F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032 CFA del 20 Ottobre 2020 (PFI-SIG Magliacano-SIG. Qualano-ASD Torrese/ASD San Sebastiano FC) N. 016/2020-2021 REGISTRO RECLAMI. N. 032/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 016/2020-2021 REGISTRO RECLAMI.

N. 032/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

La Corte Federale d’Appello, composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Maurizio Greco Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo n. RG 016/CFA/2020-2021, proposto in data 14.09.2020 dalla Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. in persona del legale rappresentante p.t., in Roma, 00187, Via Campania n. 47

contro

Magliacano Simone Onofrio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, Monica Fiorillo e Filippo Pandolfi, con studio in Napoli, 80143, Centro Direzionale Isola A/7; Qualano Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Polese e Gianluca Speranza; A.S.D. Torrese, c/o Studio Magliacano, Torre del Greco (NA), Corso Avezzana n. 59; A.S.D. San Sebastiano, c/o Luca Borrelli, S. Sebastiano al Vesuvio (NA), 80040, Via degli Astronauti n. 52

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale Reg. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. (proc. 302 pfi 19-20), C.U. 4/TFT del 13/17.07.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Uditi l’Avv. Salvatore Casula per la Procura Federale Interrgionale, gli Avv.ti Michele Polese e Gianluca Speranza per il Sig. Antonio Qualano e gli Avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo per il Sig. Simone Onofrio Magliacano

Relatore nell'udienza in videoconferenza del giorno 13.10.2020 l’Avv. Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L’Autorità giudiziaria di Torre Annunziata (NA) trasmetteva alla Procura Federale stralcio del decreto di giudizio immediato datato 23.09.2019 emesso, tra gli altri, nei confronti del Sig. Simone Onofrio Magliacano imputato del reato di cui all’art. 1, primo comma, L. 401/1989.

La Procura Federale conseguenzialmente apriva, in data 22.10.2019, il relativo procedimento sportivo (n. 302 pfi 19-20) esperendo attività di indagine come meglio compendiata nella relazione in data 17.12.2019  a firma del collaboratore  Avv. Massimo Di Lello, cui faceva seguito, in data 10.01.2020 (prot. n. 8508/302 pfi 19- 20/MDL/gb) la comunicazione di conclusione delle indagini portata a conoscenza delle parti interessate a mezzo racc. A/R, ricevuta in data 15-16.01.2020.

Detta comunicazione di conclusione indagini veniva ripetuta in data 21.02.2020 (prot. 10844/302 pfi 19-20/MDL/gb) – ed era ricevuta in data 29.02.2020 – nei confronti del Sig. Antonio Qualano presso l’indirizzo (Via Tironcelli n. 13, 80056, Ercolano – NA) atteso che sulla busta della precedente comunicazione datata 10.01.2020 era indicato il Comune di Torre del Greco (NA) anziché il Comune di Ercolano (NA).

Nelle comunicazioni di conclusione delle indagini veniva, tra l’altro, dato avviso alle parti interessate che potevano prendere visione ed estrarre copia degli atti, con termine di 15 gg. decorrenti dalla notifica, per produrre memorie ovvero richiesta di essere sentite.

Come risulta dagli atti, nessuna delle parti si avvaleva del termine concesso per l’audizione ovvero per il deposito di memoria, venendo richiesta copia degli atti unicamente dall’Avv. Chiacchio, nell’interesse del Sig. Magliacano, con nota del 26.02.2020.

Medio tempore, interveniva il provvedimento di sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 al 17.05.2020 per l’emergenza sanitaria COVID.

Con atto del 23.06.2020 la Procura Federale deferiva avanti al T.F.T. presso il Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D. – gli interessati per rispondere di “…1) il Sig. Magliacano Simone Onofrio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Torrese, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5, e 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 30, commi 1, 5 e 6, del vigente C.G.S., e in particolare per avere posto in essere una condotta volta ad alterare il risultato della gara del Campionato di Prima Categoria, Girone E, della Regione Campania Torrese – San Sebastiano del 15.4.2018 -in Torre del Greco, il giorno 28.3.2018- proponendo esplicitamente al signor Antonio Qualano, calciatore tesserato per la società A.S.D. San Sebastiano F.C., un “premio” a lui e agli altri compagni della propria squadra se costoro avessero illecitamente consentito la vittoria della squadra della Torrese in occasione di tale gara; risultato peraltro effettivamente raggiunto con la vittoria della Torrese sul San Sebastiano con il risultato di 5-2;

2) il Sig. Qualano Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Sebastiano F.C., per la violazione dell’art. 7, commi 7 e 8, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 30, comma 7, del vigente C.G.S., e in particolare per essere venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale del fatto che il signor Simone Onofrio Magliacane, dirigente della società A.S.D. Torrese, in Torre del Greco, il giorno 28.3.2018, gli avesse esplicitamente chiesto di alterare il risultato della gara del Campionato di Prima Categoria, Girone E, della Regione Campania Torrese – San Sebastiano del 15.4.2018, proponendo un “premio” a lui e agli altri compagni della propria squadra se costoro avessero illecitamente consentito la vittoria della squadra della Torrese in occasione di tale gara; risultato peraltro effettivamente raggiunto con la vittoria della Torrese sul San Sebastiano con il risultato di 5-2

3) la Società A.S.D. Torrese, per rispondere a titolo di responsabilità per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. attualmente vigente, per il comportamento posto in essere dal suo dirigente Simone Onofrio Magliacano, così come sopra indicato al punto 1);

4) la Società A.S.D. San Sebastiano F.C., per rispondere a titolo di responsabilità per la violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del C.G.S. attualmente vigente, per il comportamento posto in essere dal suo tesserato Antonio Quagliano, così come sopra indicato al punto 2)…”.

Il Tribunale Federale, fissata la data per l’audizione al 13.07.2020, convocava le parti che chiedevano:

- la Procura, che venisse irrogata:

- al dirigente Magliacano Simone Onofrio la sanzione di anni 4 di inibizione e l’ammenda di € 50.000,00;

- al calciatore Qualano Antonio la sanzione della squalifica per anni 1 e l’ammenda di € 30.000,00;

- alla società A.S.D. Torrese la sanzione di € 5.000,00 di ammenda;

- alla società A.S.D. San Sebastiano F.C. la sanzione di € 3.000,00 di ammenda;

- la difesa del Magliacano, che venisse dichiarata l’improcedibilità del deferimento per mancanza del rispetto del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 125, comma 2, C.G.S.) e comunque l’infondatezza nel merito dell’incolpazione.

Il Tribunale, richiamando la memoria difensiva depositata nell’interesse del Sig. Magliacano, dichiarava improcedibile il deferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 2, 119, comma 2 e 44, comma 6, C.G.S., rilevando che – stante il principio di perentorietà dei termini (art. 44, comma 6, C.G.S.) – le indagini si sarebbero protratte oltre i 60 gg. decorrenti dalla data (22.10.2019) di iscrizione nel registro dei procedimenti ai sensi dell’art. 119, comma 2, C.G.S., senza che fosse intervenuta alcuna richiesta – e conseguente provvedimento – di proroga delle indagini medesime.

Ha proposto impugnazione la Procura rilevando che non vi sarebbe stato alcun atto di indagine successivo al termine di 60 gg. decorrente dal momento dell’iscrizione (22.10.2019) in quanto tutti gli atti relativi all’indagine stessa portano una data anteriore al detto termine, evidenziando inoltre l’erroneità della decisione del Tribunale in quanto mai potrebbe ritenersi improcedibile l’intero procedimento essendo unicamente inutilizzabili gli atti di indagine svolti successivamente alla scadenza del termine, come del resto sancito dall’art. 119, comma 6, C.G.S.

La Procura sosteneva, a questo proposito, che nella stessa difesa svolta avanti al Tribunale nell’interesse del Magliacano nulla era stato eccepito al riguardo avendo, in realtà, la parte eccepito una cosa assolutamente diversa ossia il fatto che il deferimento sarebbe intervenuto oltre il termine previsto dall’art. 125, comma 2, C.G.S.

La Procura con l’impugnazione forniva uno specchio della scansione temporale dei fatti, sottolineando che, trattandosi di pluralità di incolpati, alla luce dell’art. 125, comma 2, C.G.S., il deferimento doveva essere adottato nei 30 gg. successivi all’ultimo termine assegnato.

In questo senso, secondo l’appellante – atteso il fatto che la comunicazione di conclusione delle indagini era ricevuta dal Qualano in data 29.02.2020, considerato il termine di 15 gg. concesso alla parte per l’esercizio dell’attività difensiva e la sospensione causa COVID – doveva ritenersi che l’atto di deferimento del 23.06.2020 era tempestivo.

Nel merito la Procura insisteva per l’accoglimento del deferimento, richiamando l’esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (NA) nonché le dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Qualano in sede di interrogatorio effettuato il 13.11.2019.

Si sono costituiti il Sig. Magliacano ed il Sig. Qualano producendo entrambi memoria difensiva.

Il particolare, il Sig. Magliacano ha evidenziato la correttezza della decisione di primo grado rilevando che le contestazioni dell’appellante erano infondate, alla luce delle evidenze documentali, sottolineando che il provvedimento del Tribunale era affetto, in una parte, da un mero refuso di stampa.

Poneva in risalto la circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini del 10.01.2020 era tempestivo ma che detto atto, tra l’altro indirizzato anche al Sig. Qualano, era stato inviato a quest’ultimo ad un indirizzo errato riportato sulla busta – ove era indicato il Comune di Torre del Greco anziché il Comune di Ercolano – contenente l’avviso stesso, come pacificamente ammesso del resto dalla stessa Procura nel nuovo avviso di conclusione delle indagini del 21.02.2020, che giustificava detta rinotifica al Qualano, proprio sulla scorta di questi incontrovertibili elementi.

Secondo la difesa del Magliacano, il termine era così irrimediabilmente spirato in quanto l’errore della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini datato 10.01.2020 non poteva essere sanato con il secondo – e tardivo – invio di nuovo avviso di conclusione delle indagini.

In sostanza, concludeva la difesa del Magliacano, il termine per il deferimento doveva essere considerato a partire dal 16.01.2020 – data di ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini del 10.01.2020, prot. n. 8508/302 pfi 19-20/MDL/gb, oltre ai 15 gg. di rito – essendo così, al più, individuabile nella data del 02.03.2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La vicenda all’esame di questa Corte può essere decisa conformemente al provvedimento di improcedibilità del Tribunale – così dovendosi rigettare il ricorso della Procura – sulla scorta delle motivazioni di seguito riportate.

Al riguardo, da un lato, se coglie nel segno l’osservazione della Procura in merito alla circostanza che, nella vicenda, non si tratta di questione concernente il rispetto del termine di durata delle indagini che, a dire del Tribunale, si sarebbero protratte per oltre 60 gg. senza alcuna richiesta di proroga, dall’altro altrettanto non può dirsi per

quel che riguarda gli ulteriori motivi sviluppati nell’impugnazione circa il rispetto del termine per la comunicazione di conclusione delle indagini di cui al combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. e della conseguente tempestiva emissione del provvedimento di deferimento.

2. In merito, conviene prendere le mosse da quanto recentemente statuito dalle Sezioni unite con decisione n. 23/2020-2021.

In quella circostanza questa Corte, per quanto può rilevare nel caso in esame, ha ritenuto:

- che la disposizione di cui all’art. 44 del Codice vigente ha generalizzato l’attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”, affermazione questa in linea con quella già contenuta all’articolo 38, comma 6, del codice previgente con l’elemento di novità che risiede nella specificazione secondo cui i termini devono intendersi perentori “salvo che non sia diversamente indicato”; specificazione questa - che ribalta il rapporto della regola di cui all’articolo 152, secondo comma, cpc, - tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l’obiettivo della effettività della tutela;

- che i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell’interesse presidiato, a differenza di quanto accade per i termini propriamente endoprocessuali;

- che la ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio o meno.

Inoltre questa Corte, in altra decisione delle Sezioni Unite (n. 73/2019-2020), aveva già avuto modo di osservare che “…Nel sistema della giustizia sportiva, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch’esse ad un termine di durata ai sensi dell’art. 119 comma 4 CGS) sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell’azione disciplinare che è rappresentato appunto dall’atto di deferimento a giudizio. In tale contesto l’art. 125, comma 2 prevede che l'atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini). L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori…”.

A questo proposito è stato posto in evidenza, nella stessa decisione appena riportata, che “…occorre ricercare l’intenzione del legislatore attraverso la ratio della disposizione in modo da attribuirle un significato che sia coerente con il suo scopo (art. 12, comma 1 preleggi). Tale ricerca non può prescindere da una analisi di tipo sistematico perché la norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo (al quale appartiene il sotto-sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva) secondo il  quale l’esercizio dell’azione  di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa, tale principio è sancito dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere “notificati” agli interessati entro un termine di decadenza (quindi certamente portati a conoscenza dell’incolpato). Ed è in applicazione di tale principio che il CGS prevede dapprima un termine di conclusione delle indagini e poi un termine di esercizio dell’azione disciplinare i quali perseguono la medesima finalità: evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte…”.

2.1 Facendo applicazione di tali principi, pertanto, il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti.

E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016).

3. Orbene, così come eccepito dalla difesa del Magliacano e non contestato, è indubbio che l’avviso di conclusione delle indagini datato 10.01.2020 (prot. n. 8508/302 pfi 19-20/MDL/gb) è stato trasmesso al Qualano ad un indirizzo diverso da quello dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio in data 13.11.2019, e non è mai giunto pertanto a destinazione, essendo stata restituita al mittente la relativa raccomandata A/R.

In questo contesto, la Procura ha invocato, anche nell’epigrafe dello stesso atto di rinnovazione della notifica, effettuata in data 21.02.2020 (prot. 10844/302 pfi 19- 20/MDL/gb), la sussistenza di un errore materiale in base al quale la comunicazione di conclusione delle indagini era stata spedita – per una mera svista – con l’indicazione del Comune di Torre del Greco anziché con l’indicazione del Comune di Ercolano, così dovendosi ritenere comunque raggiunto lo scopo.

Ciò avrebbe determinato - sempre secondo la Procura - l’ulteriore conseguenza che il termine per il deferimento avrebbe dovuto cominciare a decorrere dal 29.02.2020, data in cui il Qualano ebbe a ricevere in concreto la notifica dell’atto del 21.02.2020, venendo così a scadere – alla luce del periodo di sospensione, considerato il termine ultimo per eventuali richieste difensive (24.05.2020) – il 23.06.2020.

3.1 Ritiene questa Corte che – contrariamente all’assunto della Procura – stante i sopra enunciati principi, non possa ritenersi condivisibile l’affermazione del rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa codicistica sopra richiamata.

Al riguardo, infatti, la comunicazione effettuata al Qualano, datata 10.01.2020, non può che ritenersi come inesistente – come tale priva di qualsivoglia effetto comunque sanabile da un successivo tempestivo nuovo atto di notificazione – in quanto la mancata fase di consegna della comunicazione di conclusione delle indagini, del 10.01.2020, fa sì che si tratti di una notificazione meramente tentata ma non compiuta “…cioè in definitiva omessa…” (cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI Civ., ord. 12259/2020, del 23.06.2020; nonché Cass., Sez. Un., 14916/2016 del 20.07.2016).

4. Sotto diverso profilo, non sarebbe possibile neanche rimettere in termini la Procura federale.

E’ noto, difatti, che, secondo quanto previsto dall’art. 153, comma 2, del codice di procedura civile, la rimessione in termini è subordinata alla non imputabilità alla parte dell’inosservanza del termine, per ragioni di bilanciamento tra la parte che non ha osservato il termine e la parte a favore della quale si maturerebbe la decadenza.

Il presupposto della non imputabilità alla parte dell’inosservanza del termine è anche contenuto nel codice del processo amministrativo (art. 44, comma 4 del relativo codice) e, soprattutto, nel codice di giustizia sportiva che, all’art. 50, comma 5, prevede espressamente che: “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.” (per un’applicazione del principio si veda, di recente, CFA, Sez. I, n. 91/2019-2020).

E che nella fattispecie la causa sia imputabile non v’è dubbio alcuno.

5. E’ così venuto irrimediabilmente a spirare il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. per l’attivazione tempestiva del deferimento, stante il principio che i termini ivi previsti – così come osservato in precedenza – sono perentori in quanto posti a tutela del soggetto indagato e sono finalizzati ad evitare i pregiudizi derivanti dall’indefinito protrarsi – oltre che dell’attività di indagine – dell’eventuale concreto esercizio dell’azione.

In questo senso, pertanto, l’impostazione del codice attuale - sul punto - appare diversa dalla disciplina contenuta nel codice previgente nell’art. l’art. 32-ter, comma 4, in relazione alla quale era stata ritenuta la non perentorietà del termine (CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102/2016-2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016-2017 e, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 30/2020-2021).

Non può poi, in questo contesto, non considerarsi anche la circostanza che in capo al Magliacano si era comunque creata una sorta di affidamento sul mancato esercizio dell’azione disciplinare, in considerazione del fatto che, dopo la notifica del 10.01.2020 a lui giunta il 16.01.2020, non aveva fatto seguito il deferimento, non essendo, tra l’altro, a lui nota nemmeno la circostanza che il 21.02.2020 la Procura aveva effettuato nuova notifica di conclusione delle indagini al Qualano.

Detta nuova notifica, infatti, era diretta al solo Qualano e, per conoscenza, agli altri organismi istituzionali.

Il deferimento deve, pertanto, considerarsi improcedibile, risultando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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