F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 038 CFA del 2 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-A.S.D. Villaricca Calcio) N. 032/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 038/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 032/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 038/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Francesco Cardarelli Componente

Patrizio Leozappa Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 032/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 28.09.2020

contro

ASD Villaricca Calcio

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 10/TFT del 18 Settembre 2020

visti il reclamo e i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione della ASD Villaricca Calcio;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 29 Ottobre  2020, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per la reclamante Procura Federale Interregionale, l’avv. Maurizio Gentile, e, per la ASD Villaricca Calcio, l’avv. Giovanni Calabrese;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo in data 28 Settembre 2020, la Procura Federale Interregionale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 10/TFT del 18 Settembre 2020, con la quale il procedimento disciplinare nei confronti della ASD Villaricca Calcio è stato dichiarato improcedibile “per mancato rispetto dell’art. 93 del C.G.S.. L’udienza infatti andava fissata entro 30 gg. dal 20.07.2020”.

2. Lamenta la reclamante, con il primo motivo, la nullità della decisione di primo grado per insufficiente o omessa motivazione e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 110 C.G.S., nonché l’erroneità e l’illogicità manifesta della decisione anche con riferimento all’art. 44, comma 6, C.G.S.

La decisione impugnata merita di essere riformata, ad avviso della Procura, in quanto fondata sul presupposto erroneo della natura perentoria anziché endoprocedimentale del termine previsto dall’art. 93 C.G.S. per la fissazione dell’udienza di discussione, laddove, al contrario, il solo termine perentorio è quello previsto dall’art. 110 C.G.S. per la pronuncia della decisione.

Conclude la reclamante, in via principale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, per effetto dell’accoglimento del deferimento n. 901/319pfi20-21 (rectius 19- 20/MDL/jg del 16.07.2020, l’affermazione della responsabilità disciplinare della società deferita, comminando alla stessa € 400,00 di ammenda; in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento al Tribunale Federale Territoriale Campania per l’esame del merito del deferimento.

3. Con memoria difensiva in data 19 Ottobre  2020, la ASD Villaricca Calcio ha controdedotto al reclamo avversario, ribadendo la natura perentoria del termine di cui all’art. 93 C.G.S. e, in modo molto succinto, le eccezioni relative al mancato rispetto del termine di cui all’art. 110, comma 1, C.G.S., nonché l’improcedibilità del deferimento ai sensi del combinato

disposto degli artt. 125, comma 2, 119, comma 4 e 44, comma 6, C.G.S. e concludendo infine per la conferma della decisione di prime cure.

4. Nella riunione del 22 Ottobre  2020, tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte, i legali delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo accogliersi le rassegnate conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato, atteso che la decisione impugnata ha dichiarato improcedibile il procedimento unicamente in ragione della mancata fissazione, da parte del Presidente del Tribunale Federale Territoriale, dell’udienza nel termine di 30 giorni dal 20 luglio 2020, data di ricezione dell’atto di deferimento previsto dall’art. 93 C.G.S., assumendo, evidentemente, la natura perentoria di detto termine.

Al contrario, come anche da ultimo confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 23/2020-2021, vero è che “ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato.

2. Poiché il termine di 90 giorni di cui all’art. 110, comma 1, C.G.S., decorrente dalla ricezione dell’atto di deferimento del 16 luglio 2020 alla data della pronuncia della decisione impugnata (14 Settembre 2020) era pendente ed il mancato rispetto del termine endoprocessuale di fissazione dell’udienza a seguito del deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, alla luce del principio di diritto sopra espresso, non è ostativo alla pronuncia della decisione di primo grado, il reclamo va accolto per insussistenza della improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado, al quale il procedimento va rinviato, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 2 C.G.S., per l’esame del merito e di ogni altra questione.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS per l’esame del merito.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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