F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 156/TFN – SD del 10 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti della sig.ra Elena Ionel e della società Lecco Calcio a 5 – Reg. Prot. 132/TFN-SD Decisione n. 156/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione n. 156/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021

Reg. Prot. 132/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente; 

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 giugno 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti della sig.ra Elena Ionel e della società Lecco Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 17 maggio 2021, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Luca Fadda, all’epoca dei fatti Consigliere Nazionale, all’epoca dei fatti, della Divisione Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art.1 bis, comma 1, del previgente CGS), ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 – nella  parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario”

1) per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, e presentato all’Ufficio Amministrativo della Divisione Calcio a 5, assegni scadenzati per conto della Società ASD Ossi C5 e Città di Sestu, al fine di sanare il loro stato di inadempienza nella fase di iscrizione al Campionato per la s. s. 2018/2019, ed in particolare:

 

Societa’

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Assegni

 

Data

Assegno

Data

Versamento In

Banca

Legale Rappresentate Società

all’epoca dei fatti

SSD CITTA’DI SESTU

2018/2019

1.200,00 3.500,00

13.12.2018 22.01.2019

09.01.2019 22.01.2019

2018/2019: Francesco AGUS

ASD OSSI C5 SAN

BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019: Salvatore

CANU

2) per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, che la Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo versasse delle somme in contanti alla Divisione Calcio a 5 per ottemperare al versamento delle somme in scadenza al 31.10.2019, ed in particolare:

 

Societa’

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Data

Versamento In

Contanti

 

Legale Rappresentate Società all’epoca dei fatti

ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

2019/2020

1.750,00

17.12.2019

2019/2020: Salvatore CANU

I Sigg.ri:

- Elena Ionel, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Lecco Calcio a 5,

- Francesco Agus, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD Città di Sestu,

- Antonio Buonincontri, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti dell’ASD Lausdomini C5 2014,

- Bruno Bevilacqua, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL Ternana Calc. Femm.,

- Domenico Lamorgese, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Virtus Rutigliano,

- Salvatore Canu, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Ossi C5 San Bartolomeo,

- Gennaro Coppola, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Academy Futsal Marigliano,

- Giuseppe Bertolino, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Real Parco C5,

- Alfonso Leta, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Vittoria,

- Nicola Milillo, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Pol. D. Sammichele,

- Massimo Cascio Gioia, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL Catania FC Librino C. a 5,

- Luciano Sciacqua, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Futsal Bisceglie 1990,

- Antonio Calovi, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del GA Bubi Merano

- Remo Arnaudi, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal),

- Daniele Andriola, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Olympique Ostuni,

per rispondere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché di quanto previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018 e/o dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31.10.2018 ed il 31.10.2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19 (i citati C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018) e 2019/20 (i citati C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019) - per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

Società

Stagione

Sportiva

Importo

Assegni

Data

Assegno

Data

Versamento In

Banca

Legale Rappresentate Società

all’epoca dei fatti

LECCO CALCIO A 5

2018/2019

2.050,00

900,00

30.11.2018

31.01.2019

02.01.2019

01.02.2019

2018/2019: Elena IONEL

SSD CITTA’DI SESTU

2018/2019

1.200,00

3.500,00

13.12.2018

22.01.2019

09.01.2019

22.01.2019

2018/2019: Francesco

AGUS

LAUSDOMINI

2018/2019

3.245,00

22.01.2019

22.01.2019

2018/2019: Antonio

Buonincontri

SSDARL TERNANA CALC. FEMM.

2018/2019

1.485,00

11.01.2019

22.01.2019

2018/2019: Bruno

BEVILACQUA

VIRTUS RUTIGLIANO

2018/2019

4.700,00

22.01.2019

22.01.2019

2018/2019: Domenico

LAMORGESE

ASD OSSI C5 SAN

BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019: Salvatore

CANU

ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO

2018/2019

5.170,00

23.01.2019

24.01.2019 IMPAGATO

2018/2019: Gennaro

COPPOLA

ASD REAL PARCO C5

2018/2019

3.245,00

16.03.2019

22.03.2019 IMPAGATO

2018/2019: Giuseppe

BERTOLINO

ASD VITTORIA

2018/2019

1.870,00

20.03.2019

22.03.2019 IMPAGATO

2018/2019: Alfonso LETA

SAMMICHELE

2018/2019

3.500,00

1.200,00

02.01.2019

13.02.2019

02.01.2019

13.02.2019

2018/2019: Nicola

MILILLO

CATANIA LIBRINO

2018/2019

1.750,00

05.03.2019

05.03.2019

2018/2019: Massimo

CASCIO GIOIA

ASD FUTSAL BISCEGLIE

2018/2019

5.170,00

05.01.2019

09.01.2019

2018/2019: Luciano

Sciacqua

BUBI MERANO

2018/2019

3.500,00

====

SMARRITO

2018/2019: Antonio

CALOVI

ASD ROMA FUTSAL (già ASD

Club Roma Futsal)

2018/2019

1.250,00

02.05.2019

09.05.2019

2018/2019: Remo

ARNAUDI

OLYMPIQUE OSTUNI

2019/2020

1.925,00

05.12.2019

20.12.2019

2019/2020: Daniele

ANDRIOLA

- Francesco Agus, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD Città di Sestu, e Salvatore Canu, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” - per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s. s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto rispettivamente della Società Città di Sestu e della ASD Ossi C5, ed in particolare:

 

Societa’

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Assegni

 

Data

Assegno

Data

Versamento In

Banca

Legale Rappresentate Società

all’epoca dei fatti

SSD CITTA’DI SESTU

2018/2019

1.200,00 3.500,00

13.12.2018 22.01.2019

09.01.2019 22.01.2019

2018/2019: Francesco

AGUS

ASD OSSI C5 SAN

BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019: Salvatore

CANU

- Nicola Milillo, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Pol. D. Sammichele, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” - per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s. s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto della Società Pol. D. Sammichele ed in particolare:

 

SOCIETA’

 

STAGIONE SPORTIVA

 

IMPORTO

ASSEGNI

 

DATA

ASSEGNO

DATA

VERSAMENT O

IN BANCA

Legale Rappresentate Società

all’epoca dei fatti

POL. D. SAMMICHELE

2018/2019

3.500,00

1.200,00

02.01.2019

13.02.2019

02.01.2019

13.02.2019

2018/2019: Nicola

MILILLO

Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità delle Società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, ASD Lausdomini C5 2014,

SSDARL Ternana Calc. Femm., Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania FC Librino C. a 5, ASD Futsal Bisceglie 1990, GA Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal) ed Olympique Ostuni, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti all’epoca dei fatti.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e la Sig.ra Elena Ionel, Presidente e legale rappresentante p.t. della società Lecco Calcio a 5, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima la Sig.ra Elena Ionel e la seconda la società ASD Lecco Calcio a 5, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;  esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per la Sig.ra Elena Ionel, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; per la società ASD Lecco Calcio a 5, sanzione base euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, ridotta di 1/3 – euro 200,00 (duecento/00), sanzione finale euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Sig.ra Elena Ionel e la società ASD Lecco Calcio a 5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Lecco Calcio a 5 che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Elena Ionel, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società ASD Lecco Calcio a 5, euro 400,00 (quattrocento) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti deferiti.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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