F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 045 CFA del 9 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-ASD Città di Gragnano) N. 041/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 045/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 041/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 045/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Silvia Coppari Componente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 041/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale

Contro

A.S.D. Città di Gragnano

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n.14 del 02.10.2020 relativa al deferimento a carico della società A.S.D. Città di Gragnano;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 29 Ottobre  2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Angelo De Zotti e sentiti l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale e l’Avv. Giovanni Calabrese per la resistente;

RITENUTO IN FATTO

Con l’odierno reclamo il Procuratore Federale Interregionale ricorre avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n.14 del 02.10.2020 relativa al deferimento proc.1559/616 pfi19- 20/GC/LDF/ac del 12.06.2020 a carico della società A.S.D. Città di Gragnano, con la quale è stato dichiarato improcedibile il suddetto deferimento.

Il reclamo in appello si sostanzia in due motivi:

1) Errore nella ricostruzione dei fatti nella parte in cui viene contestata l’irregolarità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, datata 21/2/2020 perché inviata all’indirizzo di Via Giovanni Porzio 4, is. G2 che non rappresentava più l’indirizzo della società sin dal 19/10/2019”.

2) Errore nel computo del termine ex art. 125 comma 2 C.G.S..

Si è costituita in giudizio, con memoria difensiva, la ASD Città di Gragnano, sostenendo la correttezza della decisione appellata e chiedendo la reiezione del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente è necessario chiarire, in punto di fatto, alcuni aspetti della complessa vicenda, sulla cui base non condivisa dalle parti, è stata emessa la decisione di improcedibilità del deferimento di cui si controverte.

Si tratta innanzitutto, di chiarire sulla base dei più di cento documenti dimessi in atti, lo svolgimento dei fatti e la correttezza delle conclusioni tratte dal TFT in punto di improcedibilità del deferimento per cui è causa.

1.1 In particolare la prima analisi riguarda il seguente passaggio decisionale: “all’udienza del 13 luglio 2020 nel corso del procedimento n.13252/616Vpfi 1-20/GC/LDF-veniva contestata l’irregolarità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, datata 21/2/2020 (racc. n. 61783141876-7) dacchè inviata all’indirizzo di Via Giovanni Porzio 4, is. G2 che non rappresentava più l’indirizzo della società sin dal 19/10/2019”.

Orbene, al riguardo occorre chiarire preliminarmente che – come esposto chiaramente nel reclamo della Procura Federale - laddove il TFT afferma che ”all’udienza del 13/07/2020, nel corso dell’altro procedimento n. 13252/616pfi 19/20 /GC/LDF/ac veniva constatata, l’irregolarità della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, datata 21/2/2020” - siffatta asserzione non riporta correttamente ciò che è avvenuto all’udienza del 13/07/2020 e pertanto non corrisponde al vero.

E ciò in quanto è diversamente vero che all’udienza sopramenzionata, sull’eccezione del difensore della ASD Città di Gragnano, è stata constatata l’irregolarità del deferimento e non della comunicazione di conclusione delle indagini.

Tale ultimo atto infatti, spedito con raccomandata n. 61783141876-7 è stato regolarmente ricevuto dalla società Città di Gragnano in data 26/06/2020 e sulla pacifica ricezione della CCI nessuno e nemmeno il difensore presente nell’udienza del 13/07/2020 ha avanzato dubbi o irregolarità sul proprio perfezionamento.

Peraltro, l’indirizzo utilizzato per la notifica era l’unico in quel momento noto alla Procura Federale è cioè Via Giovanni Porzio 4, is. G2 (NA).

A tale indirizzo la comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata e ritirata, e dunque il TFT mostra di non aver esattamente percepito quanto accaduto in udienza il 13/07/2020.

1.2 A questo punto occorre chiarire, onde dimostrare la rilevanza dell’erroneo enunciato del TFT che: 1) la sede della società A.S.D. Città di Gragnano - come risulta in calce a tutti gli atti che provengono dalla stessa società è quello indicata C/o Stadio San Michele Piazza Matteotti 20 Gragnano.

Diversa cosa è il recapito della corrispondenza, che sino al 19/10/2019 avveniva in via G. Porzio 4 presso Previfinsport, dove la comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata (vedi doc. n. 130), e che successivamente al 19/10/2019 è stato modificato in C/o Sonnino Ilaria, via Santa Caterina 29 Gragnano.

Il nuovo recapito, regolarmente comunicato al CRC Campania in data 21/10/2019, con posta PEC di pari data, non è stato tuttavia registrato nel c.d. atto di censimento aggiornato, ancorché tale aggiornamento fosse stato richiesto dal dirigente incaricato delle indagini preliminari Avv. Massimo Mensitieri (cfr. doc. n. 34), e quindi è rimasto sconosciuto alla Procura Federale, che ha notificato, con raccomandata n. 61783141876-7, l’atto di conclusione delle indagini datato 21 Febbraio  2020 al vecchio indirizzo di via G. Porzio 4 presso Previfinsport (cfr. doc. n. 97 in atti di primo grado).

Questa notifica -diversamente da quanto ha ritenuto il TFT con la decisione appellata- è andata a buon fine, nel senso che essa è stata ricevuta, sia pure al vecchio recapito, da un soggetto che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno (cfr. doc. n. 97), piuttosto che rifiutarsi di riceverla in quanto non abilitato o non incaricato ovvero perché estraneo alla comunicazione.

Pertanto, alla Procura Federale è tornato un avviso di ricevimento perfettamente regolare e dunque – come la stessa sostiene- essa ha operato in assoluta buona fede.

In ogni caso, anche laddove quella notifica fosse stata ritenuta (erroneamente) invalida o non andata a buon fine il Tribunale Federale Regionale, con l’ordinanza del 13 luglio 2020, su eccezione verbalizzata del difensore della stessa A.S.D. Città di Gragnano, ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura Federale "per i conseguenti adempimenti “.

E ciò senza chiarire, atteso l’equivoco riferimento all’atto di deferimento, se esso rinvio fosse da intendersi come atto di rimessione in termini per rinnovare il deferimento stesso ovvero altra inesplicitata determinazione.

E la Procura federale, interpretando il rinvio come una rimessione in termini per rinnovare correttamente la notifica del deferimento, altro non ha fatto, entro i dieci giorni successivi, se non notificare nuovamente l’atto di deferimento, con notifica che è andata a buon fine (cfr. doc. n 108 in atti).

Ne consegue, rivista correttamente la sequenza degli atti passati in rassegna, che la declaratoria di improcedibilità del deferimento, come sopra motivata è, all’evidenza inficiata da una erronea rappresentazione dei fatti stessi e quindi il primo motivo di censura, espressamente riferito alla irregolarità della notifica dell’atto di conclusione delle indagini e al successivo deferimento, è fondato e va accolto.

2. Residua quindi il secondo motivo di appello riferito all’asserita violazione del termine di cui all’art. 125 del CGS, per essere decorso il termine di 30 giorni per notificare l’atto di deferimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella sua decisione afferma che: “considerando il termine di trenta giorni ex art. 125 comma 2 CGS, pur valutando la sospensione dei termini dal 9 Marzo all’11 maggio ex art. 83 DL 18/2020 e succ. mod.), si evince che il deferimento andava emesso entro il 25 maggio 2020 (considerando quale dies a quo la data del 21/2/2020) ovvero entro il 3 giugno 2020 (considerando la decorrenza dal 29/2/2020), laddove il primo deferimento risulta invece emesso solo il 12 giugno 2020 e, quindi, tardivamente.

2.1 Tale assunto ricostruttivo sul quale si fonda la declaratoria di improcedibilità è, all’evidenza, erroneo, siccome inficiato dagli stessi errori di cui si è già trattato nel primo motivo e da ulteriori conseguenziali errori di diritto.

Invero, anche a prescindere dall’erronea indicazione del dies a quo (indicato nella data del 21/02/2020 laddove il timbro della notifica poco leggibile induce a ritenere plausibile la data del 26 ovvero del 28 Febbraio ) e dall’erroneo computo del periodo di sospensione dei termini (dal 9 Marzo all’11 maggio ex art. 83 DL 18/2020) la cui scadenza in realtà è quella del 15 giugno 2020, il TFT trascura che ai sensi dell’art. 125 comma 2 del CGS “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1.”.

I trenta giorni, pertanto, decorrono dalla scadenza del termine di cui all’art. 123 comma 1 il quale stabilisce che: “ Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini […………] notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.”

2.2 Pertanto appare chiaro che il deferimento deve essere adottato (qualora il termine assegnato nella CCI ai sensi dell’art.123 comma1 sia di 15 giorni, come nel caso di specie) entro quarantacinque giorni e non trenta giorni, come ritenuto nella decisione appellata.

Ne consegue che a partire dalla corretta data corretta di notifica del CCI e tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 Marzo al 15 giugno 2020, la notifica del deferimento, intervenuta il 12 giugno 2020 rientra nel calcolo dei 45 giorni di legge, per come sopra ampiamente spiegato.

3. Il reclamo della Procura Federale va quindi accolto e per l’effetto va disposto il rinvio degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo C.G.S. per l’esame del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale Campania ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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