F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 034 CFA del 22 Ottobre 2020 (A.C.D. Campodarsego N. 030/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 034/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 030/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 034/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta da:
Mario Luigi Torsello Presidente
Salvatore Mezzacapo Componente
Mauro Mazzoni Componente
Carlo Sica Componente
Domenico Luca Scordino Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 030/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.C.D. Campodarsego, in persona del presidente e legale rappresentante Daniele Pagin (c.f. PGNDNL62l21B563J), rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso (c.f. GSSRCR77B24H823Y; pec riccardo.gusso@avvocatipordenone.it) e dall’avv. Guido Gallovich(c.f.GLLGDU82D13G888V; pec guido.gallovich@milano.pecavvocati.it)
per la riforma
della delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, Comunicato Ufficiale n. 8 dell’8/9/2020 con la quale è stata confermata la delibera del Presidente della FIGC, Comunicato Ufficiale n. 63/A del 13/8/2020 di svincolo d'autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori della ACD Campodarsego.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 20/10/2020 l’avv. Domenico Luca Scordino;
uditi per la reclamante gli avv.ti Guido Gallovich e Riccardo Gusso;
RITENUTO IN FATTO
La ACD Campodarsego, nella stagione 2019/2020, ha militato nel campionato di Serie D. In ragione delle note vicende relative all’emergenza COVID-19, il campionato in questione è stato interrotto con Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale FIGC n. 197/A del 20/5/2020. Rese definitive le classifiche finali, la ACD Campodarsego è risultata al primo posto del proprio girone, acquisendo quindi il “diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro” ai sensi dell’art. 49 NOIF, paragrafo c).
Con ulteriore Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale FIGC n. 248/A del 26/6/2020 veniva fissato al 5/8/2020 il termine per l’iscrizione al campionato di Serie C stagione 2020/2021. La ACD Campodarsego, però, non si iscriveva al detto campionato ed invece richiedeva l’iscrizione al campionato di Serie D quale società non avente diritto (o “in sovrannumero”) “così rinunciando al diritto di accedere alla categoria superiore” (cfr. il reclamo, quarto alinea di pag. 2).
In un tale contesto, con Comunicato Ufficiale n. 63/A del 13/8/2020, il Presidente Federale “Preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2020/2021 da parte dell[a] società A.C.D. Campodarsego […] visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera[va] lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per [la] A.C.D. Campodarsego”.
Avverso tale delibera, la ACD Campodarsego presentava ricorso in data 31/8/2020 dinanzi il Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale, a sua volta, con Comunicato Ufficiale n. 8 dell’8/9/2020, qui gravato, respingeva il gravame avverso la delibera di svincolo d'autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori della ACD Campodarsego.
La ACD Campodarsego, dunque, reclama la decisione del Tribunale Federale Nazionale chiedendone l’annullamento ed altresì chiedendo l’annullamento della delibera contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 63/A del 13/8/2020 del Presidente Federale.
In conseguenza, la reclamante chiede anche il ripristino dei tesseramenti in essere prima della detta delibera quanto meno con riguardo ai calciatori non tesserati da terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata, sia pure incidentalmente e d’ufficio, la possibile violazione del combinato disposto degli artt. 44, comma 1 e 49, comma 4, del CGS.
In effetti, ai sensi dell’art. 44, comma 1, “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Ad una simile regola fa poi eco l’art. 49, comma 4, ove si precisa che “copia […] del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”.
Ora, è qui pacifico che la delibera del Presidente Federale abbia rivolto i propri effetti non solo nei riguardi della società reclamante, bensì anche nei riguardi dei singoli calciatori che risultano individuati dal provvedimento in questione.
Come tali, allora, i calciatori divengono interessati rispetto alle vicende successive del provvedimento, in quanto hanno acquisito una posizione presumibilmente di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita nel caso di annullamento in sede giustiziale dell'atto contestato.
La mancata instaurazione del contraddittorio, allora, appare contrastare con il principio fondamentale per cui, una volta che sussistono soggetti nei cui confronti un’eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe spiegare effetti negativi, costoro devono essere evocati in giudizio.
Con la conseguente inammissibilità del gravame che non ottempera a tale principio.
2. Ad ogni buon conto, il reclamo non è fondato e deve essere rigettato nel merito. Sostiene la società reclamante che “la ratio stessa dell’art. 110 NOIF consiste unicamente nel consentire ai tesserati di svincolarsi da società divenuta del tutto inattive” (cfr. pag. 5 del reclamo). La ACD Campodarsego, però, sempre secondo la reclamante, non versava in una simile condizione ma aveva solo rinunciato alla promozione ma non all’attività.
Sostiene ancora la società reclamante che “l’art. 110 NOIF non potesse, nella fattispecie, operare per palese ed insanabile contrasto con le previsioni di cui all’art. 49 NOIF, lett. c (Lega Nazionale Dilettanti), il quale configura […] semplicemente un diritto soggettivo a partecipare al superiore campionato di Serie C, situazione giuridica che – come tale – è di per sé stessa legittimamente e liberamente rinunciabile senza che da ciò possa derivare alcuna conseguenza pregiudizievole” (cfr. ancora pag. 5 del reclamo).
Secondo la ACD Campodarsego, allora, una corretta interpretazione doveva portare a ritenere illegittima la delibera di svincolo. Tale delibera, peraltro, si poneva “in insanabile contrasto anche con la facoltà […] riconosciuta alla ricorrente dalla FIGC di iscriversi ‘in sovrannumero’ per la successiva stagione sportiva, al campionato di Serie D” (cfr. pag. 11 del reclamo).
Tali censure non colgono nel segno.
Va anzitutto precisato che l’art. 110 NOIF non contiene un riferimento a società divenute del tutto inattive, come vorrebbe la ricorrente. Una simile espressione di totale o definitiva inattività non è presente nella disposizione e l’interpolazione operata dal ricorrente esorbita dal dettato letterale dell’art. 110 NOIF.
Tale disposizione, piuttosto, prevede quale fattispecie di svincolo il “caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza”, cioè la circostanza effettivamente verificatasi nel caso di specie.
È vero che la mancata partecipazione al Campionato di competenza è equiparata ad ipotesi di ritiro, di esclusione o di revoca della affiliazione. Ma nessuna delle dette ipotesi implica di per sé e necessariamente una inattività assoluta e definitiva (salvo forse l’ultima fattispecie).
Dunque, l’omogeneità delle fattispecie traguardate dall’art. 110 NOIF va vista in ottica di condizione comunque straordinaria rispetto all’ordinamento dei campionati e non in ottica di inattività assoluta; requisito che la norma non richiama.
Non vi è poi alcuna “specularità” tra l’art. 110 e l’art. 16 NOIF che alteri quanto qui si va dicendo.
D’altro lato, dell’art. 110 NOIF, il reclamante sembra con considerare l’inciso più rilevante ai nostri fini.
Recita difatti la norma in commento che lo svincolo è disposto d’autorità “salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale”. E questo implica la possibilità piena che una società faccia istanza al Presidente Federale (motivandone le ragioni) di non disporre lo svincolo pur in costanza di una rinuncia all’iscrizione al Campionato di competenza.
Ciò che dimostra anche la possibilità (che sopra si è detta) di una inattività solo temporanea e non definitiva, posto che una simile istanza presuppone poi un ritorno alla “normalità”. Ma l’istanza non è stata presentata ad opera della società reclamante che, nello stesso gravame, chiaramente lascia intendere di avere assorbito la rinuncia al campionato di competenza semplicemente in via di fatto, cioè presentando direttamente la domanda in sovrannumero al campionato di Serie D (anziché a quello di competenza di Serie C).
Così facendo, però, la stessa ACD Campodarsego ha determinato come doveroso l’intervento del Presidente Federale e non gli ha consentito di valutare la ricorrenza di eventuali (e appunto non dedotte) speciali ragioni che potessero consentire un provvedimento diverso.
Anche con riguardo all’art. 49 NOIF, il reclamo sembra cogliere solo una parte della disciplina.
È vero che la norma si esprime nel senso dell'esistenza di un "diritto" a chiedere l'ammissione, ma la conseguenza che ne trae il ricorrente è nuovamente esorbitante.
L’art. 49, invero, non esclude l’applicazione di altre disposizioni delle NOIF (in specie l'art. 110 sopra citato). Tale disposizione disciplina i casi di sostituzione e l’individuazione del sostituto, ma non disciplina affatto cosa accada al rinunciante.
In conclusione, la circostanza che l’iscrizione al campionato di competenza sia rinunciabile, e la stessa possibilità che la ACD Campodarsego potesse presentare una iscrizione in sovrannumero giusta Comunicato Ufficiale n. 117 del 25 giugno 2020 LND (avente carattere generale e non certo valore di provvedimento diretto a favore della specifica condizione della reclamante), non porta alle conseguenze volute dalla ACD Campodarsego.
Il solo fatto di esercitare un diritto non implica l’assenza di possibili conseguenze. E tali conseguenze sono quelle indicate dall’art. 110 NOIF di cui il Presidente Federale ha fatto corretta applicazione non avendo del resto ricevuto alcuna istanza volta a riconoscere per la ACD Campodarsego un eventuale caso eccezionale cui assentire l’esenzione dallo svincolo d’autorità dei calciatori.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.