F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 152/TFN – SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25.9.2020 nei confronti della società Juve Stabia Spa – Reg. Prot. 24/TFN-SD Decisione n. 152/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25 settembre 2020 Reg. Prot. 24/TFN-SD
Decisione n. 152/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25 settembre 2020
Reg. Prot. 24/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
avv. Valentino Fedeli – Presidente f.f.;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 maggio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3906/1133pf19-20/GC/gb del 25 settembre 2020 nei confronti della società Juve Stabia Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 25 Settembre 2020, il Procuratore Federale F.F. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. D’Inverno Pasquale, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della Juve Stabia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per aver colpito, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, con un pugno al volto, il calciatore della Virtus Entella, Coppolaro Mauro, provocandogli un “Ematoma sottogaleale extracranico frontale sinistro senza evidenti linee di frattura della teca sottostante” (come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna - Genova), dopo aver spinto di lato il Dirigente della P.S. (per tale motivo è stato denunziato per “resistenza a Pubblico Ufficiale”) ;
- il sig. Coppolaro Mauro, all’epoca dei fatti calciatore della Virtus Entella, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, CGS, per aver colpito al petto con due pugni, senza provocare danni fisici, il sig. D’Esposito Luigi, vice delegato alla sicurezza della Juve Stabia, in data 10 luglio 2020, negli spogliatoi dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, ove si svolgeva la gara Juve Stabia – Virtus Entella, subito dopo essere stato colpito dal sig. D’Inverno, e per aver sferrato alcuni cazzotti alle porte degli spogliatoi provocando lievi danni alla struttura;
- la società Juve Stabia Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio tesserato; - la società Virtus Entella Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dal proprio tesserato.
Il fatto
In data 27 Ottobre 2020 prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 CGS applicabile al caso in esame, la Procura Federale unitamente alle richieste per gli altri soggetti deferiti, depositava la richiesta di patteggiamento sottoscritta dal legale della società Juve Stabia Spa.
Il TFN accoglieva la suddetta richiesta e di conseguenza ai sensi dell'art. 127 CGS, applicava nei riguardi della società Juve Stabia Spa, la sanzione finale dell'ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La società Juve Stabia Spa, contrariamente a quanto previsto nel patteggiamento, non ottemperava al pagamento di quanto statuito dal TFN Sezione Disciplinare entro il previsto termine di 30 giorni; per tali ragioni, in data 4 Maggio 2021 il TFN Sezione Disciplinare revocava la decisione assunta a seguito del patteggiamento e fissava l'udienza di discussione del deferimento nei riguardi della società Juve Stabia Spa per la data del 18 Maggio 2021.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita non presentava alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, si è collegato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto accogliersi il deferimento, con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) nei riguardi della società Juve Stabia Spa. Si è altresì collegato il difensore della deferita, il quale ha ammesso che la società non ha corrisposto l'importo dovuto a seguito del patteggiamento ed ha chiesto l'applicazione di una sanzione ridotta.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati tutti gli atti del deferimento e le relative fonti di prova, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Tutti i fatti e le violazioni contestate dalla Procura Federale risultano comprovate.
Il difensore della deferita, se da una parte ha riconosciuto la responsabilità della propria assistita e quindi il mancato pagamento dell'ammenda ridotta ai sensi dell'art. 127 CGS, dall’altra non ha contestato il merito dell’originario deferimento, limitandosi a chiedere una sanzione pecuniaria inferiore alla richiesta della Procura Federale. Per tali ragioni la Juve Stabia Spa, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Signor Pasquale D'Inverno.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla società Juve Stabia Spa la sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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