F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 021 CFA del 24 Settembre 2020 (Fulvio Gismondi – ASD Grifone Monteverde/Procura Federale Interregionale) N. 163/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 171/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 021/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 163/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 171/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 021/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Angelo De Zotti Componente (relatore)
Patrizio Leozappa Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami di seguito specificati:
- Reclamo n. 163-2019/2020 proposto da Fulvio Gismondi avverso la sanzione della inibizione dall’attività per un mese;
- Reclamo n. 171/2020 proposto dalla ASD Grifone Monteverde avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00;
contro
la Procura Federale Interregionale
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il C.U. n.18 del 24/07/2020; V
isti il reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 settembre il dott. Angelo De Zotti e uditi: l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale Interregionale; l’Avv. Flavia Tortorella per il sig. Fulvio Gismondi e la società A.S.D. Grifone Monteverde.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decisione pubblicata con il C.U. n. 18 del 24/07/2020 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, in accoglimento del deferimento irrogava al Sig. Fulvio Gismondi, nella sua qualità di presidente della ASD Grifone Monteverde la sanzione dell’inibizione dall’attività per un mese e alla società l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta per i fatti oggetto del medesimo deferimento.
Avverso la suddetta decisione sono stati proposti i reclami in epigrafe, che vengono riuniti e congiuntamente trattati per ragioni di connessione, posto che le sanzioni irrogate si riferiscono ai medesimi fatti oggetto del deferimento disposto dalla Procura federale e che assolutamente identici sono i motivi dedotti in ambedue i reclami.
Questi, preliminarmente, i fatti riportati nei reclami.
Con atto del 20/12/2019 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio la società Grifone Monteverde, il Sig. Daniele Proietti, all’epoca dei fatti dirigente della stessa società ed il Prof. Fulvio Gismondi, all’epoca dei fatti legale rappresentante della medesima società, per rispondere, la società, della violazione degli articoli 6, comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati, il Sig. Proietti per la violazione dell’articolo 4, comma 1, del CGS e il Prof. Gismondi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. in riferimento alle disposizioni dettate in materia dall’articolo 43 delle N.O.I.F..
L’Organo requirente, ripercorsa l’attività di indagine scaturita da una segnalazione pervenuta a mezzo mail e da un rapporto inoltrato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., riteneva accertati i seguenti fatti posti a sostegno dell’incolpazione. Per quanto attiene specificamente al Presidente Gismondi si contesta l’attività svolta dalla società in materia di accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva dei giovani tesserati, in quanto si sarebbe constatato che presso il centro sportivo della società si sarebbero svolte, previo il pagamento di un corrispettivo, le visite mediche di idoneità in un locale di solito utilizzato come spogliatoio ed adibito occasionalmente ad ambulatorio medico in condizioni igieniche e strutturali precarie. Alla società si contesta infine la responsabilità sia oggettiva, per la posizione del Proietti, che diretta, per quella del Presidente, per le violazioni descritte e contestate ai propri tesserati.
Avverso la decisione, per quanto di interesse, propongono reclamo le parti sanzionate, che deducono i seguenti motivi:
I Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del CGS.
II Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 1 e 5 lett. b) del CGS.
III Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 1 e 2 del CGS.
IV Violazione e falsa applicazione dell’art. 118, comma 2 e 125, comma 3 del CGS.
V Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, del CGS.
VI Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del CGS.
Concludono quindi ambedue gli appellanti chiedendo l’annullamento della sentenza gravata con proscioglimento e/o dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del Gismondi e della società ASD Grifone Monteverde.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i reclamanti deducono la violazione dell’art. 93 del CGS il quale prescrive che “Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento il Presidente del Tribunale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura Federale dell’atto di deferimento fissa l’udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento”.
1.1. Sostengono, infatti, che nella specie l’atto di deferimento, datato 20 Dicembre 2019, è pervenuto al Tribunale in data 8 Gennaio 2020 e che l’udienza è stata fissata con evidentissimo ritardo solo il 20 Febbraio 2020.
1.2. Nella decisione appellata il Tribunale sostiene che l’atto di deferimento pervenuto l’8 Gennaio 2020 era privo dell’avvenuto ricevimento del plico raccomandato inviato alla ASD Grifone Monteverde e che l’attività della segreteria del Tribunale, che ha tentato di acquisire in ogni modo l’avviso di ricevimento della raccomandata, ha consentito di superare la carenza documentale solo a seguito dell’acquisizione del report relativo alla raccomandata, reperito sul sito delle Poste Italiane il 3 Febbraio 2020.
1.3. A fronte di tale motivazione le parti reclamanti rilevano che ove la segreteria del Tribunale avesse operato tempestivamente avrebbe potuto immediatamente accertare che la Raccomandata n. 617825487872, contenente l’atto di deferimento, era stata regolarmente ricevuta dal destinatario della notifica sin dal 9 Gennaio 2020 e dunque che non è giustificata la violazione dei termini di cui all’art. 93 CGS, con ogni conseguente effetto di legge sugli atti del procedimento.
2. Posta in questi termini la questione, al Collegio non resta che decidere se, nel caso di specie, il Presidente del Tribunale abbia fatto buongoverno della norma che si assume violata, con specifico riferimento all’inciso “accertata l’avvenuta notificazione alle parti dell’atto di deferimento”, posto che ambedue le parti attribuiscono all’inciso una diversa e opposta valenza.
3. Ebbene, la Sezione ritiene di poter richiamare, sul punto specifico, la recente decisione n. 27/2019 delle Sezioni Unite della CFA nella parte in cui chiarisce che l’art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC - il cui tenore è esattamente identico a quello dell’art. 93 CGS - deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione dell’atto alle parti, deve prontamente fissare l’udienza di discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento.
3.1. Si tratta, quindi - chiariscono le Sezioni unite - di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 Novembre 2002), da condursi al fine precipuo di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite.
Se dunque c’è la prova della notifica ritualmente effettuata, come rilevato nel caso di specie, non è dato al Presidente di procedere a verifiche ulteriori quale quella di accertare il momento dell’effettivo ricevimento della notifica al destinatario. Operazione quest’ultima che implica un onere a carico della segreteria e che richiede tempi non ipotecabili quanto a durata, cosicché in grado di incidere sul rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per i conseguenti adempimenti e nello specifico per la fissazione dell’udienza.
3.2. Ne consegue che, esistendo la prova della notifica dell’atto di deferimento a mezzo di raccomandata semplice (che risulterà ricevuta il 9 Gennaio 2020), l’udienza andava fissata nei termini di legge, vale a dire entro il 18 Gennaio 2020 laddove, in attesa di acquisire il report della spedizione (acquisizione avvenuta il 3 Febbraio 2020) non solo è stata violata in parte qua la norma relativa alla fissazione dell’udienza ma risulta altresì violata la stessa norma nella parte in cui prescrive che la celebrazione dell’udienza intervenga entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, giacché quel termine veniva a scadenza l’8 Febbraio 2020 e l’udienza è stata celebrata il 20 Febbraio 2020.
4. Il motivo di censura è quindi fondato e va accolto con l’effetto di travolgere tutto il procedimento di deferimento posto in essere nei confronti delle parti appellanti.
5. Quantunque si tratti di censura pregiudiziale assorbente, il Collegio non può esimersi dal rilevare che nella specie risulta violato anche l’art. 110, commi 1 e 2 del CGS nella parte in cui stabilisce che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”, nella specie avente scadenza il 6 aprile 2020.
5.1 Invero la giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione di primo grado, rappresentata dalla difficoltà ad accedere ai luoghi al termine del periodo di sospensione (fino al 17.05.2020) non può essere accolta perché essa è riconducibile alla inefficienza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge.
6. In ogni caso la violazione del suddetto termine è incontestabile e integra un concorrente motivo di annullamento della decisione appellata.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (1^ Sezione) previa riunione, accoglie i reclami in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
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