F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 150/TFN – SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3875/1159pf19-20/GC/blp del 28.9.2020 nei confronti della società SS Lazio Spa – Reg. Prot. 22/TFN-SD Decisione n. 150/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28 settembre 2020 Reg. Prot. 22/TFN-SD

Decisione n. 150/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28 settembre 2020

Reg. Prot. 22/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f.f. estensore;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3875/1159 pf 19-20/GC/blp del 28 settembre 2020 nei confronti della società SS Lazio Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Al termine dell’incontro Napoli – Lazio del 1° agosto 2020, valido per il Campionato Serie A di quella Stagione sportiva, il fisioterapista della SS Lazio, a nome Maggi Mario Alex, rivolgeva all’allenatore della squadra antagonista una espressione offensiva, ritenuta di spessore denigratorio.

Su segnalazione del collaboratore della Procura Federale, designato al controllo di detto incontro, la Procura Federale, aperto il fascicolo ed espletata l’attività istruttoria, in data 28 settembre 2020 deferiva a questo Tribunale il sig. Maggi Mario Alex, al quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 28 commi 1 e 3 CGS - FIGC, nonché la SS Lazio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 stesso Codice a motivo del comportamento ascritto al proprio tesserato.

Prima dell’apertura del dibattimento, fissata per il 22 ottobre 2020, la Procura Federale, il sig. Maggi e la SS Lazio depositavano due distinte proposte di patteggiamento, che prevedevano per il Maggi la sanzione finale di gg. 40 (quaranta) di squalifica e per la SS Lazio la sanzione finale dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Questo Tribunale, con decisione di pari data, rilevato che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultava corretta e congrue le sanzioni indicate, comminava ad entrambi i deferiti le sanzioni patteggiate.

Tuttavia la SS Lazio Spa non versava alla FIGC, nei termini stabiliti dall’art. 127 comma 4 CSG – FIGC, l’ammenda di cui sopra, sicché questo Tribunale, con decisione assunta il 4 maggio 2021 in seguito a regolare convocazione delle parti, revocava il patteggiamento di cui alla precedente decisione n. 26/TFN-SD del 22 ottobre 2020 e fissava per la trattazione dell’originario deferimento l’udienza del 18 maggio 2021.

La SS Lazio Spa in data 4 maggio 2021 faceva pervenire a questo Tribunale copia del bonifico bancario di € 2.000,00 (duemila/00), effettuato il 9 aprile 2021 a favore della FIGC, fatto riferimento alla decisione di questo Tribunale del 22 ottobre 2020.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale, illustrato il deferimento nella parte relativa alla odierna incolpata, ne ha chiesto l’accoglimento in una alla sanzione di € 3.000,00 (tremila/00), pari all’intero originario importo, che, a termini di patteggiamento, era stato ridotto di 1/3.

Per la SS Lazio Spa si è collegato l’avv. Gianmichele Gentile, il quale ha dichiarato che il mancato pagamento della somma patteggiata era stato causato da una mera svista e che, comunque, tale somma era stata poi effettivamente corrisposta, seppur oltre il termine di cui alla norma. Ha chiesto che la pena pecuniaria sollecitata dalla Procura Federale fosse ridotta a quella patteggiata e già pagata.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazione Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta documentalmente provato il pagamento da parte della SS Lazio Spa dell’ammenda patteggiata di € 2.000,00 (duemila/00); tale pagamento esclude che possa essere totalmente recepita la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, in quanto, se tale richiesta venisse accolta, si andrebbe oltre la sanzione base di € 3.000,00 (tremila/00), che aveva costituito il presupposto del patteggiamento (riduzione di 1/3).

 Rimane comunque il fatto che l’odierna deferita è andata in dibattimento per la responsabilità oggettiva conseguente al comportamento del proprio tesserato. In questo preciso e accertato contesto, tenuto conto dell’importo di € 2.000,00 (duemila/00) già incamerato, appare equo a questo Tribunale comminare alla società una sanzione, che, in base ai fatti di cui al deferimento, può essere quantificata nella somma di € 500,00 (cinquecento/00).

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge alla SS Lazio Spa l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it