F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 035 CFA del 26 Ottobre 2020 (U.S. Città di Pontedera C.F. – Florentia San Gimignano S.S.D. – A.S.D. Real Aglianese – Sig.ra Linda Gavagni/Procura federale) N. 023-024-025-026/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 035/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 023-024-025-026/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 035/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Enrico Crocetti Bernardi Componente

Raffaele Tuccillo Componente (Relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. RG 023-024-025-026/CFA/2020-2021, proposti rispettivamente da:

U.S. Città di Pontedera C.F.

Florentia San Gimignano S.S.D.

A.S.D. Real Aglianese

Sig.ra Linda Gavagni

contro

Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,n. 6/TFN-SD 2020/2021 del 15 Settembre 2020; visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 19 Ottobre  2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi n sede di discussione è comparso l’Avv. Federico Menichini per la società U.S. Città di Pontedera C.F., l’Avv. Ilaria Agati per le società Florentia San Gimignano S.S.D. arl e A.S.D. Real Aglianese, l’Avv. Pierluigi Vossi per la Sig.ra Linda Gavagni, l’Avv. Francesco Di Leginio per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 agosto 2020 la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Linda Gavagni, tesserata in qualità di calciatrice, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 40 delle NOIF per avere: a) nella stagione sportiva 2015/16, mentre era calciatrice tesserata per l’ASD Real Aglianese, svolto in via di fatto il ruolo di allenatrice/preparatore motorio delle squadre piccoli amici 2009- 2010-2011 per l’AC Coiano S. Lucia; b) nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, mentre era calciatrice tesserata per la CF Florentia prima e successivamente per la US Pontedera CF, svolto in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolly Montemurlo nelle squadre dei bambini 2009-2010-2011, nonché quella di segretaria della medesima Società; c) nella stagione sportiva 2019/20, mentre è tesserata in qualità di calciatrice per la Società US Pontedera CF, svolto in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolo Calcio; il tutto in assenza nella necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

2) il sig. Antonio Ciriello, all’epoca dei fatti contestati tesserato in qualità di legale rappresentate della Società SSDARL Jolly Montemurlo, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle NOIF, per avere consentito che la calciatrice Linda Gavagni, nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e  2018/2019, mentre  era tesserata  per la  CF  Florentia  prima e successivamente per la US Pontedera CF, svolgesse in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolly Montemurlo nelle squadre dei bambini 2009-2010-2011, con l’aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, nonché per aver utilizzato la stessa calciatrice con funzioni di segretaria della medesima Società;

3) la Società AC Coiano Santa Lucia ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

4) la Società SSDARL Jolly Montemurlo, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

5) la Società ASD Jolo Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro tempore;

6), 7), 8) le Società ASD Real Aglianese, SSD Florentia San Gimignano CF e US Città di Pontedera Srl CF, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, in relazione ai fatti contestati alla calciatrice Linda Gavagni.

All’esito del giudizio, il Tribunale, fatto salvo il patteggiamento disposto con separato provvedimento per la società AC Coiano Santa Lucia ASD, ha accolto il deferimento e irrogato le seguenti sanzioni: per la sig.ra Linda Gavagni, nella qualità, mesi 6 (sei) di squalifica; per il sig. Antonio Ciriello, nella qualità, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società SSDARL Jolly Montemurlo, € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda; per la società ASD Jolo Calcio, € 700,00 (settecento/00) di ammenda; per la società ASD Real Aglianese, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda; per la società SSD Florentia San Gimignano CF, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda; per la società US Città di Pontedera, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda.

Avverso la decisione proponevano reclami U.S. Città di Pontedera C.F., Florentia San Gimignano S.S.D., A.S.D. Real Aglianese e Linda Gavagni.

All’udienza del 19 Ottobre  2020 le parti discutevano la causa che veniva quindi trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reclami, separatamente proposti, in quanto aventi ad oggetto la medesima decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 103, terzo comma, C.G.S.

2. I reclami devono essere accolti con annullamento della decisione impugnata, per violazione degli artt. 123 e 125 CGS.

Ai sensi dell’art. 123, primo comma, CGS, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

Ai sensi del successivo art. 125, secondo comma, CGS, l’atto di deferimento di cui al comma 1, mediante il quale viene formulata l’incolpazione, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.

Il procedimento disciplinare è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 13 Gennaio  2020, con la conseguenza che il termine di 60 giorni per lo svolgimento delle indagini è decorso, tenuto conto delle sospensioni dei termini disposte per causa Covid, in data 22 maggio 2020. La prima notifica nei confronti della US Pontedera veniva effettuata in data 3 giugno 2020, ma a un indirizzo non corrispondente a quello della società, con la conseguenza che la società veniva indicata come irreperibile al citato indirizzo. Veniva quindi effettuata una nuova notifica alla medesima società che si perfezionava regolarmente in data 7 luglio 2020. Il deferimento veniva quindi emesso in data 13.8.2020.

Nel caso di specie, come anticipato, il termine per la conclusione delle indagini è spirato in data 22 maggio 2020. La prima notifica effettuata alla società Pontedera in data 3 giugno 2020 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall’art. 123 CGS, è stata effettuata a un indirizzo in alcun modo collegabile alla società stessa. In particolare, la notifica veniva effettuata a Pontedera, Stadio Mannucci, via Vittorio Veneto, mentre la società aveva tempestivamente e ritualmente, sin dal momento dell’iscrizione al campionato 2019-2020, comunicato al Dipartimento Interregionale, oltre al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo della propria sede – Pontedera, corso Matteotti, n. 51 – e l’indirizzo dell’impianto sportivo – Pontedera, via della Costituzione, n. 5 –.

Come da costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare la scissione degli effetti della notifica dell’atto per notificante e destinatario e la tempestività della notifica rinnovata in favore del Pontedera, occorre muovere dalla distinzione tra notifica inesistente – non sanabile - e nulla – sanabile -. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte (tra le altre, Cass. civ., 25 Ottobre  2012, n. 18238). Ove il procedimento notificatorio, pertanto, non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. civ., 26 Marzo 2010, n. 7358; in senso conforme Cass. civ., 12 Ottobre  2017, n. 23968, con riferimento a persona trasferita dal luogo presso cui è effettuata la notifica).

Nel caso di specie, si deve ritenere che il luogo presso il quale la notifica è stata effettuata non sia in alcun modo collegabile con la società sportiva di riferimento, non riscontrandosi alcun elemento di collegamento tra lo stesso e la società. L’erronea indicazione dell’indirizzo appare, inoltre, attribuibile alla sfera giuridica dello stesso notificante.

Ne discende che: la prima notifica deve essere qualificata come inesistente; la seconda notifica non è qualificabile come rinnovazione, ma come nuova notifica e non può beneficiare della disciplina della sanatoria dei termini della notifica nulla.

Nei confronti del Pontedera è stato quindi violato l’art. 123 comma 1, CGS essendo la notifica stata effettuata oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini.

2.2 La violazione in questione si è tradotta, poi, nella violazione anche dell’art. 125, secondo comma, CGS, in quanto la procura ha calcolato il termine di trenta giorni – decorrente dalla scadenza del termine previsto dall’art. 123, comma 1, CGS concesso all’interessato per chiedere di essere sentito o per presentare memoria - entro il quale deve intervenire l’atto di deferimento, dal termine concesso al Pontedera con la notifica perfezionata in data 7 luglio 2020. In particolare, secondo la tesi della Procura il termine di 15 giorni scadeva il 22 luglio 2020 e da tale data occorre calcolare i trenta giorni previsti dall’art. 125, con conseguente tempestività del deferimento emesso in data 8 agosto 2020.

Al contrario, muovendo dalla inesistenza della prima notifica, il deferimento dell’8 agosto risulta essere stato emesso in violazione dell’art. 125 CGS non solo nei confronti del Pontedera, ma anche nei confronti degli altri incolpati, per i quali il deferimento doveva essere adottato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato all’ultimo incolpato destinatario della notifica, diverso dal Pontedera.

2.3 La violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi ritenere che tali termini siano posti a garanzia e presidio della posizione dell’incolpato e siano qualificabili come termini posti a tutela dell’ordine pubblico. Ne discende che non può trovare accoglimento l’eccezione formulata in udienza dalla procura in relazione alla mancata proposizione del motivo di reclamo in primo grado con riferimento alle società Aglianese e Pontedera, e in relazione alla mancata proposizione del motivo di reclamo con riferimento a Gavagni.

In particolare, la funzione della fissazione degli indicati termini è quella di garantire l’esercizio di difesa dell’indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. In assenza di una eccezionale diversa previsione, l’inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere disciplinare della Procura Federale. L’interpretazione che si ritiene di accogliere, analogamente alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’illecito disciplinare, risulta coerente con l’esigenza di attribuire la massima garanzia e certezza alla posizione degli incolpati e, al tempo stesso, appare coerente con i principi del giusto processo e del procedimento, anche costituzionalmente garantiti, che devono interessare, in modo particolare, lo svolgimento del processo disciplinare. In questo senso la giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto osservato che il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico, onde la prescrizione deve ritenersi rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado dello stesso, con la conseguenza che anche il Procuratore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della legge nei confronti delle parti, ben può (come avvenuto nella specie in sede di conclusioni) eccepire la prescrizione dell'azione disciplinare dinanzi alla Corte di cassazione e nel contraddittorio tra le parti medesime (Cass. civ., 11 Ottobre  2006, n. 21734; in senso conforme Cass. civ., 15 Gennaio  2007, n. 643; Cass. civ., 15 Gennaio  2007, n. 644; Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9521). I principi espressi dalla Corte di cassazione con riferimento al settore professionistico sono da ritenersi applicabili anche al settore dilettantistico, condividendone la ratio. Le esigenze di tutela del principio della certezza del diritto e della posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare costituiscono adeguati elementi per estendere anche al settore dilettantistico quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ambito professionistico, se si considera che i principi del giusto processo e del giusto procedimento, anche nell’ambito di singoli e autonomi ordinamenti giuridici, quale quello sportivo, costituiscono elementi centrali del nostro sistema che non possono non trovare applicazione nel giudizio disciplinare.

In questa prospettiva deve anche cogliersi il riferimento alla perentorietà dei termini previsti dal Codice contenuto all’art. 44, comma 6, CGS.

3. Ne discende che i reclami devono trovare accoglimento, con annullamento della decisione impugnata e restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi i relativi contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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