F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 020 CFA del 22 Settembre 2020 (Procura Federale-Zamparini Maurizio-Giordani Laura-Giammarva Giovanni-Bettini Andrea-e altri) N. 178/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 020/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 178/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 020/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello        Presidente

Salvatore Mezzacapo       Componente

Giovanni Trombetta       Componente

Antonio Rinaudo            Componente

Gaetano Caputi               Componente

Giuseppe Catalano Componente aggiunto (relatore)

Bruno Di Pietro               Componente

 

aggiunto ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 178 proposto dal Procuratore Federale in data 07.08.2020, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020, pubblicata sul sito della FIGC il 03 agosto 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 Settembre 2020, tenutasi tramite videoconferenza, il prof. Giuseppe Catalano;

Relatore nell'udienza del giorno 3 Settembre 2020, tenutasi tramite videoconferenza, il prof. Giuseppe Catalano e sentiti l’avv. Luca Iacopo Lauri per il sig. Maurizio Zamparini, l’avv. Alessandro Viglione per la sig.ra Silvana Rita Zamparini e la sig.ra Laura Giordani,

l’avv. Giovanni Maria Soldi per il sig. Andrea Bettini, l’avv. Giampaolo Calò per la sig.ra Daniela De Angeli, gli avv. Francesca Auci e Serena Angileri per il sig. Emanuele Facile, l’avv. Giuseppe Santarelli per il sig. Michael John Treacy, l’avv. Antonio Gattuso per il sig. Giovanni Giammarva, l’avv. Marco Franco per il sig. Walter Tuttolomondo, il sig. Attilio Coco e il sig. Roberto Bergamo, l’avv. Alberto Stagno Dal Contres per il sig. Alessandro Albanese e l’avv. Alessandro Dagnino per il sig. Vincenzo Macaione.

RITENUTO E CONSIDERATO

1. Il deferimento

Con provvedimento del 25 giugno  2020 il Procuratore Federale  f.f. deferiva avanti il Tribunale Federale Nazionale:

1. il sig. Maurizio Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018;

2. la sig.ra Laura Giordani, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa già dal 2013 e fino al 9.4.2018;

3. il sig. Giovanni Giammarva, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 30.10.2017 al 7.11.2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 9.8.2018;

4. il sig. Andrea Bettini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 al 2.7.2018;

5. la sig.ra Daniela De Angeli, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 12.7.2018 all’8.8.2018 e dal 14.2.2019 al 17.2.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9.8.2018 all’8.9.2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18.2.2019 al 3.5.2019;

6. la sig.ra Silvana Rita Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 25.7.2018 al 19.12.2018;

7. il sig. Emanuele Facile, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 13.2.2019;

8. il sig. Ian Clive Richardson, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 e presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 14.2.2019;

9. il sig. Micheal John Treacy, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 31.12.2018 al 13.2.2019;

10. il sig. Alessandro Albanese, presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019;

11. il sig. Walter Tuttolomondo, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019;

12. il sig. Attilio Coco, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 all’11.8.2019;

13. il sig. Vincenzo Macaione, vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento;

14. il sig. Roberto Bergamo, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3-5-2019 al 30.6.2019, nonchè presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dall’1.7.2019 all’11.8.2019;

per ispondere:

1 - il sig. Maurizio Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Maurizio Zamparini è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di euro 9.487.000 circa); 2 - la sig.ra Laura Giordani, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa già dal 2013 e fino al 9.4.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Laura Giordani è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

  1. - il sig. Giovanni Giammarva, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 30.10.2017 al 7.11.2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 9.8.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Giovanni Giammarva è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi presidente nonché consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

  1. - il sig. Andrea Bettini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 al 2.7.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Andrea Bettini è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

  1. - la sig.ra Daniela De Angeli, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 12.7.2018 all’8.8.2018 e dal 14.2.2019 al 17.2.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9.8.2018 all’8.9.2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18.2.2019 al 3.5.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Daniela De Angeli è stata dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - la sig.ra Silvana Rita Zamparini, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 25.7.2018 al 19.12.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Silvana Rita Zamparini è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Emanuele Facile, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 13.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Emanuele Facile è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi amministratore delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Ian Clive Richardson, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 e presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 14.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Ian Clive Richardson è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Michael John Treacy, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 31.12.2018 al 13.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. John Treacy Michael è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Alessandro Albanese, presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Alessandro Albanese è stato presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Walter Tuttolomondo, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Walter Tuttolomondo è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Attilio Coco, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Attilio Coco è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

  1. - il sig. Vincenzo Macaione, vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà,  probità  e  correttezza,  per  non  aver  espressamente  dissentito,  di  conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti  - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Vincenzo Macaione è stato vice presidente e direttore generale, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa); 14 - il sig. Roberto Bergamo, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dall’1.7.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Roberto Bergamo è stato amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa).

Nel deferimento è illustrata dettagliatamente la evoluzione societaria ed economico- finanziaria della US Città di Palermo Spa e delle sue controllanti negli ultimi anni di attività prima della revoca della affiliazione, è presente un’ampia documentazione acquisita in particolare dalla Co.vi.soc e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

2. La decisione del Tribunale Federale Nazionale

In data 23 luglio 2020, prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 del CGS, la Procura Federale, ha depositato una richiesta di patteggiamento relativa alla posizione della sig.ra De Angeli, per la quale il Tribunale Federale Nazionale, si è riservato ogni ulteriore valutazione sulla congruità della stessa, al termine del dibattimento. Tutti i deferiti, all’infuori del sig. Ian Clive Richardson e della sig.ra Daniela De Angeli, che ha presentato istanza di patteggiamento, si sono costituiti mediante rituali memorie nelle quali i difensori dei deferiti, oltre a chiedere l’assoluzione per i propri assistiti, hanno formulato anche alcune censure preliminari di inammissibilità del deferimento.

In sede di discussione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di confermare il deferimento e d’irrogare le seguenti sanzioni:

per il sig. Zamparini Maurizio: 1 (uno) anno di inibizione in continuazione con la precedente sanzione dell’inibizione di quattro anni già irrogata in via definitiva, con contestuale richiesta di preclusione, o in via subordinata 3 (tre) anni di inibizione;

per la sig.ra Giordani Laura: inibizione di anni 2 (due);

per il sig. Giammarva Giovanni: inibizione di anni 3 (tre);

per il sig. Bettini Andrea: inibizione di anni 2 (due);

per la sig.ra Zamparini Silvana Rita: inibizione di anni 1 (uno);

per il sig. Facile Emanuele: inibizione di anni 1 (uno);

per il sig. Richardson lan Clive: inibizione di anni 1 (uno);

per il sig. Treacy John Michael: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Albanese Alessandro: inibizione di anni 2 (due);

per il sig. Tuttolomondo Walter: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Coco Attilio: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Macaione Vincenzo: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Bergamo Roberto: inibizione di anni 2 (due).

Le difese dei deferiti hanno insistito nell’accoglimento delle richieste di assoluzione, ovvero delle eccezioni preliminari formulate.

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il patteggiamento poiché ha ritenuto, prescindendo dall’esame delle questioni preliminari, il deferimento infondato.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sottolineato preliminarmente che, al di là della contestazione di “aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019”, ai deferiti non è stata censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale.

Secondo il Tribunale Federale Nazionale “la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni. A tal riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che l’analisi specifica delle singole condotte attive o omissive poste in essere trova, a parere del Collegio, un indubbio limite se si analizza nel dettaglio la sentenza dichiarativa di fallimento laddove emerge che il contributo causale determinante alla dichiarazione di fallimento è stato fornito dall’amministratore in carica nel periodo successivo all’11 agosto 2019, non deferito, che ha posto in essere degli atti in frode ex art.173 della legge fallimentare, precludendo in maniera assoluta e tassativa il ricorso al concordato preventivo ex art.161 della legge fallimentare al quale, pure la società era stata ammessa, sebbene con riserva che, di fatto, avrebbe evitato il fallimento”.

Richiamando ampiamente la sentenza di fallimento del 18 Ottobre 2019, n. 112, del Tribunale di Palermo, il Tribunale Federale Nazionale ha evidenziato, in primo luogo, il grave pregiudizio per i creditori derivante:

a) dal pagamento eseguito dalla US Città di Palermo Spa in favore della Struttura Srl, riconducibile al Gruppo Arkus, e, precisamente, alla Sporting Network Srl, titolare dell’intero capitale della US Città di Palermo Spa, tramite la controllata Palermo Football Club Spa;

b) dall’omesso licenziamento dei dipendenti, il cui mantenimento in forza alla società, seppur almeno in parte inizialmente giustificato, si è del tutto svuotato di utilità a seguito dello sgombero dalla sede eseguito dal Comune di Palermo l’1/8/2019 e della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di esclusione della società dal campionato di calcio di serie B, circostanze che hanno determinato la società a cessare di fatto la propria attività ed a maturare la decisione di proporre un concordato meramente liquidatorio.

Il Tribunale Federale Nazionale ha poi preso atto che il Tribunale di Palermo ha considerato le condotte poste in essere dalla società US Città di Palermo Spa, stigmatizzate anche dai Commissari giudiziari (“non reggendo né all’argomento c.d. di proporzione, data la già evidenziata eccessività di quanto fuoriuscito dalle casse sociali rispetto all’entità del passivo e del prevedibile fabbisogno concordatario, né all’argomento c.d. di coerenza funzionale, in considerazione della acclarata non rispondenza dei pagamenti eseguiti alle finalità della procedura”) nell’ambito degli “atti in frode” di cui all’articolo 173 L.F., dichiarando, di conseguenza, improcedibile la domanda di concordato,

In sostanza, il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto che la pur rilevante esposizione debitoria non sia stata la causa decisiva che ha portato alla dichiarazione di fallimento, ma abbia avuto un ruolo determinante l’attività fraudolenta posta in essere successivamente dall’amministratore unico. In particolare, il TFN ha sostenuto che “la mancata contestazione (anche) di tali specifiche e concrete condotte, a parere del Collegio, interrompe il nesso causale e impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che avrebbero, qualora accertate, concorso alla causazione del fallimento societario”.

In data 23 luglio 2020 il Collegio ha, quindi, rigettato il deferimento della Procura Federale e, per tale motivo, ha proceduto a rigettare anche la proposta di patteggiamento presentata dalla sig.ra Daniela De Angeli, in quanto non ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, ritenendo di procedere al proscioglimento dell’incolpata, analogamente agli altri deferiti.

3. Il reclamo della Procura Federale

Avverso il dispositivo della pronuncia n. 141TFN–SD 2019–2020 del 23.7.2020 e la decisione n. 172TFN-SD del 3.8.2020, il Procuratore Federale f.f., in data 07 agosto 2020 ha presentato il reclamo n. 178, ritenendo la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale “erronea, ingiusta e, per certi aspetti abnorme”, per i seguenti motivi:

A) Omesso esame di tutti gli atti del procedimento ed erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento

Il presupposto di fatto posto a base della motivazione del rigetto del deferimento non trova, secondo la Procura Federale, alcuna rispondenza negli atti acquisiti al procedimento ed alle correlate valutazioni inquirenti e requirenti. Ed infatti la Procura, dopo aver esercitato l’azione disciplinare anche nei confronti del sig. Flavio Persichini, amministratore unico della società fallita dal 12.8.2019 all’1.10.2019, con provvedimento del 12.6.2020, allegato al fascicolo del procedimento, ha separato gli atti riguardanti la posizione del medesimo, in quanto la notifica dell’atto di Comunicazione di Chiusura delle Indagini non si era perfezionata. La Procura evidenzia, di conseguenza, che nei confronti del sig. Persichini, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia gravata, è stata esercitata l’azione disciplinare ed è stato formulato il relativo capo di incolpazione, per quanto allo stesso addebitabile con riferimento al periodo di gestione ed alle correlate condotte poste in essere; tale contestazione, tuttavia, non ha ancora determinato l’esercizio dell’azione disciplinare in quanto la notifica della Comunicazione di Chiusura delle Indagini non si è ancora perfezionata nei confronti del sig. Persichini.

In ogni caso, la Procura ha contestato che l’incolpazione nei confronti del sig. Persichini possa avere influenza sulla posizione di ciascuno dei tesserati ed amministratori deferiti: “A ciascun amministratore è stata contestata la violazione allo stesso rispettivamente ascrivibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F, con riguardo al periodo nel quale ciascuno ha rivestito la carica gestionale all’interno della società fallita, con ovvia esclusione di fatti o circostanze avvenute prima o dopo tale periodo, in relazione alle quali non è certamente rinvenibile alcun apporto causale che giustifichi l’affermazione di un addebito”.

Secondo la Procura, “Il Giudice di prime cure, pertanto, in disparte l’errore di fatto in cui è incorso nella parte in cui ha “ritenuto” che la Procura Federale non abbia proceduto disciplinarmente nei confronti del sig. Persichini, avrebbe dovuto correttamente esaminare la posizione di ciascun deferito in relazione al periodo nel quale lo stesso ha rivestito la posizione gestoria all’interno della società; tanto sulla scorta dei cospicui atti acquisiti al procedimento che, per ciascun periodo, dimostrano ampiamente ed incontrovertibilmente la sussistenza ed il perseverare di elementi endemici di crisi societaria che i vari amministratori susseguitisi nel tempo hanno omesso di affrontare, ed anzi hanno aggravato fino e determinare l’inverarsi dello stato di insolvenza. Tale esame analitico, come si evince dalla piana e semplice lettura della decisione gravata, è stato totalmente omesso dal Giudicante di prime cure”.

Sottolinea ancora la Procura che: “Sul punto, poi, non può non evidenziarsi che proprio dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla quale fa riferimento la pronuncia gravata per giustificare il proprio iter logico giuridico, emerge che la società fallita si trovava in pacifico e conclamato stato di insolvenza reso irreversibile dalla cessazione di qualsiasi sua attività per effetto della mancata iscrizione al campionato di serie B, alla quale, peraltro, era immediatamente seguito lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 34/A del 24 luglio 2019”.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.

La pronuncia gravata, secondo la Procura, è ulteriormente (e gravemente) errata in punto di diritto, nella parte in cui evidenzia a sostegno del rigetto del deferimento proposto: “Il Collegio ritiene che, al di là di tale generica contestazione, agli odierni deferiti non viene censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale.

Invero appare evidente che anche la ben nota operazione della cessione del credito vantato nei confronti della società Alyssa non era stata in prima battuta ritenuta sufficiente per addivenire ad una pronuncia di fallimento.

Pertanto, la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni.”

Secondo la Procura “tale arresto motivazionale, si pone in evidente contrasto con il disposto di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., in uno con la ratio legis sottesa a tale norma, la cui violazione è stata contestata a tutti i deferiti in relazione anche al disposto dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti…Tale assunto, infatti,, secondo la Procura, “oltre ad imporre una vera e propria “probatio diabolica” in quanto pretenderebbe la prova dell’efficacia causale di un comportamento non posto in essere, con attribuzione di effetti ipotetici allo stesso, con ogni evidenza si presta a conseguenze aberranti”.

  1. Error in iudicando per non rispondenza delle affermazioni contenute nella parte motiva della pronuncia e relative al merito delle cause che hanno determinato il dissesto della società sportiva al materiale probatorio acquisito e riversato in atti ed alle risultanze dello stesso riportate nell’atto di deferimento.”

Secondo la Procura Federale, la sentenza reclamata è ulteriormente erronea ed ingiusta anche in relazione alle seguenti affermazioni contenute nella parte motiva della stessa:

In altri termini la pur rilevante esposizione debitoria non è stata la causa decisiva che ha portato alla dichiarazione di fallimento, ma ha avuto un ruolo determinante l’attività fraudolenta posta in essere successivamente e non specificatamente contestata nell’atto di deferimento. La mancata contestazione (anche) di tali specifiche e concrete condotte, a parere del Collegio, interrompe il nesso causale e, impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che avrebbero, qualora accertate, concorso alla causazione del fallimento societario.”

Ad avviso della Procura Federale, dagli atti acquisiti al procedimento, e segnatamente dalla relazione ai sensi dell’articolo 33 della legge fallimentare redatta dai curatori fallimentari e dalle relazioni ispettive della Co.Vi.So.C., infatti, emerge in modo conclamato la presenza di difficoltà finanziarie e di un importante e progressivo depauperamento della società di calcio almeno (e già) dall’anno 2014. A ciò si aggiunge secondo l’organo ricorrente che se la società non fosse stata in una situazione di decozione non avrebbe avuto necessità alcuna di richiedere un concordato liquidatorio. Osserva poi la Procura che “Vieppiù, le somme dissipate dopo l’istanza di concordato, tra cui il pagamento a Struttura Srl (di circa 300 mila euro), sono oggettivamente irrisorie se paragonate alla situazione debitoria a quel momento maturata, che è stata riportata nel deferimento con il suo progredire negativo”.

Alla luce degli illustrati motivi di reclamo, la Procura Federale ha chiesto che la Corte Federale di Appello, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, in relazione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento del 25 giugno 2020, affermi la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo per le violazioni agli stessi ascritte e, per l’effetto, comminare ai medesimi le seguenti sanzioni, così come richieste dalla Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento:

  • per il sig. Maurizio Zamparini: 1 (uno) anno di inibizione in continuazione con la precedente sanzione dell’inibizione di quattro anni già irrogata in via definitiva nell’ambito del procedimento n. 816pf18-19, con contestuale preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., o, in via subordinata, 3 (tre) anni di inibizione;
  • per la sig.ra Laura Giordani: inibizione di anni 2 (due);
  • per il sig. Giovanni Giammarva: inibizione di anni 3 (tre);
  • per il sig. Andrea Bettini: inibizione di anni 2 (due);
  • per la sig.ra Zamparini: inibizione di anni 1 (uno);
  • per il sig. Emanuele Facile: inibizione di anni 1 (uno);
  • per il sig. lan Clive Richardson: inibizione di anni 1 (uno);
  • per il sig. John Michael Treacy: inibizione di mesi 6 (sei);
  • per il sig. Alessandro Albanese: inibizione di anni 2 (due);
  • per il sig. Walter Tuttolomondo: inibizione di mesi 6 (sei);
  • per il sig. Attilio Coco: inibizione di mesi 6 (sei);
  • per il sig. Vincenzo Macaione: inibizione di mesi 6 (sei);
  • per il sig. Roberto Bergamo: inibizione di anni 2 (due);

o, in subordine, quella ritenuta di giustizia dalla Corte Federale d’Appello.

Per la posizione della sig.ra Daniela De Angeli la Procura ha chiesto che la Corte Federale d’Appello dichiari l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva già raggiunto e depositato innanzi al Tribunale Federale Nazionale prima dello svolgimento della udienza, che prevede la sanzione dell’inibizione per un anno e quattro mesi; e in subordine che la Corte irroghi alla sig.ra Daniela De Angeli la sanzione di due anni di inibizione.

4. I motivi della decisione

Ai fini della valutazione dei motivi del reclamo della Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, questa Corte ha assunto come punto di riferimento il parere interpretativo della Corte Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28.6.2007. Sul presupposto che il testo delle NOIF usa il termine “possono”, inducendo alla idea della “discrezionalità nell’irrogazione della sanzione” e che l’art. 22 delle NOIF prevede un’automatica preclusione dall’assunzione di cariche dirigenziali per le ipotesi di condanna passata in giudicato per il compimento di reati fallimentari, la Corte Federale ha statuito che: “Agevole può essere allora dedurne che tale automatica preclusione non si ha nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della società sportiva di cui si è amministratori” (...) “La preclusione di cui al terzo comma dell’articolo 21 delle NOIF presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società”.

Il parere interpretativo della Corte Federale va collocato inoltre nel quadro più generale delle disposizioni statutarie della FIGC che affermano l’importanza del principio della corretta gestione delle società, all’articolo 4, comma 2: “Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva” ed all’articolo 19, comma 1: “Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”.

Questa Corte ha tenuto conto, inoltre, della impostazione metodologica inequivocabilmente consolidata dalla ampia giurisprudenza degli ultimi anni da parte degli organi di giustizia federali e del Collegio di Garanzia del CONI. È certo che la responsabilità degli amministratori nell’ultimo biennio della società fallita e di cui è stata revocata la affiliazione non può essere meramente correlata a generici obblighi di posizioni, ma non appare condivisibile la tesi espressa dal Tribunale Federale, in evidente contraddizione con numerose decisioni dello stesso organo, secondo la quale “la responsabilità non può essere correlata… a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine alla effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni”.

In primo luogo, va sottolineato che gli amministratori, nominati dai soci di riferimento, in molti casi coincidono con i soci e che, quindi, essi stessi in conseguenza degli effetti della propria gestione, nel caso in cui abbia determinato la necessità di apporti di capitale indispensabili a garantire la continuità aziendale, debbano provvedervi. Ma, in senso più generale, con quali modalità si potrebbe verificare controfattualmente che gli interventi avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento? Sulla base di tale impostazione risulterebbero errate la gran parte delle decisioni degli organi di giustizia assunte negli ultimi anni, fatte salve quelle in cui sia documentato una palese condotta distrattiva in danno della società.

Peraltro, una situazione di crisi economico-finanziaria può essere affrontata con una pluralità di interventi, al di là degli interventi dei soci sul capitale, nella piena disponibilità e, quindi, responsabilità degli amministratori, in relazione, ad esempio, alla riduzione dei costi ed all’incremento dei ricavi, nonché con riferimento alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. Peraltro, il CGS vigente all’epoca dei fatti sottolineava la rilevanza dell’osservanza dei doveri e obblighi generali di cui all’articolo 1-bis, nonché il fatto che “sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

L’impostazione adottata nel caso specifico del Tribunale Federale Nazionale appare, quindi, in contraddizione con la lettera e lo spirito dell’articolo 21 delle NOIF, nonché del parere interpretativo della Corte Federale del 2007.

Negli anni successivi all’espressione di tale parere interpretativo della CGF la preoccupazione del grande disvalore delle condotte di cattiva gestione, anche sotto il profilo sportivo, è stato al centro dell’attenzione del legislatore sportivo in conseguenza degli effetti che essi determinano sul corretto svolgimento dei campionati. In tal senso il principio statutario della corretta gestione già richiamato, è stato tradotto in norme sempre più stringenti sulla verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società, nonché sull’acquisizione delle quote societarie delle stesse, per non parlare del Financial Fair Play della UEFA. Il fallimento delle società sportive determina, altresì, effetti negativi di carattere sistemico e danni su tesserati, dipendenti e altre società nazionali e internazionali con pregiudizio irreparabile di parte delle risorse ad essi spettanti sotto il profilo contrattuale, nonché sull’erario.

Il Tribunale Federale ha ritenuto, inoltre, di non procedere ad una analisi specifica delle singole condotte attive o omissive poste in essere dai deferiti, ritenendo che “… il contributo causale determinante alla dichiarazione di fallimento è stato fornito dall’amministratore in carica ne periodo successivo all’11 agosto 2019, non deferito, che ha posto in essere gli atti di frode ex art. 173 della legge fallimentare, precludendo in maniera assoluta e tassativa il ricorso al concordato preventivo ex art. 161 della legge fallimentare al quale, pure la società era stata ammessa, sebbene con riserva che, di fatto, avrebbe evitato il fallimento”.

La lettura degli atti (ed anche della stessa sentenza di fallimento) evidenzia, invece, la gravità della situazione economico-finanziaria della società US Città di Palermo Spa in concordato preventivo. Infatti, il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Fallimentare, nella Sentenza 112/2019, pubblicata il 18/10/2019, ha scritto tra l’altro:

“ritenuto, quanto all’istanza di fallimento proposta dalla Procura, che la società U.S. Città di Palermo è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1 e 15 L.F., come novellati dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007, risultando pacifico il superamento tanto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F., quanto della soglia di indebitamento di cui all’art. 15 ult. co. L.F.;

considerato che risulta, altresì, acclarata la sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F., tenuto conto delle ingentissime esposizioni debitorie gravanti sulla società, della circostanza che la stessa non è più operativa, della stessa denuncia dello stato di crisi contenuta nel ricorso ex art. 161 comma VI L.F.;

osservato, del resto, che lo stesso amministratore giudiziario, …, nella memoria depositata il 9/10/2019, ha dichiarato, per l’ipotesi  in cui il Collegio avesse ritenuto “insuperabile l’ostacolo costituito dagli atti di frode denunciati dai Commissari nel ricorso ex art. 173 l.fall. …. di rinunciare alla domanda di concordato preventivo e di aderire alle istanze di fallimento pendenti, essendo incontestato e incontrovertibile che la suddetta si trovi in uno stato di insolvenza irreversibile”.

Peraltro già il 6 agosto 2019, nella conclusioni della relazione preliminare nel procedimento ex art, 2409 c.c. nei confronti degli amministratori della società US Città di Palermo, si segnala che:

- U.S. Città di Palermo si trova in una situazione di conclamata, quanto irrimediabile, insolvenza;

- tale stato di insolvenza latente e mai definitivamente rimosso almeno dal 30 giugno 2016 è stato aggravato, con un indissolubile nesso di causalità dalle descritte condotte commissive e omissive tenute dagli amministratori attualmente in carica, con l’aperta compiacenza del collegio sindacale, certamente del suo presidente;

- tali condotte si sono concretate in falsificazioni di rilevantissime entità e in artifizi e raggiri continuati in danno di U.S. e dei suoi creditori, di FIGC di Co.Vi.So.C. e della medesima ispezione ex art. 2409 c.c.;

- i danni causati dalle suddette condotte sono non più removibili, neppure tramite la nomina di un eventuale amministratore giudiziario;

- non esiste altro rimedio alle suddette condotte che il fallimento, unico ambito nel quale le stesse potranno essere adeguatamente perseguite;

- l’assoluta mancanza di collaborazione con l’ispezione ex art. 2409 c.c. unitamente al continuo ricorso – pendente la stessa – all’utilizzo di documenti e atti di cui era già stata smascherata la falsità, fanno temere che possono intervenire artificiose modificazione e alterazioni del quadro probatorio qui fornito, soprattutto riguardo alle altre società del Gruppo Arkus, alcune delle quali, come precedentemente segnalato, paiono avviate, a loro volta, all’insolvenza. Non è da escludere, infatti, che all’insolvenza di U.S. Città di Palermo corrisponda un’insolvenza di tutto il Gruppo Arkus e che il vero obiettivo dell’acquisizione di U.S. fosse quello di utilizzare la cassa derivante dalla quota dei diritti televisivi che sarebbero ad esse spettati una volta che, tramiti gli artifizi e le falsità di cui si è riferito, questa avesse ottenuto l’iscrizione al campionato cadetto.”

È di tutta evidenza che la mancata ammissione al campionato di competenza per la stagione 2019/20, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati e la completa cessazione delle attività sportive abbia aggravato la situazione economico-finanziaria determinando un gravissimo stato di decozione della società.

A giudizio di questa Corte, le condotte dell’amministratore unico, che saranno eventualmente valutate in altro e diverso procedimento, una volta che la Procura potrà correttamente instaurare l’azione disciplinare con la notifica dei relativi atti, appaiono solo la causa finale della decisione del tribunale fallimentare di Palermo, a fronte di una situazione conclamata di decozione ed una situazione debitoria per decine di milioni di euro.

La mancata contestazione delle condotte dell’ultimo amministratore da parte della Procura Federale, peraltro avvenuta solo per le evidenziate difficoltà procedurali nell’instaurazione del procedimento disciplinare, non interrompe affatto il nesso casuale, né impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che costituisce il compito degli organi giudicanti, alla luce della documentazione disponibile che consente una puntuale ricostruzione dei fatti.

La copiosa documentazione in atti mostra, infatti, in modo inequivocabile che l’attività dell’ultimo amministratore, abbia rappresentato la ragione terminale, ma niente affatto esclusiva del fallimento della società. Di conseguenza, questa Corte ritiene che il Tribunale sia incorso in un’erronea valutazione dei fatti.

Per queste ragioni questa Corte ritiene di accogliere il ricorso della Procura Federale e di procedere conseguentemente ad una analitica valutazione dell’operato degli amministratori della società U.S. Città di Palermo Spa nell’ultimo biennio antecedente al fallimento ed alla revoca della affiliazione, come richiede l’articolo 21 delle NOIF.

Il deferimento e la significativa documentazione in atti illustrano analiticamente le ragioni complessive dello stato di grave squilibrio economico-finanziario e successivamente di decozione che ha portato alla mancata ammissione al campionato, allo svincolo dei calciatori tesserati con grave depauperamento dell’attivo patrimoniale, alla richiesta di concordato preventivo e poi al fallimento della società. In tale contesto, in particolare la relazione ex art. 33 della legge fallimentare, le relazioni relative alle ispezioni Covisoc e le documentazioni allegate alle stesse descrivono puntualmente le azioni, i comportamenti degli amministratori in carica nell’ultimo biennio e consentono, quindi, di individuarne le specifiche responsabilità in relazione ai ruoli svolti, alle condotte tenute sia di carattere operativo che omissivo. In tale analisi appare particolarmente importante la valutazione del rispetto dei principi di corretta gestione definiti dallo Statuto con particolare riferimento agli amministratori che hanno rivestito anche la qualità di soci e/o di rappresentanti delle società controllati nelle diverse fasi della vita societaria della US Città di Palermo Spa.

Prima di entrare nella analisi delle specifiche posizioni, appare necessario valutare preliminarmente le eccezioni procedurali presentate in alcune memorie difensive.

In primo luogo, la difesa della sig.ra Daniela De Angeli ha eccepito la inammissibilità ed irricevibilità del reclamo della Procura Federale nei confronti della sua assistita per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del CGS e dell’art. 342 c.p.c. poiché la Procura Federale avrebbe omesso totalmente di impugnare la parte della sentenza di prime cure con cui è stato rigettato il patteggiamento ex art. 127 del C.G.S. Secondo la interpretazione difensiva nei motivi di gravame non vi è alcuna censura della decisione del Tribunale Federale Nazionale nella parte in cui è stato rigettato il patteggiamento della sig.ra Daniela De Angeli. Tale argomentazione appare, ad avviso di questa Corte, priva di pregio, poiché la Procura Federale ha dettagliatamente evidenziato le specifiche censure della sentenza impugnata. Peraltro, la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale non effettua alcuna valutazione specifica della posizione della sig.ra De Angeli e non entra affatto nel merito della valutazione dell’entità della sanzione prospettata, ma respinge il patteggiamento come mera conseguenza della valutazione generale (erronea) dell’organo di prime cure sulla infondatezza complessiva del deferimento.

Per tale ragione la Procura Federale nell’atto di reclamo ha, con le stesse modalità, contestato, l’impostazione metodologica e le conclusioni cui è giunto il Tribunale Federale Nazionale. Di conseguenza, motivando ampiamente le censure della sentenza impugnata la Procura ha conseguentemente richiesto la riforma generale e, nello specifico, di confermare il contenuto del patteggiamento concluso con la sig.ra De Angeli.

Analogamente priva di pregio appare la eccezione preliminare della difesa del sig. John Michael Tracy di improcedibilità dell’azione disciplinare per nullità e/o invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 123 del C.G.S. e del provvedimento di deferimento di cui all’art. 125 del C.G.S. poiché essi sono stati predisposti esclusivamente in lingua italiana.

A prescindere da ogni valutazione sulla eventualità che tutti gli atti della giustizia sportiva debbano essere tradotti in ciascuna lingua madre dei possibili deferiti, questa Corte ritiene che il sig. Tracy abbia esercitato in modo dettagliato e compiuto il proprio diritto alla difesa in tutte le fasi del procedimento.

Infine, la difesa del sig. Maurizio Zamparini chiede la inammissibilità del deferimento per violazione del divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti, con riferimento a quelli contestati nell’ambito del procedimento 816pf18/19, conclusosi con la decisione della Corte d’Appello Federale del 25 Ottobre  2019 (CU n. 030/CFA). Secondo tali argomentazioni difensive, nessuna nuova e diversa condotta viene addebitata al signor Zamparini.

La suggestiva tesi difensiva ha meritato una approfondita valutazione della Corte anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo i quali è stato correttamente affermato che “a nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse…” (CU n. 118/TFN-SD 2019/20 del 27 Febbraio  2020), tesi confermata da questa Corte con decisione del 19 giugno 2020 (CU n. 076/CFA).

In realtà, come si vedrà più dettagliatamente nella disamina della posizione del sig. Maurizio Zamparini, nell’atto di deferimento è contestata dalla Procura Federale la complessiva attività gestionale svolta in qualità di Presidente prima, consigliere delegato poi della US Città di Palermo Spa, nonché di socio di riferimento della stessa sino al 20 Dicembre 2018, valutata sulla effettiva situazione economico-patrimoniale al momento della cessione della quota sociale e nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento.

Le vicende societarie ed economico-finanziarie della US Città di Palermo Spa nei due anni precedenti al fallimento ed alla revoca della affiliazione possono essere analizzate in quattro diverse fasi, poiché gli amministratori si sono succeduti in relazione ai tre passaggi di proprietà avvenuti in tale periodo.

a) La gestione Sporting Network Srl (dal 3 maggio 2019 al fallimento)

Dal 3 maggio 2019 e sino alla data della sentenza di fallimento la società US Città di Palermo Spa è stata posseduta dalla Sporting Network Srl che, acquistando dalla sig.ra Daniela De Angeli, le quote sociali rappresentanti l’intero capitale sociale della società Palermo Football Club Spa, è divenuta conseguentemente titolare anche della società controllata al 100% U.S. Città di Palermo Spa. In particolare, Sporting Network Srl, previo contratto preliminare sottoscritto il 24/4/2019 con la De Angeli, in data 3/5/2019 acquisisce tale società al prezzo di dieci euro con l’assunzione però dell’obbligo di pagare il debito di PFC (ex Alyssa), pari, a quella data, a 20 milioni di euro, entro il 30/6/2019, nonché gli stipendi e gli altri debiti

entro il 20/6/2019, al fine di consentire l’iscrizione al campionato di serie B la cui domanda avrebbe dovuto presentare entro il successivo 24/6/2019.

Le quote sociali della società Sporting Network Srl erano detenute da:

- Arkus Network Srl (50%)

- Amandatour Spa (30%)

- High Share Holding Spa (20%).

Dal 3 maggio al 1° luglio 2019 la società è stata retta da un consiglio di Amministrazione composto da:

- sig. Alessandro Albanese, presidente;

- sig. Vincenzo Macaione, vice presidente;

- sig. Roberto Bergamo, consigliere ed amministratore delegato con rappresentanza legale e ampi poteri di gestione e di spesa sino a 500.000 euro;

- sig. Attilio Coco, consigliere;

- sig. Walter Tuttolomondo, consigliere.

In data 1° luglio 2019 i consiglieri Roberto Bergamo, Attilio Coco e Walter Tuttolomondo si presentavano dimissionari all’Assemblea dei soci, a seguito dei contrasti insorti all’interno dell’organo amministrativo, determinandone la decadenza. Nella stessa Assemblea veniva nominato un nuovo consiglio di amministrazione composto dai sig.ri Roberto Bergamo, in qualità di Presidente, Attilio Coco e Walter Tuttolomondo, in qualità di consiglieri. Tale nuovo organo è rimasto in carica sino alla nomina dell’amministratore unico, sig. Flavio Persichini, in data 12 agosto 2018, al fine di esperire il procedimento di concordato.

Nella relazione conclusiva della verifica del 27 maggio 2029, gli ispettori Co.vi.soc. rilevano che: “Con riferimento al nuovo soggetto economico della società, ossia Sporting Network Srl, "società veicolo'' di Arkus Network Srl, non si hanno allo stato attuale informazioni precise riguardo alla relativa capacità di apportare le risorse finanziarie promesse nell'ambito della definizione del contratto preliminare di compravendita di azioni di Palermo Football Club Srl Alla data dell'ispezione, inoltre, risultavano solo parzialmente soddisfatti gli impegni presi dalla società acquirente. In particolare, non risultava rispettato, se non per un importo poco significativo, l'impegno di garantire ''l'adempimento delle obbligazioni dì pagamento delle posizioni debitorie verso terzi creditori e, segnatamente, fornitori e procuratori sportivi della società al fine di tutelare la continuità aziendale non esponendola al rischio di azioni giudiziarie in proprio danno". Venivano, infatti, forniti un prospetto extracontabile e delle contabili bancarie in base ai quali si evinceva il pagamento dì debiti della società per un importo complessivo pari a solo 327.484,69 euro. Non risultavano ulteriori apporti del socio di riferimento a favore della Società. Il Sig. Albanese aveva riferito agli Ispettori che si attendevano gli sviluppi del ricorso alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale del 10/05/2019, che aveva irrogato quale sanzione alla società la retrocessione all'ultimo posto del Campionato di Serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione aveva, comunque, confermato la volontà dei soci di proseguire nel risanamento della società indipendentemente dagli esiti del ricorso, tanto che erano stati predisposti distinti piani economico - finanziari per ogni possibile soluzione (permanenza in Serie B / retrocessione in Serie C). Gli ispettori avevano chiesto di poter prendere visione di tali piani, ma la Società ha riferito che gli stessi sarebbero stati divulgati solo dopo che si fosse espressa la Corte di Appello Federale. Gli Ispettori segnalavano che era stata fornita dal sindaco intervenuto in sede di ispezione una comunicazione pervenuta via e-mail a Sporting Network Srl da parte di alcuni imprenditori, in cui veniva proposto l'acquisto di quote societarie per un valore complessivo pari a 3.000.000 di euro”;

“La gravità della situazione economico-finanziaria della Società e delle vicende di giustizia sportiva inducevano gli Ispettori a ritenere che la prospettiva della continuità aziendale nell'immediato futuro sarebbe stata possibile solo nel caso in cui il socio dì riferimento della società avesse fatto tempestivamente fronte ai rilevanti impegni contenuti nel contratto preliminare di compravendita dì azioni del Palermo Football Club Spa, facendo riferimento in primo luogo all'obbligo di corrispondere i 20.000.000 di euro relativi al debito "ex Alyssa'' entro il 30/06/2019. Nel corso dell'ispezione non erano state fornite indicazioni tali da consentire di ritenere che gli impegni assunti sarebbero stati facilmente rispettati da parte del soggetto economico di riferimento della società;”

Gli ispettori concludevano la verifica del 27 maggio 2019 evidenziando in particolare che:

- la società aveva corrisposto gli emolumenti ai tesserati sino alla mensilità di Febbraio  2019;

- dalla situazione contabile non ancora licenziata dai vari organi amministrativi e di controllo al 31.03.2019, emergeva una perdita in formazione di Euro/Mil. 7,08 a fronte di un patrimonio Netto dì Euro/Mil. 3.4;

- la società continuava a non versare l'IRAP relativa alle plusvalenze sulle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori;

- l'indice di liquidità al 31/03/2019, determinato in via preventiva dagli Ispettori sulla base di una situazione contabile di pari data non ancora licenziata dai vari organi amministrativi e di controllo, evidenziava un coefficiente pari a 0,894 senza alcuna carenza da sanare. Ove mai l'attivo patrimoniale fosse stato rettificato del credito "ex Alyssa" di Euro/Mil. 20 per i motivi correlati al mancato incasso del residuo importo al 30/06/2019 e nonché agli esiti dei giudizi emessi dai vari Tribunali Federali, Penali e Civili il parametro avrebbe evidenziato un coefficiente di 0.317 con una carenza patrimoniale di Euro/Mil. 4,4;

- l'indice PA al 31/03/2019, determinato in via preventiva dagli Ispettori sulla base di una situazione contabile di pari data non ancora licenziata dai vari organi amministrativi e di controllo, evidenziava un coefficiente pari a 0.01 con una carenza da sanare di Euro/Mil. 4,3. Ove mai tale parametro fosse stato rettificato del credito "ex Alyssa" di Euro/Mil. 20 per i motivi suesposti, il parametro avrebbe evidenziato un coefficiente di -0.557 con una carenza patrimoniale da risanare di Euro/Mil. 25.3;

- la gravità della situazione economico-finanziaria della società induceva gli ispettori a ritenere che la prospettiva della continuità aziendale nell’immediato futuro sarebbe stata possibile solo nel caso in cui il socio di riferimento della società avesse fatto tempestivamente fronte ai rilevanti impegni contenuti nel contratto preliminare di compravendita delle azioni del Palermo Football Club Spa, con riferimento in primo luogo all’obbligo di corrispondere i 20.000.000 di euro entro il 30/6/2019 del debito “ex Alyssa”, che, per effetto del trasferimento della Mepal Srl da parte di Sport Capital Group Investments Ltd in favore di Palermo Football Club Spa, era diventato di titolarità di quest’ultima; nel corso dell’ispezione, però, non erano state fornite indicazioni tali da consentire di ritenere che gli impegni assunti avrebbero potuto essere facilmente rispettati da parte del soggetto economico di riferimento della società;

- con riferimento alla situazione tributaria, utile anche ai fini della successiva ammissione ai campionati professionistici, assumeva particolare rilievo il fatto che entro 30 giorni dalla data del preliminare sottoscritto, la Sporting Network Srl avrebbe dovuto estinguere tramite l'istituto dell'accollo compensativo con altri crediti di imposta appartenenti a una società terza denominata Tecnosystem Group Srl (Legge 212/2000), le posizioni fiscali e tributarie pendenti in capo alla Palermo Football Club Spa, all’US Città di Palermo Spa e alla Mepal Srl, per un importo complessivo pari a Euro/Mil. 4,4. Tale situazione avrebbe dovuto essere attentamente monitorata anche alla luce della Risoluzione N.140 del 15/11/2017 emessa dalla Direzione Centrale Normativa Agenzia delle Entrate nella quale è stato chiarito che in ambito tributario non è ammesso il pagamento del debito oggetto di accollo mediante compensazione con crediti vantati dall'accollante”.

La gestione della Sporting Network Srl è, inoltre, dettagliatamente illustrata nella relazione dei curatori fallimentari ex articolo 33. In ordine alle obbligazioni che la nuova proprietà si accolla nell’ambito dell’acquisizione, si evidenzia che sulla base dell’art. 3.4 del contratto del 24.4.2019 Sporting Network Srl avrebbe dovuto “estinguere e/o … documentare l’intervenuta richiesta di compensazione delle posizioni fiscali e tributarie pendenti in capo alla PFC, alla US ed alla Mepal … sino alla concorrenza di un importo complessivo di €4.400.000,00, mediante accollo compensativo con altri crediti di imposta ai sensi della Legge 212/2000”. Con nota del 16 aprile 2019 la società Tecnosystem Group Srl si dichiarava disponibile ad accollarsi posizioni debitorie riconducibili alla Sporting Network Srl sino alla concorrenza del credito iva di 4,117 milioni di euro risultante dalla dichiarazione iva presentata per l’anno 2018. Con pec del 29 maggio 2019 un sindaco della società US Città di Palermo Spa, segnalava che il visto di conformità presente nelle dichiarazioni iva dell’anno 2018 presentata dalla Tecnosystem Group Srl era falso. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 10 giugno 2019 nel discutere sulla “nota dell’ex Sindaco Trinchera”, si limitava a invitare il collegio sindacale, la cui composizione si è modificata il 28/5/2019, “ad effettuare le opportune verifiche”. Il successivo Consiglio del 19 giugno 2019 nulla riferiva sulla pratica Tecnosystem Group Srl, ma deliberava l’acquisto del ramo di azienda della Group Itec Srl. In pari data veniva stipulato l’atto di acquisto del ramo di azienda al prezzo di 2,9 milioni di euro che “verranno pagati entro e non oltre la data odierna, come da accordo espresso tra le parti”. Tra il 20 e il 25 giugno 2019 la società utilizzava in compensazione il credito iva del ramo di azienda acquisito per pagare propri debiti erariali e previdenziali per 2,207 milioni di euro. A tal proposito nota la relazione ex art. 33: “Le scritture contabili della US nulla annotano in ordine a tale cessione di azienda (se non la fattura del Notaio che ha autenticato le firma dell’atto) né alle successive (indebite) compensazioni. I controlli eseguiti dall’ispettore giudiziario ex art. 2409 c.c. nel mentre nominato dal Tribunale di Palermo e quelli dell’Agenzia delle Entrate (pvc del 31/7/2019, all. 6.66), mostrano che, anche a prescindere dalla legittimità della compensazione con accollo del debito di imposta, il ramo di azienda acquistato di fatto non esiste (e quindi non esistono crediti fiscali da utilizzare in compensazione) non avendo la Group Itec Srl, inesistente agli indirizzi dichiarati (v. pag. 15 dell’atto di recupero allegato sub 18), mai presentato né bilanci né dichiarazioni fiscali dal 2007 in poi.” In data 18/12/2019 l’Agenzia delle entrate ha notificato l’atto di recupero n. TY3CRH600050 2019 chiedendo il pagamento dell’importo illegittimamente compensato (€2.207 €k) con l’irrogazione di sanzioni nella misura del 100% (€k 2.207) e interessi per €k

Detta pretesa è stata trasmessa in data 24/12/2019 ai membri del Cda che ha deliberato l’operazione al fine di apprendere se, a detta di questi ultimi, sussistano motivi di impugnazione. Alla data di presentazione della presente relazione è pervenuto il riscontro del solo presidente del CdA Albanese, il quale con pec del 4/1/2019 (all. 39) ha rappresentato di non avere partecipato al Cda che ha deliberato l’acquisto del ramo di azienda, diversamente da quanto riportato dal verbale di adunanza, e <di aver preteso ed ottenuto l’annullamento da parte del CdA, durante la riunione tenutasi in data 27 giugno 2019 della delibera, verbalizzata come assunta il 19 giugno 2019 (ed immediatamente contestata dallo scrivente, appena avutane notizia, con e-mail del 20 giugno 2019, ore 13,37)>. Il presidente del Cda, nel fare presente che allo stesso non competeva la “rappresentanza legale della società” ha comunicato altresì <di aver comunicato senza indugio alla società le proprie dimissioni, avuta conoscenza del perfezionamento dell’operazione negoziale contestata …>”. Nella relazione stessa si nota che l’unica tempestiva reazione del presidente del Cda sembra solo quella di richiedere la “correzione del verbale” (v. pec del 20/6/2019 prodotta dallo stesso Albanese) e null’altro, non impedendo tale comportamento il realizzarsi dell’illecita compensazione avvenuta tra il 20 e il 25 giugno. Tale l’operazione ha prodotto un danno quantomeno di 2,207 milioni di euro, pari alle sanzioni irrogate, la cui responsabilità è senza dubbio ascrivibile all’organo amministrativo.

Con riferimento alle procedure di iscrizione al campionato la relazione ex art. 33 evidenzia che: “6.3.3 In ordine al pagamento dei debiti che SN si impegna ad eseguire, deve riferirsi che, a fronte della nota con cui la COVISOC in data 17/6/2019 contesta una carenza patrimoniale di €k 8.272 (all. 6.71), in data 24/6/2019, giorno di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione al campionato, US trasmette alla COVISOC un elenco di <versamenti effettuati da … Sporting Network srl> in favore della stessa US per €k 10.059 (all. 6.72 e 6.73). Il giorno precedente, il presidente del Collegio sindacale, Gabriele Tiziano, aveva attestato che SN <ha complessivamente corrisposto alla US … sino alla data del 23.6.2019, l’importo di €7.464.218,45 … mediante versamenti diretti e più esecuzione di pagamenti per ordine e conto di detta società> (all. 6.70). Il versamento di SN a titolo di finanziamento soci infruttifero era già stato discusso e in parte documentato nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi il 21/6/2019 alle ore 11.00 (v. pag. 58-64 dell’allegato 19). Ebbene, gran parte di tali versamenti non sono mai stati realmente eseguiti.

Ed infatti: In primis, tra i versamenti certificati alla COVISOC vi è il <credito fiscale mediante cessione ramo d’azienda> di €5.826.040 riconducibile all’inesistente ramo aziendale della Group Itec srl di cui si è riferito. Inoltre, US allega alla COVISOC la distinta di un bonifico, o meglio la nota con cui banca Ifigest, in data 24.6.2019, conferma di avere ricevuto disposizione di bonifico multiplo di €3.082.264,53 che in realtà non verrà mai eseguito per mancanza di provvista, come da pec della banca del 27/6/2019 (v. all 6.75).

Ancora, pagamenti per oltre €k 340 eseguiti direttamente da SN, ricompresi tra i 10 milioni di euro che US dichiara di avere ripianato anche tramite l’intervento di SN, non sono riconducibili a debiti di US come indicato nella mail della De Angeli del 10/7/2019 (all. 6.76). Tra tali pagamenti, degno di nota è quello eseguito il 10/6/2019 in favore di Struttura srl per

€k25 (all. 6.73). Tale circostanza, e cioè la non riconducibità a US di talune disposizioni di pagamento eseguite direttamente da SN, è confermata dalle scritture contabili di US che espongono alla data del 30/6/2019, senza altra movimentazione nel periodo successivo, un debito per finanziamenti infruttiferi e postergati dei soci (codice conto 14011) maturato durante la gestione di SN di €k644.

In sintesi, documenta la relazione ex art. 33, a fronte dei €k 10.059 che SN avrebbe versato alla US a titolo di versamenti soci postergati e infruttiferi, e come tali dichiarati e attestati alla COVISOC, entrano nelle casse di US soltanto €k 644 (di cui ben €k 100 sono spesi per pagare l’acquisto di Group Itec srl come da fattura del notaio Enzo Becchetti – all. 20). La restante parte è costituita da un inesistente credito iva/ires di un altrettanto inesistente ramo

di azienda, da un ordine di bonifico mai andato a buon fine per mancanza di fondi e da pagamenti eseguiti direttamente da SN non riconducibili alla US.”

Ma a fronte delle richieste della Covisoc, in data 1° luglio 2019, il giorno dopo la scadenza del credito di 20 milioni ex Alyssa, la Sporting Network “<attesta e conferma> che la

<partecipata Palermo FC Spa … giusta mezzi finanziari da noi tempo per tempo apportati, ha dato corso alla progressiva esdebitazione del credito da Voi [US] vantato per l’importo complessivamente corrisposto, sino alla data del 30/6/2019, di €7.063.500,00 … come da Vs/evidenze contabili> (all. 6.78 la richiesta COVISOC e il riscontro di US). Quindi, gli stessi sette milioni di euro, comunque mai versati, che prima sono definiti un apporto patrimoniale a titolo di finanziamento soci infruttifero e postergato, diventano poi un rientro parziale di PFC dal debito ex Alyssa.

La FIGC con CU n. 10/A del 12 luglio 2019 delibera di non concedere alla società US Città di Palermo Spa la licenza nazionale per la stagione 2019/2020 con conseguente non amissione della stessa al campionato di serie B per i seguenti inadempimenti:

- omesso ripianamento della carenza patrimoniale di € 8.272.286,00, risultante dall’Indicatore di Patrimonializzazione al 31 Marzo 2019;

- omesso deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00, come certificato dalla medesima Lega;

- omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

- omesso pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 Marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori;

- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di Marzo e aprile 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2019;

- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti i compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di Marzo e aprile 2019;

- omessa evidenza del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di Marzo e aprile 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- omesso pagamento della penale contrattuale dovuta al tesserato Roberto De Zerbi, come da delibera del Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B che, seppure impugnata, non risulta sospesa nella propria efficacia da parte del competente organo giurisdizionale;

- omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei contributi del Fondo Indennità Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.

In data 23 luglio 2019 il Collegio di Garanzia del CONI, respinge il ricorso della US Città di Palermo Spa (decisione n. 57/2019), e con provvedimento del 24.7.2019 la FIGC dichiara lo svincolo dei calciatori della US Città di Palermo (CU n.34/A).

A tal proposito, la relazione ex art.33 in atti evidenzia le conseguenze di tali fatti: “6.3.6 La mancata iscrizione al campionato di serie B, causata come visto dalla mancata immissione nella US di risorse finanziarie - sia a titolo di apporto patrimoniale sia a titolo di rientro della posizione creditoria ex Alyssa - la cui omissione si è cercato di occultare mediante le false attestazioni e gli artifizi e raggiri di cui si è riferito, ha provocato un ingente danno che può quantificarsi in questa sede nel valore dei calciatori tesserati svincolatisi senza alcun corrispettivo per US. Quest’ultimo è stato sommariamente determinato utilizzando la stima dei calciatori prodotta dalla stessa società nel corso della procedura prefallimentare e,

laddove tale valore non sia stato fornito, utilizzando il valore netto di bilancio del singolo calciatore, secondo la tabella che segue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei calciatori perso in conseguenza della mancata iscrizione al campion

Il valore dei calciatori perso in conseguenza della mancata iscrizione al campionato di serie

B può quindi stimarsi tra €k 25.836 e €k 29.588. A ciò deve aggiungersi il valore del vivaio, anch’esso non più recuperabile, pari ad un netto indicato in bilancio di €k 1.700. Per ultimo, sempre in ordine alle vicende che interessano la Sporting Network deve rilevarsi che durante la gestione di tale società è intervenuta, in data 30/7/2019, la scadenza della garanzia che Gasda aveva rilasciato in favore di US in relazione al credito Alyssa di residui 20 milioni di euro.

Conclude, quindi, la relazione: “La disastrosa gestione di Sporting Network srl ha quindi provocato danni per circa 30-35 milioni di euro oltre a rendere più difficoltoso l’incasso del credito ex Alyssa per il venir meno della garanzia di Gasda.”

Tutto ciò, prescindendo in questa sede sul fatto che i curatori fallimentari segnalano la necessità di “approfondire, inoltre, il ruolo di amministratori di fatto dei germani xx e Walter Tuttolomondo durante la gestione Persichini, considerato che dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, quest’ultimo sembrerebbe essere la loro longa manus” (pag. 4839 della relazione ex art. 33).

Nell’ambito della gestione del consiglio di amministrazione in carica nel periodo di proprietà della Sporting Network Srl appaiono evidenti le principali responsabilità del sig. Walter Tuttolomondo che, come appare dalla documentazione in atti, e in particolare dai verbali del Consiglio di Amministrazione, pur con il ruolo di membro del consiglio di amministrazione, rappresenta il riferimento diretto della proprietà per le sue stesse dichiarazioni, che per la carica sociale ricoperte nella principale società del gruppo controllante la US Città di Palermo Spa (presidente del consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Arkus Network Srl, che deteneva il 50% del capitale sociale della Sporting Network Srl.), nonché di consigliere della Palermo Football Club Spa (dal 3 maggio 2019 e poi nuovamente dal 1° luglio 2019).

Molto gravi appaiono  anche le responsabilità del sig. Roberto Bergamo, consigliere e amministratore delegato con ampi poteri di gestione e rappresentante legale della società US Città di Palermo Spa, che sottoscrive le documentazioni e gli atti richiesti dalla Covisoc in sede di verifica dei requisiti per l’iscrizione al campionato, risultate poi non veridiche (nonché amministratore delegato della Palermo Footbal Club Spa dal 3 maggio 2019 e poi presidente della stessa dal 1° luglio 2019) e del sig. Attilio Coco consigliere di amministrazione della US Città di Palermo (e della Palermo Football Club Spa), che ha partecipato con il sig. Roberto Bergamo e il sig. Walter Tuttolomondo alla delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale fu acquisito il ramo di azienda della Group Iter Srl, operazioni ratificata dall’Assemblea dei soci in data 1° luglio alla loro presenza.

Ai fini della definizione delle relative responsabilità va tenuto conto che il sig. Alessandro Albanese, è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della US Città di Palermo Spa, nonché presidente del Palermo Football Club Spa (dal 3 maggio al 1 luglio 2019) e che il sig. Vincenzo Macaione nello stesso periodo in cui ha ricoperto la carica di vice presidente del Cda della US Città di Palermo Spa era anche presidente del Consiglio di amministrazione della Sporting Network (membro del Cda dal 7 maggio e poi presidente dal 12 giugno 2019 e sino al 9 luglio 2019), nonché consigliere di amministrazione della Palermo Football Club Spa. A tal fine si è tenuto conto del fatto che nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, in prosecuzione del 26 giugno 2019, il sig. Albanese e con lui il sig. Macaione chiedono l’annullamento in autotutela della delibera assunta il 19 giugno e relativa al conferimento del ramo di azienda della Group Iter Srl, in particolare sostiene il Presidente Albanese che “atteso

che in quella occasione il Presidente e il vice presidente non erano in collegamento telefonico al momento del voto e che il consiglio di amministrazione non era stato regolarmente convocato e, quindi, la delibera risulta insanabilmente viziata”. Il vice presidente Macaione conferma che non era presente alla suddetta riunione. Entrambi nel merito non contestano i contenuti di tale delibera, di cui ottengono l’annullamento in autotutela, ratificando però l’operato dell’amministratore delegato sulla scorta della stessa delibera. Nel complesso i sig.ri Albanese e Macaione esplicitano una propria specifica posizione nel consiglio di amministrazione del 27 giugno 2019, deliberando la convocazione dell’Assemblea dei Soci, quando la iscrizione della società era già largamente compromessa.

Sulla base di queste specifiche valutazioni questa Corte intende discostarsi significativamente dalle sanzioni chieste dalla Procura Federale con riferimento ai deferiti della gestione Sporting Network Srl.

b) La gestione della sig.ra Daniela De Angeli (dal 14 Febbraio  2019 al 3 maggio 2019) In data 14 Febbraio  2019 la Sport Capital Group lnvestments Ltd (SGC) cedeva alla sig.ra Daniela De Angeli il 100% della società Palermo Football Club Spa, controllante al 100% la US Città di Palermo Spa al prezzo di 10 euro; nella stessa data la SGC cedeva il 100% di Mepal Srl, alla Palermo Football Club Spa. In data 03/05/2019 la sig.ra Daniela De Angeli cedeva l'intero capitale sociale alla società Sporting Network Srl al prezzo di 10 euro.

Di conseguenza, dal 14 Febbraio  a 3 maggio 2019 la società è stata retta da un consiglio di Amministrazione composto da:

- Rino Foschi, Presidente, con poteri specifici per la parte tecnico-sportiva, ivi inclusa la stipula di contratti con i tesserati e di trasferimento dei calciatori, attribuiti dal consiglio di amministrazione del 18 Febbraio  2019);

- Daniela De Angeli, consigliere dal 14 Febbraio  ed amministratore delegato dal 18 Febbraio  2019, dotata di ampi poteri di rappresentanza e di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, attribuiti dal consiglio di amministrazione del 18 Febbraio  2019.

Gli stessi soggetti ricoprono analoghe cariche anche nella controllante Palermo Football Club Spa, nonché nella società Mepal Srl.

Si tratta evidentemente di figure titolari di funzioni tecniche della società, già svolte durante dal gestione e proprietà del sig. Zamparini e non certo di una nuova gestione proprietaria in grado di far fronte alle gravissime difficoltà finanziarie della società. In particolare, la sig.ra De Angeli, dipendente della stessa società US Città di Palermo Spa, svolgeva le funzioni di direttore amministrativo e in tale qualità ha partecipato ai consigli di amministrazioni della società relativi a deliberazioni di carattere economico-finanziario come segretario verbalizzante o invitata. Di conseguenza pienamente consapevole della effettiva situazione economico-finanziaria della società.

Dal verbale degli ispettori della CO.VI.SO.C. inerente alla verifica del 27 maggio 2019 emergono aspetti rilevanti relativi a questo periodo della gestione della sig.ra Daniela De Angeli (nei confronti del sig. Rino Foschi la Procura non ha potuto esercitare l’azione disciplinare per difetto di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini). In particolare, si richiama la grave situazione economico-finanziaria citata nel paragrafo precedente.

La relazione semestrale, approvata il 27 Marzo 2019 evidenziava una perdita di periodo pari a euro 2.043.468 e nel verbale del C.d.A. del 30 aprile 2019 veniva evidenziato che in data 23/04/2019 il Collegio Sindacale aveva inviato al Consiglio una richiesta di informazioni riguardanti la continuità aziendale: pertanto il presidente del C.d.A. aveva informato il Collegio che la nuova compagine sociale aveva reperito risorse finanziarie necessarie al pagamento di stipendi, ritenute e contributi non pagati dalla precedente gestione mediante la cessione di un contratto promo - pubblicitario pluriennale alla società Damir Srl per complessivi 2.800.000 euro oltre IVA; ulteriori risorse finanziarie erano confluite nelle casse sociali mediante riscossione della quota scaduta del credito "ex Alyssa" ora in capo alla controllante per 2.800.000 euro.

Scrivono i curatori fallimentari nella relazione ex art. 33: “6.2.14 L’ultimo pagamento, imputabile al credito Alyssa, è registrato il 18/3/2019 e coincide con un bonifico di 2,8 milioni di euro ordinato da Palermo Football Club spa con causale “acconto su credito ex alyssa” (all. 6.26). La provvista di tale accredito viene fornita alla Palermo Football Club spa dalla società Ma.ve srl unipersonale interamente partecipata da Gasda srl (società, questa, come detto, riconducibile alla famiglia Zamparini e garante del debito Alyssa). Da tale data in poi il credito ormai di 20 milioni iscritto “verso imprese controllanti” non sarà più movimentato. In realtà, appare evidente che nella impossibilità di effettuare i necessari interventi sul capitale la finalità principale della gestione della sig.ra Daniela De Angeli in questa fase è quella di procedere alla cessione della società. Infatti, gli Ispettori della Co.vi.soc nella verifica del 27 maggio 2019 avevano ottenuto dal sindaco dott. Montesano copia del contratto preliminare di compravendita del 24/4/2019 di cessione delle azioni alla Sporting Network Srl dal quale si appurava che:

- le due parti (Dott.ssa De Angeli e Sporting Network Srl) si erano obbligate a trasferire fra di loro l'intero capitale azionario di Palermo Football Club Spa per un corrispettivo pari a 10 euro entro il giorno 07/05/2019;

- particolare rilievo assumevano gli obblighi a carico del promittente acquirente:

a) il debito di 20.000.000 di euro di Palermo Football Club nei confronti della società doveva essere corrisposto entro il 30/06/2019; la corresponsione delle predette somme sarebbe dovuta avvenire attraverso accollo esterno cumulativo ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile della posizione debitoria di Palermo Football Club Spa nei confronti della società;

b) entro 30 giorni dalla data del preliminare doveva essere estinto e/o comunque documentata l'intervenuta richiesta di compensazione delle posizioni fiscali e tributarie pendenti in capo alla Palermo Football Club Spa, all’U.S. Città di Palermo Spa e alla Mepal Srl, il cui elenco sarebbe stato fornito in occasione del trasferimento delle azioni oggetto del presente contratto, sino alla concorrenza di un importo complessivo pari a 4.400.000 euro mediante accollo compensativo con altri crediti di imposta ai sensi della legge 212/2000 obbligandosi a produrre idonea certificazione attestante l'esistenza, liquidità, esigibilità dei crediti che avrebbero formato oggetto di compensazione entro la data di trasferimento dei titoli azionari;

c) dovevano essere corrisposti stipendi e relativi oneri accessori di calciatori e tecnici della prima squadra di Marzo, aprile e maggio 2019 entro iI 20/06/2019;

d) dovevano essere corrisposti stipendi e relativi oneri accessori di calciatori e tecnici degli altri tesserati del settore giovanile, degli altri tesserati e del personale amministrativo relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui gIi stipendi erano maturati;

e) la mensilità retributiva relativa al mese di giugno 2019 avrebbe dovuto essere corrisposta entro le scadenze Federali previste dalla Lega di appartenenza della Società nella stagione 2019/2020;

f) veniva garantito l'adempimento delle obbligazioni di pagamento delle posizioni debitorie verso terzi creditori e, segnatamente, fornitori e procuratori sportivi della Società al fine di tutelare la continuità aziendale non esponendola al rischio di azioni giudiziarie in proprio danno;

g) per far fronte ai propri impegni di pagamento il promittente acquirente si obbligava a destinare una somma pari a complessivi 4.900.000 euro a favore di Palermo Football Club Spa entro il 10/05/2019;

h) sussisteva l'impegno a non promuovere azioni di responsabilità nei confronti della Dott.ssa De Angeli e del Sig. Rino Foschi da parte della Società, di Palermo Football Club Spa e di Mepal Srl;

i) il promittente acquirente si impegnava a far sì che Palermo Football Club Spa avrebbe adempiuto al pagamento del debito esistente nei confronti della Mave Srl, ammontante a complessivi 2 800.000 euro, entro il 31/12/2019.

Si segnalava che il mancato adempimento da parte del promittente acquirente anche di uno solo degli obblighi sopra elencati (escluso quanto indicato nelle lettere f ed i) avrebbe comportato la risoluzione ipso iure del contratto, con obbligo per il promittente acquirente di retrocessione immediata al promittente venditore delle azioni e quote del presente contratto. Inoltre, in caso di inadempimento, nulla sarebbe stato dovuto al promittente acquirente con riferimento alle somme eventualmente versate.

- da un addendum del 3/5/2019 al contratto preliminare sopra citato e consegnato agli Ispettori si dava atto che tutte le condizioni previste nel preliminare si erano verificate e che questo sarebbe stato considerato tra le parti quale atto definitivo”.

Gli stessi ispettori con riferimento alla verifica dei presupposti della continuità aziendale gli Ispettori avevano preliminarmente analizzato la situazione del c.d. “Credito ex Alyssa”, all’epoca pari a euro 20.000.000 e avevano osservato che la società nella relazione semestrale al 31/12/2018 evidenziava che ''non sembra che si possano riscontrare elementi per sostenere che tale credito sia inesistente o di impossibile o, anche solo, difficile liquidazione entro la scadenza naturale prevista per giugno 2019".

Nel corso della verifica ispettiva veniva fornita anche una sentenza della Corte di Cassazione (Penale Sent. Sez. 6 Num. 21780 Anno 2019) nella quale veniva specificato quanto segue: "Con riguardo al motivo riportato al punto 5.6. del ritenuto in fatto, in merito alla sottovalutazione dell'operazione con cui è stato risolto il problema della recuperabilità del credito di 40 milioni vantato dall’US Palermo calcio nei confronti della società Alyssa, il Tribunale ha congruamente evidenziato come non vi siano elementi obiettivi per ritenere che l'operazione sia fittizia, essendo stata articolata sul pagamento effettivo di una prima tranche di 4 milioni di euro del debito e sull’assunzione di una personale garanzia fideiussoria di Maurizio Zamparini che lo esponeva realmente alle pretese dei creditori dell’US Palermo. … La dott.ssa De Angeli aveva riferito agli scriventi che le garanzie associate al credito in parola erano ancora operanti. Gli ispettori evidenziavano, inoltre, che la titolarità del debito nei confronti della società risulterebbe trasferita alla controllante Palermo Football Club Spa nell'ambito della cessione a tale società dell'intero capitale sociale della società Mepal Srl ("quale corrispettivo del prezzo per l'acquisizione''). Pertanto, il “credito ex Alyssa" risultava al momento un credito verso la società controllante Palermo Football Club Spa In data 18/03/2019, inoltre, era stato effettuato il pagamento della quota del debito scaduta in data 30/06/2018 di ammontare pari a 2.800.000 euro.

Tale situazione è confermata dalla stesse argomentazioni della difesa della sig.ra De Angeli che riconosce da un lato “lo stato di gravissima difficoltà finanziaria e patrimoniale (oramai praticamente irreversibile) in cui da anni si dibatteva il club siculo già sotto le pregresse amministrazioni ….”. Conclude l’argomentazione difensiva: “Ma vi è molto di più: la dott.ssa De Angelis si adoperava in ogni maniera, per quanto nelle sue (limitate) risorse per cercare di rimpinguare le esangui casse sociali e, comunque, per tutelare gli interessi della compagine medesima”. A differenza dei casi citati dalla difesa nelle proprie argomentazioni, appare evidente in atti da un lato la piena consapevolezza della sig.ra De Angeli della situazione della società, nonché del ruolo assunto dalla stessa in qualità di socio unico della società senza disporre, come dalla sua stessa difesa riconosciuto, delle necessarie risorse patrimoniali per far fronte alla grave situazione in cui era la società. Ai fini della valutazioni sul ruolo della sig.ra De Angeli va ricordato il ruolo che ha svolto anche nei periodo precedenti in qualità di consigliere di amministrazione dal 12 luglio 2018 e Presidente dal 9 agosto al 20 Dicembre 2018, nel quale come si vedrà di seguito ha contribuito all’aggravamento della situazione economico-finanziaria della società, ricoprendo funzioni gestionali particolarmente importanti per una parte significativa della stagione sportiva 2018/19.

c) La gestione di SGC (dal 20 Dicembre 2018 al 14 Febbraio  2019)

In data 30/11/2018 Maurizio Zamparini e Gasda Srl, titolari rispettivamente del 99,9% e dello 0,1% del capitale di US, promettono di cedere alla Sport Capital Group Investment ltd (SCG) l’intero capitale di US al prezzo di 10 euro. La cessione si concretizza il 20/12/2018 come da girata di azioni annotate a libro soci.

Dal 20 Dicembre 2018 al 14 Febbraio  2019, la società è stata retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- Clive Ian Richardson, presidente dal 20 Dicembre 2018 con poteri di rappresentanza legale della società e stipula dei contratti con i calciatori;

- Emanuele Facile, consigliere dal 20 Dicembre 2018 ed amministratore delegato dal 31 Dicembre 2018, con tutti i poteri ordinari e di rappresentanza legale della società;

- John Michael Traecy, consigliere dal 31 Dicembre 2018.

Il dott. Emanuele Facile ricopriva anche la carica di amministratore unico della Mepal Srl e consigliere d’amministrazione (senza deleghe) della Palermo Football Club spa.

Il 7 Gennaio  2019 la SCG ha conferito l’intero capitale della US Città di Palermo Spa, società valutata 26,420 milioni di euro sulla base del patrimonio netto rettificato, nella società Palermo Football Club Spa, partecipata interamente dalla stessa SCG. La Palermo Football Club Spa viene, quindi, costituita con un capitale di 1 milione di euro e una riserva da conferimento di 25 milioni. Come notano i curatori fallimentari, “la US che il 30/11/2018 valeva appena 10 euro, pochi giorni dopo vale 26 milioni di euro!” Il 14/1/2019 Alyssa cede a SCG l’intero capitale di Mepal al prezzo di 40 milioni di euro, prezzo dichiarato in atto come corrisposto (all. 6.42). Tale regolazione del prezzo sembrerebbe implicare l’accollo (liberatorio?) da parte di SCG del debito di 22,8 milioni che Alyssa ha nei confronti di US. In data 14/2/2019 SCG cede a PFC il 100% di Mepal al prezzo di 22,8 milioni (all. 6.43) pagato <mediante accollo liberatorio del debito che la società [SCG] ha nei confronti della società [US]>. In trenta giorni il prezzo dell’i ntero capitale di Mep a l si riduce da  40 a 22,8  milioni di euro . Quindi, l’unico effetto dei s upe riori atti semb ra quello di traslare  il debit o di 22,8 milioni ex Alyssa prima su SCG e poi su PFC, pur non potendosi escludere, sulla base della documentazione ad oggi acquisita, che Alyssa non sia effettivamente e definitivamente uscita di scena”. Sempre il 14/2/2019 SCG si defila, cedendo alla De Angeli il 100% di PFC (all.6.44) al prezzo di 10 euro: PFC che valeva  circa 50 milioni di euro in forza del conferimento del capitale di US valutata 26 milioni di euro e del capitale di Mepal valorizzata 22,8 milioni di euro, torna a valere 10 euro!” (sottolineato dei curatori).

Dal verbale degli ispettori della CO.VI.SO.C. relativo alla verifica del 30 Gennaio  2019 è emerso, tra l’altro, che durante l’ispezione si era tenuta una seduta del C.d.A. ed era stata anticipata agli Ispettori una bozza del relativo verbale che sarebbe stato redatto e che riportava i seguenti contenuti:

- il sig. Emanuele Facile informava gli intervenuti del fatto che, nella mattinata odierna, gli ispettori della Covisoc sono giunti presso la sede di Viale del Fante al fine di acquisire ulteriore documentazione utile a comprovare l'effettivo passaggio di proprietà tra il sig. Maurizio Zamparini e gli investitori che fanno capo alla società "Sport Capital Group PLC". Lo stesso informava gli intervenuti che copia dei libri sociali era già stata trasmessa ai funzionari della Covisoc e che le operazioni di integrazione documentale richiesta dagli organi di controllo stavano procedendo senza particolari difficoltà. In aggiunta, il Sig. Emanuele Facile informava gli intervenuti che la società stava preparando gli altri preliminari per ottenere, in tempi brevi, una lettera di "attestazione" in grado di confermare la solidità patrimoniale e finanziaria della "Sport Capital Group PLC" (d'ora innanzi SCG) e che tale lettera sarebbe stata emessa da un primario istituto bancario inglese (Barklays Bank UK).

- A integrazione di quanto comunicato dall'amministratore delegato della società, il sig. Treacy informava gli intervenuti che la SCG PLC stava procedendo alla raccolta di sottoscrizione dell'emissione di un prestito obbligazionario di 10 milioni di sterline. In aggiunta lo stesso sig. Treacy informava gli intervenuti che nella medesima data era stato approvato dall’Autorità gestore del mercato di Borsa NEX di Londra l'aumento di capitale di 20.000.000,00 milioni di sterline che sarebbe stato sottoscritto nelle settimane successive".

- A seguire, il C.d.A. esaminava "la lettera pervenuta alla Società da parte del Collegio Sindacale che evidenziava alcuni peculiari aspetti relativi alla situazione di squilibrio finanziario nella quale versava la società. Il sig. Emanuele Facile comunicava altresì che era stato predisposto, all'uopo, un realistico piano di liquidità finanziaria a breve termine e che tale piano era utile a valutare prospetticamente le esigenze finanziarie aziendali fino al successivo 16 Febbraio  2019. Da tale piano previsionale si evinceva che le necessità finanziarie stimate per la gestione della società, fino al periodo indicato, assommavano a complessivi 5.4 milioni di euro circa.

- Successivamente prendeva la parola il sig. Treacy che, nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società "U.S. Città di Palermo Spa" e di rappresentante dell'unico azionista della "Palermo Football Club Spa", società proprietaria del 100% delle quote della "U.S. Città di Palermo Spa", comunicava che, entro la fine della prossima settimana, la società "U.S. Città di Palermo Spa" avrebbe ricevuto un bonifico dell'importo di euro 3.000,000,00 per incasso parziale del credito "Alyssa", mentre ulteriori importi necessari alla copertura del fabbisogno, fino ad ulteriori euro 5.000.000,00 sarebbero stati versati entro il successivo 16 Febbraio  2019.

- In questo contesto il sig. Facile esponeva le condizioni di un'operazione da sottoporre ai soci, che avrebbe consentito alla società capogruppo o ad altre consociate di accollarsi il debito che la "U.S. Città di Palermo Spa" aveva nei confronti degli agenti/procuratori, e che tale aspetto avrebbe prodotto un ulteriore alleggerimento della posizione finanziaria netta della società nel breve termine e ciò a totale beneficio degli indicatori finanziari della società medesima.

- A proposito di ciò prendeva la parola il sig. Giuffrida, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale, che evidenziava l'importanza di ricevere da parte dell’azionista di riferimento una comunicazione formale con la quale la stessa informasse la "US Città di Palermo" delle tempistiche entro le quali tali immissioni di capitale avrebbero potuto essere effettuate nelle casse della società.

- Anche a proposito di tale richiesta, il sig. Treacy confermava l'impegno a inviare, entro le tempistiche compatibili con la produzione di tale documentazione, copia di tale documento al Collegio Sindacale della società.

I sig.ri Facile, Treacy e Richardson hanno assunto le cariche sociali di governo della società nella piena consapevolezza della grave situazione finanziaria in cui essa versava e della necessità di interventi urgenti da essi stessi dichiarati alla Covisoc. Appare evidente, alla luce degli sviluppi societari, che nessuna delle proposizioni degli amministratori della US Città di Palermo Spa ufficialmente dichiarati alla Co.vi.soc si siano successivamente realizzate.

Per le ragioni esposte ed evidenziate in atti, la brevità della durata della carica sociale in questo caso non esclude le responsabilità gestionali dei tre deferiti anche perché il periodo in cui essi hanno operato è coinciso sostanzialmente con la stagione del “calciomercato” invernale nel quale sarebbero stati possibili e necessari interventi per la riduzione dei costi di gestione e il possibile conseguimento di plusvalenze con la cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori tesserati. A tal riguardo, particolarmente interessanti sono le stesse argomentazioni difensive del sig. Tracy, che chiariscono le responsabilità del consiglio di amministrazione in carica in quella fase. Secondo le affermazioni della difesa di Tracy, infatti, i membri del consiglio di amministrazione preso atto del venir meno delle prospettate operazioni di ricapitalizzazione della società, giungono alla determinazione di mettere in atto un piano di trasferimento di calciatori. Tale piano non venne realizzato per i contrasti con il sig. Foschi, direttore sportivo della società, “che agiva contrariamente alla strategia indicata dal Consiglio di Amministrazione”, al punto che il 30 Gennaio  2019 (a mercato sostanzialmente terminato) il Consiglio di amministrazione deliberava di risolvere il contratto con il sig. Foschi. Preso atto di questa situazione, degli aspri contrasti interni al management e della gravità della situazione, “di gran lunga peggiore di quella precedentemente prospettata”, il sig. Tracy in data 4 Febbraio  2019 si dimetteva da consigliere della società.

In relazione ai diversi incarichi societari ricoperti, questa Corte ritiene opportuno differenziare le responsabilità e le relative sanzioni tra i tre deferiti della gestione della SGC, come da dispositivo.

d) La gestione del sig. Maurizio Zamparini (fino al 20 Dicembre 2018)

Sino al 20 Dicembre 2018 le quote sociali della US Città di Palermo Spa sono state possedute dal sig. Maurizio Zamparini (99,9%) e dalla società Gasda Srl (0,01%), facente capo alla famiglia dello stesso. Infatti, le quote sociali di Gasda Srl sono detenute dal sig. Maurizio Andrea Zamparini (20%), dal sig. Paolo Diego Zamparini (20%), dalla sig. Silvana Rita Zamparini (20%), dalla sig. Greta Zamparini (20%) e dalla sig.ra Laura Giordani (19%), che ha però concesso in usufrutto la quota di sua proprietà al sig. Maurizio Zamparini.

La società US Città di Palermo Spa è stata retta dal 30 Ottobre  2017 da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- Giovanni Giammarva, consigliere dal 30 Ottobre  2017, presidente e consigliere delegato dall’8 Novembre 2017 al 6 agosto 2018, data delle dimissioni;

- Maurizio Zamparini, consigliere e consigliere delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 30 Ottobre  2017 al 3 maggio 2018, data delle dimissioni;

- Laura Giordani, consigliere dal 30 Ottobre  2017 sino al 9 aprile 2018, data delle dimissioni.

A seguito delle dimissioni della sig.ra Laura Giordani prima e del sig. Maurizio Zamparini poi, dal 3 maggio 2018 ha assunto (e sino al 2 luglio 2018) la carica di consigliere il sig. Andrea Bettini.

A seguito della cessazione dalla carica del signor Andrea Bettini, sono state nominate consiglieri la sig.ra Daniela De Angeli dal 12 luglio 2018 e la sig.ra Silvana Rita Zamparini dal 25 luglio 2018.

A seguito delle dimissioni presentate il 6 agosto 2019 dal Presidente, sig. Giammarva, dal 9 agosto al 20 Dicembre 2018 il consiglio di amministrazione è stato composto da:

- Daniela De Angeli, presidente dal 9 agosto 2018 con poteri di ordinaria amministrazione, legale rappresentanza della società;

- Silvana Rita Zamparini, consigliere.

Il consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa, in data 28 maggio 2018, alla presenza del Presidente sig. Giammarva e del consigliere sig. Bettini, segretario verbalizzante la sig.ra Daniela De Angeli, deliberava “a) di nominare il sig. Maurizio Zamparini quale tecnico dell’area sportiva per le attività relative al gioco calcio (i.e l’area tecnica) con

l’erogazione di alcun compenso; b) di attribuire al sig. Maurizio Zamparini procura per sottoscrivere tutti i contratti sportivi di qualsiasi natura relativi all’area tecnica da esercitarsi da quest’ultimo previo riferimento al Presidente e su specifica autorizzazione del medesimo cui spetterà, nell’ambito delle deleghe ad egli conferite, l’assunzione di ogni decisione in proposito; c) di dare mandato al Presidente per l’attribuzione dei suddetti poteri al sig. Zamparini nell’ambito del presente deliberato.

In sostanza, il sig. Maurizio Zamparini, socio di riferimento della società, cessa il 3 maggio 2018 dalla carica  di consigliere  delegato con  poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e assume il 28 maggio 2018 il ruolo di tecnico dell’area sportiva con procura per sottoscrivere tutti i contratti sportivi, su autorizzazione del sig. Giammarva, che lo stesso Zamparini in qualità di socio ha nominato consigliere.

Non vi è dubbio che, al di là della durata formale delle cariche sociali e sportive ricoperte, il sig. Maurizio Zamparini rappresenta il dominus della società, quantomeno sino alla data della cessione delle quote sociali alla SGC (20 Dicembre 2018), essendo i consigli di amministrazione in carica dopo la sua cessazione formale il 3 maggio 2018 composti da suoi stretti congiunti e diretti collaboratori e la continuità aziendale assicurata da suoi diretti apporti finanziari. Tale situazione è stata, peraltro, anche accertata, sulla base di un’ampia documentazione in atti nell’ambito di diverso procedimento per fattispecie diverse e riversata dalla Procura Federale nel presente, alla luce anche delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Palermo (CU n. 030/CFA del 25 Ottobre  2019).

La situazione economico-finanziaria della società US Città di Palermo Spa al termine della pluriennale gestione del sig. Maurizio Zamparini appare chiaramente illustrata dalle risultanze della ispezione Co.vi.soc del 30 Gennaio  2019, cioè sostanzialmente al termine della sua gestione in qualità di socio.

Da un lato, il Consiglio di Amministrazione il 29 Novembre 2018 aveva approvato la situazione trimestrale al 30/9/2018 dalla quale emergeva un utile di periodo di euro 4.584.869, ma dall’altra il Collegio Sindacale nella seduta del 19 Dicembre 2018 aveva rilevato che la situazione contabile "continua a far emergere una critica situazione finanziaria che necessita di un consistente e rapido innesto di nuove risorse finanziarie, nella considerazione che già al termine del mese di Gennaio  2019” si potrebbe “configurare una situazione di illiquidità”.  Inoltre, il Collegio rilevava  "di dover ancora una volta rimarcare l'importanza di tale ricapitalizzazione anche nell'ottica della continuità aziendale tenuto conto dell'ulteriore risultato economico negativo previsto dal budget per l'esercizio 01.07.2018 - 30.06.2019, che già nell'anno 2019 potrebbe ridurre ulteriormente il capitale sociale e condurre la società nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 del codice civile, a meno di congrue plusvalenze ..." Il sindaco Fabio Montesano aveva informato gli Ispettori che il Collegio Sindacale il 24/1/2019 aveva chiesto all'Amministratore delegato, con una lettera inviata a mezzo PEC alla società "informazioni sulle azioni previste per rimuovere la grave situazione di squilibrio finanziario", tenuto conto che la proiezione finanziaria 2018/19 e il budget 2018/19 "evidenziano e rappresentano una situazione di squilibrio finanziario già a partire dal mese di Dicembre 2018 e un consistente risultato economico mensile negativo che potrebbe condurre la società nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 del C.C. o nella peggiore delle ipotesi quella prevista dall'art. 2447 del C.C."; aveva anche precisato che tale richiesta sarebbe stata discussa nella seduta del 30/1/2019; la Società non aveva ancora predisposto la semestrale definitiva alla data del 31.12.2018, ma aveva consegnato una situazione contabile alla stessa data, senza scritture di assestamento, che presentava un utile in formazione di € 7.850.021,17. Il risultato positivo era fortemente influenzato dalle plusvalenze realizzate a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori nel corso della campagna acquisti e trasferimenti estiva, per complessivi € 14.376.666,67. Il totale del valore della produzione alla data del 31.1.2018, al netto delle plusvalenze, era, pertanto, pari a complessivi € 7.823.891, a fronte di costi complessivi di € 14.632.059,00 con conseguente perdita, al netto delle plusvalenze, di € 6.808.168. Gli Ispettori in ogni caso evidenziavano che il valore della produzione al 31 Dicembre 2018 era pari a € 22.200.557,60 mentre i costi della produzione erano pari a € 14.632.059,55. Gli stessi si soffermavano esclusivamente sull'analisi della voce "crediti verso altri", che presentava un saldo di € 23.027.848,71. La voce era fortemente caratterizzata dai crediti vantati dalla società verso Alyssa S.A., così come già evidenziato anche nelle precedenti verifiche ispettive. Alla data dell’ispezione la società, infatti, ancora vantava un credito residuo di € 22.800.000 (come riferito nelle precedenti ispezioni, quale corrispettivo residuo per la vendita della partecipata Mepal Srl a un importo originario di € 40.000.000). Inoltre, come già riscontrato, la società aveva ottenuto una "Fideiussione a prima richiesta in relazione agli obblighi di Alyssa S.A. derivanti dal contratto di acquisto delle quote di Mepal Srl datato 30 giugno 2016, rilasciata in data 29.09.2017 dalla società Gasda Srl (società titolare dello 0,01% del capitale del Palermo Calcio). Il Consiglio di Amministrazione della società, per le ragioni già esposte dai precedenti ispettori, non aveva mai provveduto a svalutare il credito in questione, ritenendo il negozio giuridico dal quale derivava la causa dell'obbligazione di Alyssa, scevro da profili di nullità o annullabilità, nonché il credito certo, liquido e pienamente esigibile e recuperabile alla scadenza contrattuale prevista. Alla data dell’ispezione non risultava che gli impegni di Alyssa S.A. di cui si era dato ampio cenno nelle relazioni ispettive precedenti, fossero stati rispettati. La società, infatti, non aveva incassato alcunché. Si ricorda che, come già ben specificato dai colleghi ispettori, l'importo di € 2.800.000,00 era scaduto alla data del 30.6.2018 mentre il restante credito sarebbe dovuto scadere il successivo 30.6.2019. Sulla base della documentazione consegnata agli Ispettori, nonché delle indicazioni verbalmente fornite dai responsabili della società, non risultava dalle evidenze contabili che fosse stato dato seguito all'impegno formulato dal sig. Maurizio Zamparini su sollecitazione del Collegio Sindacale (cfr. relazione ispettiva del 23.11.2018), di versare € 10.000.000 entro il mese di Gennaio  2019, in caso di mancato e pronto riscontro da parte della Alyssa s.a..

Al termine della verifica gli ispettori formulavano, tra l’altro, le seguenti conclusioni:

- la società aveva corrisposto gli emolumenti ai tesserati sino alla mensilità di Ottobre  2018, invece gli stipendi dei dipendenti amministrativi risultavano parzialmente pagati anche per la mensilità di Dicembre 2018;

- dal bilancio di verifica al 31.12.2018, emergeva un aumento del debito complessivo verso l'erario e gli enti previdenziali che aveva raggiunto un valore di complessivo € 5.338.755;

- permanevano le criticità, già riscontrate nelle precedenti ispezioni, sui "crediti verso altri" pari a € 23.027.848. Tale posta creditoria accoglieva, principalmente, il credito vantato dalla Società verso Alyssa S.A., in parte scaduto e non incassato. Inoltre, considerato che tale debito sarebbe stato ceduto, con una conseguente variazione del soggetto debitore, sarebbe stato opportuno procedere a un'integrazione di analisi, con la richiesta di ulteriori documenti, volta a verificare se erano state mantenute le garanzie in favore della Società originariamente previste;

- la Società continuava a non versare l'IRAP relativa alle plusvalenze sulle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori;

- il precedente Collegio Sindacale aveva rilevato "una critica situazione finanziaria che necessita di un consistente e rapido innesto di nuove risorse finanziarie, nella considerazione che già al termine del mese di Gennaio  2019 potrebbero configurare una situazione di illiquidità"; inoltre lo stesso Collegio aveva rimarcato "l'importanza di tale ricapitalizzazione anche nell’ottica della continuità aziendale tenuto conto dell’ulteriore risultato economico negativo previsto dal budget per l'esercizio 01.07.2018 - 30.06.2019, che già nell'anno 2019 potrebbe ridurre ulteriormente il capitale sociale e condurre la società nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 del codice civile";

- il nuovo Collegio Sindacale aveva evidenziato "una situazione di squilibrio finanziario già a partire dal mese di Dicembre 2018 e un consistente risultato economico mensile negativo che potrebbe condurre la società nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 del C.C. o nella peggiore delle ipotesi quella prevista dal/ 'art. 2447 del C.C";

- dalla precedente ispezione non risultava effettuato alcun aumento di capitale e/o finanziamento soci;

- tenuto conto della prospettica situazione economica e dell'attuale situazione finanziaria, alla data dell’ispezione, non sussistevano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla "continuità aziendale" che, eventualmente, avrebbe potuto  essere assicurata esclusivamente con un apporto di capitale del nuovo soggetto economico e/o con l'incasso del credito Alyssa. A questo proposito, appariva opportuno monitorare gli intenti prospettati dal Socio unico nel corso dell'ultimo C.d.A. del 30.1.2019, così come rinvenibili dalla bozza di verbale consegnata agli Ispettori: "entro la fine della prossima settimana, la società "U.S. Città dì Palermo Spa" riceverà un bonifico dell'importo di euro 3.000.000,00 per incasso parziale del credito "Alyssa", mentre ulteriori importi necessari alla copertura del fabbisogno, fino ad ulteriori euro 5.000.000,00 verranno versati entro il prossimo 16 Febbraio  2019".

Appare, quindi, evidente che al momento in cui il sig. Maurizio Zamparini cede il controllo ai nuovi soci inglesi (20 Dicembre 2018), la società appariva in condizioni economiche strutturalmente squilibrate con costi largamente eccedenti i ricavi (quasi doppi), per cui il risultato di esercizio positivo era garantito esclusivamente dalle plusvalenze nella cessione

dei diritti alle prestazioni dei calciatori della precedente sessione estiva di mercato. A ciò si aggiungeva un grave squilibrio finanziario evidenziato dal Collegio Sindacale che dichiarava di non essere in grado di valutare positivamente la continuità aziendale e segnalava la necessità ineludibile sia di un intervento di ricapitalizzazione da parte dei soci che della riscossione del credito “Alyssa”.

La situazione di grave squilibrio della società US Città di Palermo Spa era già evidente però al termine dell’esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2018, come risulta dalla documentazione in atti relativa sia alla Ispezione Co.vi.soc del 22 Novembre 2018, che dall’analisi del bilancio alla stessa data svolta dai curatori fallimentari nella relazione ex art. 33.

In particolare, dal verbale degli ispettori della CO.VI.SO.C. inerente alla verifica del 22 Novembre 2018 è emerso che:

- il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, approvato dall'Assemblea dei soci in data 10 Novembre 2018, evidenziava una perdita d'esercizio di euro 5.161.842 e un patrimonio netto di euro 10.512.363; Il valore della produzione al 30 giugno 2018 era pari a euro 43.904.831  e, rispetto al precedente esercizio, aveva registrato un decremento di euro 35.533.090 dovuto essenzialmente alla retrocessione in serie B; i costi della produzione pari ad euro 42.620.666 erano diminuiti di euro 26.261.578 rispetto all’esercizio precedente.

- alla data della verifica dal mastrino contabile "altri crediti" risultava ancora da incassare un credito residuo di euro 22.800.000 per la vendita della partecipata Mepal Srl (importo originario euro 40.000.000). Nei primi mesi del 2018 la società Alyssa

S.A. aveva provveduto a ridurre il credito vantato dalla Società Palermo Calcio versando l'importo di euro 4.000.000 e accollandosi il debito di euro 7.500.000 nei confronti della società STD Societè de Trading et Distribution S.A. Inoltre, come già rilevato nelle precedenti ispezioni, la società deteneva una “fideiussione a prima richiesta in relazione agli obblighi di Alyssa S.A. derivanti dal contratto di acquisto delle quote di Mepal Srl datato 30 giugno 2016" rilasciata in data 29.09.2017 dalla società Gasda Srl (società titolare dello 0,01% del capitale del Palermo Calcio). Il Consiglio di Amministrazione nel redigere la relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio di esercizio al 30 giugno 2018, aveva tenuto conto di quanto segue: "Sul punto i CCTTUU, nominati dal Tribunale di Palermo Sezione fallimentare, hanno affermato: "Da quanto illustrato ed in conseguenza delle successive evoluzioni il Collegio ritiene che, pur permanendo i rilevati aspetti critici riguardanti le due garanzie rilasciate a fronte del suo regolare pagamento, il credito Alyssa, che alla data della presente relazione risulta pari ad € 28.500.000, possa essere considerato né scaduto né qualificabile a rischio specifico, diversamente da quanto eccepito dal CTP della Procura" Anche il predetto Tribunale, nel provvedimento di archiviazione dell'istanza di fallimento ha stabilito: "Di conseguenza, il credito vantato dalla società verso Alyssa si è ridotto di euro 11.500.000, passando da euro 40.000.000 ad euro 28.500.000. Risultano, quindi, ampiamente giustificate e condivisibili le conclusioni dei CCTTUU che, sulla scorta dei soli elementi e degli accertamenti che possono essere esperiti dal Tribunale, pur permanendo i rilevati aspetti critici che involgono anche le due garanzie rilasciate, il credito Alyssa, allo stato pari ad € 28.500.000, non possa essere considerato né scaduto né qualificabile a rischio specifico". Il Consiglio alla luce di quanto sopra esposto era giunto alla conclusione che il negozio giuridico dal quale derivava la causa dell'obbligazione di Alyssa non presentava profili di nullità o annullabilità e il credito appariva certo, liquido e pienamente esigibile e recuperabile alla scadenza contrattuale prevista e pertanto non aveva proceduto ad alcuna svalutazione e/o accantonamento a fondo rischi, nonostante in più occasioni (vedi approvazione budget 2018/2019 e report consuntivo I semestre 2018) avesse manifestato l'intenzione di accantonare a fondo rischi l'importo di euro 5.000.000 in relazione al suddetto credito residuo. La Alyssa S.A., con lettera del 28 maggio 2018, aveva manifestato la volontà di procedere all'effettuazione di ulteriori pagamenti (anche attraverso eventuali compensazioni con operazioni di finanziamento già effettuate che abbiano i requisiti della compensabilità). Successivamente, in data 29 giugno 2018, il credito è diminuito di euro 5.700.000 mediante la rinuncia a favore di Alyssa del credito vantato dal socio di riferimento (sig. Maurizio Zamparini) a titolo di finanziamento soci nei confronti della società. Alla data della verifica il credito residuo vantato nei confronti di Alyssa ammontava ad euro 22.800.000, dei quali euro 2.800.000 sono scaduti al 30.06.2018 ed euro 20.000.000 in scadenza al 30.06.2019. In data 23 luglio 2018 la società si era attivata per richiedere formalmente con lettera raccomandata ad Alyssa il pagamento  di  euro  2.800.000  da  effettuarsi  entro  15  giorni;  in  caso  di  mancatoadempimento si sarebbe dato corso all'attività giudiziaria o all'escussione della garanzia per il recupero del credito. Alyssa con raccomandata a.r. del 31 luglio 2018 aveva preso atto di quanto sopra e "al rientro dalle vacanze avrebbe notiziato in merito dopo che il consiglio di amministrazione avrà esaminato la situazione attuale". Successivamente in data 15 Ottobre  2018 era pervenuta al Collegio Sindacale ulteriore nota, mediante PEC, a firma di Maurizio Zamparini nella quale si ribadiva che la predetta Alyssa avrebbe onorato, come avvenuto in passato, i pagamenti pattuiti fornendo a sostegno concreti elementi di conferma, impegnandosi egli stesso a effettuare il suddetto versamento in caso di mancata effettuazione da parte della Alyssa. Lo stesso Zamparini, come confermato anche dal dott. Favatella, componente del Collegio Sindacale, all'occorrenza si sarebbe impegnato al versamento di euro 10.000.000 già entro il mese di Gennaio  2019. Per questo credito, la società di revisione (Baker Tilly Revisa), nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio al 30 giugno 2018, riportava: "Tale credito è garantito dal pegno sulle quote della Mepal Srl che detiene i diritti di sfruttamento del marchio "US Palermo". Tale garanzia reale, unitamente all'impegno dichiarato dal socio di riferimento a farsi carico del regolare pagamento del residuo credito vantato da Alyssa, secondo gli amministratori consente di poter affrontare l'eventualità di un inadempimento della quota di credito ancora in scadenza".

- La società di revisione nella propria relazione in merito alla continuità aveva evidenziato: “Secondo il piano finanziario predisposto dalla Società vi sono evidenti difficoltà per far fronte alle obbligazioni in essere a partire dal mese di Gennaio  2019. Gli amministratori ritengono che gli effetti del piano di riduzione dei costi, in particolare legati al parco giocatori e la generazione di future plusvalenze derivanti dalla cessione di parte di essi, possano dare un rilevante contributo al riequilibrio economico e finanziario della Società. Riteniamo che siano comunque indispensabili nel breve periodo nuovi interventi di sostegno da parte dell'attuale azionista di riferimento o di eventuali nuovi soci o un anticipo nell'incasso del credito verso Alyssa rispetto alla scadenza concordata. Quanto su evidenziato indica l'esistenza di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto”.

- Gli ispettori, infine, rilevavano che, in merito alla prevedibile evoluzione della gestione, allo stato attuale, le risorse finanziarie derivanti dalle entrate ordinarie, non consentivano di far fronte a quelle necessarie per coprire puntualmente le uscite senza il ricorso ad operazioni di finanziamento da parte del socio di riferimento e/o factorizzazione di crediti. Il socio di riferimento si era formalmente impegnato a garantire il proprio apporto volto a garantire l'equilibrio finanziario e patrimoniale della Società almeno fino al 31 Gennaio  2019. Nel breve periodo, viste le considerazioni di cui sopra, comunque la continuità aziendale avrebbe potuto essere assicurata dall'apporto del socio di riferimento o di nuovi soci o dall'incasso anticipato del credito Alyssa.

Con riferimento al bilancio al 30 giugno 2018, i curatori fallimentari evidenziano che: “In ordine al credito residuo vantato nei confronti di Alyssa ed a quello per imposte anticipate, il cda del 29 giugno 2018, ore 15.30, alla presenza di Giammarva (presidente), De Angeli (dipendente della società, n.d.r.), Francavilla (segretario generale, n.d.r.), e del consigliere Bettini in collegamento telefonico e per il Collegio di Caimi, Vendrame e Favatella (in collegamento telefonico), “ritiene prudente operare… un’appostazione, contabilizzata il 30 06 2018, di idonei accantonamenti per fondi rischio a tutela di alcune poste attive … ritiene, pertanto, di appostare un congruo fondo rischi a tutela del credito vantato verso Alyssa s.a. che si reputa (anche sulla scorta delle considerazioni svolte dal Tribunale Fallimentare di Palermo) prudenziale considerare in misura pari al 22% del Credito Residuo (22,8 milioni) e, quindi, di Euro 5 milioni e nel contempo appostare un ulteriore fondo di Euro 2 milioni (pari al 40% dell’ importo) a tutela del rischio dell’ eventuale mancato utilizzo del credito riferito ad imposte anticipate…”. Detti crediti che poco tempo prima non pativano a detta della US problemi di solvibilità/utilizzabilità, chiusa la fase prefallimentare da appena tre mesi con il rigetto dell’istanza di fallimento della Procura, sono oggetto di una svalutazione di 7 milioni di euro. Invero la delibera del Cda verrà attuata solo in parte: in data 9 Novembre 2018 il nuovo Cda, composto da De Angeli e Silvana Rita Zamparini, su sollecitazione del collegio sindacale (invariato nelle persone di Caimi Vendrame e Favatella) riapre il progetto di bilancio già approvato dal Cda del 26/10/2018 2018 disponendo un accantonamento di euro 2 milioni a svalutazione del credito per imposte anticipate ma nulla per il credito Alyssa. Alla pagina 11 della nota integrativa al bilancio l’organo amministrativo rappresenta infatti di avere annullato la svalutazione di 5 milioni prudenzialmente accantonata dal precedente cda “ritenendo che siano venute meno le motivazioni che avevano determinato tale scelta”.

In tal modo il bilancio in argomento espone all’attivo il credito Alyssa nella misura di 22,8 milioni di euro. Ebbene quantomeno le modalità (pagamenti per 4 milioni di euro accollo di debiti della US nei confronti di società riconducibili allo Zamparini per 7,5 milioni e dello stesso Zamparini per 5,7 milioni e i tempi (11,5 milioni sono versati durante le operazioni peritali tese ad accertare proprio la solvibilità di Alyssa) con cui Alyssa è parzialmente rientrata dal debito, oltre al mancato rispetto della scadenza del 31 5 2018 per l importo di 2,8 milioni avrebbero imposto a parere degli scriventi una congrua svalutazione del credito da iscriversi, come è noto, al valore di presumibile realizzo” (sottolineati dei curatori). Il bilancio è poi approvato dall’assemblea dei soci con il solo voto del sig. Maurizio Zamparini (in proprio e per Gasda).

In conclusione, appare dagli atti del procedimento evidente che la grave crisi economico- finanziaria della società US Città di Palermo Spa, che ha poi portato al termine della stagione 2018/19 alla mancata iscrizione al campionato di serie B, allo svincolo dei calciatori tesserati con gravissimo depauperamento patrimoniale che ha portato alla cessazione della attività sportiva, al concordato preventivo in bianco e, quindi, al fallimento ed alla revoca della affiliazione affonda le sue radici nella gestione del sig. Maurizio Zamparini e degli altri amministratori che si sono succeduti sino al trasferimento della proprietà ai soci inglesi della SGC (a quel momento nell’atto di cessione il valore del totale delle quote sociali è valutato dalle parti pari a 10 euro).

Per quel che rileva in questa sede ai fini di valutare, secondo i parametri del  parere interpretativo della Corte Federale del 2007, la applicazione dell’articolo 21 delle NOIF, gli

amministratori della società US Città di Palermo Spa nell’ambito della gestione del sig. Maurizio Zamparini hanno operato per molti anni, e in particolare nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento ed alla revoca della affiliazione violando i principi della corretta gestione: la gestione economica della società è stata in strutturale squilibrio con costi nettamente superiori a ricavi, compensati di volta in volta, ove possibile, con plusvalenze sul diritto alle prestazioni dei calciatori o operazioni relative straordinarie senza azioni ed interventi strutturali di riequilibrio della gestione ordinaria. L’equilibrio patrimoniale è stato garantito dalla operazione Alyssa, ma con evidenti gravi criticità di carattere finanziario relative alla liquidità in relazione alle difficoltà di esigibilità di tale credito da parte della società US Città di Palermo Spa.

Tutto ciò è avvenuto senza che gli amministratori e i soci abbiano provveduto a realizzare gli interventi e le iniziative in numerose circostanza richieste dal Collegio Sindacale, dalla società di revisione e dagli ispettori Co.vi.soc. Peraltro, le risultanze disastrose del conto economico del bilancio al 30 giugno 2019 trovano origine senza dubbio nella struttura dei costi e dei ricavi definita all’inizio della stagione 2018/19 dagli amministratori in carica nella estate 2018 e riferibili alla gestione diretta ed indiretta del sig. Maurizio Zamparini.

In questa sede nessun ruolo è attribuito agli aspetti della vicenda Alyssa sulla regolarità della situazione contabile della società e delle relative comunicazioni alla Co.vi.soc anche in sede di iscrizione ai campionati di competenza, già giudicati in altro provvedimento della giustizia sportiva. In questa sede rileva esclusivamente il fatto che tale credito si sia rilevato in larga parte inesigibile e che non siano state attivate le relative garanzie assicurate dal sig. Maurizio Zamparini e dalla società Gasda Srl (alla sua famiglia riferibile). Infatti, come sottolineato dal curatori fallimentari nella relazione ex art. 33: “6.2.16 In conclusione, dei 40 milioni che Alyssa avrebbe dovuto versare entro il 30/6/2019, US ha beneficiato di incassi per €k12.500 oltre che di diminuzione di debiti per €k7.500 (v. compensazione con STP per operazione Pencil Ill).”

Peraltro, come evidenziato, dalla relazione del consulente del Tribunale di Palermo, “Sulla base delle ricostruzioni sopra effettuate, si può affermare che il travagliato passaggio di U.S. e Mepal da Zamparini alla SGC, prima e alla Sporting Network, poi, siano avvenuti senza esborsi di denaro, ma semplicemente tramite l’accollo degli impegni di pagamento del Credito Alyssa.”

Nell’ambito della gestione del sig. Zamparini, sino al 20 Dicembre 2018, appaiono dimostrate le responsabilità di cattiva gestione dei diversi amministratori sotto il profilo sportivo ed economico e di omissione di qualsiasi interventi di ridimensionamento dei costi, di incremento dei ricavi, di recupero dei debiti e di immissione di capitale più volte richiesti dagli organi di controllo. Tali responsabilità sono state analiticamente valutate in relazione ai ruoli societari svolti, alla loro durata ed ai relativi poteri di gestione. Gli atti del procedimento rendono chiaro che i consiglieri di amministrazione in carica nel periodo dal 30 Ottobre  2017 alla fine del 2018, sia pure per brevi periodi, abbiano avallato senza alcun dissenso l’operato del sig. Maurizio Zamparini anche nel periodo in cui lo stesso non ricopriva più cariche societari formali.

E’ evidente dagli atti che le gestioni succedute a quella del sig. Maurizio Zamparini ed i relativi amministratori abbiano acquisito la proprietà della società senza alcuna disponibilità delle risorse finanziarie indispensabili per garantire la continuità aziendale e abbiano gestito la società senza alcun intervento attivo neppure per un risanamento strutturale sotto il profilo economico-gestionale, come dettagliatamente illustrato in precedenza per ciascuna delle rispettive gestioni.

Di conseguenza questa Corte ha determinato le sanzioni ritenute di giustizia e definite nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- Zamparini Maurizio: 5 (cinque) anni di inibizione;

- Giordani Laura: 6 (sei) mesi di inibizione;

- Giammarva Giovanni: 1 (un) anno di inibizione;

- Bettini Andrea: 6 (sei) mesi di inibizione;

- De Angeli Daniela: 2 (due) anni e 3 (tre) mesi di inibizione;

- Zamparini Silvana Rita: 6 (sei) mesi di inibizione;

- Facile Emanuele: 1 (un) anno di inibizione;

- Richardson Ian Clive: 1 (un) anno di inibizione;

- Treacy John Michael: 9 (nove) mesi di inibizione;

- Albanese Alessandro: 1 (un) anno di inibizione;

- Tuttolomondo Walter: 5 (cinque) anni di inibizione;

- Coco Attilio: 2 (due) anni di inibizione;

- Macaione Vincenzo: 1 (un) anno di inibizione;

  • Bergamo Roberto: 3 (tre) anni di inibizione.

Dispone la comunicazione alle parti.

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