F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 008 CFA del 10 Settembre 2020 (A.S.D. Roccella-sig.Maurizio Misiti-Procura Federale-A.S.D. Corigliano Calabro) N. 186/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 187/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 008/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 186/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 187/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 008/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Marco La Greca Componente

Patrizio Leozappa Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 Sui reclami numeri di registro 186/CFA e 187/CFA /2019-2020, proposti rispettivamente dalla A.S.D. ROCCELLA e da Maurizio MISITI

contro

la Procura Federale

e nei confronti della

A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

per la riforma della delibera del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare assunta nella seduta del 10.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 183/TFN – SD 2019/2020 del 12.08.2020 visti i reclami e i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione dell’A.S.D. Corigliano Calabro;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 3 Settembre 2020, svoltasi in videoconferenza, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per i reclamanti, l’avv. Vincenzo Bombardieri, per la Procura Federale,

l’avv. Alessandro Pietrangeli, nonché, per l’interveniente, gli avv.ti Mattia Grassani e Alberto Ricchio;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclami in data 19 agosto 2020, la A.S.D. ROCCELLA e il sig. Maurizio MISITI, all’epoca dei fatti di quest’ultima Presidente e legale rappresentante, hanno impugnato la delibera, assunta nella seduta del 10.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 183/TFN – SD 2019/2020 del 12.08.2020, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento della Procura Federale prot. 1111/12pf20- 21/GC/GT/ag del 21.07.2020, ha irrogato alla A.S.D. ROCCELLA le sanzioni della penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento) e al sig. MISITI la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), chiedendo: a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l’inammissibilità, l’improcedibilità e/o l’illegittimità dell’azione disciplinare avviata dalla Procura Federale con il suddetto deferimento, con annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione; b) nel merito, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale cancellazione delle sanzioni irrogate; in subordine, di ridimensionare congruamente e sensibilmente le suddette sanzioni; per la A.S.D. ROCCELLA, in via ulteriormente gradata, l’applicazione della penalizzazione di 1 punto in classifica nel Campionato di Serie D relativo alla stagione in corso 2020/2021.

2. Con il primo motivo, lamentano i reclamanti, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità, improponibilità e inammissibilità dell’azione disciplinare avviata con il deferimento in questione, per il fatto che quest’ultimo ha avuto ad oggetto le identiche condotte per le quali era stato a suo tempo istruito un fascicolo investigativo (il n. 860 PF 19- 20) esitato in un provvedimento di archiviazione, con conseguente insussistenza dei presupposti per la riapertura d’ufficio delle indagini e violazione dell’art. 122, comma 4, del vigente C.G.S.; con il secondo motivo, per essere stato il deferimento adottato a seguito di attività investigative e/o istruttorie svolte nel periodo successivo all’archiviazione del precedente procedimento e antecedente alla riapertura delle indagini, con conseguente violazione degli artt. 118 e 119 del vigente C.G.S.. Nel merito, i reclamanti eccepiscono la non configurabilità delle responsabilità disciplinari loro ascritte, mancando la prova in ordine all’avvenuta notifica del lodo arbitrale non tempestivamente adempiuto nei confronti del sig. Domenico Giampà presso entrambi gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati, in fasi distinte e successive, dalla A.S.D. ROCCELLA al  competente Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, invocando comunque, in subordine, il ridimensionamento delle sanzioni a livello di ammenda o, per il sig. MISITI, di lievissima inibizione e, in estremo subordine, per la A.S.D. ROCCELLA, l’applicazione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato della stagione sportiva in corso al momento della riapertura del procedimento e dell’avvio dell’azione disciplinare, anziché di quella precedente, ormai conclusa.

3. Con memoria di costituzione in data 31 agosto 2020, la A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, terzo il cui intervento è stato ammesso dal giudice di prime cure, si è costituita nel presente procedimento per ribadire la correttezza della decisione impugnata e l’infondatezza dei reclami. In particolare, secondo l’interveniente, infondato è il primo motivo di doglianza, atteso che l’effettiva riferibilità alla A.S.D. ROCCELLA dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale il lodo arbitrale è stato a suo tempo notificato, conosciuta dalla Procura Federale, per ragioni ad essa non addebitabili, solo dopo l’archiviazione del precedente procedimento, costituisce proprio quella circostanza rilevante idonea a provare la colpevolezza dell’incolpato prevista dall’art. 122, comma 4, del C.G.S. quale presupposto necessario per la riapertura d’ufficio delle indagini. Il secondo motivo dei reclami, per l’interveniente, è invece inammissibile, in quanto nuovo e proposto solo in sede di gravame, dal momento che in prime cure gli odierni reclamanti hanno unicamente eccepito l’inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dalla Procura Federale dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto per lo svolgimento delle indagini, fermo restando che la doglianza è anche infondata in quanto la conoscenza del nuovo elemento investigativo è stata legittimamente acquisita, su segnalazione della stessa interveniente, di propria iniziativa dalla Procura Federale, la quale, verificatane la fondatezza, ha  poi riaperto e  subito chiuso l’indagine, procedendo al contestuale deferimento. Nel merito, la decisione impugnata ha fatto buon governo del principio codicistico di afflittività, tenuto conto che si tratta di sanzioni elevate secondo il minimo edittale e che, quanto alla stagione sportiva in cui far scontare la penalizzazione, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non risultano essersi verificati atti irreversibili che ne impediscano l’applicazione, così che risulta corretto quanto disposto dal TFN in ordine al fatto che la sanzione debba essere scontata nella stagione sportiva 2019-2020.

4. Nella riunione del 3 Settembre 2020, tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte, i legali delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo, i reclamanti, accogliersi le rassegnate conclusioni e, la Procura Federale e la interveniente, confermarsi integralmente la decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente riunire i due reclami, in quanto promossi avverso la medesima decisione del TFN.

2. Lamentano i reclamanti, con il primo motivo di doglianza, l’improcedibilità, improponibilità e inammissibilità dell’azione disciplinare avviata con il deferimento del 21.07.2020, per insussistenza, nel caso di specie, del presupposto per la riapertura d’ufficio delle indagini previsto dall’art. 122, comma 4, del vigente C.G.S., avendo la Procura Federale già istruito e da tempo archiviato un apposito procedimento (il n. 860 PF 19-20) per le stesse condotte oggetto di odierna contestazione.

In particolare, secondo i reclamanti, l’acquisizione da parte della Procura Federale, in tempo successivo all’archiviazione della prima indagine, della notizia dell’effettiva riconducibilità alla A.S.D. ROCCELLA della pec bombardieri.vincenzo@avvocatilocri.legalmail.it,  alla quale il lodo del Collegio Arbitrale della LND risulta essere stato a suo tempo notificato, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, non può costituire un fatto nuovo o una circostanza rilevante idonea, ai sensi del ricordato art. 122, comma 4, del C.G.S., a legittimare la riapertura delle indagini, giacché la notizia in questione era conoscibile già al tempo della prima indagine archiviata.

Di contrario avviso, anche in questa sede, sia la Procura Federale che l’interveniente, la quale valorizza altresì il fatto che nessun rilievo può essere mosso all’attività investigativa della Procura Federale, avendo quest’ultima, in sede di prima indagine ed ai fini della sua archiviazione, fatto ragionevole affidamento sulla completezza dei dati e delle informazioni acquisiti tramite la Lega Nazionale Dilettanti, presso la quale risultava censito quale indirizzo ufficiale della A.S.D. ROCCELLA la pec asdroccella@interfreepec.it e non anche la pec bombardieri.vincenzo@avvocatilocri.legalmail.it, invece pacificamente risultante, unitamente alla prima, agli atti del Dipartimento Interregionale, presso il quale, in effetti, tale informazione è stata infine reperita e verificata, su segnalazione dell’interveniente, dalla stessa Procura Federale.

La doglianza dei reclamanti è fondata.

Dall’esposto – ed invero pacifico – contesto fattuale, emerge che si è verificato un “disallineamento” tra i dati relativi agli indirizzi e recapiti ufficiali della A.S.D. ROCCELLA risultanti dagli atti in possesso della Lega Nazionale Dilettanti e quelli in possesso del Dipartimento Interregionale.

La circostanza, se per un verso conferma che nessun rilievo può essere mosso alla prima indagine federale, per altro verso evidenzia che, nello specifico caso in esame, l’acquisizione e la conoscenza di quella che si è poi rivelata essere la prova decisiva della colpevolezza degli odierni reclamanti è risultata preclusa nel corso dell’originario procedimento archiviato dalla Procura Federale unicamente dall’incompletezza o dal mancato aggiornamento di dati societari ufficiali la cui gestione è demandata dalla Federazione ai competenti Uffici della Lega Nazionale Dilettanti.

A ciò consegue che, nel particolare caso in esame, al fatto della conoscenza da parte della Procura Federale dell’effettiva appartenenza alla A.S.D. ROCCELLA (anche) dell’indirizzo pec         ufficialebombardieri.vincenzo@avvocatilocri.legalmail.it, sopravvenuta rispetto all’archiviazione delle indagini ed alla scadenza del termine di 60 giorni di cui all’art. 119, comma 4, del C.G.S., non possa attribuirsi il carattere della novità nel senso e secondo la ratio dell’art. 122, comma 4, del C.G.S..

La riapertura delle indagini archiviate consentita da tale ultima norma al sopravvenire di fatti nuovi o di circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore Federale, infatti, costituisce pur sempre un’eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini, a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati. Eccezione che tale cesserebbe di essere ove se ne consentisse l’applicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire a carenze probatorie verificatesi per errori imputabili all’operato degli Uffici federali, come è avvenuto nel caso di specie.

3. Non sussistendo, quindi, per le specifiche ragioni dedotte, un legittimo presupposto per la riapertura d’ufficio delle indagini già archiviate, l’azione disciplinare esercitata con il deferimento in data 21.07.2020 della Procura Federale risulta inammissibile in radice, in quanto relativa a condotte oggetto di disposta archiviazione, come dedotto con la prima e risolutiva doglianza dai reclamanti, il cui accoglimento assorbe - ed esonera dal delibare - ogni altra questione, anche di merito.

4. In definitiva, i reclami vanno accolti e, conseguentemente assorbita ogni altra doglianza, domanda ed eccezione, va annullata la decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando, riuniti preliminarmente i reclami, li accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e le relative sanzioni.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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