F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 027 CFA del 13 Ottobre 2020 (AS Roma spa-Sig. Guido Fienga-Sig. Massimo Manara-Procura Federale) N. 033/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 027/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 033/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 027/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Paola Palmieri Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 33/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.S. Roma S.p.A.;

contro

il Procuratore Federale;

per la riforma

della decisione n. 8 del Tribunale Federale Nazionale del 24/09/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5 ottobre il dott. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Conte per la A.S. Roma S.p.A. e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale;

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento n. 2064/1122 del 7 agosto 2020 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Guido Fienga, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società AS Roma Spa, “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e di quanto

previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per aver disatteso, durante la gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020, le indicazioni predisposte dal DGE della SSC Napoli in attuazione del Protocollo recante “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, versione 4 del 22 giugno 2020 – FIGC”, connesse al posizionamento nella panchina e nella panchina aggiuntiva della AS Roma Spa, consentendo che i tesserati della AS Roma Spa in panchina non fossero posizionati rispettando il distanziamento, occupando un posto ogni due e che i restanti tesserati si collocassero in tribuna, atteso che detta tribuna dello Stadio San Paolo di Napoli ha diretto accesso al terreno di gioco, con ciò mettendo a rischio la salute dei tesserati”;

- il dott. Massimo Manara, responsabile sanitario della Prima Squadra della Società AS Roma Spa, “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per aver disatteso, in concorso con il sig. Fienga, durante la gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020, le indicazioni predisposte dal DGE della SSC Napoli in attuazione del Protocollo recante “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, consentendo che i tesserati dell’AS Roma Spa in panchina non fossero posizionati rispettando il distanziamento, occupando un posto ogni due e che i restanti tesserati si collocassero in tribuna, atteso che detta tribuna dello Stadio San Paolo di Napoli ha diretto accesso al terreno di gioco, con ciò mettendo a rischio la salute dei tesserati”;

- la Società AS Roma Spa, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte sopra descritte”.

Con la decisione appellata il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha accolto il deferimento e, per l’effetto ha inflitto le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Fienga, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il sig. Manara Massimo, squalifica di giorni 20 (venti);

- per la società AS Roma Spa, ammenda di € 7.000,00 (settemila/00).

Avverso tale decisione propone reclamo in appello la Società AS Roma Spa deducendo i motivi che seguono e chiedendo, previa sospensione, la riforma della decisione appellata e, in subordine, la riduzione del trattamento sanzionatorio al minimo edittale:

1. Erroneità della decisione per palese insussistenza della violazione ascritta.

2. Erroneità della decisione per essere ammissibili le istanze istruttorie rigettate.

3. Erroneità della decisione sul punto della inosservanza del Protocollo FIGC 4 del 22/06/2020 contenente indicazioni generali per la pianificazione organizzazione e gestione delle gare “a porte chiuse” finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.

4. Ingiustizia della decisione per eccessività delle sanzioni irrogate.

Con decreto monocratico presidenziale n. 1/2020-2021 del 30 Settembre 2020 la domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla inibizione irrogata all’Amministratore Delegato sig. Guido Fienga.

All’udienza odierna il Presidente ha avvertito le parti, dandone atto a verbale, della possibilità per la Corte di introitare la causa per la decisione di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società reclamante deduce l’erroneità della decisione per la palese insussistenza della violazione ascritta.

1.1 Il motivo - che fa essenzialmente leva non già sulla negazione dei fatti materiali contestati quanto sull’assunto che i protocolli sanitari (nella specie il citato protocollo FIGC 4 del 22/06/2020) e in particolare le disposizioni in essi contenute, non hanno la natura di precetti normativi vincolanti ma di mere raccomandazioni o indirizzi - è destituito di fondamento.

1.2 Nella specie, fermo restando che i fatti che hanno determinato il deferimento della società appellante sono incontroversi - perché la decisione dei dirigenti della società AS Roma di collocare i tesserati in panchina, in luogo della tribuna, senza rispettare il distanziamento imposto dal protocollo sanitario è stata attuata coram populo e contro la volontà espressa dai dirigenti della squadra ospitante - è del tutto evidente che le disposizioni del protocollo sanitario che qui rilevano rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili.

1.3 E ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate “a porte chiuse”, in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse.

1.4 Infatti, in base al richiamato quadro regolatorio adottato dal Consiglio Federale della FIGC, l’individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società.

Conseguentemente, come ha chiarito anche il giudice di prime cure, non è consentito alle singole società di decidere autonomamente le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga.

Del resto, una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare ad libitum regole e livelli di tutela del tutto differenti.

Non c’è dubbio quindi che la decisione appellata sia, sul punto, corretta e che il primo motivo di reclamo, attesi i fatti come sopra accertati, vada rigettato.

2. Anche il secondo motivo - con il quale si contesta la decisione del giudice di prime cure di non ammettere le istanze istruttorie e le prove testimoniali richieste in quella sede dal reclamante - è privo di pregio.

2.1 E ciò per la ragione che non è sindacabile la decisione del giudice di prime cure che ha motivatamente respinto le suddette richieste, sia perché i fatti che rilevavano ai fini del deferimento erano pacifici e non contestati, sia perché le richieste di prove testimoniali erano articolate in maniera generica e sostanzialmente ritenute irrilevanti ai fini del giudizio.

3. Anche il terzo motivo di reclamo, per il quale valgono le considerazioni svolte sul primo, è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 Sulla natura vincolante e non derogabile delle disposizioni sul distanziamento contenute nel Protocollo FIGC 4 del 22/06/2020 valido per lo svolgimento delle gare “a porte chiuse” e finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, il Collegio si è già pronunciato ai punti 1.3 e 1.4.

3.2 La circostanza esimente addotta nel motivo in disamina - vale a dire che la AS Roma ha testato sistematicamente tutti i propri tesserati, come dimostra il documento depositato in vista della camera di consiglio (dal quale risulta fatturata la spesa di € 172.867,00 per tamponi effettuati allo staff nel periodo precedente la gara in questione) così come il fatto che i tesserati in panchina portassero tutti la regolare mascherina - è irrilevante per molte ragioni, tra cui quella dirimente che non è sufficiente la sola effettuazione di tamponi e test sierologici per evitare la diffusione della Pandemia, come purtroppo dimostrano i tanti giocatori che sono risultati positivi nonostante l’effettuazione delle predette analisi.

In ogni caso le norme di prevenzione di cui al Protocollo sanitario FIGC sono incondizionate e, per intuibili ragioni, come già sopra spiegato al punto 1.4., il loro rispetto è - come quello di tutte le regole del gioco - essenziale per la regolarità della gara e, nella specie, per la stessa credibilità degli organi federali che proprio al rispetto di quelle regole hanno subordinato la ripresa delle partite di calcio “a porte chiuse”.

3.3. Parimenti inconferente e inidonea a giustificare la violazione del Protocollo sanitario, è l’assicurazione, proveniente dal responsabile sanitario della prima squadra dell’AS Roma Spa, che “dal punto di vista medico non vi [sarebbe stato] alcun rischio di eventuale trasmissione a terzi del virus Covid-19” poiché “tutti i giocatori e tesserati del Gruppo Squadra [sarebbero stati] regolarmente tamponati e sottoposti ai test sierologici”.

3.4 Né, infine, vale obiettare che in altre occasioni sportive quelle regole sono state violate senza alcuna conseguenza, ovvero che nulla è successo a causa della loro violazione, giacché se qualcosa di quanto temuto fosse accaduto, l’unica differenza rispetto a quanto stimato ex post sarebbe stata quella di un ulteriore aggravamento della responsabilità dei soggetti deferiti per la violazione del protocollo sanitario.

4. Quanto al quarto e ultimo motivo, con cui si contesta la gravità delle sanzioni irrogate e si chiede la loro riduzione entro il minimo edittale, adducendo la mancanza di dolo e la parificazione della condotta a mero errore, nonché le attenuanti riferite alla logistica dello Stadio San Paolo di Napoli, il Collegio osserva che anche questo motivo di reclamo merita di essere disatteso.

4.1 Infatti, non solo non è chiaro cosa si intenda per assenza di dolo in una situazione in cui la norma violata era chiara e altrettanto chiara è stata l’intenzione di violarla - come emerge dal fatto che la società appellante, invitata a recedere dalla decisione di posizionare tutti i tesserati in panchina in violazione del protocollo sanitario, non ha desistito e ha sottoscritto una formale dichiarazione di assunzione di responsabilità per siffatta scelta - ma neppure in cosa consista l’errore, attesa la dimostrata consapevolezza, da parte dei dirigenti deferiti, che la c.d. logistica dello Stadio San Paolo di Napoli rientrava in una delle ipotesi espressamente previste dal protocollo sanitario e che il disagio prodotto dal ristretto margine di utilizzo della panchina consisteva nel mero posizionamento alternativo in tribuna “con accesso al campo” di qualche unità di personale di riserva e non certo in una grave e ingiustificata menomazione della componente agonistica o tecnica della squadra ospitata, riferibile a un “accanimento sanzionatorio” del tutto ingiustificato.

5. Per tali ragioni la Corte ritiene che le sanzioni inflitte ai dirigenti della AS Roma spa e la sanzione pecuniaria applicata alla stessa società vadano confermate, non soltanto perché non sussiste alcuna esimente o attenuante tra quelle invocate ma perché, al contrario, la sanzione, come anche evidenziato implicitamente dal giudice di prime cure, non sia fine a se stessa ma possa esercitare una funzione di ammonimento e di responsabilizzazione, purtroppo non sempre avvertita, nel mondo sportivo.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (1^ Sezione), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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