F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 030 CFA del 19 Ottobre 2020 (Procura Federale Interregionale-Sig. Carlomagno Francesco-Sig. Tabaku Sajmir-A.S. Scanzano) N. 018/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N.030/2020-2021 REGISTRO

 

N. 018/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N.030/2020-2021 REGISTRO

 

DECISIONI LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente

Mauro Sferrazza Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 018/CFA/2020-202, proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

Tabaku Sajmir e A.S. Scanzano, per la riforma della decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Basilicata, relativa al deferimento nel proc. n. 1187 pfi 18- 19, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Tabaku Sajmir il quale, in occasione del tesseramento con la Società A.S. Scanzano, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera”;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito, all’udienza tenutasi in data 12 Ottobre  2020, da remoto in modalità video conferenza, il relatore Mauro Sferrazza;

udito, per la reclamante Procura Federale, l’avv. Michele Sibillano; nessuno è presente per le controparti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All’esito delle attività di indagine svolte nell’ambito del procedimento n. 1187 pfi 18-19, la Procura federale ha accertato che il calciatore minore sig. Tabaku Sajmir, di nazionalità albanese, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento n. SG7702218, a favore della società A.S. Scanzano, autocertificando con dichiarazione del 3 agosto 2018, sottoscritta anche dagli esercenti la responsabilità genitoriale, di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere.

Il predetto tesseramento è stato autorizzato in data 15 Gennaio  2019 per essere, poi, revocato, ex art 42, comma 1, lettera a), NOIF, in data 22 Gennaio  2019 dall’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C., in quanto, a seguito dei necessari riscontri, la Federazione ha verificato che il calciatore era  stato tesserato  per  la società Besa Under  15,  regolarmente affiliata  alla federazione albanese.

La Procura federale, pertanto, ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale presso la

L.N.D. – C.R. Basilicata:

1) il sig. Francesco Carlomagno, all’epoca dei fatti presidente della società A.S. Scanzano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, in relazione all’art. 10, comma 2, stesso codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente CGS), nonché art. 40, comma 6, NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito il tesseramento, per la società dallo stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;

2) il sig. Tabaku Sajmir, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e, comunque, elemento rientrante tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS vigente all’epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, in relazione all’art. 10, comma 2, stesso codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 2, comma 2, e 32, comma 2, del vigente CGS), nonché art. 40, comma 6, NOIF per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo;

3) la società A.S. Scanzano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS all’epoca vigente (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente CGS) per le violazioni ascritte al proprio presidente e tesserato.

Nell’instaurato giudizio si costituiva la società A.S. Scanzano, in persona del presidente Francesco Carlomagno, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Valluzzi, replicando alle contestazioni mosse ed evidenziando come il calciatore Tabaku Sajmir non fosse, comunque, mai stato utilizzato durante il periodo di tesseramento provvisorio.

Nella riunione tenutasi dinanzi al TFT il giorno 20 Febbraio  2020, il rappresentante della Procura federale, in difetto di eccezioni preliminari avversarie, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- sig. Carlomagno Francesco, inibizione di mesi 2 (due);

- sig. Tabaku Sajmir, n. 2 (due) giornate di squalifica;

- alla società A.S. Scanzano, € 400.00 di ammenda.

Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 17 giugno 2020, il Tribunale federale territoriale del C.R. Basilicata, ha accertato e dichiarato quanto segue.

«Osservato come i fatti oggetto di Deferimento si riferiscano alla Stagione Sportiva 2018/2019 ed accertato come l’attività istruttoria sia stata, dalla Procura federale assolta in periodo precedente l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, avvenuta a seguito di pubblicazione su C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019;

Ritenuto, pertanto, come, in riferimento alla controversia in parola debba trovare applicazione il dettato dell’art. 142, comma 1, C.G.S. vigente (Disposizioni transitorie), in forza del quale:

“I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo C.G.S. debbano continuare a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;

Accertato come la Comunicazione di Conclusione Indagini fosse stata, dalla Procura federale, ai Deferiti notificata in data 03/07/2019 - e da questi ricevuta il 16/07/2019 - con avviso di potersi avvalere della facoltà di presentare memorie ovvero chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica della stessa (ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. previgente);

Considerato, nondimeno, come per quel che riflette l’esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi del sopracitato art. 32 ter, comma 4, C.G.S. previgente, l’atto di Deferimento dovesse essere formulato e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione delle memorie;

Accertato in ragione di quanto sopra dedotto come, il predetto termine fosse spirato in data 14 Settembre 2019, vale a dire trenta giorni dopo il 15/08/2019, termine entro il quale i Deferiti potevano essere ascoltati o presentare memorie (attività che, peraltro, Carlomagno Francesco - in proprio e in qualità di Presidente della Società A.S. Scanzano – coltivava per ministero del proprio legale di fiducia Avv. Lucia Valluzzi, con PEC del 14 agosto 2019);

Acclarato in definitiva come il Deferimento risulti essere stato notificato agli incolpati con atto del 24 Dicembre 2019, ben oltre quindi il termine di scadenza di trenta giorni dall’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva previgente regolato (ma anche oltre quello previsto dall’art. 125,comma 2, del C.G.S. vigente, qualora avesse trovato applicazione) e che pertanto i termini debbono qualificarsi ampiamente perenti, ragione per la quale il ripetuto Deferimento debba essere dichiarato nullo e consequenzialmente respinto, con implicito assorbimento e decadenza di ogni altro motivo con esso rappresentato».

Per l’effetto, il TFT così provvedeva:

«Preliminarmente e per quel che riflette la posizione del Deferito Tabaku Saimir, dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per l’integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del Tribunale federale territoriale e del C.R. Basilicata per i conseguenti adempimenti;

Rigetta il Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla Procura Federale, in sede di audizione del 22 Febbraio  2017 ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di Carlomagno Francesco e della Società A.S. Scanzano».

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo la Procura federale interregionale, con atto in data 15 Settembre 2020.

Con un primo motivo di reclamo la Procura federale eccepisce «violazione e mancata applicazione degli artt. 45 e 142 C.G.S. – Carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato».

Con un secondo motivo di reclamo la Procura federale eccepisce «Violazione, erronea e/o mancata applicazione degli artt. 45, 127 e 142 C.G.S. – Contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato».

Con il terzo motivo viene denunciata «Carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato».

La Procura federale, quindi, così chiede e conclude: «in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. – C.R. Basilicata pubblicata con C.U. n. 119 del 17.6.2020 e notificata alla Procura Federale F.I.G.C., odierna appellante, solo in data 08/09/2020, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, voglia:

1) ritenere applicabile al caso di specie le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva previgente e per l’effetto accertare la sussistenza degli illeciti ascritti ai soggetti incolpati, così come riportati nell’atto di deferimento ritualmente notificato;

2) riformare quindi l’impugnata decisione del Tribunale Federale Territoriale presso  la L.N.D. – C.R. Basilicata e, per l’effetto, irrogare nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni:

- sig. Carlomagno Francesco inibizione di mesi 2 (due)

- sig. Tabaku Sajmir n. 2 (due) giornate di squalifica

- alla società A.S. SCANZANO € 400.00 di ammenda

3) in subordine, ove si ritenesse l’oggetto del presente giudizio non compiutamente e correttamente discusso nel merito, provvedere ai sensi dell’art. 106 C.G.S., comma 2, alla restituzione degli atti al giudice di prime cure».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.

2. Con il primo motivo la Procura federale denuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 45 e 142 CGS.

Il Tribunale ha dichiarato nullo il deferimento «notificato agli incolpati con atto del 24 Dicembre, ben oltre quindi il termine di scadenza di trenta giorni dall’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva previgente regolato (ma anche oltre quello previsto dall’art. 125, comma 2, del C.G.S. vigente, qualora avesse trovato applicazione)», considerato che «i termini debbono qualificarsi ampiamente perenti».

Questo, il percorso logico-argomentativo che sembra desumersi dalla decisione:

- la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 3 luglio 2019 (ricevuta il 16 luglio 2019);

- ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS previgente, l’atto di deferimento doveva essere formulato e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione delle memorie;

- il predetto termine è spirato in data 14 Settembre 2019, ossia «trenta giorni dopo il 15/08/2019, termine entro il quale i Deferiti potevano essere ascoltati o presentare memorie»;

- il deferimento risulta essere stato notificato agli incolpati con atto del 24 Dicembre 2019;

- tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento è decorso un termine superiore a trenta giorni;

- il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione di conclusione delle indagini entro cui la Procura federale avrebbe dovuto emettere l’eventuale deferimento è da considerarsi perentorio.

2.1 Ciò premesso, la Procura federale ritiene erronea la decisione, laddove il Tribunale federale applica – quantomeno di fatto – alla fattispecie il termine procedimentale del vigente codice di giustizia sportiva, ritenendo lo stesso, dunque, perentorio. Evidenzia, a tal riguardo, l’organo dell’accusa federale: «non vi è dubbio che se il Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. – C.R. Basilicata avesse ritenuto che il procedimento in esame rientrasse nella vigenza del precedente Codice, non avrebbe mai potuto ritenere perentorio il termine intercorrente tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento, se non entrando in palese conflitto con quanto stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport».

A tal proposito, in effetti, la motivazione della decisione del TFT appare contraddittoria. Infatti, pur muovendo dal presupposto che i fatti oggetto del deferimento si riferiscono «alla stagione sportiva 2018/2019 ed accertato come l’attività istruttoria sia stata, dalla Procura federale, assolta in periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, avvenuta a seguito di pubblicazione su C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019» e pur esplicitando che «alla controversia in parola» deve «trovare applicazione il dettato dell’art. 142, comma 1, C.G.S. vigente (Disposizioni transitorie), in forza del quale: I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo C.G.S. debbano continuare a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”», il giudice di prime cure ha poi considerato perentori i termini del procedimento curato dalla predetta Procura.

2.2 Orbene, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 32 ter, comma 4, del previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva e che anche tutta la fase inquirente si è svolta nella vigenza del precedente codice (cfr., in tal senso, CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020).

L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti».

In tale prospettiva, non vi è dubbio che il presente procedimento, al momento dell’entrata in vigore del nuovo (vigente) codice di giustizia sportiva, era pendente dinanzi alla Procura federale, dunque, ad un organo del “sistema di giustizia sportiva”: di conseguenza, al caso di specie, non può che trovare applicazione il previgente codice di giustizia sportiva.

2.3 Recita(va) l’art. 32 ter, comma 4, CGS previgente: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti  i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare».

Orbene, in relazione alla suddetta norma ed al relativo termine di trenta giorni nello stesso previsto, occorre osservare come, sotto il vigore del previgente Codice di giustizia sportiva, questa Corte federale, con orientamento consolidato, abbia escluso la natura perentoria di tale termine (ex multis: CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017).

Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017).

A tali decisioni pertanto si rinvia, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente Codice secondo cui “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.”.

Con la conseguenza che - ai sensi del codice previgente - anche se l’azione disciplinare era stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, si rivela errata la dichiarazione di nullità od inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

3. Considerato assorbito il secondo motivo di reclamo, può procedersi all’esame del terzo motivo, con il quale la Procura federale denuncia «Carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato».

In particolare, la Procura federale contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui «Preliminarmente e per quel che riflette la posizione del Deferito Tabaku Saimir, dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per l’integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del Tribunale federale territoriale e del C.R. Basilicata per i conseguenti adempimenti».

Lamenta, sul punto, che il Giudice di prime cure ha disposto «la restituzione degli atti relativi alla posizione del sig. Tabaku Sajmir alla Procura Federale “per l’integrazione delle attività di sua competenza” senza spiegare quali siano le omissioni rilevate, le integrazioni da compiersi lasciando nell’assoluto mistero quali siano le attività che l’odierna appellante debba compiere per dare compiutezza al deferimento a carico del sig. Tabaku».

In effetti, nel corpo della decisione di cui trattasi vi è solo un generico riferimento al fatto che «il Tribunale federale territoriale - C.R. Basilicata nella seduta del 22 Febbraio  2020, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate (ad eccezione di quella inviata a TABAKU SAJMIR, risultato irreperibile…)».

Tuttavia, la Procura federale evidenzia come «la mancata notifica rilevata è relativa alla notifica dell’avviso di fissazione udienza spedita dalla segreteria del Tribunale federale territoriale e non di atti notificati a cura della Procura Federale che ha ritualmente notificato l’atto di deferimento con A/R 61782592576-8 del 24/12/2019 raggiungendo lo scopo come da documentazione allegata e versata in atti del procedimento».

Né dalla parte motiva della decisione, dunque, né dall’esame degli atti acquisiti al giudizio, è dato, invero, comprendere la ragione per la quale il Tribunale federale di primo grado ha

disposto la restituzione degli atti alla Procura federale e, soprattutto, quali siano le attività di “competenza” della predetta che necessitano di “integrazione”.

Insomma, la motivazione resa dal Tribunale federale territoriale del C.R. - Basilicata non consente “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cassazione, n. 4448 del 2014), facendo venire meno lo scopo intrinseco della sentenza, finalizzato a manifestare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr. Cassazione, ord. n. 5335 del 6 Marzo 2018).

4. In conclusione, visto l’art. 106, comma 2, CGS, e considerato che l’organo di giustizia di prime cure non ha provveduto sulle domande della Procura ed ha, di fatto, ritenuto improcedibile l’atto di deferimento nei confronti del sig. Tabaku Saimir, nonché nullo, per il resto, il deferimento medesimo e, nella sostanza, inammissibile l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del Sig. Francesco Carlomagno e della società A.S. Scanzano, e che, in ogni caso, il predetto non ha esaminato il merito, occorre annullare la decisione impugnata e rinviare, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione medesima.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Basilicata per l’esame del merito ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo del CGS.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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