F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 155/TFN – SD del 8 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 11900/426 pf20-21/GC/gb del 14 maggio 2021 nei confronti del sig. Felleca Roberto – Reg. Prot. 131/TFN-SD Decisione n. 155/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11900/426 pf20-21/GC/gb del 14 maggio 2021 Reg. Prot. 131/TFN-SD

Decisione n. 155/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11900/426 pf20-21/GC/gb del 14 maggio 2021

Reg. Prot. 131/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione del giorno 31 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11900/426 pf20-21/GC/gb del 14 maggio 2021 nei confronti del sig. Felleca Roberto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 14 maggio 2021, Prot. 11900/426pf20-21/GC/gb, il Procuratore Federale f. f. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Il sig. Felleca Roberto, Presidente del CdA e Legale Rappresentante p.t. tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Foggia 1920 Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22.05.2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01.09.2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19” del 28.09.2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30.10.20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al Tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dalla data di avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissata dalla società nella giornata del 09.10.20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dell’allenatore Carafa Antonio al tampone del 09.10.20 nonché del calciatore Agostinone Giuseppe e del Dirigente addetto agli arbitri De Vivo Mario al tampone del 02.11.20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara da eseguire il giorno della disputa della partita del 14.10.20 nonché del 18.10.20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito il giorno 23.10.20 a distanza di 3 giorni dalla data prevista del 20.10.20.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, non sono pervenute memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- per il sig. Felleca Roberto: ammenda di euro 2.100,00 (duemilacento/00).

Compare il sig. Roberto Felleca il quale nulla eccepisce alle contestazioni mosse in sede di deferimento, rimettendosi alla decisione del Collegio.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla visita ispettiva del 05.12.2020 svolta presso l’impianto sportivo in uso al Calcio Foggia 1920 Srl da parte del pool investigativo della Procura Federale, attivato con il compito specifico di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari emanati dalla FIGC ed approvati dalle autorità di governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Procura Federale ha contestato al deferito, la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, dell’art. 44 comma 1 NOIF nella parte in cui prevede che “le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”, in relazione alle “indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistico e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01.09.2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” nonché di quanto previsto dall’”Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30.10.20.

Con il Comunicato Ufficiale 78/A del 01.09.2020 la disciplina sanzionatoria speciale emanata con il CU n. 210/A per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel corso della stagione sportiva 2019/2020, veniva prorogata alla stagione sportiva 2020/2021, prevedendo, tra l’altro, che “le società professionistiche sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti”, “è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche osservino rigorosamente i Protocolli Sanitari”, stabilendo a tal fine “una specifica disciplina sanzionatoria con riferimento alla violazione di tali protocolli commessa nella stagione sportiva 2019/2020”. In particolare, con il predetto Comunicato Ufficiale è stato previsto che: - “in caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del CGS della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19”; - “le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC”.

Orbene, in punto di fatto, il Collegio rileva come gli inadempimenti su cui si fonda il deferimento devono ritenersi tutti pacificamente acquisiti in atti e sostanzialmente riconosciuti in quanto non contestati o smentiti dai soggetti cui sono stati mossi gli addebiti (la Società Calcio Foggia 1920 Srl ed il responsabile sanitario raggiungevano un accordo ex art. 126 CGS). Pertanto, gli esiti degli accertamenti svolti e le mancanze emerse in relazione ai protocolli sanitari di cui alle Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistico e degli arbitri, come descritti da parte degli organi ispettivi e trasfuse nella imputazione, possono ritenersi accertati nella loro interezza.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, sig. Roberto Felleca, per le condotte ascritte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Felleca Roberto la sanzione dell’ammenda di euro 2.100,00 (duemilacento/00).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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