F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 009 dell’11 Settembre 2020 (Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione-Procura Federale) N. 175/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 009/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 175/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 009/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica, Presidente

Ivo Correale, Componente

Domenico Luca Scordino, Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro n. 175/CFA/2020, proposto dai Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Stagliano (pec mariostagliano@ordineavvocatiroma.org)

per la riforma

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. pubblicata con C.U. n. 41 del 31/07/2020.Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 1° Settembre 2020 l’Avv. Domenico Luca Scordino; udito l’Avv. Mario Stagliano per il reclamante e il reclamante stesso Sig. Serappo Daniele, per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormando;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

Con decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. pubblicata con C.U. n. 41 del 31/07/2020, il Sig. Daniele Serappo (all’epoca dei fatti allenatore professionista UEFA iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con n. 57.135) e il Sig. Rocco Postiglione (all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con n. 108.915) venivano dichiarati responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’uso di talune credenziali di accesso al sistema informatico dell’AIAC. Nei confronti dei medesimi Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione veniva inoltre disposta la sanzione della squalifica per 15 giorni.

La decisione traeva origine dall’avere il Sig. Rocco Postiglione concesso al Sig. Daniele Serappo l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico dell’AIAC, ancorché dette  credenziali dovessero  considerarsi personali (del Sig.  Postiglione) ed ancorché, nel medesimo periodo temporale, il Sig. Serappo risultasse prima sospeso e poi espulso dall’AIAC, dunque estraneo alla medesima associazione. Per contro, attraverso la possibilità di disporre di credenziali per le quali non aveva titolo, il Sig. Daniele Serappo aveva eseguito n. 1.493 accessi per scopi inevitabilmente estranei a quelli associativi. Di qui la ritenuta violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico.

Con reclamo del 3 agosto 2020, i Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione impugnavano la citata decisione affidandosi sostanzialmente a tre motivi di reclamo. Sostenevano in particolare: (i) che la decisione impugnata non aveva tenuto conto dei termini decadenziali previsti dall’art. 85 del C.G.S., (ii) che, inoltre, il procedimento disciplinare doveva dirsi estinto per effetto del disposto dell’art. 110 del C.G.S.; e, in ogni caso, (iii) che la contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico doveva ritenersi non fondata nel merito.

Resisteva la Procura federale sostenendo l’assenza dei vizi sollevati dai reclamanti. CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente confermata la competenza della Corte Federale di Appello. In effetti, il Regolamento del Settore Tecnico non è stato aggiornato a seguito dell’adozione del nuovo C.G.S. e risulta in taluni passaggi non perfettamente coordinato proprio con il C.G.S.. Tuttavia, il combinato disposto dei commi da 1 a 4 dell’art. 38 del Regolamento non può che leggersi nel senso di ritenere che la “Corte di Giustizia Federale” citata al comma 4 (e “nominalmente” competente a conoscere dei reclami) è oggi sostituita dalla Corte Federale di Appello. In proposito, appare assorbente la circostanza che i commi 1 e 2 del citato art. 38 del R.S.T. tengano chiaramente distinti gli illeciti e le infrazioni soggette alla giurisdizione (recte competenza) degli Organi di Giustizia Sportiva (per tali intendendosi i Giudici sportivi e la Corte sportiva di appello), rispetto alle “altre infrazioni” invece soggette alla giurisdizione di primo grado (recte competenza) della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Per tali “altre infrazioni” – tra le quali rientra il caso oggi in discussione, e sulle quali (“altre infrazioni”), soprattutto, non può sussistere una competenza della Corte Sportiva di Appello trattandosi di vicende estranee ad illeciti sportivi o infrazioni agonistiche – la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico opera quale giudice di primo grado in luogo del Tribunale federale, mentre giudice di appello non può che essere la Corte Federale di Appello. Con ciò, dunque, restando confermata la competenza dello scrivente Collegio.

Tanto premesso, deve anche essere precisato come all’udienza di discussione è personalmente comparso il Sig. Daniele Serappo allo specifico fine di confermare l’avvenuto rilascio di una procura alle liti in favore dell’avv. Mario Stagliano firmatario del reclamo. Va sul punto notato come la procura rilasciata dal Sig. Rocco Postiglione all’avv. Mario Stagliano (nuovo difensore rispetto al primo grado) fosse direttamente allegata al reclamo, mentre la procura del Sig. Daniele Serappo (rappresentato dall’avv. Mario Stagliano anche in primo grado) risultava solo enunciata “in atti” ma non allegata al reclamo. Di qui l’intervento diretto del Sig. Serappo a conferma della procura in questione.

Ed allora, benché meriti piena condivisione l’orientamento già accolto dalla Corte Federale di Appello (decisione 96/CFA del 24/7/2020), per cui il reclamo debba sempre essere assistito da un valido mandato defensionale, nel caso di specie non può non rilevarsi come già nel corso del procedimento disciplinare e comunque nel corso del primo grado la stessa Procura federale avesse notificato le proprie comunicazioni al Sig. Daniele Serappo e persino lo stesso atto di deferimento, per l’appunto comunicato “c/o Avv. Mario Stagliano, piazzale  Clodio  22,  00195  ROMA,  pec  mariostagliano@ordineavvocatiroma.org.

Dunque, la stessa Procura federale aveva accolto come sicuramente efficace ed esistente il mandato confermato a verbale (e prima dell’incameramento in decisione del reclamo) dal Sig. Daniele Serappo. Senza contare che, diversamente argomentando, lo stesso deferimento della Procura federale, giacché notificato proprio all’avv. Mario Stagliano (e non alla parte), avrebbe dovuto essere considerato fors’anche inesistente.

Tanto chiarito in via preliminare, il reclamo può essere esaminato e accolto per le ragioni che seguono. Se pure è vero che il primo motivo di reclamo non appare fondato, deve invece essere accolto il secondo motivo con declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare e con assorbimento delle doglianze di merito (o terzo motivo).

Come accennato in punto di fatto, i reclamanti hanno anzitutto sostenuto (primo motivo di reclamo) l’erroneità della decisione di primo grado per non avere la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico applicato l’art. 85 C.G.S.. L’obiezione, però, non coglie nel segno, posto che – come correttamente riportato nella decisione impugnata – l’art. 38 R.S.T. non detta, ai commi 3 e 4, alcun termine decadenziale con riguardo ai tempi di fissazione dell'udienza di discussione a seguito di atto di deferimento. In tale ambito, dunque, quello cioè di eventuali effetti decadenziali per la (mancata) fissazione della discussione di un procedimento disciplinare, l’art. 38 R.S.T. opera quale norma speciale e non sembra integrabile da interpretazioni estensive dell’art. 85 C.G.S.. Peraltro, è vero che proprio l’art. 85 C.G.S. si riferisce esclusivamente alle discussioni da tenersi avanti il “Tribunale federale” e non a quelle di altri organi di giustizia sportiva, non potendo trovare dunque applicazione per le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Discorso invece diverso deve farsi con riguardo al secondo motivo di ricorso che, come detto, merita accoglimento. Sostengono i reclamanti che, in ogni caso, anche per il procedimento in questione dovesse trovare applicazione l’art. 110 C.G.S..

La doglianza è fondata. Come già rilevato, l’art. 38, comma 2, si limita a disporre che “[p]er tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Ma una volta accolta (e non può essere diversamente alla luce del passo ora riportato) la natura di giudice di primo grado della Commissione, non vi è ragione per non applicare anche alle relative decisioni il principio generale portato dall’art. 110 C.G.S.. Del resto, l’art. 110 C.G.S. si riferisce non già ad un procedimento in particolare, ma “[ad ogni] pronuncia […] di primo grado” (v. il comma 1).

L’art. 110 C.G.S., dunque, detta effettivamente un principio generale che non sembra soggetto a limiti di applicazione. Si deve allora affermare il principio per cui, quale che sia il giudice, i termini della pronuncia di primo grado riguardanti un procedimento disciplinare devono comunque essere di “novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”.

L’art. 110 C.G.S., però, non appare rispettato nel caso di specie. Risultano in proposito fondate le obiezioni dei reclamanti per effetto delle quali – pur conteggiandosi le sospensioni straordinarie disposte (ai sensi degli artt. 24 e 27 dello Statuto F.I.G.C.) dal Presidente federale e dal Consiglio federale per l’emergenza COVID-19 – il termine di novanta giorni decorrente dall’atto di deferimento del 23 Gennaio  2020 risultava ampiamente superato al momento della decisione impugnata (del 31/7/2020). Quanto precede, non potendo invece avere alcun rilievo eventuali provvedimenti di rinvio assunti dalla stessa Commissione giudicante (anch’essi intervenuti a termini consumati e procedimento già estinto), né potendo avere rilievo asserite impossibilità di riunirsi (neppure da remoto).

Il procedimento disciplinare a carico dei Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione deve pertanto essere dichiarato estinto, con applicazione del comma 6 dell’art. 110 C.G.S. a mente del quale “Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta”. Il merito (e pertanto il terzo motivo) deve ritenersi assorbito e deve disporsi l’integrale annullamento della decisione di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dai Sigg. Postiglione Rocco e Serappo Daniele, lo accoglie dichiarando l’estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 110 C.G.S.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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