F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 029 CFA del 15 Ottobre 2020 (L.N.D.-Dott. Caridi Giuseppe/Avv. Di Gianvito Gabriele Maria-Dott. Zizzari Vittorio-Dott. Calegari Marco-Dott. Lodispoto Bernardo) N. 017/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 029/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 017/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 029/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente

Paola Palmieri Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 017/CFA/2020-2021, proposto da Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dal dott. Giuseppe Caridi nella qualità di Commissario straordinario

contro

l’Avv. Gabriele Maria Gianvito, il dott. Vittorio Zizzari, il dott. Marco Calegari e il dott Bernardo Lodispoto,

per la riforma

della decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN - SD 2020/2021 - reg. prot. 204/TFN-SD notificata il 10.9.2020.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 5 Ottobre  2020 l’Avv. Paola Palmieri e udito per i reclamanti l’Avv. Guido Valori e l’Avv. Lucio Giacomardo, presente personalmente il dott. Giuseppe Caridi, nonché per i reclamati l’Avv. Enrico Lubrano e l’Avv. Lorenzo Maria Cioccolini.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ai sensi dell’art. 101 la Lega nazionale Dilettanti (L.N.D) e il dott Giuseppe Caridi nella qualità di Commissario straordinario della Divisione Calcio a 5 della L.N.D., impugnavano la decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, che accoglieva il ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5, e pertanto annullava il comunicato Ufficiale n. 15 del 7.7.2020 del Consiglio Direttivo della LND con cui era stata disposto il commissariamento della medesima Divisione.

Si premette che con tale provvedimento il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, nella riunione del 7 luglio 2020, alla luce delle risultanze della relazione del servizio ispettivo della LND del 6 luglio 2020, della verifica contabile-amministrativa della Divisione Calcio effettuata il 3 luglio 2020 e per le motivazione esposte nel provvedimento, aveva disposto la decadenza in via di urgenza del Vice Presidente vicario e del Consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5 e affidato in gestione le funzioni spettanti a tali organi al dott. Giuseppe Caridi, nominato Commissario straordinario.

Con ricorso ai sensi dell’art. 79 CGS, l’avv. Gabriele Maria Di Gianvito, in proprio e quale Vice Presidente Vicario della Divisione Calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti, i dott.ri Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto, in proprio e quali Consiglieri del Consiglio Direttivo della predetta Divisione, hanno impugnato tale provvedimento nonché gli atti presupposti ivi specificamente indicati, chiedendone l’annullamento sotto vari profili in quanto in estrema sintesi: 1) il provvedimento di commissariamento era stato adottato al di fuori delle condizioni di eccezionalità e gravità, che sole possono legittimarne l’adozione; 2) vi era stata una grave violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio in quanto i destinatari del provvedimento non erano stati sentiti e non avevano avuto modo di esercitare alcuna difesa; 3) era dato ravvisare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed errore sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato, atteso che gli atti presupposti richiamati nella delibera impugnata – pur evidenziando alcune irregolarità, non avevano concluso per la necessità di procedere al commissariamento della Divisione, limitandosi ad indicare correzioni pro futuro; 4) in ogni caso, i presupposti per l’adozione di un provvedimento di commissariamento erano da considerare insussistenti.

Nel costituirsi in giudizio la Lega nazionale dilettanti ed il Commissario straordinario, in via preliminare hanno eccepito il “difetto di cognizione” del Tribunale e, nel merito, hanno contestato l’infondatezza dei motivi di ricorso.

In corso di causa il Tribunale federale nazionale ha rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento, non ravvisandone i presupposti. Nel merito, riconosciuta la propria competenza, ha dichiarato la fondatezza dei motivi di ricorso e per l’effetto, li ha accolti, annullando gli atti impugnati.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la Lega ed il dott. Giuseppe Caridi nella qualità di Commissario straordinario deducendo i seguenti motivi:

1) In via preliminare i reclamanti tornano ad eccepire il “difetto di incompetenza funzionale o se si vuole di difetto di giurisdizione del Tribunale Federale nazionale-sezione disciplinare” nella specifica materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 n. 4 del vigente Codice di Giustizia sportiva;

2) rilevano, inoltre, l’inammissibilità del ricorso in quanto l’attività posta in essere dalla Lega nazionale dilettanti nella concreta fattispecie deve ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale, tenuto conto della autonoma valutazione spettante alla medesima Lega circa la sussistenza di motivi che rendono necessario lo scioglimento dei Consigli direttivi dei comitati regionali, delle Divisioni o dei Dipartimenti. Potere-dovere che, a giudizio dei reclamanti attiene ad un ambito privatistico frutto di discrezionalità tecnica non sindacabile;

3) nel merito, contestano la sussistenza dei presupposti del provvedimento di decadenza e di commissariamento alla luce del contenuto delle relazioni ed in particolare, della relazione “intermedia” redatta dagli organismi di vigilanza e prodotta in primo grado. In vista dell’udienza di discussione del 5 Ottobre  2020 i reclamati hanno prodotto tempestivamente, una memoria difensiva. I reclamanti non hanno svolto ulteriori difese scritte ma depositato documenti (articoli di giornale tratti da “La Repubblica”).

All’udienza del 5 Ottobre  2020 i difensori delle parti hanno esposto le loro difese e il reclamo, all’esito della discussione, è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre affrontare il motivo con cui i reclamanti ripropongono il difetto di competenza e/o giurisdizione già sollevato in primo grado.

Premesso che la censura appare più correttamente da ricondurre al profilo in rito della competenza, intesa come corretta distribuzione della potestas iudicandi all’interno del sistema di giustizia sportiva - il profilo della giurisdizione rilevando al di fuori di tale sistema e con riferimento alla giurisdizione statuale - il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni espresse, al riguardo, dal Giudice sportivo di primo grado.

Secondo la tesi esposta in sede di reclamo, al fine di stabilire l’incompetenza del TFN sarebbe determinante l’applicazione dell’art. 87, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale le disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 “si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali ove previsto dai rispettivi statuti”. Dando invece ingresso alla lettura del Tribunale - si afferma nel reclamo - tale disposizione finirebbe per non avere alcun significato e, in ogni caso, si porrebbe in contrasto con il rispetto dell’autonomia regolamentare delle componenti federali i cui atti, pertanto, seguirebbero sorti diverse dalle delibere dell’Assemblea e del Consiglio federale.

Gli atti delle componenti federali, pertanto - secondo tali deduzioni - sarebbero impugnabili innanzi al Tribunale solo in caso di espressa previsione degli statuti e regolamenti. Là dove tale previsione non vi sia, dette delibere dovrebbero essere impugnate innanzi al Collegio di Garanzia dello sport – organo che ha sostituito l’Alta Corte di Giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il CONI – competente a decidere in via residuale sui ricorsi proposti avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Com’è noto il nuovo Codice, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi.

D’altro canto il nuovo Codice, rispetto a quello previgente, ha ancora più enfatizzato la “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. CFA, SS.UU, n. 30/2019-2020) che, dunque, non può non recare con sé anche un assetto di competenze maggiormente definito.

In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale (v. rubrica dell’articolo) che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.

Definito il contenzioso dinanzi agli organi di giustizia endofederali, le parti interessate possono adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in veste di giudice esterno al sistema delineato dal Codice e quale organo di ultimo grado cui sono riservate le controversie di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, nel peculiare espletamento di una sua propria funzione nomofilattica, così come avviene nell’ordinamento statale presso la Suprema Corte di Cassazione.

Se dunque nell’art. 79 è possibile rinvenire una norma generale attributiva della competenza (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del Codice CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), così non è per gli artt. 86 e 87 del Codice che si limitano a descrivere il procedimento finalizzato alla impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale.

Contrariamente a quanto si legge nel reclamo, pertanto, il richiamo operato dall’art. 87, comma 4, alle suindicate disposizioni, intitolate “Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio federale” e “Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso”, va riferito ai riti ivi previsti ma non è norma sulla competenza, competenza che, invece, trova fondamento sulle ben più pregnanti previsioni generali di cui all’art. 79, come anche ritenuto dal giudice di primo grado.

Confermano tale impostazione, innanzitutto, le previsioni di cui all’art. 54 del Codice CONI, che delineano una competenza residuale ed eccezionale del Collegio di Garanzia riservata: a) alle decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia (primo comma); b) alle controversie al medesimo espressamente devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli statuti e dai regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il CONI. In tal caso il giudizio può essere anche di merito e in unico grado (terzo comma).

Dalla lettura di tale disposizione, come anche interpretata dallo stesso Collegio di Garanzia, discende che la competenza di tale organo deve trovare un espresso fondamento in una norma e che tale profilo non può dipendere dalle previsioni di disposizioni di rango inferiore quali – sicuramente – sono quelle contenute nei regolamenti o negli statuti della componente federale.

In tal senso si è anche espresso lo stesso Organo del CONI (Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n.12) secondo cui “le funzioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono espressamente stabilite e rigidamente tipizzate dal CGS (ndr CGS CONI) il quale ha istituito tale nuovo organo della giustizia sportiva prevedendone puntualmente i compiti, le attività, i poteri, disciplinandone le procedure e gli atti.

E si veda anche la decisione 13 Febbraio  2019 n. 14 del medesimo Collegio Garanzia, ove si sottolinea il carattere tassativo delle ipotesi in cui tale organo può pronunciarsi quale giudice unico e di merito.

Nello stabilire l’ambito delle “decisioni non altrimenti impugnabili”, pertanto, va tenuto conto della portata generale dell’art. 79 CGS, che è norma destinata ad attrarre nell’ambito della competenza endofederale del Tribunale nazionale tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo.

Non vale a smentire tale conclusione la previsione di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, applicabile alla Divisione Calcio a 5, secondo cui: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”.

La sopravvenuta inesistenza di tali organi di giustizia fa sì che, attraverso il richiamo alle norme federali (“secondo quanto disposto … dalle norme federali”) contenuto nella medesima clausola, non si crei un vuoto di tutela e, pertanto, rende possibile, attraverso il rinvio alle norme federali, una lettura della disposizione alla luce delle attuali previsioni del Codice della FIGC, sottoponendo le delibere alla competenza del Tribunale federale nazionale in quanto “fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo”, ai sensi dell’art. 79 cit.

Né, d’altra parte, costituisce ostacolo a tale impostazione il richiamo all’autonomia delle componenti federali, atteso che le stesse, nell’aderire alla Lega nazionale dilettanti, si sottopongono, in ogni caso, al rispetto dei principi e delle norme stabilite dalla FIGC (art. 1, comma 2, dello Statuto della L.N.D).

Nel medesimo senso anche l’art. 53 del Regolamento del L.N.D. che, al secondo comma, sancisce che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la loro costituzione del rapporto associativo, accettano incondizionatamente la piena efficacia dei provvedimenti adottati dalla FIGC, dalla Lega e dalla FIFA … nelle materie comunque riconducibili alle attività federali ed anche nelle vertenze di carattere tecnico disciplinare ed economico”.

Le suesposte conclusioni non sono poi affatto contrastate da un precedente di questa Corte (SS.UU n. 84/2018-2019), così come sostengono i reclamanti.

Difatti il principio di diritto (asseritamente contrastante) è contenuto solo nelle premesse della decisione appena citata ed è stato affermato dal Tribunale federale e non da questo Organo; d’altro canto, in quella circostanza, questa Corte non si è pronunciata sull’aspetto relativo alla competenza, limitandosi ad una decisione di mera estinzione in rito.

Tali esiti interpretativi, del resto, appaiono più coerenti con l’attuale sistema di giustizia sportiva che vede sottoposte al Tribunale nazionale federale per espressa previsione le delibere federali dell’assemblea nazionale del Consiglio federale (artt. 83 e 86 del CGS).

E, sotto il profilo della ratio legis, non si vede per quale motivo il legislatore federale, anche in occasione della codificazione più recente, si sarebbe per contro determinato nel senso di escludere le delibere delle (indubbiamente) meno rilevanti componenti federali per sottoporre, solo queste ultime, all’eccezionale competenza del Collegio di Garanzia.

2. La censura sollevata con il secondo motivo è del pari infondata.

Il preteso difetto di competenza per insindacabilità della determinazione di commissariamento non ha fondamento.

In primo luogo, difatti, è da dubitarsi che il provvedimento di decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e la nomina di un Commissario Straordinario sia frutto di discrezionalità tecnica in senso proprio, così come sostengono i reclamanti - e non di discrezionalità amministrativa pura - non ravvisandosi, in realtà, nella fattispecie, una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta, secondo lo schema tipico della discrezionalità tecnica.

In ogni caso, come osservato dai reclamati sulla base della giurisprudenza, anche recente, del Collegio di garanzia, la sussistenza del sindacato giurisdizionale è pacificamente riconosciuta anche sugli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

Si tratta di principi comuni all’ambito del sindacato riconosciuto dal Giudice amministrativo su analoghi provvedimenti, ritenuti sottoposti al controllo del giudice, sia pure nei limiti del perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (ex multis, Cons. Stato, VI, 6 maggio 2014 n. 2295: “Superata ormai da tempo l'equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960;Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2009,n. 4960, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635)”. In tal senso, con riferimento ad un caso di commissariamento, v. anche Collegio di Garanzia n. 34 del 30 luglio 2020).

Tale perimetro, in ogni caso, non risulta superato dal Tribunale di primo grado che si è limitato a valutare la coerenza interna e la ragionevolezza del provvedimento in relazione ai suoi presupposti di fatto.

3. Passando all’esame degli ulteriori motivi di reclamo attinenti ai presupposti dei provvedimenti adottati dalla L.N.D., si osserva che il provvedimento di commissariamento impugnato muove dalle risultanze dei seguenti atti richiamati in seno al Comunicato ufficiale:

a) la relazione del Collegio dei revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 della L.N. D. depositata il 7 luglio 2020; b) la relazione del Servizio ispettivo della L.N.D. del 6 luglio 2020 relativa ad una verifica contabile della medesima Divisione effettuata il 3 luglio 2020.

I presupposti del provvedimento, sulla scorta di tali atti istruttori sono posti dal Consiglio direttivo della Lega:

a) sulle rilevate irregolarità di gestione di non trascurabile entità che hanno trovato riscontro anche documentale con impegni di spesa che risultano frutto della specifica approvazione del Consiglio di Presidenza;

b) delle avvenute dimissioni rassegnate dall’ex presidente della stessa Divisione cui sono seguite le dimissioni di tre componenti del consiglio direttivo;

c) della non piena governabilità della Divisione;

d) della necessità di attuare interventi urgenti per ripristinare il regolare funzionamento degli Organi anche nell’imminenza dell’inizio della stagione calcistica.

Senza entrare nel merito della gravità delle situazioni e dei comportamenti riscontrati e fermandosi alla coerenza di tali determinazioni rispetto agli atti in cui esse trovano fondamento, si rileva che la lettura degli atti istruttori e della documentazione di causa non consente di accogliere i motivi di reclamo.

Preliminarmente, si osserva che il provvedimento di commissariamento e di decadenza può essere valutato alla luce degli atti istruttori dal medesimo richiamati ovvero dalle relazioni citate mentre le relazioni successive e, in particolare, la relazione con cui la Procura dello sport avrebbe chiesto di riaprire l’inchiesta, attengono a fatti successivi, che non possono essere presi in considerazione; ciò in quanto il provvedimento di commissariamento deve essere valutato sulla base della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.

Per le medesime ragioni non possono essere considerate rilevanti ai fini del decidere, le argomentazioni esposte in sede di discussione orale dal difensore dei reclamanti che, sulla base della particolare ricostruzione dell’organizzazione che fa capo alla Lega Nazionale Dilettanti e della struttura degli organi della Divisione calcio a 5, ha ipotizzato che la decadenza di alcuni consiglieri abbia determinato un difetto di rappresentatività territoriale in seno agli organi della divisione. Si tratta, infatti, di profilo non considerato dal provvedimento che, per quanto detto, è fondato su diversi presupposti.

Pare invece determinante, al fine di valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati, il fatto che, per quanto le relazioni in atti segnalino una situazione di irregolarità diffusa, tuttavia le considerazioni degli organi di controllo non sembrano portare, di necessità, ad una determinazione di tal fatta.

Sia dalla relazione dei revisori che da quella dell’organo interno non emerge, in particolare, una situazione di paralisi organizzativa o gestionale tale da richiedere l’intervento di un organo commissariale al fine di ripristinare una corretta gestione.

Rispetto alle irregolarità ritenute di maggiore gravità, inoltre, e  rese oggetto anche di denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l’organo di revisione si limita a segnalare che “E’ necessario chiarire, a parere del Collegio, la posizione della Divisione Calcio a 5 in merito al progetto “in campo diversi ma uguali….”.

Si osserva, in linea generale, che l’art.14 dello Statuto della Lega nazionale Dilettanti stabilisce che il Consiglio direttivo delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario straordinario “in caso di necessità” (così anche l’art. 11 del Regolamento della LND).

Tali disposizioni vanno comunque lette alla luce del più generale canone di ragionevolezza e di proporzionalità, oltre che delle disposizioni in materia che, sia nel caso di provvedimenti di commissariamento adottati dal CONI che di analoghe determinazioni assunte in ambito federativo, richiedono la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione o la presenza di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo (v. art. 6, comma 4, dello Statuto CONI sul commissariamento delle federazioni sportive nazionali; art. 9, comma 9, dello Statuto FIGC sulla declaratoria di decadenza dei dirigenti di una lega) .

Il Commissariamento, dunque, è un provvedimento eccezionale che il soggetto legittimato a disporlo dovrebbe riservare a situazioni qualificabili come di extrema ratio al fine di riparare ad una vera e propria impossibilità di funzionamento o di ripristino della legalità violata (sulla eccezionalità del provvedimento di commissariamento (v. Collegio di garanzia, decisione n. 24 del 2020 e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata).n base al generale principio di proporzionalità, in ogni caso, ogni provvedimento, specialmente se sfavorevole al destinatario, dovrà essere allo stesso tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge. Conseguentemente, ogniqualvolta sia possibile operare una scelta tra mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra i vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta.

Come detto, il tenore delle relazioni redatte dagli organi di verifica conducono alla necessità di approfondimento e di chiarimento della situazione rilevata, approfondimento tuttavia, che sebbene sostanzialmente suggerito anche dai revisori in ordine ai profili più rilevanti, non è stato effettivamente perseguito.

Come contestato dai consiglieri dichiarati decaduti con censura proposta in primo grado e reiterata in sede di costituzione nel giudizio di appello, è del tutto mancata una fase di instaurazione del contraddittorio – non potendosi ritenere tale la mera partecipazione al Consiglio direttivo dell’Avv. Gianvito - oltre che di avvio del procedimento.

Un provvedimento di estrema gravità per la vita dell’ente, quale è la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo ed il conseguente commissariamento, dunque, è stato adottato senza ulteriore supporto istruttorio se non le menzionate relazioni. Da cui lo sforzo, che si registra in sede di reclamo, di dare maggiore sostanza agli episodi rilevati (che a ben vedere, coinvolgono soprattutto la figura del Presidente della Divisione, che si è poi dimesso) ed alla mancanza di “concludenza” dei richiamati atti istruttori, attraverso il richiamo a relazione di atti di indagine successivi che tuttavia, per quanto detto, non sono suscettibili di valutazione sulla base di una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

D’altra parte, al di là di una richiesta di riapertura delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport, depositata unitamente al reclamo, non risulta in atti che la Procura federale, dopo l’iniziale archiviazione, si sia determinata per una effettiva riapertura delle indagini.

Anche le dichiarate ragioni di urgenza determinate dall’avvicinarsi dell’inizio del campionato non possono ritenersi sufficienti a giustificare tale necessario approfondimento istruttorio che, pertanto,  difettando  in  toto,  non  consente  quella  verifica  di  tenuta  sostanziale  del

provvedimento invocata dai reclamanti là dove sottolineano il rilievo meramente formale delle censure fatte valere in primo grado.

I reclamanti, pertanto, non riescono a dimostrare che l’assegnazione di un termine, anche breve, per controdeduzioni non avrebbe comunque consentito agli interessati di portare a conoscenza della Lega elementi idonei a chiarire l’effettiva portata delle situazioni oggetto di rilievo e di riavviare, attraverso la sostituzione dei consiglieri decaduti, come previsto dalle disposizioni statutarie, un percorso di più corretta gestione.

La censura di carenza di contraddittorio, dunque, non è di mero rilievo formale ma, per le ragioni evidenziate, diviene di rilievo sostanziale.

Va, inoltre osservato, anche con riferimento all’ulteriore presupposto, indicato nel provvedimento di commissariamento, relativo alla affermata impossibilità di governare la Divisione, che la decisione di primo grado merita conferma alla luce dei meccanismi sostitutivi previsti dall’art. 18, terzo comma, del Regolamento della L.N.D. a norma del quale, in caso di vacanza della carica del Presidente della divisione, quest’ultimo, come accaduto nel caso in esame, può essere sostituito dal Vice Presidente mentre “in caso di vacanza dalla carica di uno o più consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all’integrazione per l’elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea”. Solo “in caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri”, per contro, ai sensi della medesima disposizione regolamentare, “si verifica la decadenza immediata del Consiglio direttivo”, fattispecie tuttavia, pacificamente non ricorrente nel caso di specie.

Tali considerazioni, pertanto, avvalorano la correttezza della decisione di primo grado che si ritiene meritevole di conferma anche nel merito.

PQM

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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