F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN – SD del 17 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 11130/1084BIS pf20-21/GC/blp del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Squadrilli Piervincenzo e Ferrari Luigi – Reg. Prot. 128/TFN-SD Decisione n. 157/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11130/1084BIS pf20-21/GC/blp del 20 aprile 2021 Reg. Prot. 128/TFN-SD

Decisione n. 157/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11130/1084BIS pf20-21/GC/blp del 20 aprile 2021

Reg. Prot. 128/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente; 

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 giugno 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11130/1084BIS pf20-21/GC/blp del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Squadrilli Piervincenzo e Ferrari Luigi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale il 20 aprile 2021 ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Luigi Ferrari e Piervincenzo Squadrilli, ai quali ha contestato al primo, in quanto persona che svolgeva attività rilevante in favore della Società SSD Viareggio 2014 a rl, la violazione degli artt. 4 comma 2 e 32 comma 2 CGS – FIGC anche in relazione all’art. 106 NOIF, “per avere nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019 chiesto somme di denaro per tesserare con la Società SSD Viareggio 2014 a rl il calciatore Capitani Matteo”; al secondo, nella qualità di presidente della Società suddetta, la violazione dell’art. 30 comma 7 CGS – FIGC, “perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti finalizzati all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club 20 Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di Serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC”.

L’odierno deferimento ha avuto abbrivio, quanto ai fatti, da altro deferimento della Procura Federale n. 7442/1084 del 22.12.2020, che aveva coinvolto più persone e più Società e che era stato oggetto delle decisioni di questo Tribunale nn. 87 del 21 gennaio 2021, 93 del 27 gennaio 2021 e 107 del 22 febbraio successivo.

Da tale deferimento, titolato “Segnalazione del Dipartimento Interregionale della LND in ordine a notizie stampa riportate da La Nazione del 12.06.2020, relative ad indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lucca riguardo a presunti illeciti sportivi tesi ad alterare il risultato di gare del girone E del Campionato Interregionale di Serie D nella stagione sportiva 2018/2019”, era stata separata dalla posizione di tutti i deferiti quella dei sigg.ri Ferrari e Squadrilli, essendo risultate necessarie ulteriori ricerche anagrafiche per individuare il loro esatto indirizzo, presso cui poter notificare la comunicazione di conclusione delle indagini nel rispetto dell’art. 38 comma 8 lett. C CGS – FIGC, nel testo previgente (cfr. disposizione della P.F. 16.12.2020).

Espletato detto incombente ed effettuate le notifiche di rito, il deferimento giungeva a cognizione di questo Tribunale che, al termine della riunione dell’11 maggio 2021, rilevato che la comunicazione di convocazione udienza nei confronti di Squadrilli era stata a quest’ultimo consegnata in data antecedente alla data di consegna del deferimento e che la stessa comunicazione riguardante il Ferrari era tornata al mittente per irreperibilità del destinatario, mentre il deferimento non era stato dal Ferrari personalmente ricevuto, sentita la Procura Federale, presente in riunione, con ordinanza di pari data, recante il n. 22/TFN – SD, disponeva il rinvio della seduta al 10 giugno 2021 ai fini della verifica e  della eventuale regolarizzazione delle predette notifiche.

Il dibattimento

Nella riunione del 10 giugno 2021, tenutasi in modalità video conferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con le sanzioni della inibizione di anni 1 (uno) per Squadrilli Piervincenzo e della inibizione di mesi 6 (sei) per Ferrari Luigi.

Costoro non si sono collegati, né hanno fatto pervenire scritti a difesa, sicché questo Tribunale, esaurita la discussione, si è riservato di decidere.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che gli odierni deferiti sono stati raggiunti dalla notifica di tutti gli atti propedeutici al presente dibattimento, sicché non esistono motivi ostativi per la emananda decisione.

Si legge nella parte introduttiva del deferimento che gli elementi probatori a carico degli odierni deferiti, al pari di quelli di cui ai precedenti deferimenti, erano stati desunti dagli atti del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Lucca al n. 971/2019 RGNR e consistiti, tra l’altro, nelle attività di Polizia Giudiziaria espletate dalla Squadra Mobile di Lucca e dal Commissariato di Viareggio della Polizia di Stato e nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche.

Da tali atti era emersa l’esistenza di una organizzazione dedita alla alterazione del risultato di gare disputate dalla prima squadra della Società Viareggio nella stagione sportiva 2018 – 2019 nell’ambito del girone E del Campionato di Serie D. L’incolpazione a carico del sig. Piervincenzo Squadrilli, che va esaminata con priorità rispetto a quella del Ferrari, nasce dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche incentrate sulla gara SSD Viareggio 2014 – ASD Sporting Club Trestina del 3 marzo 2019.

In particolare, dalla conversazione telefonica, rubricata al n. 796 delle ore 17.53 del 3 marzo 2019, avutasi tra i sigg.ri Sergio Lazzarini e Tommaso Volpi, entrambi legati alla Società Viareggio, è emerso che il Volpi, prima della gara di che trattasi, aveva parlato con il Presidente della Società Sporting Trestina, a nome Leonardo Bambini; tra i due era stato raggiunto l’accordo per l’alterazione del risultato della gara, che sarebbe dovuto essere di parità.

Successivamente, il Bambini, in sede di sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria il 2 agosto 2020, aveva ammesso il contatto con il Volpi ed il contenuto dello stesso, ma aveva negato il raggiungimento dell’accordo.

Il Volpi, nel prosieguo delle indagini penali, aveva altresì dichiarato di aver inviato un messaggio all’allenatore in seconda della Società Viareggio, Andrea Macchetti, il quale, a sua volta, lo doveva girare a certo Edoardo Lazzarini, calciatore e figlio del sig. Sergio Lazzarini, anch’egli persona attiva nella Società Viareggio di appartenenza del figlio, con il compito di avvisare del fatto, e cioè dell’accordo relativo al risultato della gara, il sig. Antonio Aiello, allenatore della Società Viareggio.

Sempre secondo la ricostruzione del Volpi, l’allenatore della Trestina, a nome Enrico Cerbella, a pochi minuti dalla fine della gara si era rivolto all’Aiello (entrambi erano in campo sulle rispettive panchine), dicendogli a voce alta “la finiamo così?” (in quel momento la gara era in parità).

Il Volpi era in tribuna ed aveva sentito la frase; accanto a lui vi era lo Squadrilli, che, sempre secondo il Volpi, aveva anch’egli sentito la frase, tanto da esserne testimone.

Il Volpi riferiva di aver tentato di rispondere alla domanda del Cerbella, ma di non essere stato ascoltato; la gara terminava con la vittoria della Trestina, perché l’Aiello non aveva compreso la esistenza dell’accordo, né aveva sentito l’allenatore avversario pronunciare la frase sopra riportata.

La consapevolezza dello scambio di battute tra il Cerbella ed il Volpi, riguardanti il concreto tentativo di alterare il risultato della gara, doveva indurre lo Squadrilli, presidente della Società Viareggio, anche in presenza di un semplice sospetto, a denunciare i fatti alla Procura Federale, in conformità dell’art. 30 comma 7 CGS – FIGC.

Va altresì considerato che l’attivismo illecito in particolare del Volpi non si era limitato alla sola gara trattata nell’odierno deferimento (veggasi la decisione di questo Tribunale n. 107 del 22 febbraio 2021, che ha tra l’altro disposto l’esclusione della Società SSD Viareggio 2014 a rl dal campionato di competenza).

Che il tentativo di alterare il risultato della gara del 3 marzo 2019 sia stato attuato non è minimamente in dubbio, sicché lo Squadrilli, anche in relazione alla carica apicale da egli ricoperta in Società nel periodo controverso, non poteva né doveva sottrarsi all’obbligo di denuncia, rimanendo così soggetto, per non averlo fatto, alla relativa sanzione, seppur non rispondendo dell’illecito a titolo principale.

È noto il principio che, nell’ordinamento sportivo l’obbligo di denuncia nasce non appena il tesserato viene a conoscenza che si stiano per compiere gli atti illeciti di cui al comma 1 art. 30 cit. ad iniziativa di persone con le quali il tesserato è in rapporto; nel caso in esame non può essere posto in discussione il rapporto intercorrente tra lo Squadrilli da una parte, il Volpi ed il Lazzarini dall’altra, di guisa che l’incolpazione ascritta al deferito è fondata. Parimenti fondato, seppur di diversa fattispecie, è il deferimento a carico del Ferrari.

Trattasi del tesseramento del calciatore Matteo Capitani, a proposito del quale è in atti la dichiarazione resa dal padre del ragazzo il 22 maggio 2019 in sede di sommarie informazioni testimoniali, che è stata del seguente letterale tenore: “a fine novembre Ferrari propose la squadra del Cuneo dove Matteo andò per circa un mese ma poi questi non facendogli il contratto fu costretto a rientrare a casa. Nel mese di gennaio Ferrari propose a Matteo il Viareggio in quanto acquistato da alcuni suoi amici….. A Ferrari Luigi ho corrisposto la somma di 5.000 euro in quanto mi disse che sarebbero andati al Cuneo. Ho corrisposto questa somma in nero ed in contanti”.

Tale dichiarazione, che non risulta smentita, né tantomeno contestata dal Ferrari, si inserisce in una conversazione telefonica tra il Volpi ed il Ferrari stesso delle ore 09.36 del 14 marzo 2020 (n. 1712 prog. Polizia Giudiziaria), nel corso della quale il Volpi chiedeva al Ferrari che fine avesse fatto il calciatore Capitani; Ferrari gli rispondeva che gli avrebbe parlato, dicendogli che doveva mettersi in testa di giocare e che il padre gli avrebbe fatto da sponsor, dando una mano a che il figlio fosse reinserito.

Tale ultima espressione (dare una mano) non poteva non riferirsi a quella dazione di danaro che il padre del calciatore aveva versato al Ferrari, senza la quale si presume che il calciatore non sarebbe stato tesserato.

Appare pertanto evidente il venir meno del Ferrari alle disposizioni normative richiamate nel deferimento, sicché anche la incolpazione dell’odierno deferito è fondata.

Il deferimento nel suo complesso va accolto, in una alle sanzioni chieste dalla Procura Federale, che appaiono conformi alle accertate rispettive responsabilità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Squadrilli Piervincenzo, anni 1 (uno) di inibizione; - per il sig. Ferrari Luigi, mesi 6 (sei) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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