F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 031 CFA del 19 Ottobre 2020 (Sig. Belvisi Roberto-ASD Montello Calcio-3Tabernae-Procura Federale Interregionale) N. 015/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 031/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 015/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 031/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

Composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Ivo Correale Componente (Relatore)

Luca Scordino Componente

 

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. RG 015/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Roberto Belvisi e dalla ASD Montello Calcio 3Tabernae, rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Sperduti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Latina, viale dello Statuto, 52

Contro

Procura Federale

per la riforma

della decisione pubblicata con C.U. n. 37 in data 3/09/2020, con la quale il Tribunale Federale Territoriale, per qual che rileva nella presente sede, ha ritenuto i deferiti Roberto Belvisi e società ASD Montello Calcio 3Tabernae responsabili delle violazioni regolamentari ascritte,

comminando le sanzione di mesi 3 di inibizione al primo e l’ammenda di euro 300,00 alla seconda.

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’8 Ottobre  2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e udito l’Avv. Matteo Sperduti per il reclamante nonchè il sig. Belvisi e, l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda trae origine dal deferimento del sig. Roberto Belvisi, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Montello Calcio 3Tabernae e della società stessa – oltre ad altri soggetti – per varie fattispecie. In particolare, il primo era deferito “A) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis del previgente C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento S.G.S. nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, ai sensi dei quali tutti i tesserati per la Federazione devono rispettare le normative federali in occasione dello svolgimento di Tornei giovanili, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 Marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali; B) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità di cui all’art. 4 comma 1 ed art. 22 comma 1 del vigente CGS per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente convocato tramite due comunicazioni a mezzo fax datate 13/8.2019 e 27/8/2019”. La società, a sua volta, era deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi del previgente art. 4, comma 1, C.G.S. e del vigente 6, comma 1 per i fatti addebitati all’allora Presidente Sig. Roberto Belvisi.

2. La fattispecie presa in considerazione risaliva ai giorni 2 e 3 Marzo, ove risultava organizzato in Sabaudia (LT) un torneo giovanile di calcio (categorie “Primi calci”, “Pulcini” ed “Esordienti”), denominato “Coppa Carnevale” al quale, senza la prescritta autorizzazione federale, il Delegato Provinciale di Latina affermava avessero partecipato alcune società, tra cui la suddetta deferita.

3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale Federale Territoriale, riteneva la responsabilità dei deferiti in questione, comminando al sig. Belvisi la sanzione di mesi tre di inibizione e alla società l’ammenda di euro 300,00.

In sintesi, il Tribunale riteneva – per quanto riguardava la prima condotta - che vi fosse un sufficiente fondamento probatorio nelle dichiarazioni del Delegato provinciale, il quale riferiva di aver visto indossate dai ragazzi che partecipavano all’evento anche le maglie della società Montello Calcio, prevalente sulle opposte allegazioni portate dalle parti deferite ed emerse durante l’istruttoria. Ciò in quanto risultava che: a) anche due presidenti di altre squadre partecipanti all’evento avevano confermato l’assunto; b) le dichiarazioni di senso opposto rilasciate dai genitori dei bambini coinvolti, in quanto portatori di interessi opposti, non erano rilevanti; c) la dichiarazione di un terzo dirigente che escludeva la partecipazione della Montello Calcio non era decisiva, potendo avere svolto comunque la società deferita altre partite con le ulteriori squadre.

Inoltre, risultava che il sig. Belvisi, riguardo al deferimento sub “B”, si era immotivatamente sottratto all’obbligo di presentarsi avanti alla Procura Federale, pur se ritualmente convocato due volte.

4. Con rituale reclamo a questa Corte, il sig. Belvisi e la stessa società contestavano la decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

4.1 Premettendo che il suddetto torneo non era di tipo agonistico ed era stato organizzato da soggetto (Gruppo Sportivo Italiano) non affiliato o convenzionato con la F.I.G.C., per cui non necessitava comunque di alcuna autorizzazione, in relazione alla contestazione sub “A”, i reclamanti evidenziavano che non si poteva dare esclusivo valore alle parole del Delegato solo per la posizione che lo stesso occupava, soprattutto se le parti deferite avevano ampiamente dimostrato con documentazione ufficiale la mancata partecipazione alla manifestazione.

4.2 Nello specifico, le dichiarazioni dei due presidenti richiamate nella decisione di primo grado non confermavano affatto tale partecipazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli organizzatori stessi avevano escluso la partecipazione del Montello Calcio, vi erano numerose evidenze fornite in primo grado da cui si evinceva la mancata partecipazione.

Riguardo alla dichiarazione del Delegato, i reclamanti ponevano in evidenza che proprio la lontananza tra il terreno di gioco e la tribuna aveva semmai impedito al soggetto che aveva presentato l’esposto di avere in realtà una visione chiara delle società partecipanti.

4.3 In secondo luogo, relativamente al deferimento sub “B”, era posto in rilievo che le diverse comunicazioni alla società erano sempre avvenute via “PEC” mentre nel caso dell’invito a presentarsi in Procura lo stesso era stato trasmesso via fax, a un numero che alla data del 13 agosto 2019 non era nemmeno attivo. Inoltre, negli atti del fascicolo non vi era la prova (ovvero il relativo fax) che fosse stata effettuata una seconda comunicazione in data 27 agosto 2019.

5. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza dell’8 Ottobre  2020, ove questa Corte, sentiti i difensori di entrambe parti “da remoto”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione.

In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio preliminarmente ritiene di soffermarsi sulle tesi di parte reclamante relative alla non partecipazione all’evento, dato che l’esclusione di tala circostanza assorbirebbe l’ulteriore doglianza relativa alla non necessità di autorizzazione da parte della F.I.G.C.

I.1 Ebbene, per quanto riguarda le censure sulla lettera “A” del deferimento, come confermato in sostanza nella sentenza del Tribunale, si rileva la loro fondatezza, in punto di carenza di motivazione e di assenza di prova certa.

Sostiene nella sua motivazione il giudice di primo grado che il riscontro probatorio, oltre che dalle dichiarazioni dei presidenti delle società “ASD Football Montenero” e “USD Modugno”, i quali avrebbero confermato le condotte contestate, si sorreggeva sulla dichiarazione del Delegato provinciale presente all’evento, certamente estraneo agli interessi di causa rispetto ai genitori dei bambini (che avevano rilasciato dichiarazioni contrarie), il quale aveva potuto verificare l’appartenenza dei calciatori alle società deferite anche dalle divise di gioco indossate dagli atleti.

I.2 In merito a quest’ultimo profilo il Collegio, esaminando gli atti di causa, deve rilevare però che l’identificazione dei calciatori da parte del Delegato non era avvenuta “anche” dalle divise di gioco indossate dagli atleti ma “solo” da questo particolare. Leggendo la specifica dichiarazione rilasciato da costui al collaboratore della Procura Federale il 25 luglio 2019, si rilevano le seguenti parole: “…venuto a conoscenza dello svolgimento di questa manifestazione mi recavo sul campo Fabiani A…e constatavo che intorno alle ore 11 erano presenti gruppi di bambini con relativi istruttori. Tra questi, con una certa difficoltà data la distanza tra terreno di gioco e la tribuna…” provvedevo “…a individuare bambini che indossavano rispettivamente le maglie delle seguenti società: FC Montenero, Montello Calcio, Pol. Carso”.

Ebbene, non si riscontrano ulteriori elementi probatori diversi da tale dichiarazione basata sul mero riconoscimento, da lontano e “con una certa difficoltà”, delle maglie indossate dai bambini, collegate dal Delegato alle tre società suddette, tra cui la deferita Montello Calcio.

Il Collegio osserva che lo stesso delegato ammette però la difficoltà nel riconoscimento e, soprattutto, non indica il colore specifico delle maglie e perché siano state collegate proprio alle società in questione, circostanza, questa, che avrebbe reso più solido il valore probatorio della dichiarazione.

Valga infatti osservare che, dagli atti di causa, può rilevarsi come nella scheda relativa al Montello Calcio 3Tabernae il colore delle maglie è indicato come “Bianco Celeste”, in quella della Pol. Carso “Bianco Azzurro”, colori facilmente confondibili “da lontano” e abbastanza comuni tra le varie società calcistiche, per cui anche sotto questo profilo la dichiarazione del Delegato non appare esaustiva.

I.3 A ciò deve aggiungersi che le dichiarazioni dei rappresentanti delle altre società coinvolte non risultano idonee a confermare l’assunto della partecipazione, come invece affermato perentoriamente dal Tribunale. Nella sua dichiarazione resa al collaboratore della Procura Federale, il rappresentante della FC Montenero, una delle squadre riconosciute dal Delegato provinciale, afferma di non ricordare “…né la società organizzatrice né quali altre società erano state invitate”. Il rappresentante della “ASD Polisportiva Carso”, dal canto suo, nella relativa dichiarazione afferma perentoriamente: “…posso affermare con assoluta certezza di non aver partecipato alla manifestazione svoltasi a Sabaudia il 2-3 Marzo 2019”.

Anche dalla dichiarazione del rappresentante della “Invictus Lam Academy” non si rinvengono elementi utili, limitandosi quest’ultimo a riferire che alla manifestazione aveva partecipato altra società pugliese, la USD Modugno, il cui rappresentante, a sua volta, si è limitato a confermare la circostanza, senza alcun riferimento o richiamo alle altre società partecipanti.

Da non trascurare, poi, è anche la dichiarazione dell’organizzatore dell’evento, il quale aveva escluso la partecipazione del Montello Calcio.

Ne consegue che l’affermazione del Tribunale, secondo cui la contestazione in questione trovava riscontro probatorio anche nelle dichiarazioni rese da altri presidenti “…che hanno confermato le condotte contestate”, non trova alcun riscontro, dato che tali dichiarazioni non appaiono affatto orientate a confermare la partecipazione del Montello Calcio ma, come sopra evidenziato, sono di tipo generico, non affermando tali presidenti in alcuna parte delle loro dichiarazioni la presenza alla manifestazione del Montello Calcio 3Tabernae ma, anzi, evidenziando piuttosto di non ricordare i partecipanti.

Pur ammettendo l’interesse diretto dei genitori dei bambini iscritti alla società deferita che hanno rilasciato numerose dichiarazioni di non partecipazione, su cui può convenirsi in ordine alla carenza di incisività probatoria riscontrata dal Tribunale, rimane, come unica fonte di prova, considerata la genericità delle attestazioni dei due presidenti sopra richiamate, la suddetta dichiarazione del Delegato provinciale. Tale dichiarazione, però, per quanto in precedenza illustrato, appare generica e non circostanziata in ordine alle precise modalità di identificazione delle maglie delle squadre partecipanti. Non avendo tale tipo di dichiarazione alcuna valenza fidefacente - a differenza, ad esempio, di un referto arbitrale – il Collegio ritiene cha la stessa non possa avere quella valenza probatoria privilegiata e assolutamente prevalente che sembra aver riconosciuto invece il giudice di primo grado.

Ne consegue che risultano più numerose, concordanti e circostanziate le altre fonti di prova atte a dimostrare la non partecipazione della società deferita alla manifestazione in questione.

Per quanto detto, pertanto, il reclamo deve essere accolto per quanto riguarda il deferimento e la condanna per la fattispecie sopra sub A).

II. Passando a esaminare la seconda condotta, il Collegio rileva che almeno uno dei due numeri di fax corrisponde a quello rilasciato alla Federazione come recapito e la circostanza che altre volte il sig. Belvisi sia stato contattato via PEC non rileva in ordine alla fattispecie, ben potendo la Procura Federale avvalersi del metodo di contatto via fax al recapito fornito, essendo peraltro onere della parte convocata controllare che l’apparecchiatura sia in ordine e il numero fornito attivo, fornendo eventualmente prova oggettiva del suo malfunzionamento, qui assente.

II.1 Non risultando però che anche in una seconda occasione il sig. Belvisi sia stato ritualmente convocato, dato che in numero di fax era diverso e non ufficialmente indicato, il Collegio ritiene congruo ridurre a quindici giorni il periodo di inibizione, in luogo dei tre mesi comminati.

III. Il Collegio, alla luce di tutto quanto illustrato rileva, quindi, che il reclamo possa essere accolto in parte, nei sensi di cui alla presente motivazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il Sig. Belvisi Roberto dalla contestazione di cui alla prima parte del deferimento e, per conseguenza, proscioglie la società ASD Montello Calcio 3Tabernae dalla contestazione ad essa riferita; relativamente alla contestazione di cui alla seconda parte del deferimento ridetermina la sanzione della inibizione in giorni 15.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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