F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 013 CFA del 15 Settembre 2020 (Procura Federale Interregionale-SSD Gallipoli Football-Sig. Giuseppe Buccarella-ASD Montefiore Gallipoli-Sig. Maurizio Marzo) N. 183/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 013/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 183/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 013/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Signori:

 

Carlo Sica – Presidente

Francesco Sclafani – Componente Relatore

Marco Stigliano Messuti – Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 183CFA del 10 agosto 2020, proposto dalla Procura Federale Interregionale della FIGC in persona del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello;

contro

la SSD Gallipoli Football e il sig. Giuseppe Buccarella, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Zinnari;

la ASD Montefiore Gallipoli e il sig. Maurizio Marzo, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Piro;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della

F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 13 del 03.08.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 9 Settembre 2020 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. – L.N.D. la SSD Gallipoli Football, il sig. Giuseppe Buccarella, la ASD Montefiore Gallipoli e il sig. Maurizio Marzo ritenuti responsabili della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 96 comma 3 NOIF per non aver adempiuto al deposito e conseguente apposizione del visto di esecutività dell’accordo sottoscritto con la società A.S.D. Montefiore Gallipoli contenente la rinuncia al premio di preparazione come previsto dall’art. 96 comma 3 NOIF.

La Procura chiedeva al Tribunale di irrogare le seguenti sanzioni:

- al sig. Buccarella Giuseppe Presidente della società S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l. inibizione di mesi quattro;

- al sig. Marzo Maurizio Presidente della società A.S.D. Montefiore Gallipoli inibizione di mesi quattro;

- alla S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l. ammenda di € 500,00;

- alla A.S.D. Montefiore Gallipoli ammenda di € 500,00;

Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale proscioglieva le parti deferite da ogni addebito.

Con reclamo ritualmente depositato la Procura impugnava tale decisione.

Si costituivano in giudizio la SSD Gallipoli Football e il sig. Giuseppe Buccarella chiedendo il rigetto del reclamo con articolate controdeduzioni.

In data 7 Settembre 2020 veniva depositato atto di nomina del difensore nella persona dell’Avv. Francesco Piro da parte della ASD Montefiore Gallipoli e del sig. Maurizio Marzo.

In pari data l’Avv. Francesco Piro chiedeva il rinvio dell’udienza fissata per il 9 Settembre 2020 affermando di essere impossibilitato a partecipare in quanto contestualmente impegnato in altri processi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’Avv. Francesco Piro perché l’atto di nomina del difensore è stato depositato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 103, comma 1 CGS e comunque non risulta fornita la prova dell’impedimento ivi addotto dall’avvocato.

Il Tribunale ha rilevato in primo luogo che nei confronti del sig. Buccarella Giuseppe (ma in verità lo stesso vale anche per il sig. Marzo Maurizio) non risulta essere stato comunicato l’avviso di conclusione delle indagini avendo la Procura trasmesso detto avviso solo alla S.S.D. Gallipoli F. 1909 S.r.l. Osserva il giudice di primo grado che tale omissione a determinato una lesione del diritto di difesa del sig. Bucarella, al quale è stato impedito di chiarire la propria posizione in una fase preprocessuale e, quindi, di addivenire ad una definizione alternativa della vertenza, per esempio avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 126, comma 1, del C.G.S. (Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento)

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’illecito osservando che l'utilizzo di una scrittura privata, con la quale una società rinuncia al premio di preparazione in favore di un'altra, seppur priva del visto di autenticità apposto dal Comitato competente (come previsto dall'art. 96, punto 3, delle NOIF) non costituisce una violazione dell'ordinamento federale tale da integrare una condotta qualificabile come contraria ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva (ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS).

Il reclamo della Procura è affidato a due motivi con cui si censurano entrambi i suddetti capi della decisione.

Il primo motivo riguarda la mancata comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini: la procura sostiene che in virtù del principio di immedesimazione organica la comunicazione inviata  alla  società  deve  ritenersi  trasmessa  anche  alla  persona  fisica  che  ne  ha  la

rappresentanza (nella fattispecie il sig. Buccarella Giuseppe) ed aggiunge che comunque tale omissione sarebbe stata sanata per il raggiungimento dello scopo dell’atto invalido.

Il secondo motivo di reclamo riguarda il proscioglimento nel merito: la Procura insiste nel sostenere che la mancata apposizione del visto di autenticità sull’atto in questione (ai sensi dell’art. 96, comma 3 NOIF) rappresenta una violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e quindi integra gli estremi di un illecito sanzionabile.

Stante l’infondatezza del reclamo nel merito (secondo motivo) la Corte ritiene di poter prescindere dall’esame del primo motivo (che comunque ad una sommaria delibazione appare destituito di fondamento).

L’illecito contestato riguarda la violazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 1 CGS e dell’art. 93, comma 3 NOIF.

L’art. 4, comma 1 CGS prevede: I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

L’art. 96 NOIF, nel disciplinare il pagamento del premio di preparazione, al comma 3 dispone quanto segue “Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”.

Dall’esame di quest’ultima disposizione emerge che l’acquisizione del visto di autenticità non costituisce un obbligo, bensì un onere per la parte che intenda avvalersi in giudizio dell’atto in questione, come risulta dalla lettera dell’art. 96, comma 3 NOIF in cui si legge che in mancanza del suddetto requisito l’atto non potrà essere preso in considerazione dall’organo deliberante.

Pertanto, di fronte all’omessa acquisizione del visto di autenticità l’ordinamento sportivo prevede come unica conseguenza l’inefficacia processuale dell’atto alla quale non può essere aggiunta anche l’irrogazione di una sanzione considerato che il precetto contenuto nell’art. 4, comma 1 CGS, nella sua generica formulazione di norma in bianco di mero rinvio, deve essere interpretato come riferibile alla violazione di obblighi di rilevanza sostanziale e quindi non ricomprende anche l’inosservanza di un onere di esclusiva rilevanza processuale “sanzionata” con l’inefficacia dell’atto.

P.Q.M.

La  Corte  Federale  d’Appello  (IV  Sezione),  definitivamente  pronunciando  sul  reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, decidendo nel merito, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti.

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