F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 037 CFA del 2 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Bonfiglioli Roberta-U.S. Corticella) N. 029/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 037/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 029/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 037/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta da:
Mario Luigi Torsello Presidente
Francesco Cardarelli Componente
Patrizio Leozappa Componente relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero RG 029/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 25.09.2020
contro
Bonfiglioli Roberta e la U.S. Corticella SSD s.r.l.
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 11/TFT del 16 Settembre 2020
visti il reclamo e i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione di Bonfiglioli Roberta e della U.S. Corticella SSD s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 22 Ottobre 2020, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per la reclamante Procura Federale Interregionale, l’avv. Maurizio Gentile, e per Bonfiglioli Roberta e la U.S. Corticella SSD s.r.l., l’avv. Francesca Lex;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo in data 25 Settembre 2020, la Procura Federale Interregionale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 11/TFT del 16 Settembre 2020, con la quale è stato dichiarato estinto il procedimento disciplinare riguardante la sig.ra Bonfiglioli Roberta e della U.S. Corticella SSD S.r.l., anche in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai deferiti, “considerato che ragioni correlate all’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese e che tuttora è in atto, non hanno consentito a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare l’udienza di trattazione del presente procedimento disciplinare prima dello scadere del termine temporale di 90 giorni fissato dall’articolo 110 del Codice di Giustizia Sportiva per la pronuncia della decisione di primo grado”.
2. Lamenta la reclamante l’erroneità della decisione di primo grado, che sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 110 C.G.S., anche con riferimento all’art. 44, comma 6, C.G.S.. In particolare, si duole la Procura che, laddove richiama il superamento dei termini ex art. 110, comma 10, C.G.S., la decisione gravata si risolverebbe in una inaccettabile ammissione di inefficienza dell’organizzazione del Tribunale Federale Territoriale e, in definitiva, in un vero e proprio diniego di giustizia: ciò tanto più se si considera che, senza alcuna motivazione o plausibile ragione, a fronte del deferimento notificato il 4 Marzo 2020, l’udienza di discussione è stata fissata soltanto il 9 Settembre 2020.
Conclude la reclamante, in via principale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, per effetto dell’accoglimento del deferimento n. 11520/538pfi19-20/MDL/mf del 04.03.2020, l’affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti, comminando a Bonfiglioli Roberta mesi 2 di inibizione e alla U.S. Corticella SSD s.r.l. € 600,00 di ammenda; in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento al Tribunale Federale Territoriale Emilia Romagna per l’esame del merito del deferimento.
3. Con memoria difensiva in data 17 Ottobre 2020, la sig.ra Bonfiglioli Roberta e la U.S. Corticella SSD s.r.l. hanno controdedotto al reclamo avversario, formulando l’eccezione di improcedibilità del reclamo della Procura per violazione del termine di cui all’art. 101, comma 2, C.G.S., nonché plurime eccezioni di improcedibilità dell’azione disciplinare e, nel merito, chiedendo la conferma della decisione di prime cure.
4. Nell’udienza del 22 Ottobre 2020, tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte, i legali delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo accogliersi le rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente delibare l’eccezione, che solleva questione comunque rilevabile d’ufficio avente natura dirimente, di improcedibilità del reclamo promosso dalla Procura in data 25 Settembre 2020 per violazione del termine di sette giorni previsto per il suo deposito dall’art. 101, comma 2, C.G.S, sollevata dalla sig.ra Bonfiglioli Roberta e dalla U.S. Corticella SSD s.r.l. con riferimento alla data del 16 Settembre 2020 di pubblicazione sul Comunicato ufficiale n. 11/TFT della decisione di primo grado.
L’eccezione non ha pregio, atteso che dies a quo di decorrenza del termine per il deposito del reclamo, per espressa previsione dell’art. 101, comma 2, C.G.S., è quello della pubblicazione ovvero quello della comunicazione della decisione che si intende impugnare.
Fermo restando che la trasmissione da parte della segreteria del giudice che ha pronunciato la decisione sul sito internet della Federazione avviene a meri fini di pubblicità-notizia, secondo quanto dispone l’art. 51, comma 2, C.G.S., qualora la decisione sia soggetta a comunicazione, pertanto, è alla data di comunicazione e non a quella di pubblicazione che occorre riferirsi per valutare la tempestività del reclamo.
Dal momento che, ai sensi dell’art. 51, comma 4, C.G.S., le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento – come è quella qui gravata – devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento, nonché alle altre parti, il reclamo della Procura Federale Interregionale è tempestivo, siccome depositato in data 25 Settembre 2020 e, dunque, entro il termine di sette giorni da quello del 18 Settembre 2020 di avvenuta comunicazione alla stessa Procura della decisione impugnata.
2. Può prescindersi dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni di improcedibilità dell’azione disciplinare formulate dai reclamati, stante l’infondatezza del reclamo.
La decisione impugnata, in vero, nel dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 110 C.G.S., avendo rilevato, alla data dell’udienza del 9 Settembre 2020 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, l’intervenuto decorso del termine di novanta giorni, decorrente dalla data del 4 Marzo 2020 di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale Interregionale, previsto dal comma 1 della citata disposizione per la pronuncia della decisione di primo grado e tratto le conseguenze giuridiche, in termini di estinzione del procedimento disciplinare, che il comma 4 della medesima norma pone come inevitabili al verificarsi di una tale circostanza.
Può solo qui aggiungersi, al riguardo, che nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) – laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI, come il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di specie, ha accertato, senza contestazione alcuna in sede di reclamo da parte della Procura Federale Interregionale. Per completezza, questa Corte rileva che il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado risulta scaduto in data 5 Settembre 2020, anche se si invocasse l’applicazione alla fattispecie sia della sospensione feriale che della sospensione dei termini processuali eccezionalmente prevista dalla normativa per l’emergenza coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020), in forza del rinvio operato dall’art. 3 C.G.S. alle norme dell’ordinamento statale e del C.G.S. CONI, il cui art. 2 prevede che gli organi di giustizia, per quanto non disciplinato, conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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