per scontato, come ha dichiarato egli stesso all’Organo inquirente, che i soci avessero effettuato gli adempimenti sin da epoca precedente alla sua nomina. In questo preciso contesto appare certo che l’Heller, in conseguenza della propria manifesta inerzia, sia venuto meno, anche in termini di controllo su tutta l’attività della società, agli obblighi legati alla carica, non potendo costituire esclusione di responsabilità né il fatto che egli abbia interpretato il Regolamento nel senso che dovessero essere gli acquirenti di dette partecipazioni e non la società ad inoltrare alla Commissione la documentazione prevista nel Regolamento e né che egli mai era stato socio della AS Livorno Calcio Srl e mai aveva acquistato quote di partecipazione al capitale sociale della stessa, tanto così da escludersi ogni forma di sua responsabilità in tema di acquisizioni.

Entrambe le argomentazioni, esposte nella Memoria difensiva del deferito, non costituiscono né una scriminante né una attenuante della responsabilità contestata all’Heller, che può ben inquadrarsi nell’ottica dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC di inosservanza dei principi tratteggiati in tale norma.

Inoltre, la incolpazione che è stata mossa all’Heller appare anche ravvisabile se posta in correlazione con l’art. 31 comma 1 CGS – FIGC, il cui inciso sulla esistenza dell’illecito amministrativo in dipendenza della mancata produzione dei documenti richiesti dagli Organi di controllo della Federazione, risulta applicabile al presente caso.

Ed infatti, poiché la Commissione, per le finalità da perseguire, è certamente un Organo di controllo, al quale l’odierno deferito non ha prodotto i documenti richiesti, appare evidente la sussistenza in capo all’Heller della violazione che gli è stata ascritta.

Il deferimento va pertanto accolto in una all’accoglimento della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Giorgio Heller.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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