F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 158/TFN – SD del 17 Giugno 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Luca Fadda + altri – Reg. Prot. 132/TFN-SD Decisione n. 158/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione n. 158/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021

Reg. Prot. 132/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente; 

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 giugno 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Luca Fadda, Elena Ionel, Francesco Agus, Antonio Buonincontri, Bruno Bevilacqua, Domenico Lamorgese, Salvatore Canu, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Nicola Milillo, Massimo Cascio Gioia, Luciano Sciacqua, Antonio Calovi, Remo Arnaudi, Daniele Andriola e delle società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, ASD Lausdomini C5 2014, SSDARL Ternana Calc. Femm., Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania FC Librino C. A 5, ASD Futsal Bisceglie 1990, GA Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal), Olympique Ostuni, 

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17.5.2021, prot. 12001 /296pf20-21/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

A) il sig. Luca Fadda, all’epoca dei fatti Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario”:

1) per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, e presentato all’Ufficio Amministrativo della Divisione Calcio a 5, assegni scadenzati per conto della Società ASD Ossi C5 e Città di Sestu, al fine di sanare il loro stato di inadempienza nella fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019, ed in particolare:

 

Società

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Assegni

 

Data Assegno

Data

Versamento

In Banca

Legale

Rappresentate Società all’epoca dei fatti

SSD CITTÀ DI SESTU

2018/2019

1.200,00 3.500,00

13.12.2018 22.01.2019

09.01.2019 22.01.2019

2018/2019:

Francesco

AGUS

ASD OSSI C5

SAN

BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019:

Salvatore

CANU

2) per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, che la Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo versasse delle somme in contanti alla Divisione Calcio a 5 per ottemperare al versamento delle somme in scadenza al 31 ottobre 2019, ed in particolare:

 

Società 

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Data

Versamento In

Contanti

 

Legale Rappresentate Società all’epoca dei fatti

ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

2019/2020

1.750,00

17.12.2019

2019/2020: Salvatore CANU

B) i sigg.ri:

- Elena Ionel, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Lecco Calcio A 5;

- Francesco Agus, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD Città di Sestu;

- Antonio Buonincontri, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti dell’ASD Lausdomini C5 2014;

- Bruno Bevilacqua, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL Ternana Calc. Femm.;

- Domenico Lamorgese, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Virtus Rutigliano;

- Salvatore Canu, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Ossi C5 San Bartolomeo;

- Gennaro Coppola, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Academy Futsal Marigliano;

- Giuseppe Bertolino, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Real Parco C5;

- Alfonso Leta, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Vittoria;

- Nicola Milillo, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Pol. D. Sammichele;

- Massimo Cascio Gioia, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL Catania FC Librino C. A 5;

- Luciano Sciacqua, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Futsal Bisceglie 1990;

- Antonio Calovi, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del GA Bubi Merano;

- Remo Arnaudi, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal);

- Daniele Andriola, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Olympique Ostuni; 

per rispondere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché di quanto previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018 e/o dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12 giugno 2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31.10.2018 ed il 31.10.2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19 (i citati C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018) e 2019/20 (i citati C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019) - per aver

ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

Società

Stagione Sportiva

Importo Assegni

Data

Assegno

Data

Versamento

In Banca

Legale

Rappresentate Società all’epoca dei

fatti

LECCO CALCIO A 5

2018/2019

2.050,00

   900,00

30.11.2018

31.01.2019

02.01.2019

01.02.2019

2018/2019:

Elena Ionel

SSD CITTÀ DI SESTU

2018/2019

1.200,00

3.500,00

13.12.2018

22.01.2019

09.01.2019

22.01.2019

2018/2019:

Francesco

Agus

LAUSDOMINI

2018/2019

3.245,00

22.01.2019

22.01.2019

2018/2019: Antonio

Buonincontri

SSDARL TERNANA CALC. FEMM.

2018/2019

1.485,00

11.01.2019

22.01.2019

2018/2019:

Bruno 

Bevilacqua

VIRTUS RUTIGLIANO

2018/2019

4.700,00

22.01.2019

22.01.2019

2018/2019:

Domenico

Lamorgese

ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019:

Salvatore

Canu

ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO

2018/2019

5.170,00

23.01.2019

24.01.2019 IMPAGATO

2018/2019:

Gennaro 

Coppola

ASD REAL PARCO C5

2018/2019

3.245,00

16.03.2019

22.03.2019 IMPAGATO

2018/2019:

Giuseppe

Bertolino

ASD VITTORIA

2018/2019

1.870,00

20.03.2019

22.03.2019 IMPAGATO

2018/2019:

Alfonso

LETA

SAMMICHELE

2018/2019

3.500,00

1.200,00

02.01.2019

13.02.2019

02.01.2019

13.02.2019

2018/2019:

Nicola  

Milillo

CATANIA LIBRINO

2018/2019

1.750,00

05.03.2019

05.03.2019

2018/2019:

Massimo

Cascio Gioia

ASD FUTSAL BISCEGLIE

2018/2019

5.170,00

05.01.2019

09.01.2019

2018/2019:

Luciano

Sciacqua

BUBI MERANO

2018/2019

3.500,00

====

SMARRITO

2018/2019:

Antonio 

Calovi

ASD ROMA FUTSAL (già

Asd

Club Roma Futsal)

2018/2019

1.250,00

02.05.2019

09.05.2019

2018/2019:

Remo

Arnaudi

OLYMPIQUE OSTUNI

2019/2020

1.925,00

05.12.2019

20.12.2019

2019/2020: Daniele 

Andriola

C) Francesco Agus, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD Città di Sestu, e Salvatore Canu, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” - per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto rispettivamente della Società Città di Sestu e della ASD Ossi C5, ed in particolare:

 

Società

 

Stagione

Sportiva

 

Importo

Assegni

 

Data

Assegno

Data

Versamento

In Banca

Legale Rappr.te Società all’epoca dei fatti

SSD 

CITTÀ 

DI SESTU

2018/2019

1.200,00

3.500,00

13.12.2018

22.01.2019

09.01.2019

22.01.2019

2018/19

F.sco

AGUS

ASD

OSSI 

C5 SAN

BARTOLOMEO

2018/2019

1.100,00

1.900,00

31.12.2018

31.01.2019

22.01.2019

01.02.2019

2018/2019:

Salvatore

CANU

D) Nicola Milillo, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del Pol. D. Sammichele, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art.1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” - per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto della Società Pol. D. Sammichele ed in particolare:

 

SOCIETÀ

 

STAGIONE SPORTIVA

 

IMPORTO ASSEGNI

 

DATA

ASSEGNO

DATA

VERSAMENT O

IN BANCA

Legale

Rappresentate Società all’epoca dei

fatti

POL. D.

SAMMICHELE

2018/2019

3.500,00

1.200,00

02.01.2019

13.02.2019

02.01.2019

13.02.2019

2018/2019:

Nicola  Milillo

E) Con il medesimo atto sono state altresì deferite le Società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, ASD Lausdomini C5 2014, SSDARL Ternana Calc. Femm., Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD Academy Futsal Marigliano,ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania FC Librino C. A 5, ASD Futsal Bisceglie 1990, GA Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal) ed Olympique Ostuni, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti all’epoca dei fatti.

La fase istruttoria

Notificata la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, chiedevano ed ottenevano di patteggiare la sanzione ex art. 126 CGS il sig. Andrea Montemurro, all’epoca dei fatti Presidente della Divisione Calcio a 5; il sig. Alberto Cialone, in qualità di Presidente della ASD Frosinone Futsal Femminile; la ASD Frosinone Futsal; il sig. Fabio Siviglia, in qualità di Presidente della ASD Or.Sa. Viggiano; la ASD Or.Sa. Viggiano; il sig. Giuseppe Carusi, in qualità di Presidente della ASD United Aprilia; la ASD United Aprilia; il sig. Aniello Apicella, in qualità di Presidente della ASD Prato Calcio A 5; la ASD Prato Calcio A 5 ed il sig. Vittorio Zizzari, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Divisione Calcio a 5.

Nessuno degli odierni incolpati faceva pervenire memorie difensive.

Le memorie difensive

All’esito della convocazione per l’odierna udienza hanno fatto pervenire memoria congiunta, a firma dell’avv. Filippo Pirisi, il sig. Francesco Agus, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della SSD Città di Sestu e la medesima società.

I predetti, in rito, hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento per superamento del termine di giorni 60 (sessanta) dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante previsto dall’art. 119, IV comma, CGS per la conclusione delle indagini.

Nel merito, ritenuta la natura di lex specialis del C.U. a firma del presidente della Divisione Calcio a 5, sebbene a sua volta incolpato di omesso controllo, vigilanza e corretta gestione contabile, assumono essere pervenuta da questi e, per la Sardegna, dal sig. Luca Fadda, l’interpretazione autentica dell’anzidetto C.U. cui si sarebbero attenuti per avervi legittimamente fatto affidamento. Tanto sarebbe ancor più avvenuto, secondo gli incolpati, specie con riferimento ai pagamenti riferiti alla s.s. 2018/19, in quanto precedentemente non contestati i ritardi e le modalità di pagamento riferiti alla stagione 2017/2018.

Il tutto, proseguono i deferiti, escluderebbe ogni forma di antigiuridicità al comportamento contestato anche per assenza di certezza in ordine al dolo.

Aggiungono, quindi, in ragione della natura mista degli atti endofederali, che per quanto ora negata dai soggetti l’autorizzazione alle modalità di pagamento adottate, la prova dell’atto autorizzativo risiederebbe nell’avvenuta iscrizione e partecipazione ai campionati di competenza sicché, anche ove viziato, tale ultimo e formale atto, non potrebbe ora avere alcun effetto sanzionatorio nei confronti del soggetto cui era destinato. Ove esaminata da un punto di vista civilistico, invece, la dedotta autorizzazione avrebbe natura di “atto derogatorio consentito al titolare del diritto […] in virtù dei criteri di disponibilità di detto diritto e dei principi di conservazione dei patti fra consociati”. 

Secondo la tesi difensiva, in conclusione, dalla liceità della condotta dei sigg.ri Montemurro e Fadda deriverebbe la liceità dell’agire degli incolpati Francesco Agus e della società; mentre, ove ritenuta illecita, non potrebbe comunque avere alcuna conseguenza in danno degli incolpati per le ragioni sopra esposte.

Il dibattimento

All’udienza del 10.6.2021 sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale; l’avv. Filippo Pirisi, per il sig. Francesco Agus e la SSD Città di Sestu; nonché, personalmente, il sig. Tricoli Vincenzo, attuale presidente e legale rappresentante della ASD Real Parco ed il sig. Antonio Calovi, presidente e legale rappresentante della GA Bubi Merano. L’avv. A. Avagliano, previamente assunto il rispetto dei termini procedimentali in ragione delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport, che hanno differito il termine per le attività istruttorie al 26.2.2021, con conseguente tempestività della Comunicazione della Conclusioni delle Indagini avvenuta il 16.3.2021, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luca Fadda, inibizione di mesi 3 (tre);

- per il sig. Francesco Agus, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- per il sig. Antonio Buonincontri, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Bruno Bevilacqua, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Domenico Lamorgese, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Salvatore Canu, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- per il sig. Gennaro Coppola, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Giuseppe Bertolino, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Alfonso Leta, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Nicola Milillo, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- per il sig. Massimo Cascio Gioia, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Luciano Sciacqua, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Antonio Calovi, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Remo Arnaudi, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Daniele Andriola, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società SSD Città di Sestu, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00);

- per la società ASD Lausdomini C5 2014, ammenda di euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

- per la società SSDARL Ternana Calc. Femm., ammenda di euro 300,00 (trecento/00);

- per la società Virtus Rutigliano, ammenda di euro 940,00 (novecentoquaranta/00);

- per la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ammenda di euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

- per la società ASD Academy Futsal Marigliano, ammenda di euro 1.140,00 (millecentoquaranta/00);

- per la società ASD Real Parco C5, ammenda di euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

- per la società ASD Vittoria, ammenda di euro 375,00 (trecentosettantacinque/00);

- per la società Pol. D. Sammichele, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00);

- per la società SSDARL Catania FC Librino C. A 5, ammenda di euro 350,00 (trecentocinquanta/00); 

- per la società ASD Futsal Bisceglie 1990, ammenda di euro 1.035,00 (milletrentacinque/00);

- per la società GA Bubi Merano, ammenda di euro 700,00 (settecento/00);

- per la società ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal), ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); - per la società Olympique Ostuni, ammenda di euro 385,00 (trecentottantacinque/00).

L’avv. Filippo Pirisi, quanto alla verifica del rispetto dei termini, si è rimesso alla valutazione del Collegio; nel merito, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti in ragione dell’affidamento dai medesimi posto in ordine alla portata della normativa applicata e dell’autorizzazione, quest’ultima proveniente dal titolare del diritto, al versamento delle somme nella forma eseguita; in via subordinata, ha chiesto accogliersi il deferimento limitatamente ai fatti inerenti l’iscrizione alla s.s. 2018/2019, avendo nella stagione sportiva successiva, in assenza di contestazioni, fatto affidamento sulla ritenuta correttezza delle modalità adottate nella stagione precedente.

Il sig. Vincenzo Tricoli, in quanto attuale legale rappresentante della ASD Real Parco C5, ha rappresentato la propria estraneità ai fatti ascritti alla società, il cui legale rappresentante, al momento delle violazioni, risultava essere il sig. Bertolino Giuseppe.

Il sig. Antonio Calovi, Presidente della società GA Bubi Merano, confermato quanto dichiarato in atti, ha evidenziato di avere eseguito il bonifico, comunque in ritardo, appena avuta conferma dell’avvenuto smarrimento dell’assegno precedentemente trasmesso.

Le posizioni definite e stralciate

Con decisione n. 156/TFN-SD 2020/2021 del 10.6.2021 assunta ex art. 127 CGS sono state definite le posizioni della sig. Elena Ionel, legale rappresentante della società Lecco Calcio a 5 e della medesima società.

Con ordinanza n. 23/TFN-SD 2020/2021 in pari data è stata stralciata e differita al 2 luglio 2021 la trattazione delle posizioni dei soggetti indicati ai punti 1 e 2 della parte motiva di detta ordinanza, nonché stralciata - con restituzione degli atti alla Procura federale - la posizione di soggetti riportati al punto 4 della richiamata parte motiva.

Il procedimento prosegue, pertanto, nei confronti dei seguenti soggetti:

Luca Fadda; Francesco Agus; Domenico Lamorgese; Salvatore Canu; Nicola Milillo; Antonio Calovi; Remo Arnaudi; SSD Città di Sestu; Virtus Rutigliano; ASD Ossi San Bartolomeo; ASD Real Parco C5; Pol. D. Sammichele, oggi APD Sammichele 1992; GA Bubi Merano e ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal).

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, sentite le parti comparse, osserva.

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del sig. Francesco Agus e della SSD Città di Sestu.

L’eccezione è infondata.

In disparte ogni inconferente considerazione sulla natura ordinatoria e perentoria dei termini endoprocedimentali ante e post riforma del CGS, dalla documentazione versata in atti, come richiamata dal rappresentante della Procura federale nel corso del dibattimento, emerge chiaramente come i fatti di cui qui trattasi siano stati iscritti nel Registro di cui all’art. 119, II comma, CGS il 29.10.2020 e che le indagini, a seguito di rituali istanze formulate dalla Procura federale alla Procura Generale del CONI, siano state oggetto di due distinte proroghe che hanno differito il termine per la loro conclusione al 26.2.2021.

Il termine ultimo entro cui notificare alle parti la conclusione delle indagini, pertanto, risulta essere quello del 18.3.2021, nella specie rispettato, per avervi adempiuto, la Procura federale, già il 16.3.2021, come del resto confermato dagli stessi incolpati.

2.1 Nel merito, il deferimento è fondato merita accoglimento.

Risulta infatti provato, con riguardo a tutte le società oggi deferite, che i versamenti dovuti per l’iscrizione ai rispettivi campionati per la stagione sportiva 2018/2019 siano avvenuti oltre il termine previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007, contenenti la disciplina relativa agli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque per la suddetta stagione sportiva.

In particolare, secondo la chiara formulazione della normativa emanata, il versamento degli importi dovuti per l’iscrizione, anche mediante rateizzazione, sarebbe dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2018, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile intestato alla Divisione.

2.2 Dall’esame della documentazione acquisita dalla Procura Federale e trasmessa con il deferimento, nonché dalle dichiarazioni in atti, in particolare dalla ricostruzione effettuata dalla responsabile dell’ufficio amministrativo della Divisione Calcio a Cinque, è emerso che per le società deferite il saldo del dovuto è avvenuto con ampio ritardo.

Con riguardo alle società SSD Città di Sestu, ASD Ossi C5 San Bartolomeo e Pol. D. Sammichele è inoltre emerso che i versamenti, oltre che tardivi, sono stati effettuati con assegni bancari (e non assegni circolari) scadenzati, modalità non consentita dal C.U. n. 1006 del 19.6.2018 per cui l’adempimento, come già evidenziato, sarebbe dovuto avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare al fine di consentire la piena tracciabilità delle movimentazioni.

Quanto sopra è sufficiente, per espressa previsione degli stessi comunicati ufficiali relativi alle modalità di iscrizione richiamati nell’incolpazione, a ritenere sussistente la violazione contestata.

Sul punto, non possono essere condivise le tesi difensive, peraltro plurime e tra loro alternative, a sostegno della pretesa liceità della condotta tenuta, illustrate nell’unica memoria in atti depositata nell’interesse dei deferiti Agus e della SSD Città di Sestu.

2.3 Non può anzitutto riconoscersi l’invocato errore scusabile nell’interpretazione del chiaro testo del C.U. del 19.6.2018 che regolava le modalità di iscrizione al campionato della Divisione Calcio a Cinque, laddove era espressamente specificato che l’adempimento dovuto doveva essere effettuato entro la data del 31.10.2018 attraverso bonifico bancario o assegno circolare, con l’altrettanta chiara specificazione che la violazione dei suddetti termini e modalità sarebbe stata sanzionabile disciplinarmente. Di talché, non solo non vi poteva essere errore sulle tempistiche e sui mezzi per effettuare il versamento ma, proprio avuto riguardo alla chiarezza del testo e alla sua pubblicazione mediante comunicato ufficiale, non si comprende quale ulteriore interpretazione dovesse pervenire alle affiliate.

2.4 Nessun rilievo può poi accordarsi all’asserito comportamento autorizzativo dei vertici della Divisione che, secondo la difesa, avrebbe fatto ritenere corretto il versamento per come effettuato.

Anche a non voler considerare che alcuna “interpretazione autentica” in senso conforme a quanto sostenuto dalla difesa risulta fornita dai vertici della Divisione e che nessun provvedimento autorizzativo o diverso riscontro è stato allegato dalla difesa a sostegno dei propri assunti, con la conseguente infondatezza della tesi difensiva, ritiene il Collegio che la rilevanza disciplinare della condotta di omesso versamento nei termini prescritti - espressamente richiamata dal C.U. violato - prescinda dal successivo adempimento fuori termine massimo dell’obbligo di versare il dovuto e dalla sua accettazione da parte degli organi deputati.

Tant’è vero che, ferma la violazione disciplinarmente rilevante, è proprio la normativa domestica a consentire, una volta superato il termine previsto, la procedura di riscossione coatta degli importi non versati e il successivo incasso, procedura peraltro avviata in relazione ad alcune delle società deferite come risulta dagli atti. Che gli importi versati siano stati incassati, dunque, è elemento indifferente rispetto alla violazione contestata.

2.5 Del tutto ultroneo e inconferente è, poi, il riferimento difensivo all’ottenuta iscrizione al campionato quale elemento sintomatico della presunta autorizzazione alla società deferita ad adempiere con diverse scadenze e modalità al proprio obbligo, ove si consideri che le violazioni contestate attengono al saldo del dovuto per l’iscrizione al campionato e che la scadenza indicata nel deferimento è successiva rispetto al provvedimento di iscrizione.

2.6 Quanto infine al preteso atto derogatorio consentito dal “titolare del diritto”, richiamata nuovamente l’assenza di ogni riscontro alla deroga asseritamente concessa alla società, negata dagli stessi soggetti indicati quali “titolari” del preteso diritto, non può non rilevarsi come in ogni caso non possa parlarsi di titolarità del diritto in capo ai soggetti persone fisiche richiamati dalla difesa.

Anche a non voler considerare che nella stessa prospettazione difensiva il presunto atto derogatorio sarebbe riferibile alle modalità di pagamento e non alla proroga del relativo termine, per cui la violazione sussisterebbe comunque in relazione alla tardività dell’adempimento, è evidente che l’invocata deroga avrebbe semmai dovuto costituire oggetto di specifico e formale atto dell’organo competente e avrebbe dovuto essere divulgata erga omnes, non già semplicemente accordata al singolo in esito a presunte conversazioni di cui non vi è traccia o comunque emessa ad personam.

2.7 Va in conclusione affermata la responsabilità dei signori Francesco Agus, Domenico Lamorgese, Salvatore Canu, Nicola Milillo, Antonio Calovi e Remo Arnaudi, quali presidenti e legali rappresentanti delle rispettive società.

3. Resta da esaminare la posizione del deferito Fadda, all’epoca dei fatti Consigliere della Divisione Calcio a Cinque. Dagli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni della responsabile dell’ufficio amministrativo della Divisione e dalla documentazione dalla stessa fatta pervenire nel corso delle indagini preliminari, emerge come allo stesso siano stati consegnati dalle società Città di Sestu e Ossi assegni bancari “scadenziati” (quindi con data successiva al momento della relativa emissione) a saldo degli importi per la stagione sportiva 2018/2019 e, per la sola società Ossi, anche contanti per la stagione successiva, e che detti titoli e importi siano stati rimessi all’ufficio amministrativo per l’incasso. Tali modalità di esecuzione degli adempimenti connessi all’iscrizione al campionato, come detto, risultano non compatibili con le previsioni del C.U. emesso per la relativa stagione.

Sul punto, la tesi difensiva della mancata conoscenza del contenuto delle buste ricevute, espressa dal deferito nel corso dell’audizione in atti, risulta smentita dalla ricostruzione della responsabile dell’ufficio amministrativo della Divisione Calcio a Cinque e dalle relative dichiarazioni. Di qui la sussistenza della violazione contestata per la quale il deferito deve essere ritenuto responsabile.

Le società

All’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al punto 2.7 consegue la responsabilità diretta delle rispettive società di cui gli stessi sono presidenti e legali rappresentanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Deve anche affermarsi, in questa sede, la responsabilità della ASD Real Parco C5, sebbene con l’ordinanza n. 23/TFNSD 2020/2021 sia stata differita al 2.7.2021 la trattazione del procedimento riguardante il sig. Giuseppe Bertolino, suo presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti contestati.

Si ritiene infatti, conformemente a quanto previsto in ordine alla cd. responsabilità amministrativa degli enti, che la stessa, qualora si qualifichi come diretta, sia del tutto autonoma rispetto alla responsabilità dell’autore materiale dell’illecito e, pertanto, che l’ente debba esserne chiamato a risponderne autonomamente, previa verifica incidentale delle condotte illecite realizzate (cfr. C.U. n. 63/TFN - Sezione Disciplinare 2018/2019)

Per le ragioni sopra esposte ritiene, il Collegio, che dall’esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati nell’atto di deferimento, sulla scorta degli atti dedotti in giudizio, emerga la loro idoneità a corroborare le ipotesi accusatorie formulate, in quanto accertato, anche con riferimento alla società di che trattasi, che per la somma di € 3.245,00 dovuta per la stagione sportiva 2018/2019 sia stato consegnato un assegno bancario avente data di emissione 16.3.2019, peraltro risultato impagato in data 22.3.2019.

Può in definitiva ritenersi accertata con ragionevole certezza anche la responsabilità diretta della ASD Real Parco C5.

Le sanzioni

Quanto alle sanzioni conseguenti alle violazioni accertate, il Tribunale, in adesione alle richieste formulate dal rappresentante della Procura federale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, previo stralcio delle posizioni di cui all’Ordinanza n. 23/TFN-SD del 10.6.2021 e della Decisione n. 156/TFN-SD del 10.6.2021, accoglie il deferimento per le restanti posizioni e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luca Fadda, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Francesco Agus, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- per il sig. Domenico Lamorgese, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per il sig. Salvatore Canu, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- per il sig. Nicola Milillo, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- per il sig. Antonio Calovi, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per il sig. Remo Arnaudi, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società SSD Città di Sestu, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per la società Virtus Rutigliano, euro 940,00 (novecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società Pol. D. Sammichele, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per la società GA Bubi Merano, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal), euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società ASD Real Parco C5, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n.

10 del 18 maggio 2020.

 

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