F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046 CFA del 9 Novembre 2020 (Calcio Catania-Procura Federale) N. 042/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 046/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 042/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 046/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Elio Toscano Componente

Giovanni Trombetta Componente

Antonio Rinaudo Componente

Gaetano Caputi Componente (relatore)

Giuseppe Catalano Componente aggiunto

Bruno Di Pietro Componente aggiunto

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 042/CFA/2020-2021, proposto dalla società Calcio Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone

contro

Procura Federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021 in data 24.9.2020, depositata in data 1.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.11.2020 il dott. Gaetano Caputi e uditi l’avv. Michele Cozzone per la parte reclamante e l’avv. Luca Scarpa per la Procura Federale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda origina dal deferimento da parte della Procura Federale del legale rappresentante della società Catania Calcio s.p.a., nonché della stessa società a titolo di responsabilità diretta, per non avere pagato entro il termine previsto gli emolumenti dovuti nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro lo stesso termine, riferiti ai mesi di Marzo, aprile e maggio 2020; nonché, con distinta contestazione, per non avere pagato entro il termine previsto analoghi emolumenti riferiti ai mesi di Gennaio  e Febbraio  2020 e comunque per non avere documentato entro lo stesso termine l’avvenuto pagamento alla Co.Vi.So.C. Il tutto con contestazione altresì della recidiva.

I predetti tesserati si costituivano e contestavano la prospettazione accusatoria, sostenendo che i pagamenti erano comunque avvenuti entro il termine del 5.8.2020, termine che sarebbe stato introdotto come differimento della precedente scadenza in virtù del C.U. n. 248/A del

26.6.20. In subordine, chiedevano l’applicazione della minima sanzione.

Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il deferimento e applicato le sanzioni riportate in atti.

Avverso tale decisione proponeva appello la società sportiva Catania Calcio s.p.a., che ne chiedeva l’annullamento deducendone  la erroneità circa l’applicazione della normativa federale di riferimento in conseguenza della non corretta interpretazione delle suddette disposizioni. In subordine, chiedeva la riforma della decisione con applicazione di attenuanti e di una lievissima ammenda, in via ulteriormente gradata, con la penalizzazione massima di due punti in classifica.

All’udienza in data 6.11.2020 sono comparsi l’avv. Michele Cozzone per la parte reclamante, ribadendo le tesi esposte e riportandosi ai corrispondenti atti di reclamo depositati e, per la Procura Federale, l’avv. Luca Scarpa, che ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo proposto è solo parzialmente fondato, nei limiti di quanto appresso specificato.

2. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento, è stato contestato alla società Catania Calcio s.p.a. e al suo legale rappresentante di non avere provveduto nei termini indicati (15.7.2020) ai pagamenti dovuti nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di Marzo, aprile e maggio 2020, e comunque di non avere comunicato l’avvenuto pagamento entro lo stesso termine alla Co.Vi.So.C. Distinta ma parallela contestazione è stata sollevata con riferimento al mancato pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di Gennaio  e Febbraio  2020.

Il termine di pagamento predetto è quello stabilito ai sensi del C.U. n. 227/A del 18.6.2020.

Costituisce elemento di fatto non controverso quello in virtù del quale il pagamento di tutte le mensilità in contestazione è avvenuto oltre il termine del 15.7.2020, ed entro il 5.8.2020.

A fronte della contestazione, per violazione dei precetti di cui all’art. 33, c. 3 CGS in relazione all’art. 85, lett. C) par. IV) delle NOIF e al sopra indicato C.U. n. 227/A del 18.6.2020, la difesa dei soggetti deferiti ha sostenuto che il termine di adempimento da prendere in considerazione sarebbe quello del 5.8.2020, così differito ai sensi del C.U. n. 248/A del 26.6.2020.

La decisione in questa sede impugnata ha accolto il deferimento, comminando le sanzioni indicate in atti.

3. Con il primo motivo di reclamo, la società sportiva Catania Calcio s.p.a. ha lamentato l’asserito errore di diritto dei primi giudici per non avere colto che il termine per il pagamento oggetto di contestazione era stato differito al 5.8.2020 in virtù del C.U. n. 248/A del 26.6.2020.

Al riguardo va premesso che nella presente vicenda si controverte in tema di contestato inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive. Tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.).

La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.

Proprio in ragione di tali diversi esiti, con la censura sollevata la parte sostiene che il termine per il pagamento delle spettanze in contestazione sia stato differito al 5.8.2020 in forza del sopra ricordato C.U. n. 248/A del 26.6.2020, dedicato all’adozione del sistema delle licenze nazionali per la stagione successiva.

In realtà, il citato C.U. n. 248/A, proprio in quanto rivolto a disciplinare contenuti, termini e modalità degli adempimenti richiesti ai fini dell’iscrizione al campionato successivo, va tenuto distinto rispetto a quanto richiesto in termini di vigilanza continuativa e informativa periodica.

Le due dimensioni ora evidenziate costituiscono profili distinti e paralleli sui quali questa Corte Federale si è espressa (Decisione n. 26/2020-2021), evidenziando che “va rimarcata la diversità funzionale degli adempimenti derivanti ai sensi dell’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche”, da un lato, “dal Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto specificamente in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità (per quel che interessa in questa sede, sotto il versante economico-finanziario) delle società che chiedano l’iscrizione al Campionato per la stagione successiva. Appare chiaro il distinto contesto, cui corrispondono finalità certamente omogenee, ma non identiche, nel senso indicato, e relativi esiti sanzionatori diversi.”.

In attuazione di tanto, questa Corte Federale ha altresì espressamente sancito che “Certamente le società iscritte a campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini e modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione, che impongono attente verifiche sulla stabilità economica e finanziaria dei partecipanti, non disponibili o manipolabili dalle parti, anche quanto al rispetto dei termini fissati dalla disciplina federale.”.

Ne consegue che, in mancanza di eventuali disposizioni dell’organo federale investito della potestà regolatoria in materia, in grado di specificare espressamente la fungibilità degli adempimenti e dei termini connessi ai due distinti fini sopra indicati, ovvero di risolvere in radice un eventuale conflitto di più disposizioni incidenti sul medesimo contesto, risulta impropria e non corretta la pretesa di utilizzare termini e scadenze fissati nell’ambito del procedimento finalizzato a verificare il regolare possesso dei requisiti per l’iscrizione ad uno dei Campionati della stagione successiva, con quanto invece stabilito dall’ordinamento sportivo per verificare, nel continuo, la regolare gestione economico finanziaria, come nel caso in esame.

Nella presente fattispecie, stante la scansione temporale dei comportamenti come sopra evidenziata, può affermarsi correttamente adempiuto quanto richiesto ai fini solo della prima finalità specifica, non anche della seconda.

È evidente, sempre con riferimento alla specificità della presente fattispecie, che ove mai la parte avesse proceduto al regolare adempimento delle spettanze dovute nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori nel termine fissato per quanto richiesto dalle disposizioni in tema di verifica continuativa (15.7.2020), ai fini del completamento della domanda di iscrizione al campionato successivo avrebbe dovuto solo fornire prova dell’avvenuto pagamento, che a tutta evidenza sarebbe risultato saldato prima del termine a tale fine stabilito al 5.8.2020. Ma, in difetto di alcuna disposizione normativa che consenta di militare in tal senso, non è possibile sostenere il contrario, e cioè assumere che il termine (con scadenza successiva) fissato nell’ambito degli adempimenti stabiliti in seno al Sistema delle Licenze Nazionali costituisca anche automaticamente proroga o modifica di quello (con scadenza anteriore) previsto al diverso fine sopra indicato.

4. Va, al riguardo, aggiunto che accanto alla segnalata diversità funzionale degli adempimenti e delle connesse verifiche richieste ai fini della vigilanza continuativa ovvero in funzione della iscrizione al campionato della stagione successiva, sussistono anche argomenti formali nella formulazione delle disposizioni in argomento che militano complessivamente nel senso predetto.

Il C.U. n. 227/A con il quale sono state fissate le scadenze per provvedere agli adempimenti oggetto di contestazione nella presente fattispecie, infatti, espressamente prevede che “sia opportuno individuare una scadenza intermedia, prima di quella che verrà fissata dal Sistema delle Licenze Nazionali, che imponga alle società professionistiche il pagamento delle mensilità nette di Marzo, aprile e maggio 2020 e quelle precedenti, ove non ancora assolte”. Pertanto, una consapevole ed esplicita riaffermazione dell’esistenza di due binari paralleli per l’esecuzione degli adempimenti in parola, tanto da motivare espressamente sulla opportunità di non giungere a sovrapposizioni dei relativi termini, o comunque a scadenze non adeguatamente distanziate.

Con il C.U. n. 248/A, di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali, invocato dalla parte reclamante come preteso differimento dei termini stabiliti anche nel precedente C.U. n. 227/A, non si fa mai menzione all’assorbimento anche delle scadenze stabilite nella prospettiva della vigilanza continuativa, piuttosto avendo cura di ribadire costantemente che adempimenti e relativi termini ivi indicati sono da intendere “per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2020/2021”, finalità unica in relazione alla quale le società “devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”.

Manca, in tale contesto, qualsiasi previsione espressa che invece possa lasciare intendere una pretesa volontà normativa di valorizzare tali adempimenti anche in funzione dell’altra finalità di cui si è detto, così superando quanto a chiare lettere ribadito con il C.U. n. 227/A sopra citato.

5. Con altro motivo di censura la parte reclamante ha sostenuto la non imputabilità di alcuna violazione colpevole, quanto meno in presenza di presupposti riconducibili a forza maggiore. Infatti, nel periodo in esame la società era alle prese con una procedura di concordato preventivo che ne avrebbe limitato la autonomia gestionale e finanziaria per provvedere al pagamento entro il termine del 15.7.2020.

In atti è documentata l’istanza in data 6.7.2020 (depositata in data 8.7.2020) presentata dal legale rappresentante della società Catania Calcio s.p.a. al Tribunale di Catania per ottenere l’autorizzazione ad eseguire i pagamenti delle spettanze limitatamente ai mesi di Gennaio  e Febbraio  2020, corredata della documentazione a sostegno. Nessuna iniziativa analoga è stata invece assunta dalla società sportiva quanto al pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di Marzo, aprile e maggio (oggetto di autonoma contestazione), per i quali sussisteva la medesima scadenza.

È altresì documentato che, con decreto in data 16.7.2020, assunto sulla base del parere contrario dei commissari giudiziali (in data 15.7.2020), il Tribunale ha rigettato l’istanza sopra menzionata.

Sussiste, pertanto, prova documentale del fatto che la società sportiva, assoggettata alla procedura di cui all’art. 182 quinquies L.F., poteva disporre per provvedere ai pagamenti di prestazioni per beni o servizi anteriori alla domanda di ammissione alla procedura solo previa autorizzazione del Tribunale. Emerge altresì che la società assoggettata alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale non è stata autorizzata in tal senso, nonostante l’istanza presentata.

Pertanto, limitatamente a tale adempimento, effettivamente la società reclamante ha documentato di essersi attivata per provvedere, ma di potersi considerare nella impossibilità giuridica di provvedere al pagamento.

Non risulta in atti analoga istanza anche per l’esecuzione dei pagamenti riferiti al debito maturato relativamente alle spettanze di tesserati, dipendenti e collaboratori quanto ai mesi di Marzo, aprile e maggio 2020, senza che sia chiarito se anche questi potessero qualificarsi come anteriori rispetto alla data della domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale o meno (e pertanto richiedere l’autorizzazione del Tribunale, ovvero doversi considerare nell’attuazione del piano).

In ogni caso - anche in difetto di compiuta allegazione e dimostrazione circa la data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura suddetta e pertanto se i debiti da ultimo menzionati potessero considerarsi ricompresi nell’attuazione del piano presentato o meno - emerge l’assenza di alcuna condotta attiva finalizzata al pagamento dei debiti medesimi, o comunque a rimuovere eventuali ostacoli o impedimenti giuridici rispetto al puntuale adempimento.

Deve pertanto essere accolto il motivo di reclamo, e riformata la decisione impugnata, limitatamente al capo del deferimento concernente il mancato pagamento delle spettanze per le mensilità di Gennaio  e Febbraio  2020.

6. In via  ulteriormente  gradata  la  società Catania  Calcio s.p.a. ha  chiesto che  quanto complessivamente rappresentato possa essere adeguatamente valorizzato quali attenuanti per un ridimensionamento delle sanzioni inflitte.

Tenuto conto del complesso degli elementi evidenziati, e che anche per effetto del parziale accoglimento del reclamo resta assorbito l’esame della richiesta della parte di considerare le violazioni in contestazione come avvinte dal nesso della continuazione, la sanzione complessivamente irrogata nei confronti della società sportiva Catania Calcio s.p.a. va computata con riferimento alla sola contestazione relativa all’omesso pagamento, e mancata produzione della relativa documentazione, quanto alle mensilità di Marzo, aprile e maggio 2020.

Così delimitato l’addebito effettivamente gravante sulla parte, quanto alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, va ribadito quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. 88/2019-2020 e n. 89/2019-2020 circa la impossibilità di pervenire ad una determinazione in concreto della sanzione inferiore al minimo edittale, attesa la funzione della sanzione stabilita dall’ordinamento sportivo e la sua non totale assimilabilità a quanto configurabile relativamente a sanzioni di altro tipo; ciò comporta altresì, la necessità che la sanzione da irrogare nell’ordinamento sportivo “deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione”, con conseguente esigenza di compiuta e rigorosa allegazione, verifica e selezione di elementi eventualmente valorizzabili quali circostanze attenuanti.

In questa sede non emergono elementi dotati di tale valenza, e comunque, vanno evidenziate le chiare previsioni normative (C.U. n. 227/A in data 18.6.2020, n. 2 del dispositivo, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. g) del CGS) ai sensi delle quali la pena minima edittale irrogabile non può essere inferiore a due punti di penalizzazione in classifica.

Conseguentemente, considerato che va affermata la fondatezza dell’addebito quanto ad uno dei capi contestati, e preso atto dei limiti edittali minimi per la sanzione stabilita ai sensi del

C.U. n. 227/A del 18.6.2020, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. g) CGS, la sanzione ascritta applicata va determinata nella pena di due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

Resta ferma, invece, l’ammenda irrogata di euro 500,00 a titolo di recidiva, non in forza di quanto sul punto dedotto nella decisione impugnata, ma in quanto la stessa società reclamante ha dato atto di una precedente sanzione disciplinare della penalizzazione di due punti in classifica nella stagione 2019/2020 (decisione n. 130/TFN-SD 2019/2020 del 17.6.2020); sussistono, pertanto, in questi termini i presupposti di cui all’art. 18 comma 2 CGS.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Catania Calcio s.p.a, accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di recidiva.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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