F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 017 CFA del 15 Settembre 2020 (Polisportiva Pieve al Toppo ’06-Sig.ri Gianluca Branchi Debora Bonaccini e Davide Bonaccini-Procura Federale Interregionale) N. 179/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 017/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 179/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 017/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica, Presidente e Relatore

Luca Scordino, - Componente

Raffaele Tuccillo, - Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 179 del 2019/2020, proposto dalla Polisportiva Pieve al Toppo ’06 e dai Sig.ri Gianluca Branchi, Debora Bonaccini e Davide Bonaccini, difesi dall’Avv. Mauro Messeri, con studio in Arezzo, via Roma n. 25, proposto

contro

la Procura Federale Interregionale

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata con C.U. n. 6//TFT C.R. Toscana in data 01.08.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 Settembre 2020, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carlo Sica e uditi il difensore dei reclamanti e il rappresentante della Procura Federale

Interregionale l’Avv. Tullio Cristaudo;

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale Interregionale, con atto datato 25.05.2020, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Interregionale – Toscana il Presidente e due dirigenti della società Polisportiva Pieve al Toppo ‘06, nonché quest’ultima per responsabilità diretta e oggettiva, per avere, quanto al Presidente, al termine della gara Pieve al Toppo – Tegoleto del Campionato Giovanile Esordienti Toscana, rivolto frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’allenatore del Tegoleto e consentito che la squadra Pieve al Toppo schierasse, nelle partite di quel Campionato, calciatori di età diversa da quella prevista; quanto ai dirigenti, per avere la Debora Bonaccini rivolto frasi ingiuriose all’indirizzo del medesimo allenatore togliendogli poi gli occhiali che gettava a terra e per avere il Davide Bonaccini sputato addosso al ridetto allenatore che colpiva alla testa con degli schiaffi tanto da fargli cadere l’auricolare che teneva nell’orecchio.

Il T.F.T: – C.R. Toscana accertava, per la gran parte (escludendo l’incolpazione per il Davide Bonaccini di aver sputato) la fondatezza del deferimento e irrogava le seguenti sanzioni: al Sig. Gianluca Branchi, inibizione per sei mesi; alla Sig.ra Debora Bonaccini, inibizione per dodici mesi; al Sig. Davide Bonaccini, inibizione per dodici mesi; alla società, ammenda di €. 1.500,00.

Avverso la pronuncia del T.F.T., come individuata in epigrafe, hanno proposto reclamo tutti i sanzionati in primo grado, lamentando: quanto al Sig. Branchi, di non aver neppure rivolto la parola all’allenatore del Tegoleto, mentre aveva sempre fatto rispettare la disciplina sull’età dei calciatori, uno dei quali era stato erroneamente tesserato quale nato nel 2009 mentre era nato nel 2008 come da certificazione; quanto alla Sig.ra Bonaccini, di aver avuto una discussione con l’allenatore del Tegoleto, cui alzò gli occhiali dicendogli “perché non mi guardi in faccia”; quanto al Sig. Bonaccini, di essere intervenuto, senza colpire nessuno, per evitare che il marito della Bonaccini aggredisse l’allenatore del Tegoleto; quanto alla società, poteva quindi essere chiamata a rispondere solo del comportamento della Bonaccini, peraltro privo di rilevanza disciplinare.

Hanno lamentato, altresì, la mancata valutazione e il mancato accoglimento delle argomentate e strutturate istanze istruttorie.

All’udienza del 7 Settembre 2020, sono comparsi il legale dei reclamanti, nonché il Sig. Branchi e la Sig.ra Bonaccini, e il rappresentante della Procura Federale Interregionale.

In limine alla discussione, il Presidente ha fatto rilevare al legale dei reclamanti che il reclamo risultava privo della sua firma chiedendo possibili chiarimenti al riguardo. Tale legale, con meritorio senso di trasparenza anche professionale, ha confermato la mancanza della firma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

L’art. 100, comma 2, C.G.S. dispone che, nel procedimento dinanzi alla CFA, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell’art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla CFA richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo. Nella specie, il reclamo risulta sottoscritto solo dai reclamanti.

Solo per completezza, si osserva comunque, che, alla luce delle plurime testimonianze e della documentazione costituente il materiale probatorio del presente procedimento, il reclamo appariva, prima facie, privo di fondamento.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 179 proposto dalla Polisportiva Pieve al Toppo ’06 e dai Sig.ri Gianluca Branchi, Debora Bonaccini e Davide Bonaccini, lo dichiara inammissibile.

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