F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 043 CFA del 6 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale – A.S.D. Parete + altri) N. 031/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 043/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 031/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 043/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente e Relatore

Francesco Sclafani Componente

Ivo Correale Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 031/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale

contro

i Sigg.ri Giuseppe Cilindro, Francesco Orabona, Ambrogio Grippo, Pasquale Tamburrino, Aniello Iolio, Giuseppe Di Tella, Alessio Smimmo, Mario Falco, Sebastian Emilio Iuliano, Raffaele Ciardiello, Stefano Di Sarno, Vincenzo Mendoza, Oligert Zeneli, Raffaele Cas n. 31.01.1998, Raffaele Casd n. 20.09.1994, Emanuele Di Guida, Pietro Oliva, Giovanni Tambaro, Michele De Angioletti, Francesco Gallo, Vittorio Tortorella, Daniel Burac, Nicola Di Tella, Rosario Sequino, Marco Picazio, Rosario Giordano, Diego Carriello, Gennaro Villardi, Salvatore Nugnes, Francesco Pagano, Antonio Smimmo, Gianluigi Garofalo, Francesco Sagiano e la società ASD Parete 2019;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con C.U. n. 10/TFT C.R. Campania in data 18.09.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28 Ottobre  2020, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Carlo Sica e udito il rappresentante della Procura Federale Interregionale l’Avv. Maurizio Gentile nessuno è comparso per i resistenti;

RITENUTO IN FATTO

La  Procura  Federale  Interregionale,  a  seguito  di  segnalazione  da  parte  della  Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti di Caserta deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania il Sig. Giuseppe Cilindro, quale Presidente all’epoca dei fatti della società denominata ASD Real Parete 2019 sino al 29.11.2019; il Sig. Francesco Orabona, quale dirigente accompagnatore  della  medesima  Società  nelle  gare  svolte  in  data  09.11.2019.  17.11.2019, 01.12.2019, 08.12.2019 e successivamente Presidente della Società a decorrere dal 29.11.2019; i calciatori elencati in epigrafe in relazione alle gare da essi disputate e specificate analiticamente nell’atto di deferimento e poi nell’atto di reclamo, per aver: il primo consentito o non impedito l’utilizzo dei calciatori nelle gare del 09.11.2019 e 17.11.2019 senza tesseramento, senza certificato di idoneità all’attività sportiva del calcio e senza copertura assicurativa; il secondo consentito o non impedito l’utilizzo dei calciatori nelle gare del 09.11.2019, 17.11.2019, 01.12.20202 e 08.12.2020 senza tesseramento, senza certificato di idoneità all’attività sportiva del calcio e senza copertura assicurativa, nonché sottoscritto la distinta delle quattro gare in cui si dava atto del regolare tesseramento dei calciatori nelle stesse utilizzati; i calciatori per aver disputato le gare specificate analiticamente  nell’atto  di  deferimento  e  poi  nell’atto  di  reclamo  privi  di  tesseramento,  di certificato di idoneità all’attività sportiva del calcio e di copertura assicurativa. Veniva altresì deferita la Società attualmente denominata ASD Parete 2019 per responsabilità diretta e oggettiva. Nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il Tribunale Federale Territoriale adito dichiarava l’improcedibilità del procedimento per mancato rispetto del termine dettato dall’art. 93 CGS non essendo stata fissata l’udienza entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Così il dispositivo della decisione, mentre la motivazione è distonica rispetto alla fattispecie di giudizio in quanto chiaramente riferita ad altro procedimento.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il Procuratore Federale Interregionale deducendo la nullità della decisione per inesistenza della motivazione e, comunque, la sua erroneità e illogicità per aver ritenuto quel termine perentorio, laddove ha invece natura organizzatoria e sollecitatoria e valenza endoprocedimentale all’interno dei termini generali, questo sì perentori, di cui all’art. 110, comma 1, CGS.

I reclamati non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte a SS.UU. ha affermato, nella recentissima decisione n. 23-2020/2021 R.D. depositata il 25 Settembre 2020 che questa Sezione condivide integralmente, che i termini endoprocessuali dettati dall’art.  93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio”.

Né, in contrario, può essere data prevalenza al disposto dell’art. 44 CGS.

Tale disposizione prevede che la natura perentoria di “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”.

In proposito, l’art. 54 CGS stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 110” per i giudizi disciplinari “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo in secondo grado”.

Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali succitati, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo, come noto, il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado.

Dal suo canto, l’art. 110 CGS fissa proprio i “Termini di estinzione del giudizio disciplinare” chiarendone sin dal titolo la natura perentoria di termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali.

Ciò premesso, atteso che il presente procedimento ha natura disciplinare e che la fissazione dell’udienza per la decisione al 19 Settembre 2020 risultava in tempi ampiamente congrui rispetto al termine di novanta giorni ex art. 1, comma 1 prima parte, nel caso in scadenza alla data dell’11 Ottobre  2020, il reclamo non può che essere accolto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale – Campania per il giudizio nel merito.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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