F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 012 CFA del 15 Settembre 2020 (Sig. Mollo Giuseppe-ASD Olympic Rossanese 1909) N. 184/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 012/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 184/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 012/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Signori:

 

Carlo Sica – Presidente

Francesco Sclafani - Componente

Marco Stigliano Messuti – Componente Relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo n. 184 del 2019-2020, proposto dal calciatore Mollo Giuseppe

nonché

ASD Olympic Rossanese 1909, in persona del legale rappresentante pt

per la riforma

della decisione, del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, n. 55/TFN – ST 11, pubblicata in data 5 agosto 2020.

Visto il reclamo con i relativi allegati depositato in data 11 agosto 2020; Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella riunione del giorno 9 Settembre 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti ed udito per il reclamante l’Avv. Gennaro Scorza per la controparte l’Avv. Matteo Monte.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Mollo Giuseppe proponeva ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal CR Calabria – LND avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla ASD Olympic Rossanese 1909.

Il Tribunale rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale appare viziato poiché adottato in violazione del principio contraddittorio per avere, il Comitato stesso, adottato la contestata decisione nella stessa data di invio delle deduzioni da parte della società e senza che il calciatore potesse controdedurre, così da evidenziare l’infondatezza delle altrui argomentazioni proposte. Nel merito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare la motivazione del CR Calabria – LND e le argomentazioni proposte dal calciatore a sostegno dell’impugnativa proposta, evidenzia come la richiesta del Mollo Giuseppe non può trovare accoglimento, dal momento che a seguito delle convocazioni inviate dalla società, unitamente alla richiesta del certificato medico ed alle contestate presenze, lo stesso non le ha tempestivamente avversate e motivatamente respinte, giusta disposizione dell’art. 109, co. 4, NOIF. Ogni altra motivazione di cui al ricorso, oltre che sfornita di adeguato sostegno probatorio, appare di scarso rilievo istruttorio e, pertanto, non meritevole di accoglimento”.

Avverso la predetta decisione Mollo Giuseppe, con il patrocinio dell’avv. Gennaro Scorza, con atto depositato in data 11 agosto 2020, proponeva reclamo alla Corte Federale di Appello, articolando 4 motivi di censura così sintetizzati: 1) Inutilizzabilità dei documenti della ASD Olympic Rossanese 1909; 2) Errata interpretazione dei fatti e dell’art. 109, 4 comma delle NOIF; 3) Mancata valutazione da parte del TFN ST, del richiesto diritto allo svincolo per inattività – violazione dei diritti indisponibili dell’atleta – comportamento illegittimo della società di appartenenza; 4) Violazione e mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 43 e 109 delle NOIF.

Con dispositivo n. 011/CFA 2020/2021 pubblicato in data 9 Settembre 2020, il reclamo veniva dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va premesso che in data 7 Settembre è pervenuta presso la segreteria della CFA un file word da parte dell’avv. Matteo Monte, quale memoria difensiva redatta nell’interesse dell’ASD Olympic Rossanese 1909 e su foglio separato la procura rilasciata allo stesso professionista da parte della società calcistica.

In disparte che la procura è priva di autentica da parte del legale, la nota difensiva è priva di sottoscrizione.

Ai sensi dell’art. 49 CGS il reclamo deve essere sottoscritto dal procuratore.

Analogamente (anche in forza del rinvio operato dal CGS) l’art. 125 c.p.c. prescrive che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. Cass. n. 1275/2011).

Conclusivamente la costituzione in giudizio della ASD Rossanese 1909 va dichiarata inammissibile e se ne dispone lo stralcio.

Analoghe considerazioni vanno svolte per il reclamo, che risulta privo della sottoscrizione del difensore ed anche del calciatore, benché quest’ultima non sia necessaria.

Infatti, risulta solamente indicato, a carattere di stampa, nell’ultima pagina dell’atto, il nome e cognome del difensore, ma l’atto è privo sia di firma digitale che di quella a mano in originale, come confermato dallo stesso professionista nel corso della riunione del 9 Settembre 2020 che ha evidenziato purtroppo che nella fretta della spedizione degli atti alla CFA, per una mera svista, non ha provveduto alla sottoscrizione del reclamo.

Peraltro, l’epigrafe iniziale del gravame richiama “una procura in calce al presente atto” che non è stata rinvenuta negli atti del giudizio. Il difensore ha reso edotto la Corte che per le medesime considerazioni di urgenza la procura non è stata mai allegata.

Conclusivamente il reclamo va dichiarato inammissibile.

Non è invocabile, peraltro, neppure l’art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”.

Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Mollo Giuseppe, lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

 

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