F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 001 CFA del 4 Settembre 2020 (Sig. Maccarrone Giordano/Procura Federale) N. 173/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 001/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 173/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 001/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

Composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello          Presidente

G. Paolo Cirillo                  Componente

Mauro Mazzoni                 Componente

Carlo Sica                          Componente

Maurizio Fumo                 Componente (relatore)

 

ha pronunziato nell’udienza del giorno 1° Settembre 2020, svoltasi in videoconferenza, la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 173/2019-2020 proposto da Giordano Maccarrone, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Nicolosi

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 165/TFN-SD 2019/2020 del 16 luglio 2020.

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° Settembre 2020 il dott. Maurizio Fumo;

Udito per il reclamante l’avv. Carlo Rombolà, per delega dell’avv. Chiara Nicolosi, e per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando;

RITENUTO IN FATTO

Con la decisione in epigrafe riportata, il TFT, sezione disciplinare, per quel che qui rileva, ha applicato a Maccarrone Giordano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bisceglie Srl, la sanzione disciplinare di anni quattro di squalifica ed euro 50.000 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole in relazione ai seguenti addebiti:

A) violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva); con l’aggravante della pluralità degli illeciti commessi e contestati (ex art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019; art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, in concorso con altri due soggetti non tesserati ed allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento di alcune gare, valevoli per il girone C del Campionato di Lega Pro, vale a dire: a-1) Trapani – Bisceglie del 13.10.2018; a-2) Rende – Bisceglie del 21.10.2018; a-3) Bisceglie – Sicula Leonzio del 13.2.2019, tenendo le condotte di seguito descritte.

Con riferimento alla gara sub a-1), il Maccarrone, a fronte della promessa di un compenso in denaro, nei giorni precedenti la partita, intratteneva con i due soggetti non tesserati di cui sopra contatti telefonici nel corso dei quali si dichiarava disponibile, qualora avesse giocato, ad alterare lo svolgimento dell’incontro, anche provocando volontariamente l’assegnazione di un numero specifico di calci d’angolo, al fine di consentire ai propri sodali, anche attraverso altre persone operanti in territorio maltese e con l’utilizzo di siti di gioco esteri, l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro;

con riferimento alla gara sub a-2), il Maccarrone nei giorni precedenti la partita, aveva con uno dei due soggetti di cui sopra un incontro nel corso del quale si dichiarava disponibile ad alterare lo svolgimento dell’incontro, al fine di consentire ai propri sodali, anche attraverso altre persone operanti in territorio maltese e con l’utilizzo di siti di gioco esteri, l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro;

con riferimento alla gara sub a-3), il Maccarrone, nei giorni precedenti la partita, intratteneva con i due soggetti non tesserati di cui sopra contatti telefonici, nel corso dei quali si dichiarava disponibile, qualora avesse giocato, ad alterare lo svolgimento dell’incontro, anche provocando volontariamente l’assegnazione di un numero specifico di calci d’angolo, al fine di consentire ai propri sodali, anche attraverso altre persone operanti in territorio maltese e con l’utilizzo di siti di gioco esteri, l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro;

B) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per avere, nel corso dell’anno 2018, effettuato numerose scommesse su incontri di calcio, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C. appartenente al settore professionistico.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo il Difensore del Maccarrone.

Con l’impugnazione si sostiene che il giudice di primo grado ha male interpretato il contenuto ed il senso delle conversazioni intercettate. Arbitrariamente e infondatamente, infatti, il Tribunale sostiene che tra il reclamante e i suoi interlocutori vi fosse un rapporto connotato da periodicità, atteso che tra una gara e l’altra intercorrono ben quattro mesi; è quindi errato parlare, come fa il primo giudicante, di un rapporto intersoggettivo continuativo. Le conversazioni intercettate si caratterizzano per la presenza di battute poco comprensibili, ma certamente non attinenti a gare calcistiche. In sintesi si può dire che tali conversazioni altro non erano che “goffe millanterie di un gruppo di conoscenti che non dimostra di avere alcun potere specifico, tanto meno quello di indirizzare i risultati delle gare in un senso o nell’altro” (così testualmente).

2.1. Quanto poi specificamente all’addebito di aver scommesso sui risultati di partite di calcio mancherebbe assolutamente la prova che il reclamante abbia investito somme di denaro in tale attività.

3. Premesso, pertanto, che dalle conversazioni intercettate non è emersa affatto la prova della esistenza di un pactum sceleris - secondo il reclamante - è il caso di chiarire quali siano stati i reali rapporti tra il sig. Maccarrone e il sig. Leanza Andrea. I due si conoscono superficialmente per la comune frequentazione dei campi di calcio. Il Leanza ha più volte chiesto al Maccarrone di prendere parte a tornei estivi amatoriali. Per tale attività il Maccarrone veniva ricompensato dal Leanza; il primo pertanto era indotto a tenere un “rapporto di educata cordialità” con il secondo, atteso il vantaggio economico che gliene derivava. Dunque il reclamante era in una condizione di soggezione psicologica, non trattandosi di un rapporto tra pari. A ciò va aggiunto che il Leanza, per sua stessa ammissione

- sempre secondo il reclamante - è un soggetto affetto da una forte sindrome ludopatica, portato a scommettere su gare sportive, anche probabilmente nella convinzione (infondata) che il Maccarrone potesse influire sui risultati delle gare cui prendeva parte.

4. Secondo il gravame, certamente il reclamante ha tenuto un comportamento improntato a leggerezza ed ingenuità, ma gli va dato atto del fatto che ha offerto la massima collaborazione agli inquirenti, mostrando pentimento per la condotta posta in essere. Di tale circostanza il primo giudicante non ha tenuto conto alcuno e si è così determinato ad applicare un trattamento sanzionatorio, più che sproporzionato, abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è infondato, ai limiti della inammissibilità.

2. Va chiarito che presso la Autorità giudiziaria di Catania pende a carico del Maccarrone procedimento penale per il delitto di cui all’art. 1 della legge 401 del 1989 (c.d. frode sportiva). Per quanto a conoscenza di questa Corte, in data 5.12.2109, è stato notificato all’indagato avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., con riferimento, oltre che al reato sopra ricordato, anche a quello ex art. 416 cod. pen. Nel corso di detto procedimento sono state autorizzate ed eseguite intercettazioni a carico del Maccarrone e di altre persone, tra cui Leanza Andrea (titolare di un’agenzia di gestione scommesse sportive) e sono stati acquisiti messaggi whatsapp. Sulla base di tali emergenze procedimentali (e di altre), è stato emesso provvedimento restrittivo (arresti domiciliari) nei confronti dell’indagato.

3. Ebbene, il giudice sportivo di primo grado ha condiviso l’opinione del giudice penale, ritenendo che le conversazioni e i messaggi intercettati costituissero prova evidente degli accordi intercorsi tra Maccarrone, Leanza ed altri (tra i quali anche cittadini maltesi) per falsare il risultato o lo svolgimento di alcune partite nelle quali avrebbe dovuto giocare il Maccarrone stesso. Molte tra le conversazioni intercettate e molti tra i messaggi acquisiti appaiono di chiarissima lettura ed interpretazione.

3.1. A mero titolo esemplificativo, possono essere indicate le seguenti conversazioni: giorno 7.8.2018, ore 20,21, tra Maccarrone e Leanza, giorno 11.10.2028, ore 20,16, tra Leanza e tale Cavallaro, giorno 15 Ottobre  2018, ore 20,42 e poi ore 20,49, tra i due predetti. Ebbene il senso è univoco, atteso che, nello scambio di informazioni, opinioni e progetti tra i dialoganti emerge: a) che il Maccarrone si rammarica del fatto che il Bisceglie (la sua squadra) stesse ultimamente giocando bene, giungendo alla conclusione che, quando non gli era concesso di scendere in campo, egli non poteva attivarsi per far perdere la sua compagine (“noi dovevamo [avremmo dovuto] perdere due a zero!”); b) che i dialoganti si accingevano a scommettere sul numero (da concordare) dei calci d’angolo; c) che Cavallaro e Maccarrone dovevano incontrarsi nell’imminenza di una gara (incontro poi effettivamente avvenuto, come si evince dalla successiva conversazione del 21.10.2018 ore 10,57); d) che il Maccarrone sarebbe stato anche disposto a farsi espellere se le scommesse avessero riguardato le espulsioni; e) che, nonostante gli accordi illeciti, alcune partite non si erano concluse con il risultato programmato.

3.2. Tra i messaggi whatsapp, sempre a mero titolo esemplificativo, possono essere annoverati: un primo, in cui vengono indicate al Leanza le partite su cui scommettere, con riferimento anche ai “contatti maltesi” ed alle scommesse effettuate dal reclamante; un secondo, diretto al Cavallaro, in cui si chiarisce che”i maltesi”, delusi dalla gestione degli italiani, avrebbero deciso di prendere in pugno “gli affari”; un terzo, in cui si parla di pianificazione dei calci d’angolo.

3.3. Altre conversazioni e messaggi potrebbero essere ricordati, ma questa Corte ritiene più che sufficienti quelli appena menzionati.

4. Il fatto poi che in alcune conversazioni o in alcuni messaggi il calciatore della A.S. Bisceglie srl non abbia rivestito il ruolo di interlocutore (altri parlano di lui, ma non direttamente con lui) non inficia la valenza probatoria della acquisizione.

Sul punto la giurisprudenza penale di legittimità, dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, ha chiaramente affermato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza, fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr. Cass. pen. sez. 5, sent. n. 48286 del 2016, nonché sez. 5, sent. n. 13614 del 2001).

E’ poi appena il caso di ricordare che il giudice penale di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Cass. pen. SS.UU., sent. 22471 del 2015), ha avuto modo di ribadire che “le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.” Ancora una volta non vi è ragione di non condividere tale autorevole dictum.

4.1. Per altro, nel caso in scrutinio, un elemento esterno di corroborazione esiste ed è altamente significativo; ci si riferisce alle dichiarazioni del Leanza al GIP (parte del verbale è allegato al reclamo proposto nell’interesse del Maccarrone); dichiarazioni che vale la pena di trascrivere alla lettera, in considerazione della loro inequivoca valenza probatoria: “… contatti con il Maccarrone che conosco da tempo, con il quale abbiamo fatto accordi su risultati calcistici; anzi chiarisco: dal Maccarrone apprendevo notizie su competizioni ancora da disputare e, in base a queste notizie, scommettevamo insieme al …… [parola non chiara]. A ben guardare, per seguire Maccarrone, ci ho solo rimesso soldi”.

5. A fronte di tali emergenze procedimentali davvero non si comprende quale incidenza possano avere il rilievi proposti dal reclamante, il quale (cfr. il punto 2 del “Ritenuto in fatto”), sostiene che i contatti tra il Maccarrone e gli altri non avrebbero avuto carattere di periodicità e continuatività.

Ebbene, a parte il fatto che la fattispecie della quale è chiamato a rispondere il reclamante non prevede che la condotta debba avere i caratteri sopra evidenziati, è manifesto che nell’atto di impugnazione si confonde periodicità con frequenza e continuatività con contiguità, atteso che è certamente periodico un rapporto che si connota di contatti che si susseguono ad intervalli (lunghi o brevi, indifferentemente) più o meno regolari e che è continuativo un rapporto anche se tra un contatto e l’altro trascorre un apprezzabile intervallo temporale.

6. In ogni caso, ciò che rileva è la circostanza (ampiamente provata, come si è visto) che tra Maccarrone ed i suoi sodali fosse intercorso un accordo (per altro, secondo l’Autorità giudiziaria penale, con carattere di stabilità, con divisione di ruoli e compiti, donde la contestazione del reato associativo) per alterare lo svolgimento e/o il risultato delle gare calcistiche, così come puntualmente indicato nel capo di incolpazione, essendo poi del tutto irrilevante se detta alterazione si sia effettivamente verificata, atteso che, come queste SS. UU. hanno avuto modo di chiarire, l’illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di una attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Dunque esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti idonei, inequivocamente diretti a conseguire i risultati di cui sopra (cfr. CFA, SS.UU., decisone del 7.2.2020).

6.1. D’altronde tale è la struttura anche della “parallela” figura criminosa della frode sportiva (art. 1 legge 401 del 1989), come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. pen. sez. 3, sent. n. 31623 del 2015).

7. Quanto al trattamento sanzionatorio (a parte la implicita contraddizione che connota il reclamo, con il quale - prima - ci si protesta innocenti e – poi - si chiede clemenza per la collaborazione offerta e, addirittura, per il “pentimento” conseguente), va posto in evidenza come il minimo edittale previsto dall’art. 7 “vecchio” codice (art. 30 del codice vigente) sia appunto quello di fatto applicato al reclamante. Per altro Maccarrone era chiamato a rispondere di più condotte reiterative del medesimo illecito, oltre che di quella relativa al divieto di scommettere su gare calcistiche.

7.1. Oltretutto la stessa (pretesa) condotta collaborativa del reclamante va comunque considerata nella sua reale valenza.

Invero, a parte il fatto che, in occasione dell’interrogatorio di garanzia innanzi al GIP, il Maccarrone si è avvalso della facoltà di non rispondere (si tratta di un suo diritto, ma pur sempre di una scelta processuale che ben può essere interpretata dal giudicante), per quanto specificamente riguarda il procedimento sportivo, nessun rilevo - correttamente - è stato attribuito alla asserita collaborazione, atteso che la sua incidenza è stata praticamente nulla, dal momento che il quadro probatorio (come sopra illustrato) si è caratterizzato, all’esito delle indagini condotte, come solido, univoco e non necessitante di alcuna ulteriore corroborazione ab extrinseco.

8. Conclusivamente, per le ragioni sopra illustrate, il reclamo merita di essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Maccarrone Giordano, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i Difensori, con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it